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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/06/2025, n. 3675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3675 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 4535/2024
All'udienza collegiale del giorno 11/06/2025 ore 11:00
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Relatore Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
E IN PLRPT Parte_1 Parte_2
Avv. DI SILVIO ANGELO
Appellato/i
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PT CP_1
Avv.
***
Nessuno compare per l'appellante alle ore 11,47, in seconda chiamata
La Corte, visto la regolarità della notifica ex art. 348 cpc , trattiene la causa in decisione per la dichiarazione di improcedibilità, con sentenza resa ai sensi dell'art 281 sexies cpc.
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli
Martina Bianchi
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. Antonio Perinelli Presidente
dott. Raffaele Pasquale Luca Miele Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 11.06.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4535 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
in persona del l.r.p.t. Parte_3
(c.f. ), domiciliata presso il difensore avv. DI SILVIO ANGELO che la P.IVA_1
rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
E
(c.f. ) CP_1 P.IVA_2
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n.416/2024 resa in data 5/04/2024 dal Tribunale di
Viterbo
FATTO E DIRITTO
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 6.09.2024 la Parte_3
ha proposto appello contro la sentenza n.416/2024 pubblicata in data Parte_2
5.04.2024 dal Tribunale di Viterbo, resa a definizione del procedimento civile avente r.g.n.753/2020 vertente in materia di inadempimento contrattuale e pagamento di corrispettivo
2 per forniture di infissi.
§ 2. - Alla prima udienza del 28.05.2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata all'udienza odierna dell'11.06.2025.
§ 3. - Il rinvio è stato ritualmente comunicato dalla Cancelleria alle parti costituite, ossia alla sola Pt_1
§4. - All'odierna udienza nessuno è comparso e conseguentemente l'appello è stato posto in decisione ex art.281 sexies c.p.c. dovendosene dichiarare l'improcedibilità ai sensi e per gli effetti dell'art.348 c.p.c.. Si versa infatti nell'ipotesi disciplinata dall'art.348 c.p.c., secondo cui
“Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio”.
§ 5. - Nulla per le spese.
§ 6. - Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r.n.115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante Parte_3
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
[...]
per la stessa impugnazione dichiarata improcedibile.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...]
, con atto di citazione notificato in data 6.09.2024, avverso la Parte_3
sentenza n.416/2024 emessa dal Tribunale di Viterbo, pubblicata in data 5.04.2024, così provvede:
1) Dichiara improcedibile l'appello.
2) Nulla per le spese.
3) Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante e di un ulteriore importo a Parte_3 Parte_2 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, 11.06.25
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo Il Presidente
dott. Antonio Perinelli
3
Sezione VI civile
R.G. 4535/2024
All'udienza collegiale del giorno 11/06/2025 ore 11:00
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Relatore Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
E IN PLRPT Parte_1 Parte_2
Avv. DI SILVIO ANGELO
Appellato/i
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PT CP_1
Avv.
***
Nessuno compare per l'appellante alle ore 11,47, in seconda chiamata
La Corte, visto la regolarità della notifica ex art. 348 cpc , trattiene la causa in decisione per la dichiarazione di improcedibilità, con sentenza resa ai sensi dell'art 281 sexies cpc.
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli
Martina Bianchi
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. Antonio Perinelli Presidente
dott. Raffaele Pasquale Luca Miele Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 11.06.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4535 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
in persona del l.r.p.t. Parte_3
(c.f. ), domiciliata presso il difensore avv. DI SILVIO ANGELO che la P.IVA_1
rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
E
(c.f. ) CP_1 P.IVA_2
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n.416/2024 resa in data 5/04/2024 dal Tribunale di
Viterbo
FATTO E DIRITTO
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 6.09.2024 la Parte_3
ha proposto appello contro la sentenza n.416/2024 pubblicata in data Parte_2
5.04.2024 dal Tribunale di Viterbo, resa a definizione del procedimento civile avente r.g.n.753/2020 vertente in materia di inadempimento contrattuale e pagamento di corrispettivo
2 per forniture di infissi.
§ 2. - Alla prima udienza del 28.05.2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata all'udienza odierna dell'11.06.2025.
§ 3. - Il rinvio è stato ritualmente comunicato dalla Cancelleria alle parti costituite, ossia alla sola Pt_1
§4. - All'odierna udienza nessuno è comparso e conseguentemente l'appello è stato posto in decisione ex art.281 sexies c.p.c. dovendosene dichiarare l'improcedibilità ai sensi e per gli effetti dell'art.348 c.p.c.. Si versa infatti nell'ipotesi disciplinata dall'art.348 c.p.c., secondo cui
“Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio”.
§ 5. - Nulla per le spese.
§ 6. - Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r.n.115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante Parte_3
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
[...]
per la stessa impugnazione dichiarata improcedibile.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...]
, con atto di citazione notificato in data 6.09.2024, avverso la Parte_3
sentenza n.416/2024 emessa dal Tribunale di Viterbo, pubblicata in data 5.04.2024, così provvede:
1) Dichiara improcedibile l'appello.
2) Nulla per le spese.
3) Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante e di un ulteriore importo a Parte_3 Parte_2 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, 11.06.25
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo Il Presidente
dott. Antonio Perinelli
3