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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 03/04/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico dott. Sara Fioroni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3194/2021 promossa da:
p. iva , in persona dell'Amministratore Unico, Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore (c.f. ), rappresentata e Parte_2 C.F._1 difesa dall'avv. Cristian Brutti (c.f. ) ed elettivamente domiciliata in Perugia, C.F._2
Piazza Danti n. 21, presso lo studio del difensore;
PARTE ATTRICE OPPONENTE
contro c.f. e p. iva , e, per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_2
(già , c.f. e p. iva , in persona della CP_2 CP_3 P.IVA_3 P.IVA_4 dott.ssa quale procuratore con poteri di firma giusta procura speciale del Presidente del CP_4
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante di dott. con CP_2 Controparte_5 atto in data 17.06.2020 a rogito Notaio dott. registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Per_1
Roma 5 in pari data al n. 5735 serie 1T, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Romani (c.f.
) ed elettivamente domiciliata in Terni, Piazza Europa n. 5, presso lo studio del C.F._3 difensore;
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, comma ,1 c.p.c.;
CONCLUSIONI:
per parte attrice: come da atto di citazione: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Perugia per le ragioni di cui in narrativa: IN VIA PRELIMINARE, sospendere inaudita altera parte o in via subordinata previa comparizione delle parti, l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo azionato con l'atto di precetto del
07.05.2021 e notificato il 25.05.2021 ovvero sospendere ex art. 624 c.p.c. il processo esecutivo;
IN VIA
1 PRINCIPALE, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire e del diritto di
[...]
e per essa quale mandataria IN VIA SUBORDINATA, NEL Controparte_1 CP_3
MERITO, accertare e dichiarare la nullità del Contratto di finanziamento del 30.03.2005 e/o la nullità della fideiussione per cui è causa e/o della singola clausola di deroga all'art. 1957 c.c., e, per l'effetto, la nullità e/o inefficacia del precetto impugnato. IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, accertare e dichiarare per le ragioni di cui in narrativa la nullità della clausola di determinazione degli interessi perché posta in violazione degli artt. 1346 – 1418 – 1419 c.c., nonché incompatibile con
i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione del divieto di anatocismo ai sensi degli artt. 1283 e 1284 c.c. e/o in violazione dell'art. 117
T.U.B. e/o per violazione dell'art. 1322 c.c. in quanto non meritevole di tutela prevista dall'Ordinamento giuridico, conseguentemente, accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia del contratto di finanziamento de quo agitur e/o delle singole clausole e, per l'effetto, dell'atto di precetto impugnato anche laddove viene intimato alla il pagamento del debito CP_6 complessivo invece della quota del 66%, e, ancora, condannare la Società convenuta opposta alla restituzione in favore della Società opponente di tutte le somme che dovessero essere versate medio tempore a seguito dell'azione forzata promossa da controparte, maggiorate di rivalutazione ed interessi legali di mora con decorrenza dal momento dei singoli pagamenti al saldo effettivo o in quella misura che risulterà di giustizia e, ancora, determinare infine un piano di ammortamento a tasso legale con quote capitali costanti. Con vittoria di spese e compenso professionale del giudizio”, eccependo altresì la mancata iscrizione e comunque la mancata prova dell'iscrizione della mandataria nell'elenco ex art. 106 T.U.B.; per parte convenuta: come da comparsa di costituzione e risposta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respingere la richiesta di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, ex adverso formulata in quanto infondata sia in fatto sia in diritto. Confermarsi la idoneità del contratto di mutuo fondiario e del successivo atto pubblico di quietanza, quale titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. e la conseguente validità ed efficacia degli atti successivi compiuti. Con vittoria di spese e competenze professionali”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 14.06.2021 la società (di seguito: Parte_1
ha proposto opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., al precetto notificato il 25.05.2021, CP_6 con cui le era stato ingiunto il pagamento, da parte di della somma di € Controparte_1
312.392,61, oltre accessori, in ragione dell'esposizione debitoria relativa al contratto di finanziamento di credito fondiario stipulato il 30.03.2005, registrato a Perugia il 04.04.2005, munito di formula esecutiva il 18.04.2005.
Parte attrice opponente, in particolare, ha esposto che il finanziamento era stato concesso a Parte_3
– dichiarata successivamente fallita dal Tribunale di Spoleto - per consentire la costruzione di un immobile;
che la stessa e la società Bramini s.r.l. hanno partecipato al rogito in qualità di fideiussori;
che al momento della sottoscrizione del contratto del 30.03.2005 non era stata erogata alcuna somma, in quanto l'erogazione a saldo del finanziamento doveva essere eseguita entro il 31.12.2006, termine
2 del periodo di preammortamento, subordinatamente all'ultimazione delle opere di costruzione degli immobili;
che in data 27.12.2006 è stato stipulato l'atto di quietanza a saldo, con contestuale consolidamento del debito alla minore somma di € 1.060.500,00 e frazionamento di ipoteca.
Ciò premesso, la società ha dedotto quali motivi di opposizione: 1) la carenza di CP_6 legittimazione ad agire e/o titolarità del credito in capo a mancando ogni Controparte_1 prova dell'asserita cessione del credito vantato nei confronti dell'odierna attrice, non essendo a tal fine sufficiente la mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione, nonché la mancanza di conferimento di incarico da parte della stessa a per lo Controparte_1 CP_3 svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso ed eventuale recupero crediti;
2) l'inidoneità del contratto di mutuo del 30.03.2005 a costituire valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. poiché, al momento della stipulazione dell'atto, non vi è stata alcuna traditio della somma mutuata, nemmeno in termini di consegna simbolica;
3) l'inefficacia della fideiussione prestata – al solo fine di garantire il pagamento degli interessi di preammortamento del mutuo del 30.03.2005 – ai sensi dell'art. 6 ter di detto contratto, essendo intervenuta, come attestato dall'atto di quietanza a saldo del 27.12.2006, l'ultimazione dei lavori di costruzione del complesso immobiliare e non risultando arretrati a carico del debitore principale;
4) la nullità della fideiussione in quanto redatta in base allo schema ABI, con riferimento in particolar modo alla c.d. clausola di sopravvivenza, in violazione del divieto di intese anticoncorrenziali previsto dall'art. 2, comma 2, lett. a), l. n. 287/1990 e, in subordine, la liberazione del fideiussore perché la Banca ha omesso di promuovere le proprie istanze nei confronti del debitore principale nel termine di sei mesi dalla risoluzione del contratto di mutuo, essendo nulla la clausola contrattuale di deroga all'art. 1957 c.c.; 5) l'indeterminatezza e la manifesta eccessività dell'importo precettato, in ragione del fatto che, in base all'art. 6 bis del contratto di finanziamento del
30.03.2005, la società risponde solo nel limite della quota del 66% per la quale aveva CP_6 prestato la fideiussione;
la ha applicato interessi anatocistici;
i tassi debitori passivi applicati nel CP_7 periodo compreso tra il 29.09.2005 e il 30.05.2008 sono indeterminati, in quanto parametrati all'Euribor – che è stato accertato essere stato manipolato in detto arco temporale -, con conseguente nullità della relativa clausola nel periodo di riferimento;
l'istituto di credito non ha indicato le modalità di calcolo delle quote capitali (se in regime composto o semplice) e delle quote di interessi della rata di finanziamento e gli oneri ad esso connessi.
