Sentenza 21 luglio 1981
Massime • 1
I provvedimenti con i quali il giudice delegato od il tribunale fallimentare, ai sensi dell'art 35 del RD 16 marzo 1942 n 267, integrano i poteri negoziali del curatore, configurano Atti di volontaria giurisdizione, riconducibili alle funzioni tutorie degli indicati organi giudiziari, e, come tali, non sono suscettibili di impugnazione in Sede contenziosa, ne possono acquistare autorita di giudicato. Pertanto, e inammissibile il ricorso per Cassazione ex art 3 cost avverso il decreto con cui il tribunale fallimentare autorizza il curatore, a norma dell'art 35 citato, a concludere una transazione. ( V 4647/80, mass n 408467; ( V 3291/77, mass n 386826; ( Conf 5948/78, mass n 395772; ( Conf 3183/75, mass n 397292).*
Commentario • 1
- 1. L'impugnazione ex art. 111 Cost. dei reclami in materia fallimentare: un dibattito mai finito (Prima parte)Redazione · https://www.diritto.it/ · 21 maggio 2019
1. Introduzione: il controllo sugli atti e le omissioni del curatore e del comitato dei creditori ex art. 36 l. fall. Con il presente scritto ci si pone l'obiettivo di esaminare il problema dell'impugnabilità con ricorso straordinario in Cassazione, exart. 111 Cost., dei provvedimenti su reclami in materia fallimentare. In particolare, vorrei concentrare l'attenzione sui decreti scaturenti dal riesame di atti di amministrazione del curatore. Il controllo sugli atti degli organi della procedura fallimentare trova la propria disciplina generale negli artt. 26 e 36 l. fall., combinato di norme che può essere individuato come modello di procedimento camerale impugnatorio[1]. Se, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/07/1981, n. 4685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4685 |
| Data del deposito : | 21 luglio 1981 |
Testo completo
I provvedimenti con i quali il giudice delegato od il tribunale fallimentare, ai sensi dell'art 35 del RD 16 marzo 1942 n 267, integrano i poteri negoziali del curatore, configurano Atti di volontaria giurisdizione, riconducibili alle funzioni tutorie degli indicati organi giudiziari, e, come tali, non sono suscettibili di impugnazione in Sede contenziosa, ne possono acquistare autorita di giudicato. Pertanto, e inammissibile il ricorso per Cassazione ex art 3 cost avverso il decreto con cui il tribunale fallimentare autorizza il curatore, a norma dell'art 35 citato, a concludere una transazione. ( V 4647/80, mass n 408467; ( V 3291/77, mass n 386826; ( Conf 5948/78, mass n 395772; ( Conf 3183/75, mass n 397292).*