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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 05/12/2025, n. 2079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2079 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4780/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice relatore dott.ssa Stefania Rignanese Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Agendo con ricorso depositato in data 17.10.2024 ha chiesto pronunciarsi la Parte_1 separazione personale dal coniuge premettendo di aver contratto matrimonio Parte_2 concordatario in data 23.06.2007 in OR VA (come da estratto per riassunto del registro degli atti di matrimonio del Comune di OR VA al n. 28, Parte II, Serie A, ufficio 1, dell'anno 2007), optando per il regime della separazione legale dei beni;
che dalla loro unione sono nati i figli (nt. il Per_1
19.04.2008), (nt. il 9.03.2012) e (nt. il 10.01.2014), tutti minori;
che dopo un periodo Per_2 Pt_3 vissuto serenamente l'unione affettiva tra i coniugi è venuta meno a causa della violazione dei doveri coniugali da parte della resistente che da circa un anno ha riallacciato i rapporti con l'ex compagno, disinteressandosi completamente dei tre figli e del marito;
che resa intollerabile la convivenza si è trasferito a casa dei propri genitori in OR VA, dove ancora viva unitamente ai figli e Per_2 Pt_3 mentre la rimaneva nella casa coniugale unitamente alla figlia che svolge attività Parte_2 Per_1 lavorativa come carpentiere e la sua bottega artigiana ha sede presso il capannone sito in OR VA, alla zona industriale P.I.P., Lotto 52, di proprietà della società “Martinelli Maria Teresa sas”, ricavando con reddito mensile pari ad euro1.300,00/1.400,00 circa, mentre la svolge attività lavorativa Parte_2 come bracciante agricola, percependo anch'ella un reddito mensile di euro1.300,00 circa;
che la casa coniugale, di sua proprietà esclusiva, è gravata dal pagamento di un mutuo ipotecario pari ad euro 257,00, con scadenza il 01.03.2029; che, per tali motivi il ricorrente ha interesse a chiedere la separazione legale. Tutto ciò premesso il ricorrente ha concluso chiedendo dichiararsi: la separazione personale dei coniugi con addebito a carico della resistente;
l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento presso di sé ed assegnazione della casa coniugale in suo favore;
di regolamentare il diritto di visita materno;
di disporre l'obbligo a carico della resistente di contribuire al mantenimento dei tre figli minori mediante la corresponsione della somma mensile pari ad euro 450,00 (150,00 euro in favore di ciascun figlio), oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% ed all'A.U.U. al 100%; di disporre che eventuali conti correnti comuni vengano estinti e che l'eventuale somma residua sia suddivisa tra loro in parti uguali.
pagina 1 di 2 Si è costituita in giudizio la quale non opponendosi alla richiesta di Parte_2 separazione dei coniugi ha contestato ogni avverso dedotto, evidenziando come il matrimonio era entrato in crisi a causa dell'atteggiamento denigratorio posto in essere dal marito, il quale ha sempre svilito l'importanza del ruolo della propria moglie, la sua quotidiana dedizione ai compiti di cura del medesimo e dei figli, la rinuncia ai suoi spazi pur di garantire la propria costante presenza quando libera dal lavora;
che negli anni non sono mancati episodi di violenza posti in essere nei suoi confronti che in alcuni casi richiedevano anche l'intervento delle Autorità competenti;
che dal 2019 ha iniziato a soffrire di ansia e depressione, come da certificazione medica, e che gli ultimi episodi risalgono a febbraio 2024, vale a dire al periodo in cui il ha lasciato la casa familiare dopo averle Pt_1 comunicato di volersi separare;
che la documentazione in atti, in particolare i bigliettini scritti dai figli e per la loro mamma valgono a smontare l'impianto difensivo avverso, mirante a Per_1 Per_2 Pt_3 svilire la comparente non solo come moglie, ma anche come madre;
che la necessità di collocare i figli presso di sé è ulteriormente suggerita dal fatto che, a differenza del padre impegnato tutto il giorno con il suo lavoro di libero artigiano (carpentiere), può dedicare loro più tempo e cure. La resistente ha concluso, pertanto, chiedendo: di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito;
di disporre l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento presso di sé ed assegnazione della casa coniugale in suo favore;
di disporre l'obbligo a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento dei figli minori pari a 600,00 euro mensili (200,00 euro in favore di ciascun figlio), oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% ed all'A.U.U. al 100%. All'udienza del 22.10.2025 il Giudice Istruttore, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti nonché delle volontà di non volersi riconciliare;
rilevato che sono state osservate tutte le formalità di legge;
ritenuto che
gli accordi intervenuti tra i coniugi non sono contrari a norme di ordine pubblico o buon costume e all'interesse della prole;
letto il parere favorevole del Pubblico Ministero, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso, udita la relazione del Giudice relatore, il Collegio OMOLOGA La separazione personale dei coniugi: , nato a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2
nata a [...], il [...], alle condizioni che qui si abbiano per riportate e trascritte di
[...] cui ai patti sottoscritti per l'udienza del 22.10.2025 e depositati in data 2.9.2025. Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del 04.12.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli dott. Antonio Buccaro