Ha quindi concluso rassegnando le conclusioni indicate in epigrafe.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio per mezzo della Controparte_1 mandataria contestando la fondatezza dei motivi di opposizione e deducendo, a CP_2 fondamento della richiesta di rigetto dell'istanza di sospensione e dell'opposizione, le seguenti circostanze: che è divenuta titolare, nel contesto di un'operazione di Controparte_1 cartolarizzazione, di un portafoglio di crediti pecuniari classificati a sofferenza in precedenza in titolarità di come da avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, Parte II, n. 93 del Controparte_8
08.08.2017, conferendo alla mandataria (ora , con atto notarile del CP_3 CP_2
20.07.2017, procura per l'amministrazione, gestione, incasso ed eventuale recupero, anche in via giudiziaria, dei crediti;
che la cessionaria difetta di legittimazione passiva con riguardo alle domande restitutorie/risarcitorie e per tutti i fatti e/o pagamenti avvenuti ante cessione, essendo succeduta a titolo
3 particolare nei soli rapporti giuridici attivi già di titolarità della cedente;
che sussiste la legittimazione attiva di in quanto la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'operazione di Controparte_1 cartolarizzazione costituisce presupposto di efficacia della cessione in blocco dei rapporti giuridici nei confronti dei debitori ceduti e la prova della cessione è data dalla dichiarazione della banca cedente;
che non fondata è l'eccepita inidoneità del contratto quale titolo esecutivo, poiché nel caso in esame, con separato atto di quietanza di cui al rogito Notaio dott. del 27.12.2006, è stato Persona_2 stipulato – ad integrazione ed in conseguenza del mutuo condizionato del 30.03.2005 – un contratto di finanziamento di credito fondiario ai sensi dell'art. 38, d. l.vo n. 385/1993, con atto di quietanza a saldo, con riduzione di importo, contestuale a restrizione ipotecaria e suddivisione in quota e frazionamento ipotecario;
che l'impegno di garanzia assunto deve qualificarsi quale contratto autonomo di garanzia, stante la clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni, e non quale fideiussione.
Sospesa l'efficacia esecutiva del titolo con ordinanza del 24.01.2023 e concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata ritenuta matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, sicché la stessa, all'udienza del 24.10.2024 – così come ricalendarizzata dallo scrivente quale nuovo magistrato assegnatario del giudizio – è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
1.Con riferimento al primo motivo di opposizione – pregiudiziale in quanto attinente alla legittimazione attiva del creditore opposto -, in linea anche con l'orientamento più volte espresso dalla Sezione, deve ritenersi sussistente la legittimazione attiva in capo all'odierna convenuta opposta e, quindi, la prova della cessione del credito vantato, avvenuta con contratto di cessione del 14.07.2017 tra Controparte_8
(cedente) e (cessionaria), e della titolarità della posizione creditoria ceduta in Controparte_1 capo a quest'ultima.
1.1 In primo luogo, occorre precisare che il d. l.vo n. 385 del 1993, art. 58, nel consentire “la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco”, detta una disciplina ampiamente derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto, in quanto: a) ne subordina l'efficacia alla notizia data dalla banca cessionaria mediante l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale;
b) tali adempimenti producono i medesimi effetti dell'accettazione o della notificazione previsti dall'art. 1264 c.c.; c) attribuisce a coloro che sono parte di contratti ceduti la facoltà di esigere entro tre mesi l'adempimento sia dal cedente che dal cessionario;
d) prevede che, trascorso il predetto termine, risponde in via esclusiva il cessionario;
e) consente ai contraenti ceduti di recedere per giusta causa dal contratto, entro il medesimo termine;
f) esclude la necessità di qualsiasi formalità o annotazione per la conservazione in favore del cessionario della validità e del grado dei privilegi e delle garanzie prestate a favore del cedente, nonché delle trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione. Tale disciplina trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami
4 di azienda, da interi “blocchi” di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive: è per tale motivo, oltre che per il gran numero dei soggetti interessati, che la norma prevede, tra l'altro, la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. Pertanto, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione nel registro delle imprese, la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes senza ulteriori formalità, sostituendo la pubblicazione e l'iscrizione medesime, a tutti gli effetti, la notificazione della cessione ai debitori ceduti prevista dall'art. 1264 c.c.; per cui l'informativa dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese è un presupposto di efficacia della cessione stessa, come attestato dalla modifica dell'art. 58, comma 2, T.U.B. per effetto del d. l.vo n. 6/2004, che ha previsto, in aggiunta alla pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale, proprio l'iscrizione dell'avvenuta cessione nel registro delle imprese. L'art. 58, comma 2, T.U.B. ha inteso, dunque, agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale (oltre la notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel Registro delle imprese), dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, con la conseguenza che tale adempimento, non essendo necessario, può avere luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass. n. 10200/2021, che ha affermato il seguente principio: “Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art.
58 del testo unico bancario (legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta
Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi – e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass., 29/09/2020, n. 204495, Cass., 17/03/2006, n.
5997). In altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile”).
