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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 14/02/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 2115-2021
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano La Corte d'Appello di Firenze, Prima sezione civile,
Composta dai Signori Dott. Giovanni Sgambati Presidente, rel. Dott.ssa Chiara Ermini, Consigliera, Dott.ssa Laura D'Amelio Consigliera, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso-appello, come in atti, proposto da:
, Parte_1 con l'Avv. Manuele Simoncini, di Lucca, appellante nei confronti di
Controparte_1 con l'Avv. di Firenze, Controparte_2
convenuta in appello avente ad oggetto: appello sentenza Tribunale di Pisa;
in materia di azione ex art. 524 c.c. – accettazione eredità da parte di creditore in vece di chiamato e rinunciante all'accettazione.
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante: “insiste per la totale riforma della sentenza di primo grado impugnata, con rigetto della domanda del dante causa di Controparte_1 [...]
ivi accolta. Con vittor ia delle Controparte_3 spese del doppio grado da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario con
1 incremento dei compensi del 30% in forza dell'art. 4 comma 1 bis, D.M. 55/2014 – inserito dall'art. 1, comma 1, lettera b), del D.M. 8 marzo 2018, n. 37.”
Per la convenuta: “conclude affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, voglia: - IN VIA PRINCIPALE, per le rigettare RIGETTARE l'appello ex adverso proposto e per l'effetto confermare la sentenza n. 1393/2021 emessa dal Tribunale di Pisa in data 27.10.2021 nell'ambito del procedimento n. 5800/2017 r.g. Con vittoria di spese e onorari.”
-
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
La conveniva in giudizio CP_4 Parte_2 davanti al Tribunale di Pisa , premettendo Controparte_5 che la convenuta fosse debitrice per € 170.200,00 in forza del decreto ingiuntivo n. 4422/2014 emesso precedentemente in data 14/7/2014 dal Tri bunale di
Firenze.
Assumeva inoltre e deduceva che la convenuta, una volta chiamata all'eredità del padre deceduto, Persona_1 era stata raggiunta da actio interrogatoria ex art. 481
c.c. promossa dalla medesima affinché il Tribunale CP_4 di Pisa le fissasse un termine entro il quale accettare o rinunziare all'eredità.
Il Tribunale di Pisa aveva successivamente, in assenza di risosta, dichiarato la decaduta dal diritto di Parte_1 accettare l'eredità del padre con provvedimento del
19/4/2017.
La Banca MP chiedeva quindi di essere autorizzata ad accettare l'eredità di in nome e in luogo Persona_1
2 della figlia, ai sensi dell'art. 524 c.c., sostenendo di averne interesse allo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza del cred ito vantato.
La convenuta si costituiva in giudizio resistendo alla domanda di cui chiedeva la reiezione, eccependo che il suo diritto di accettare l'eredità si era prescritto il g.
1/5/2014 e cioè dopo dieci anni dall'apertura della successione (1.5.2004), quindi ancora prima di ricevere la notifica del decreto ingiuntivo e prima dell'introduzione del procedimento ex art. 481 cc da parte della banca.
prospettando che la non Controparte_6 CP_7 avesse voluto accettare l'eredità del padre, lasciando maturare la prescrizione del relativo diritto al fine che fosse evitata l'aggressione ai beni caduti in successione per la quota parte a lei spettante, replicava che l'azione ex art. 524 cc poteva essere esperita entro cinque anni dalla rinuncia alla eredità da parte del chiamato e che, poiché la perdita del diritto di accettare l'eredità per prescrizione andava equiparata alla rinuncia, nel caso di specie, il termine di prescrizione doveva calcolarsi a decorrere dal momento in cui è si era prescritto il dir itto di accettare da parte della Parte_1
La causa veniva istruita solo documentalmente e veniva decisa con la sentenza oggi appellata sulla base delle seguenti considerazioni.
Il Tribunale, dato preliminarmente atto della controversa questione giuridica esistente sulla equipollenza tra rinuncia all'eredità e perdita del diritto di accettare l'eredità (per effetto della mancata accettazione nel
3 termine fissato ex art. 481 cc o per effetto del maturare della prescrizione) e richiamati sinteticamen te gli argomenti a sostegno delle tesi esistenti in materia, ha motivato in adesione alla tesi c.d. positiva, cioè quella che ritiene che vadano equiparate, agli effetti dell'art. 524 cc, le ipotesi di rinuncia all'eredità, decadenza dal diritto di accettare e prescrizione del diritto di accettare.
Il Tribunale ha ritenuto tale tesi preferibile in quanto gli assunti sui quali si basa la tesi contraria dovevano ritenersi tutti confutabili in considerazione del fatto che l'articolo di Legge in questione face sse riferimento ai concetti di accettazione dell'eredità e rinuncia all'eredità in senso “atecnico”, talché non si poteva escludere che dovesse essere considerata tale anche una mancata accettazione dell'eredità per un tempo protratto (come si ricavava dalla decisione della Corte di Cassazione, num.