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice relatore dott.ssa Stefania Rignanese Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Agendo con ricorso depositato in data 17.10.2024 ha chiesto pronunciarsi la Parte_1 separazione personale dal coniuge premettendo di aver contratto matrimonio Parte_2 concordatario in data 23.06.2007 in OR VA (come da estratto per riassunto del registro degli atti di matrimonio del Comune di OR VA al n. 28, Parte II, Serie A, ufficio 1, dell'anno 2007), optando per il regime della separazione legale dei beni;
che dalla loro unione sono nati i figli (nt. il Per_1
19.04.2008), (nt. il 9.03.2012) e (nt. il 10.01.2014), tutti minori;
che dopo un periodo Per_2 Pt_3 vissuto serenamente l'unione affettiva tra i coniugi è venuta meno a causa della violazione dei doveri coniugali da parte della resistente che da circa un anno ha riallacciato i rapporti con l'ex compagno, disinteressandosi completamente dei tre figli e del marito;
che resa intollerabile la convivenza si è trasferito a casa dei propri genitori in OR VA, dove ancora viva unitamente ai figli e Per_2 Pt_3 mentre la rimaneva nella casa coniugale unitamente alla figlia che svolge attività Parte_2 Per_1 lavorativa come carpentiere e la sua bottega artigiana ha sede presso il capannone sito in OR VA, alla zona industriale P.I.P., Lotto 52, di proprietà della società “Martinelli Maria Teresa sas”, ricavando con reddito mensile pari ad euro1.300,00/1.400,00 circa, mentre la svolge attività lavorativa Parte_2 come bracciante agricola, percependo anch'ella un reddito mensile di euro1.300,00 circa;
che la casa coniugale, di sua proprietà esclusiva, è gravata dal pagamento di un mutuo ipotecario pari ad euro 257,00, con scadenza il 01.03.2029; che, per tali motivi il ricorrente ha interesse a chiedere la separazione legale. Tutto ciò premesso il ricorrente ha concluso chiedendo dichiararsi: la separazione personale dei coniugi con addebito a carico della resistente;
l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento presso di sé ed assegnazione della casa coniugale in suo favore;
di regolamentare il diritto di visita materno;
di disporre l'obbligo a carico della resistente di contribuire al mantenimento dei tre figli minori mediante la corresponsione della somma mensile pari ad euro 450,00 (150,00 euro in favore di ciascun figlio), oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% ed all'A.U.U. al 100%; di disporre che eventuali conti correnti comuni vengano estinti e che l'eventuale somma residua sia suddivisa tra loro in parti uguali.
pagina 1 di 2 Si è costituita in giudizio la quale non opponendosi alla richiesta di Parte_2 separazione dei coniugi ha contestato ogni avverso dedotto, evidenziando come il matrimonio era entrato in crisi a causa dell'atteggiamento denigratorio posto in essere dal marito, il quale ha sempre svilito l'importanza del ruolo della propria moglie, la sua quotidiana dedizione ai compiti di cura del medesimo e dei figli, la rinuncia ai suoi spazi pur di garantire la propria costante presenza quando libera dal lavora;
che negli anni non sono mancati episodi di violenza posti in essere nei suoi confronti che in alcuni casi richiedevano anche l'intervento delle Autorità competenti;
che dal 2019 ha iniziato a soffrire di ansia e depressione, come da certificazione medica, e che gli ultimi episodi risalgono a febbraio 2024, vale a dire al periodo in cui il ha lasciato la casa familiare dopo averle Pt_1 comunicato di volersi separare;
che la documentazione in atti, in particolare i bigliettini scritti dai figli e per la loro mamma valgono a smontare l'impianto difensivo avverso, mirante a Per_1 Per_2 Pt_3 svilire la comparente non solo come moglie, ma anche come madre;
che la necessità di collocare i figli presso di sé è ulteriormente suggerita dal fatto che, a differenza del padre impegnato tutto il giorno con il suo lavoro di libero artigiano (carpentiere), può dedicare loro più tempo e cure. La resistente ha concluso, pertanto, chiedendo: di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito;
di disporre l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento presso di sé ed assegnazione della casa coniugale in suo favore;
di disporre l'obbligo a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento dei figli minori pari a 600,00 euro mensili (200,00 euro in favore di ciascun figlio), oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% ed all'A.U.U. al 100%. All'udienza del 22.10.2025 il Giudice Istruttore, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti nonché delle volontà di non volersi riconciliare;
rilevato che sono state osservate tutte le formalità di legge;
ritenuto che
gli accordi intervenuti tra i coniugi non sono contrari a norme di ordine pubblico o buon costume e all'interesse della prole;
letto il parere favorevole del Pubblico Ministero, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso, udita la relazione del Giudice relatore, il Collegio OMOLOGA La separazione personale dei coniugi: , nato a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2
nata a [...], il [...], alle condizioni che qui si abbiano per riportate e trascritte di
[...] cui ai patti sottoscritti per l'udienza del 22.10.2025 e depositati in data 2.9.2025. Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del 04.12.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli dott. Antonio Buccaro
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