1.2 In secondo luogo, si evidenzia che la possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta d'altronde un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto dev'essere “determinato o determinabile”, non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (cfr. Cass., Sez. 2,
7/03/2011, n. 5385; 13/09/2004, n. 18361; Cass., Sez. 3, 2/06/1995, n. 6201).
1.3 In particolare, la giurisprudenza di legittimità, con specifico riferimento alla tematica della cessione in blocco di crediti da parte di un istituto bancario, ha affermato che “è sufficiente a dimostrare la
5 titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti” (Cass. n.
31118/2017; n. 15884/2019; n. 17110/2019; n. 10200/2021; Cass. n. 220/2023; n. 21821/2023). Ciò significa che la circostanza per cui l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale rechi una semplice elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non deve portare, per ciò solo, a ritenere che le relative indicazioni non rispecchino fedelmente quelle contenute nel contratto di cessione, per la cui validità non è affatto necessaria una specifica enumerazione dei rapporti oggetto di cessione, essendo di contro sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuarli senza incertezze. Per di più, la prova della titolarità del diritto azionato può essere fornita anche mediante documentazione successiva alla cessione e la disponibilità del titolo esecutivo azionato dal cessionario rappresenta un elemento utile per provare che un determinato credito è stato effettivamente ceduto (cfr. Cass. n. 10200/2021 citata).
1.4 Peraltro, la stessa giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente specificato che “La dichiarazione sottoscritta dalla cedente che attesta che il credito è stato da lei ceduto alla cessionaria rappresenta una prova liquida, che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata dalla cessionaria, non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria” (Cass. n. 220/2023 citata).
1.5 Ebbene, nella fattispecie concreta, alla luce della documentazione in atti, sussistono idonei e validi elementi che inducono a ritenere sussistente la titolarità del credito in capo a Controparte_1
a seguito della cessione in blocco del 14.07.2017, e la sua conseguente legittimazione attiva, quale cessionaria. Ed invero: a) il rapporto ceduto rientra nella tipologia dei rapporti compresi nell'arco temporale preso a riferimento dall'operazione di cessione indicato nell'avviso in Gazzetta Ufficiale,
Parte Seconda, n. 93 del 08.08.2017; b) in tale avviso è indicato il link del sito cui i debitori ceduti possono accedere, previa richiesta, ai fini di verificare i dati indicativi dei crediti ceduti;
a tale riguardo, non può non ritenersi come il rinvio ad una fonte documentale certa e fruibile da ogni utente sul web per quanto concerne l'individuazione specifica dei crediti oggetto di cartolarizzazione costituisca elemento idoneo a soddisfare pienamente i requisiti di identificazione dei rapporti debitori oggetto dell'operazione di cessione in massa, con conseguente assolvimento dell'onere probatorio in punto di prova dell'intervenuta cessione di credito in favore dell'odierna convenuta opposta;
c) nella dichiarazione di cessione prodotta da parte opposta (doc. n. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) la cedente ha dichiarato e attestato che tra i crediti compresi nella cessione a Controparte_8 favore di di cui alla cessione in blocco di rapporti giuridici del 14.07.2017, Controparte_1
“rientrano anche i crediti vantati nei confronti di GE. derivanti dai lotti rapporti numeri CP_9
4047040, 4047047 e 4047048 nascenti da contratto di mutuo fondiario stipulato con atto notaio Per_2 in data 30/03/2025, rep. n. 34731 – racc. n. 5793 e successivo atto di quietanza e frazionamento in lotti stipulato con atto notaio in data 27/12/2006 rep. n.37072 – racc. 7376”. Trattasi di elementi Per_2 che, complessivamente e unitariamente considerati e valutati, portano ad affermare che il credito per cui è causa è stato oggetto dell'operazione di cessione in blocco del 14.07.2017. (si veda anche Corte d'Appello di Perugia, sentenza n. 607/2024, secondo cui “La prova della cessione di crediti in blocco
6 può essere raggiunta anche mediante elementi indiziari che il Giudice di merito ritenga idonei a provare con certezza l'intervenuta cessione, quali l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, da valutarsi eventualmente in una con la liberatoria rilasciata dalla banca cedente e/o con l'indicazione, nell'avviso medesimo, del sito web in cui trovare la lista dei crediti ceduti”).
2. Sempre in via preliminare, rileva l'adito Tribunale la non fondatezza dell'eccezione sollevata dalla società attrice opponente, unitamente al primo motivo di opposizione, secondo cui Controparte_10 non avrebbe conferito alcun incarico a per lo svolgimento delle attività di
[...] CP_3 amministrazione, gestione, incasso ed eventuale recupero dei crediti.
2.1 Risulta, infatti, documentalmente provato (cfr. doc. n. 2 delle produzioni di parte convenuta opposta), che con atto a rogito notaio dott.ssa del Controparte_1 Persona_3
20.07.2017, rep. n. 60850, racc. n. 11358, previo richiamo dell'operazione di cartolarizzazione del 14.07.2017 e dell'incarico conferito a di svolgere l'attività di amministrazione, gestione, CP_3 incasso ed eventuale recupero dei crediti, ha nominato quale suo procuratore – ora CP_3
– “affinché lo stesso Procuratore provveda, in nome e per conto, ovvero soltanto per CP_2 conto, della Società, a compiere – anche in persona degli avvocati che verranno di volta in volta nominati dal Procuratore quando necessario in relazione alla natura degli atti da compiersi – ogni atto, attività, adempimento e formalità dallo stesso Procuratore ritenuti necessari e/o utili alla amministrazione, gestione, incasso e recupero ed eventuale recupero dei Crediti, nonché all'eventuale escussione delle garanzie accessorie, di qualunque tipologia o natura, che assistano tali Crediti, ivi inclusi, senza intento limitativo, i seguenti (…)”.
3. Parimenti infondata è altresì l'eccezione sollevata da in sede di precisazione delle CP_6 conclusioni di mancata iscrizione e, comunque, di mancata prova dell'iscrizione della mandataria nell'elenco ex art. 106 T.U.B..
