Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 05/05/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1621/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO Sezione I civile
Controversie di lavoro e previdenza
IL TRIBUNALE DI CATANZARO Prima Sezione Civile Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato all'udienza del
21.01.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.1621 del R.G.A.C. per l'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione all'avviso di addebito promossa da
, con l'avv. Giovanni Parisi Parte_1
Ricorrente contro
– in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore,., con gli avv. Silvia Parisi e Francesco Muscari Tomaioli
Resistente
Provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di costituzione in giudizio, come da dispositivo e contestuale esposizione dei concisi
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 19/06/2024, il sig. proponeva opposizione avverso l'avviso Parte_1 di addebito n. 33020190002609163000, asseritamente notificato il 15/05/2024 (rectius: 02/01/2024), per contributi previdenziali IVS fissi dovuti alla gestione speciale “Commercianti” di competenza IV rata
l'illegittimità dell'avviso di addebito per intervenuta per prescrizione quinquennale del relativo credito contributivo chiedendo l'annullamento e/o revoca del provvedimento.
L' nel costituirsi eccepiva l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 24, com. 5 D. lgs. n. CP_1
46/99 e dell'art. 30 del D.L. 78/2010; inammissibilità per tardività ex art. 617 cpc. e nel merito l'infondatezza del ricorso.
2. Integra, i contenuti dell'opposizione all'esecuzione l'eccepita prescrizione del credito, che sarebbe maturata – secondo l'assunto del ricorrente – dopo la notifica dell' avviso addebito..
L'opposizione all'avviso di addebito, è ammissibile dinanzi al giudice ordinario, poiché involge un giudizio di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, a seconda del tenore delle contestazioni che l'opponente propone.
Essa, inoltre, è sottratta alla competenza funzionale del giudice dell'esecuzione, poiché l'intimazione di pagamento è atto strumentale e preordinato all'esecuzione forzata, ma non ne costituisce momento iniziale.
3. Affrontando nell'ordine le questioni proposte dalla opponente si osserva quanto segue.
Le questioni di nullità delle intimazioni di pagamento – che, come detto, costituiscono oggetto di opposizione agli atti esecutivi1 – sono infondate.
Esse, a ben vedere, si risolvono nell'eccezione di difetto di notifica dei sottesi atti all'intimazione di pagamento impugnata e, che. Avrebbero dovuto essere fatti valere nel termine di 40 giorni dalla conoscenza dell'atto impugnabile ai sensi dell'art. 24 del d.lgs nr.46/1999 ovvero entro 20 giorni ai sensi del combinato disposto dell'art. 29 comma 2 D.lgs nr.46/99 e dell'art. 617 cpc se la contestazione attiene a vizi formali della notificazione.
La mancata impugnazione nei termini suddetti determina, pertanto l'inammissibilità degli stessi.
4. Quanto all'eccezione di prescrizione maturata dopo la formazione del titolo esecutivo – che, come si è già detto, è motivo di opposizione all'esecuzione – si osserva come alla data di notifica dell'AVA di causa, il credito contributivo non era prescritto non essendo decorso il termine di prescrizione quinquennale dal momento di esigibilità delle singole rate contributive portate nell'avviso di addebito opposto e sino alla data di notifica di quest'ultimo per come sopra riportata.
Al riguardo, è sufficiente evidenziare che, per la contribuzione di causa (IVS fissi commercianti IV rata
2018 e I rata 2019), il termine di scadenza di pagamento e quindi di originaria esigibilità, dies a quo del CP_ termine quinquennale di prescrizione, era fissato al 18/02/2019 (IV rata 2018 – v. Circolare n. CP_ 27/2018) ed al 16/05/2019 (I rata 2019 – v. Circolare n. 25/2019). In conseguenza, alla data del
02/01/2024 ma anche a quella del 15/05/2024, di notifica dell'avviso di addebito oggetto di causa, la contribuzione nello stesso portata non era prescritta in quanto non era interamente decorso il termine quinquennale di prescrizione. Tanto anche in forza dell'art. 37 dl n. 18/2020 e s.m.i, e dell'articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, secondo cui i termini prescrizionali sono normativamente sospesi per il periodo dal 23/02/2020 al 30/06/2020 e dal 31/12/2020 al 30/06/2021 (pari a complessivi 311 CP_ gg – v. Circ. 126/2021). Ed infatti, applicando la predetta sospensione dei termini di prescrizione, il termine quinquennale di prescrizione, decorrente – si ribadisce – dalle date di esigibilità delle rate di contribuzione di causa, sarebbe maturato al 25/12/2024 (IV rata 2018) e al 23/03/2025. Pertanto, la notifica dell'avviso di addebito di causa in data 02/01/2024, ovvero al più tardi al 15/05/2024, ha utilmente ed efficacemente interrotto il termine quinquennale di prescrizione.
5. L'opposizione va dunque rigettata.
6. Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite vengono liquidate in € 800,00 oltre accessori, se dovuti stante l'ammissione al patrocinio a spese dello stato e distratte in favore dell'erario
P.Q.M.
Il Giudice onorario di pace, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Rigetta l'opposizione.
2) Condanna l'opponente al pagamento di €.800,00 oltre accessori, a titolo di spese di giudizio con distrazione in favore dell'Erario, liquidate da separato provvedimento.
Catanzaro, 21.01.2025
Il Giudice onorario di pace
Dott. Daniela Linarello