16623\2019).
Inoltre, sia la rinuncia (avente natura di comportamento attivo e volontario) che la mancata accettazione dell'eredità (avente natura di condotta passiva), nonostante le loro differenze, comportavan o entrambe l'effetto della perdita del diritto di accettare l'eredità, per cui il chiamato non diventava erede e i beni dell'asse non entravano a far parte del suo patrimonio.
Doveva poi ritenersi irrilevante ai fini dell'esercizio dell'azione ex art. 524 c.c., una volontà di frodare i creditori, essendo invece rilevante e decisivo il danno che questi avrebbero potuto subire dal mancato acquisto della qualità di erede del debitore, da cui deriva la “mancata espansione” del suo patrimonio.
4 Il Tribunale ha ancora osservato che la S.C., anche in altra decisione (n. 7735\2007), aveva “avallato”
l'interpretazione estensiva del termine “rinunzia” e né a conclusioni diverse poteva pervenirsi in base all'argomento del legittimo affidamento da riservare al chiamato ulteriore che abbia accettato l'eredità in luogo del rinunziante, atteso che la norma ex art. 524 c.c. non prendeva in considerazione la sua posizione e i suoi interessi e consentiva ai creditori di aggredire l'asse ereditario per soddisfare il loro credito .
Nemmeno poteva ritenersi che l'istituto previsto dall'art. 524 c.c. avesse carattere eccezionale, dal momento che già la regola generale di cui all'art. 2900 c.c. consente ai creditori di agire a tutela del proprio credito, offrendogli la legittimazione a esercitare le azioni del debitore per le quali questi rimane inerte.
Pertanto il Tribunale, in assenza di argomenti contrari al riconoscimento dell'azione anche in caso di perdita del diritto di accettare l'eredità per prescrizione o decadenza, purché richiesto entro il termine di 5 anni dalla perdita medesima com'era avvenuto nella fattispecie, accoglieva la domanda proposta dalla aggiungendo che a nulla CP_4 rilevava l'avvenuto esercizio medio tempore dell'actio interrogatoria da parte del creditore, peraltro qui proposta quando la aveva già perso il diritto di Parte_1 accettare l'eredità, atteso che la fissazione del termine prevista dall'istituto non avrebbe comunque avuto l'effetto di rimettere il creditore in termini per esercitare l'azione ex art. 524 c.c.
-
5 ha quindi impugnato la predetta Parte_1 sentenza di primo grado, proponendo il presente appello col quale ne ha chiesto la riforma con la reiezione della domanda proposta originariamente dalla convenuta ex art. 524 c.c.
Si è costituita in giudizio la convenuta (già CP_8
- quale mandataria all'incasso del Controparte_9 credito sulla base del quale la Banca MP aveva agito in primo grado, credito che aveva formato oggetto di cessione “in blocco” alla ), la quale ha CP_1 resistito all'appello chiedendone la reiezione nel merito in quanto infondato in fatto e in diritto.
La Corte, all'udienza del 3.10.2023, sulle conclusioni come in atti formulate, ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le memorie conclusionali e per le eventuali repliche.
-
La Corte ritiene che vada preliminarmente respinta ogni eccezione relativa a un preteso difetto di legittimazione a stare in giudizio della convenuta.
Come emerge dalla documentazione versata in atti il credito per cui è causa rientra fra quelli di cui la
[...] ha acquistato da Controparte_1 Controparte_10
, la titolarità “pro -soluto” , in quanto credito
[...] pecuniario facente parte di un portafoglio aventi le caratteristiche indicate nell'atto di cessione (trattasi del contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco”, stipulato in data 20 dicembre 2017 ai sensi e per l'effetto di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 6 della legge 130 e dell'art. 58 T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con D.Lgs. 1 settembre
1993, n. 385).
Ai sensi degli artt. 1 e 4 della L. 30 aprile 1999 n.130 e dell'art. 58 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (T.U.B) e informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003
n.196, la ha poi dato notizia Controparte_1 dell'avvenuta cessione dei crediti a mezzo pubblicazione sulla G.U. Parte Seconda n. 151 del 23 dicembre 2017.
Per quanto riguarda la presente controvers ia, va aggiunto che la in relazione ai suddetti Crediti, Controparte_1 ha conferito alla (già CP_8 Controparte_9
l'incarico di “soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento con le funzioni e le attribuzioni di cui alla legge sulle cartolarizzazioni”, rilasciando così, in data 1 marzo 2018, con atto notarile, la procura speciale per compiere, in nome e per conto di essa mandante, atti, adempimenti e formalità ritenuti necessari utili e opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti ceduti e dei diritti ad essi collegati, ivi comprese azioni legali esecutive e/o concorsuali nei confronti dei debitori o di qualsiasi obbligato per essi.