3.1 A tal proposito si osserva, come ha avuto modo di rilevare la Suprema Corte in ordine alla questione della mancata iscrizione all'albo di cui all'art. 106 T.U.B. della società cui è stato affidato l'incarico di materiale recupero dei crediti cartolarizzati, cui la Sezione dell'adito Tribunale ha già aderito, che “il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni del cd. “diritto dell'economia”, contenute in interi apparati normativi (come il T.U.B. o il T.U.F.)”, sicché tali norme “non hanno alcuna valenza civilistica”, attenendo “alla regolamentazione
(amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali”. Di conseguenza, l'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non comporta alcuna invalidità sul piano del rapporto negoziale (o sugli atti di riscossione compiuti), non determinando “il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva
(precetti, pignoramenti, interventi, ecc.)”.
7 4. Per quanto concerne, invece, il secondo motivo di opposizione, con cui parte attrice opponente ha dedotto l'inidoneità del contratto di mutuo a costituire valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., la questione riguarda, sostanzialmente, la valutazione del titolo contrattuale costituito dal contratto di finanziamento del 30.03.2005 e l'adeguatezza del collegamento prospettato dalla convenuta opposta rispetto al successivo atto di erogazione a saldo e quietanza, redatto parimenti per atto pubblico.
4.1 Secondo la prospettazione offerta da parte convenuta, l'operazione finanziaria realizzata attraverso i due rogiti notarili (quello stipulato in data 30.03.2005 e quello del 27.12.2006) sarebbe idonea a costituire titolo per usufruire dei privilegio del credito fondiario in quanto, non essendo condizione necessaria del contratto di mutuo fondiario la contestualità nel medesimo atto anche dell'erogazione della somma e della relativa quietanza, il titolo esecutivo nel caso di specie sarebbe dato dal contratto di finanziamento a rogito notarile in uno con l'atto di erogazione e quietanza: le erogazioni di denaro avvenute sulla base del primo titolo, secondo tale linea difensiva, verrebbero così ad essere accertate e confermate dalle parti contrattuali nel titolo successivo, in modo che a margine dell'iscrizione ipotecaria già presa viene annotata, nello stesso grado, l'avvenuta erogazione della somma e l'eventuale variazione degli interessi.
4.2 Tale impostazione, tuttavia, non è condivisa dall'adito Tribunale, poiché non considera che in forza del primo contratto di finanziamento (quello del 30.03.2005), la Banca si è riservata ampie facoltà di valutare il se, il modo e i tempi dell'erogazione del mutuo (cfr. artt. 2 e 3), assumendo così un impegno ad eseguire, in modo frazionato e condizionato, successive erogazioni in favore della parte mutuataria, destinate ad essere confermate, come già avvenute, nel successivo atto di quietanza che, sulla base del primo contratto, regola la durata dell'ammortamento ed il sistema di conteggio dei relativi interessi in relazione alle singole quote in cui il finanziamento è stato suddiviso.
La natura pacificamente condizionata del primo rogito (cfr. testualmente l'atto di erogazione e quietanza laddove le parti hanno attestato – all'art. 2 – di sciogliere le riserve contenute nel “richiamato contratto condizionato”) non viene meno per effetto dell'adempimento della promessa di dare a mutuo alla quale, nel corso del periodo di preammortamento, ha adempiuto la Banca mutuante, una volta che, accertata l'esistenza delle condizioni previste nel Capitolato allegato al primo contratto, si era determinata a decidere e fissare la data dell'erogazione dell'atto o degli atti di finanziamento.
Nonostante l'operazione economica che si realizzi attraverso un iniziale contratto di mutuo condizionato e un successivo atto di erogazione a saldo e quietanza risponda ad un interesse meritevole di tutela – ossia quello del mutuatario di poter contare sulla copertura finanziaria di un progetto edificatorio in corso attraverso l'erogazione (futura) delle somme previste come necessarie -, essa non integra affatto lo schema del contratto reale di mutuo.
Ed invero, considerato che un collegamento negoziale per poter incidere sulla causa concreto di un accordo debba avvenire tra negozi contestuali, risulta evidente come, nella fattispecie in esame, il successivo atto di erogazione a saldo e quietanza del 27.12.2006 costituisca una successiva presa d'atto dell'avvenuto adempimento della promessa di mutuo, della quale viene regolato l'ammortamento, ma non sia idoneo a realizzare in via postuma l'immediata disponibilità delle somme in capo alla parte
8 mutuataria, che integra invece la realità del mutuo e determina la nascita dell'obbligazione di restituzione del “tantundem”, differenziando il mutuo dalla promessa di dare a mutuo. In altri termini, benché il contratto di finanziamento del 2005 avesse fissato le condizioni necessarie per l'erogazione del mutuo, la circostanza che quel contratto sia stato poi integrato dalla successiva quietanza, sebbene non contestata e rivestita della forma pubblica, non è di per sé dirimente a risolvere la questione qui dibattuta, in difetto di prova della immediata e contestuale erogazione della somma mutuata (cfr. Cass.
n. 5921/2023 in motivazione).
4.3 In mancanza di idoneo titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., l'odierna convenuta opposta non poteva pertanto minacciare l'avvio dell'esecuzione forzata.
5. L'opposizione, dunque, va accolta in relazione al secondo motivo, con conseguente assorbimento di tutti gli altri.
6. Le spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo della causa, seguono la soccombenza e sono poste a carico della convenuta opposta;
esse sono liquidate secondo i parametri minimi del d.m. n.
55/2014, come aggiornati dal d.m. n. 147/2022, previsti per i giudizi di cognizione innanzi al
Tribunale, tenuto conto del valore della causa e delle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, istruttoria e decisionale, in considerazione della difficoltà dell'affare, del pregio dell'attività prestata, dell'attività effettivamente svolta in via istruttoria e del contenuto degli scritti conclusionali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. in accoglimento del secondo motivo di opposizione, accerta che la parte convenuta opposta non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata sulla base del titolo posto a base del precetto notificato all'attrice in data 25.05.2021, che dichiara inefficace;
2. condanna parte convenuta opposta al pagamento, in favore di parte attrice opponente, delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 1.241,00 pe spese e complessivi €
11.229,00 per compensi professionali, oltre il 15% di rimborso forfetario, IVA (se dovuta e non detraibile dalla parte vittoriosa) e C.P.A come per legge.
Così deciso in Perugia, 03.04.2025
Il Giudice dott. Sara Fioroni
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico dott. Sara Fioroni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3194/2021 promossa da:
p. iva , in persona dell'Amministratore Unico, Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore (c.f. ), rappresentata e Parte_2 C.F._1 difesa dall'avv. Cristian Brutti (c.f. ) ed elettivamente domiciliata in Perugia, C.F._2
Piazza Danti n. 21, presso lo studio del difensore;
PARTE ATTRICE OPPONENTE
contro c.f. e p. iva , e, per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_2
(già , c.f. e p. iva , in persona della CP_2 CP_3 P.IVA_3 P.IVA_4 dott.ssa quale procuratore con poteri di firma giusta procura speciale del Presidente del CP_4
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante di dott. con CP_2 Controparte_5 atto in data 17.06.2020 a rogito Notaio dott. registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Per_1
Roma 5 in pari data al n. 5735 serie 1T, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Romani (c.f.
) ed elettivamente domiciliata in Terni, Piazza Europa n. 5, presso lo studio del C.F._3 difensore;
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, comma ,1 c.p.c.;
CONCLUSIONI:
per parte attrice: come da atto di citazione: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Perugia per le ragioni di cui in narrativa: IN VIA PRELIMINARE, sospendere inaudita altera parte o in via subordinata previa comparizione delle parti, l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo azionato con l'atto di precetto del
07.05.2021 e notificato il 25.05.2021 ovvero sospendere ex art. 624 c.p.c. il processo esecutivo;
IN VIA
1 PRINCIPALE, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire e del diritto di
[...]
e per essa quale mandataria IN VIA SUBORDINATA, NEL Controparte_1 CP_3
MERITO, accertare e dichiarare la nullità del Contratto di finanziamento del 30.03.2005 e/o la nullità della fideiussione per cui è causa e/o della singola clausola di deroga all'art. 1957 c.c., e, per l'effetto, la nullità e/o inefficacia del precetto impugnato. IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, accertare e dichiarare per le ragioni di cui in narrativa la nullità della clausola di determinazione degli interessi perché posta in violazione degli artt. 1346 – 1418 – 1419 c.c., nonché incompatibile con
i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione del divieto di anatocismo ai sensi degli artt. 1283 e 1284 c.c. e/o in violazione dell'art. 117
T.U.B. e/o per violazione dell'art. 1322 c.c. in quanto non meritevole di tutela prevista dall'Ordinamento giuridico, conseguentemente, accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia del contratto di finanziamento de quo agitur e/o delle singole clausole e, per l'effetto, dell'atto di precetto impugnato anche laddove viene intimato alla il pagamento del debito CP_6 complessivo invece della quota del 66%, e, ancora, condannare la Società convenuta opposta alla restituzione in favore della Società opponente di tutte le somme che dovessero essere versate medio tempore a seguito dell'azione forzata promossa da controparte, maggiorate di rivalutazione ed interessi legali di mora con decorrenza dal momento dei singoli pagamenti al saldo effettivo o in quella misura che risulterà di giustizia e, ancora, determinare infine un piano di ammortamento a tasso legale con quote capitali costanti. Con vittoria di spese e compenso professionale del giudizio”, eccependo altresì la mancata iscrizione e comunque la mancata prova dell'iscrizione della mandataria nell'elenco ex art. 106 T.U.B.; per parte convenuta: come da comparsa di costituzione e risposta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respingere la richiesta di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, ex adverso formulata in quanto infondata sia in fatto sia in diritto. Confermarsi la idoneità del contratto di mutuo fondiario e del successivo atto pubblico di quietanza, quale titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. e la conseguente validità ed efficacia degli atti successivi compiuti. Con vittoria di spese e competenze professionali”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 14.06.2021 la società (di seguito: Parte_1
ha proposto opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., al precetto notificato il 25.05.2021, CP_6 con cui le era stato ingiunto il pagamento, da parte di della somma di € Controparte_1
312.392,61, oltre accessori, in ragione dell'esposizione debitoria relativa al contratto di finanziamento di credito fondiario stipulato il 30.03.2005, registrato a Perugia il 04.04.2005, munito di formula esecutiva il 18.04.2005.
Parte attrice opponente, in particolare, ha esposto che il finanziamento era stato concesso a Parte_3
– dichiarata successivamente fallita dal Tribunale di Spoleto - per consentire la costruzione di un immobile;
che la stessa e la società Bramini s.r.l. hanno partecipato al rogito in qualità di fideiussori;
che al momento della sottoscrizione del contratto del 30.03.2005 non era stata erogata alcuna somma, in quanto l'erogazione a saldo del finanziamento doveva essere eseguita entro il 31.12.2006, termine
2 del periodo di preammortamento, subordinatamente all'ultimazione delle opere di costruzione degli immobili;
che in data 27.12.2006 è stato stipulato l'atto di quietanza a saldo, con contestuale consolidamento del debito alla minore somma di € 1.060.500,00 e frazionamento di ipoteca.
Ciò premesso, la società ha dedotto quali motivi di opposizione: 1) la carenza di CP_6 legittimazione ad agire e/o titolarità del credito in capo a mancando ogni Controparte_1 prova dell'asserita cessione del credito vantato nei confronti dell'odierna attrice, non essendo a tal fine sufficiente la mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione, nonché la mancanza di conferimento di incarico da parte della stessa a per lo Controparte_1 CP_3 svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso ed eventuale recupero crediti;
2) l'inidoneità del contratto di mutuo del 30.03.2005 a costituire valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. poiché, al momento della stipulazione dell'atto, non vi è stata alcuna traditio della somma mutuata, nemmeno in termini di consegna simbolica;
3) l'inefficacia della fideiussione prestata – al solo fine di garantire il pagamento degli interessi di preammortamento del mutuo del 30.03.2005 – ai sensi dell'art. 6 ter di detto contratto, essendo intervenuta, come attestato dall'atto di quietanza a saldo del 27.12.2006, l'ultimazione dei lavori di costruzione del complesso immobiliare e non risultando arretrati a carico del debitore principale;
4) la nullità della fideiussione in quanto redatta in base allo schema ABI, con riferimento in particolar modo alla c.d. clausola di sopravvivenza, in violazione del divieto di intese anticoncorrenziali previsto dall'art. 2, comma 2, lett. a), l. n. 287/1990 e, in subordine, la liberazione del fideiussore perché la Banca ha omesso di promuovere le proprie istanze nei confronti del debitore principale nel termine di sei mesi dalla risoluzione del contratto di mutuo, essendo nulla la clausola contrattuale di deroga all'art. 1957 c.c.; 5) l'indeterminatezza e la manifesta eccessività dell'importo precettato, in ragione del fatto che, in base all'art. 6 bis del contratto di finanziamento del
30.03.2005, la società risponde solo nel limite della quota del 66% per la quale aveva CP_6 prestato la fideiussione;
la ha applicato interessi anatocistici;
i tassi debitori passivi applicati nel CP_7 periodo compreso tra il 29.09.2005 e il 30.05.2008 sono indeterminati, in quanto parametrati all'Euribor – che è stato accertato essere stato manipolato in detto arco temporale -, con conseguente nullità della relativa clausola nel periodo di riferimento;
l'istituto di credito non ha indicato le modalità di calcolo delle quote capitali (se in regime composto o semplice) e delle quote di interessi della rata di finanziamento e gli oneri ad esso connessi.
Ha quindi concluso rassegnando le conclusioni indicate in epigrafe.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio per mezzo della Controparte_1 mandataria contestando la fondatezza dei motivi di opposizione e deducendo, a CP_2 fondamento della richiesta di rigetto dell'istanza di sospensione e dell'opposizione, le seguenti circostanze: che è divenuta titolare, nel contesto di un'operazione di Controparte_1 cartolarizzazione, di un portafoglio di crediti pecuniari classificati a sofferenza in precedenza in titolarità di come da avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, Parte II, n. 93 del Controparte_8
08.08.2017, conferendo alla mandataria (ora , con atto notarile del CP_3 CP_2
20.07.2017, procura per l'amministrazione, gestione, incasso ed eventuale recupero, anche in via giudiziaria, dei crediti;
che la cessionaria difetta di legittimazione passiva con riguardo alle domande restitutorie/risarcitorie e per tutti i fatti e/o pagamenti avvenuti ante cessione, essendo succeduta a titolo
3 particolare nei soli rapporti giuridici attivi già di titolarità della cedente;
che sussiste la legittimazione attiva di in quanto la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'operazione di Controparte_1 cartolarizzazione costituisce presupposto di efficacia della cessione in blocco dei rapporti giuridici nei confronti dei debitori ceduti e la prova della cessione è data dalla dichiarazione della banca cedente;
che non fondata è l'eccepita inidoneità del contratto quale titolo esecutivo, poiché nel caso in esame, con separato atto di quietanza di cui al rogito Notaio dott. del 27.12.2006, è stato Persona_2 stipulato – ad integrazione ed in conseguenza del mutuo condizionato del 30.03.2005 – un contratto di finanziamento di credito fondiario ai sensi dell'art. 38, d. l.vo n. 385/1993, con atto di quietanza a saldo, con riduzione di importo, contestuale a restrizione ipotecaria e suddivisione in quota e frazionamento ipotecario;
che l'impegno di garanzia assunto deve qualificarsi quale contratto autonomo di garanzia, stante la clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni, e non quale fideiussione.
Sospesa l'efficacia esecutiva del titolo con ordinanza del 24.01.2023 e concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata ritenuta matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, sicché la stessa, all'udienza del 24.10.2024 – così come ricalendarizzata dallo scrivente quale nuovo magistrato assegnatario del giudizio – è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
1.Con riferimento al primo motivo di opposizione – pregiudiziale in quanto attinente alla legittimazione attiva del creditore opposto -, in linea anche con l'orientamento più volte espresso dalla Sezione, deve ritenersi sussistente la legittimazione attiva in capo all'odierna convenuta opposta e, quindi, la prova della cessione del credito vantato, avvenuta con contratto di cessione del 14.07.2017 tra Controparte_8
(cedente) e (cessionaria), e della titolarità della posizione creditoria ceduta in Controparte_1 capo a quest'ultima.
1.1 In primo luogo, occorre precisare che il d. l.vo n. 385 del 1993, art. 58, nel consentire “la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco”, detta una disciplina ampiamente derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto, in quanto: a) ne subordina l'efficacia alla notizia data dalla banca cessionaria mediante l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale;
b) tali adempimenti producono i medesimi effetti dell'accettazione o della notificazione previsti dall'art. 1264 c.c.; c) attribuisce a coloro che sono parte di contratti ceduti la facoltà di esigere entro tre mesi l'adempimento sia dal cedente che dal cessionario;
d) prevede che, trascorso il predetto termine, risponde in via esclusiva il cessionario;
e) consente ai contraenti ceduti di recedere per giusta causa dal contratto, entro il medesimo termine;
f) esclude la necessità di qualsiasi formalità o annotazione per la conservazione in favore del cessionario della validità e del grado dei privilegi e delle garanzie prestate a favore del cedente, nonché delle trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione. Tale disciplina trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami
4 di azienda, da interi “blocchi” di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive: è per tale motivo, oltre che per il gran numero dei soggetti interessati, che la norma prevede, tra l'altro, la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. Pertanto, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione nel registro delle imprese, la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes senza ulteriori formalità, sostituendo la pubblicazione e l'iscrizione medesime, a tutti gli effetti, la notificazione della cessione ai debitori ceduti prevista dall'art. 1264 c.c.; per cui l'informativa dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese è un presupposto di efficacia della cessione stessa, come attestato dalla modifica dell'art. 58, comma 2, T.U.B. per effetto del d. l.vo n. 6/2004, che ha previsto, in aggiunta alla pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale, proprio l'iscrizione dell'avvenuta cessione nel registro delle imprese. L'art. 58, comma 2, T.U.B. ha inteso, dunque, agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale (oltre la notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel Registro delle imprese), dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, con la conseguenza che tale adempimento, non essendo necessario, può avere luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass. n. 10200/2021, che ha affermato il seguente principio: “Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art.
58 del testo unico bancario (legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta
Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi – e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass., 29/09/2020, n. 204495, Cass., 17/03/2006, n.
5997). In altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile”).
1.2 In secondo luogo, si evidenzia che la possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta d'altronde un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto dev'essere “determinato o determinabile”, non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (cfr. Cass., Sez. 2,
7/03/2011, n. 5385; 13/09/2004, n. 18361; Cass., Sez. 3, 2/06/1995, n. 6201).
1.3 In particolare, la giurisprudenza di legittimità, con specifico riferimento alla tematica della cessione in blocco di crediti da parte di un istituto bancario, ha affermato che “è sufficiente a dimostrare la
5 titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti” (Cass. n.
31118/2017; n. 15884/2019; n. 17110/2019; n. 10200/2021; Cass. n. 220/2023; n. 21821/2023). Ciò significa che la circostanza per cui l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale rechi una semplice elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non deve portare, per ciò solo, a ritenere che le relative indicazioni non rispecchino fedelmente quelle contenute nel contratto di cessione, per la cui validità non è affatto necessaria una specifica enumerazione dei rapporti oggetto di cessione, essendo di contro sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuarli senza incertezze. Per di più, la prova della titolarità del diritto azionato può essere fornita anche mediante documentazione successiva alla cessione e la disponibilità del titolo esecutivo azionato dal cessionario rappresenta un elemento utile per provare che un determinato credito è stato effettivamente ceduto (cfr. Cass. n. 10200/2021 citata).
1.4 Peraltro, la stessa giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente specificato che “La dichiarazione sottoscritta dalla cedente che attesta che il credito è stato da lei ceduto alla cessionaria rappresenta una prova liquida, che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata dalla cessionaria, non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria” (Cass. n. 220/2023 citata).
1.5 Ebbene, nella fattispecie concreta, alla luce della documentazione in atti, sussistono idonei e validi elementi che inducono a ritenere sussistente la titolarità del credito in capo a Controparte_1
a seguito della cessione in blocco del 14.07.2017, e la sua conseguente legittimazione attiva, quale cessionaria. Ed invero: a) il rapporto ceduto rientra nella tipologia dei rapporti compresi nell'arco temporale preso a riferimento dall'operazione di cessione indicato nell'avviso in Gazzetta Ufficiale,
Parte Seconda, n. 93 del 08.08.2017; b) in tale avviso è indicato il link del sito cui i debitori ceduti possono accedere, previa richiesta, ai fini di verificare i dati indicativi dei crediti ceduti;
a tale riguardo, non può non ritenersi come il rinvio ad una fonte documentale certa e fruibile da ogni utente sul web per quanto concerne l'individuazione specifica dei crediti oggetto di cartolarizzazione costituisca elemento idoneo a soddisfare pienamente i requisiti di identificazione dei rapporti debitori oggetto dell'operazione di cessione in massa, con conseguente assolvimento dell'onere probatorio in punto di prova dell'intervenuta cessione di credito in favore dell'odierna convenuta opposta;
c) nella dichiarazione di cessione prodotta da parte opposta (doc. n. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) la cedente ha dichiarato e attestato che tra i crediti compresi nella cessione a Controparte_8 favore di di cui alla cessione in blocco di rapporti giuridici del 14.07.2017, Controparte_1
“rientrano anche i crediti vantati nei confronti di GE. derivanti dai lotti rapporti numeri CP_9
4047040, 4047047 e 4047048 nascenti da contratto di mutuo fondiario stipulato con atto notaio Per_2 in data 30/03/2025, rep. n. 34731 – racc. n. 5793 e successivo atto di quietanza e frazionamento in lotti stipulato con atto notaio in data 27/12/2006 rep. n.37072 – racc. 7376”. Trattasi di elementi Per_2 che, complessivamente e unitariamente considerati e valutati, portano ad affermare che il credito per cui è causa è stato oggetto dell'operazione di cessione in blocco del 14.07.2017. (si veda anche Corte d'Appello di Perugia, sentenza n. 607/2024, secondo cui “La prova della cessione di crediti in blocco
6 può essere raggiunta anche mediante elementi indiziari che il Giudice di merito ritenga idonei a provare con certezza l'intervenuta cessione, quali l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, da valutarsi eventualmente in una con la liberatoria rilasciata dalla banca cedente e/o con l'indicazione, nell'avviso medesimo, del sito web in cui trovare la lista dei crediti ceduti”).
2. Sempre in via preliminare, rileva l'adito Tribunale la non fondatezza dell'eccezione sollevata dalla società attrice opponente, unitamente al primo motivo di opposizione, secondo cui Controparte_10 non avrebbe conferito alcun incarico a per lo svolgimento delle attività di
[...] CP_3 amministrazione, gestione, incasso ed eventuale recupero dei crediti.
2.1 Risulta, infatti, documentalmente provato (cfr. doc. n. 2 delle produzioni di parte convenuta opposta), che con atto a rogito notaio dott.ssa del Controparte_1 Persona_3
20.07.2017, rep. n. 60850, racc. n. 11358, previo richiamo dell'operazione di cartolarizzazione del 14.07.2017 e dell'incarico conferito a di svolgere l'attività di amministrazione, gestione, CP_3 incasso ed eventuale recupero dei crediti, ha nominato quale suo procuratore – ora CP_3
– “affinché lo stesso Procuratore provveda, in nome e per conto, ovvero soltanto per CP_2 conto, della Società, a compiere – anche in persona degli avvocati che verranno di volta in volta nominati dal Procuratore quando necessario in relazione alla natura degli atti da compiersi – ogni atto, attività, adempimento e formalità dallo stesso Procuratore ritenuti necessari e/o utili alla amministrazione, gestione, incasso e recupero ed eventuale recupero dei Crediti, nonché all'eventuale escussione delle garanzie accessorie, di qualunque tipologia o natura, che assistano tali Crediti, ivi inclusi, senza intento limitativo, i seguenti (…)”.
3. Parimenti infondata è altresì l'eccezione sollevata da in sede di precisazione delle CP_6 conclusioni di mancata iscrizione e, comunque, di mancata prova dell'iscrizione della mandataria nell'elenco ex art. 106 T.U.B..
3.1 A tal proposito si osserva, come ha avuto modo di rilevare la Suprema Corte in ordine alla questione della mancata iscrizione all'albo di cui all'art. 106 T.U.B. della società cui è stato affidato l'incarico di materiale recupero dei crediti cartolarizzati, cui la Sezione dell'adito Tribunale ha già aderito, che “il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni del cd. “diritto dell'economia”, contenute in interi apparati normativi (come il T.U.B. o il T.U.F.)”, sicché tali norme “non hanno alcuna valenza civilistica”, attenendo “alla regolamentazione
(amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali”. Di conseguenza, l'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non comporta alcuna invalidità sul piano del rapporto negoziale (o sugli atti di riscossione compiuti), non determinando “il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva
(precetti, pignoramenti, interventi, ecc.)”.
7 4. Per quanto concerne, invece, il secondo motivo di opposizione, con cui parte attrice opponente ha dedotto l'inidoneità del contratto di mutuo a costituire valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., la questione riguarda, sostanzialmente, la valutazione del titolo contrattuale costituito dal contratto di finanziamento del 30.03.2005 e l'adeguatezza del collegamento prospettato dalla convenuta opposta rispetto al successivo atto di erogazione a saldo e quietanza, redatto parimenti per atto pubblico.
4.1 Secondo la prospettazione offerta da parte convenuta, l'operazione finanziaria realizzata attraverso i due rogiti notarili (quello stipulato in data 30.03.2005 e quello del 27.12.2006) sarebbe idonea a costituire titolo per usufruire dei privilegio del credito fondiario in quanto, non essendo condizione necessaria del contratto di mutuo fondiario la contestualità nel medesimo atto anche dell'erogazione della somma e della relativa quietanza, il titolo esecutivo nel caso di specie sarebbe dato dal contratto di finanziamento a rogito notarile in uno con l'atto di erogazione e quietanza: le erogazioni di denaro avvenute sulla base del primo titolo, secondo tale linea difensiva, verrebbero così ad essere accertate e confermate dalle parti contrattuali nel titolo successivo, in modo che a margine dell'iscrizione ipotecaria già presa viene annotata, nello stesso grado, l'avvenuta erogazione della somma e l'eventuale variazione degli interessi.
4.2 Tale impostazione, tuttavia, non è condivisa dall'adito Tribunale, poiché non considera che in forza del primo contratto di finanziamento (quello del 30.03.2005), la Banca si è riservata ampie facoltà di valutare il se, il modo e i tempi dell'erogazione del mutuo (cfr. artt. 2 e 3), assumendo così un impegno ad eseguire, in modo frazionato e condizionato, successive erogazioni in favore della parte mutuataria, destinate ad essere confermate, come già avvenute, nel successivo atto di quietanza che, sulla base del primo contratto, regola la durata dell'ammortamento ed il sistema di conteggio dei relativi interessi in relazione alle singole quote in cui il finanziamento è stato suddiviso.
La natura pacificamente condizionata del primo rogito (cfr. testualmente l'atto di erogazione e quietanza laddove le parti hanno attestato – all'art. 2 – di sciogliere le riserve contenute nel “richiamato contratto condizionato”) non viene meno per effetto dell'adempimento della promessa di dare a mutuo alla quale, nel corso del periodo di preammortamento, ha adempiuto la Banca mutuante, una volta che, accertata l'esistenza delle condizioni previste nel Capitolato allegato al primo contratto, si era determinata a decidere e fissare la data dell'erogazione dell'atto o degli atti di finanziamento.
Nonostante l'operazione economica che si realizzi attraverso un iniziale contratto di mutuo condizionato e un successivo atto di erogazione a saldo e quietanza risponda ad un interesse meritevole di tutela – ossia quello del mutuatario di poter contare sulla copertura finanziaria di un progetto edificatorio in corso attraverso l'erogazione (futura) delle somme previste come necessarie -, essa non integra affatto lo schema del contratto reale di mutuo.
Ed invero, considerato che un collegamento negoziale per poter incidere sulla causa concreto di un accordo debba avvenire tra negozi contestuali, risulta evidente come, nella fattispecie in esame, il successivo atto di erogazione a saldo e quietanza del 27.12.2006 costituisca una successiva presa d'atto dell'avvenuto adempimento della promessa di mutuo, della quale viene regolato l'ammortamento, ma non sia idoneo a realizzare in via postuma l'immediata disponibilità delle somme in capo alla parte
8 mutuataria, che integra invece la realità del mutuo e determina la nascita dell'obbligazione di restituzione del “tantundem”, differenziando il mutuo dalla promessa di dare a mutuo. In altri termini, benché il contratto di finanziamento del 2005 avesse fissato le condizioni necessarie per l'erogazione del mutuo, la circostanza che quel contratto sia stato poi integrato dalla successiva quietanza, sebbene non contestata e rivestita della forma pubblica, non è di per sé dirimente a risolvere la questione qui dibattuta, in difetto di prova della immediata e contestuale erogazione della somma mutuata (cfr. Cass.
n. 5921/2023 in motivazione).
4.3 In mancanza di idoneo titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., l'odierna convenuta opposta non poteva pertanto minacciare l'avvio dell'esecuzione forzata.
5. L'opposizione, dunque, va accolta in relazione al secondo motivo, con conseguente assorbimento di tutti gli altri.
6. Le spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo della causa, seguono la soccombenza e sono poste a carico della convenuta opposta;
esse sono liquidate secondo i parametri minimi del d.m. n.
55/2014, come aggiornati dal d.m. n. 147/2022, previsti per i giudizi di cognizione innanzi al
Tribunale, tenuto conto del valore della causa e delle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, istruttoria e decisionale, in considerazione della difficoltà dell'affare, del pregio dell'attività prestata, dell'attività effettivamente svolta in via istruttoria e del contenuto degli scritti conclusionali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. in accoglimento del secondo motivo di opposizione, accerta che la parte convenuta opposta non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata sulla base del titolo posto a base del precetto notificato all'attrice in data 25.05.2021, che dichiara inefficace;
2. condanna parte convenuta opposta al pagamento, in favore di parte attrice opponente, delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 1.241,00 pe spese e complessivi €
11.229,00 per compensi professionali, oltre il 15% di rimborso forfetario, IVA (se dovuta e non detraibile dalla parte vittoriosa) e C.P.A come per legge.
Così deciso in Perugia, 03.04.2025
Il Giudice dott. Sara Fioroni
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