Venendo alle questioni attinenti al merito della controversia, con l'odierna impugnazione, Parte_1 ha chiesto la riforma della predetta sentenza di
[...] primo grado sostenendo:
- che il Tribunale avesse violato l'art. 112 c.p.c. per aver “commesso un'ultrapetita”, dal momento che la
7 in primo grado, aveva “espressamente CP_4 impugnato” la mancata accettazione dell'eredità con l'actio interrogatoria, e “non anche la mancata accettazione del termine decennale ex art. 480 c.c.”, proponendo una domanda “circoscritta” non precisata, né modificata in causa (primo motivo di appello);
- che una volta spirato il termine di prescrizione decennale ex art. 480 c.c. l'azione ex art. 481 c.c. non poteva essere intrapresa e conseguentemente anche la domanda e art. 524 c.c. come in atti proposta, era sostanzialmente fuori termine come affermato dalla giurisprudenza della S.C. nelle sentenze n. 16426\2012 e 15664\2020.
La convenuta ha resistito all'appello, ribadendo che la consapevole del proprio debito e intende ndo Parte_1 non onorarlo, si era resa inerte nell'accettare l'eredità del padre deceduto nel g. 1.5.2004, facendo prescrivere il proprio relativo diritto.
L'azione proposta ex art. 524 c.c. era quindi da ritenersi fondata, come ritenuto dal primo giudice, occorren do la ricorrenza di un unico presupposto, cioè che la rinuncia all'eredità comporti un danno per i ceditori (rinuncia cui era equiparabile l'inutile decorso del termine fissato al chiamato ex art. 481 c.c.)
I motivi di appello possono, in tutta evidenza essere trattati congiuntamente.
L'atto di appello contiene la “sequenza dei fatti” – che sono pacifici in quanto riscontrati dai documenti di causa
8 – sulla base dei quali rilevare l'errore commesso dal primo giudice che può essere così riepilogata:
I – il decesso di , come già premesso, Persona_1 risale al g.
1.5.2004 e la figlia odierna convenuta, Pt_1 era quindi chiamata all'eredità.
II – non risulta che costei abbia manifestato, nel decennio successivo all'apertura della successione, l'ered ità del padre con conseguente prescrizione ex art. 480 c.c.
III – il decreto ingiuntivo che la Banca MP ottenne nei suoi confronti risale al successivo 14.7.2014.
IV - l'actio interrogatoria ex art. 481 c.c., venne esercitata nell'anno 2015 con notificazione da parte della alla del ricorso ed il decreto di fissazione CP_4 Parte_1
d'udienza in data 28.4.2016.
V – In data 19.4.2017, il Tribunale di Pisa aveva quindi dichiarato decaduta dal diritto di Parte_1 accettare l'eredità.
VI - Tale decadenza è stata quindi “impugnata” ai sensi dell'art. 524 c.c. con l'originaria citazione del 7.6.2018.
L'appello è fondato.
Va ritenuto che l'art 524 c.c. possa applicarsi alle ipotesi di rinuncia al diritto o decadenza dallo stesso, purché entro i 5 anni dal fatto, nel caso non sia maturato il termine decennale di prescrizione del diritto di accettare
(com'è avvenuto nella fattispecie).
Non è condivisibile la conclusione – e l'iter logico argomentativo seguito dal primo giudice – per il quale in
9 sostanza i creditori dei chiamati all'eredità risultano aver a favore un termine di prescrizione di 15 anni del predetto diritto di accettazione del chiamato, in assenza di una chiara e specifica disposizione di legge e pregiudicando il legittimo affidamento degli ulteri ori chiamati.
Non rileva quindi tanto il fatto che la in primo CP_4 grado, abbia prospettato la mancata accettazione della come condotta collegata alla inerzia seguita al Parte_1 termine concessole ex art. 481 e non alla mancata accettazione per decorso del termine decennale, quanto piuttosto il fatto che, effettivamente, la giurisprudenza – che questa Corte ritiene di condividere e seguire – abbia elaborato il principio in base al quale ritenere che:
“L'azione ex art. 524 c.c. è ammissibile unicamente ove i creditori abbiano richiesto, ai sensi dell'art. 481 c.c., la fissazione di un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinuncia all'eredità quando non sia ancora maturata la prescrizione del diritto di accettare l'eredità ex art. 480 c.c. In caso contrario si finirebbe, per rimettere impropriamente in termini i creditori, anche con evidente pregiudizio dei successivi accettanti che confidano nella decorrenza di un termine prescrizionale per l'azione dei creditori inferiore a quello ord inario decennale.” - v. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15664 del
23/07/2020.
Il caso esaminato riguardava proprio una fattispecie in c ui alla data di richiesta della fissazione del termine di cui all'art. 481 c.c., la prescrizione del diritto di accettare l'eredità era già ampiamente maturata.
10 E la S.C. ha motivato spiegando che doveva darsi seguito all'orientamento (num. 16426\2012) che aveva precedentemente già evidenziato come fosse possibile chiedere al giudice la fissazione di un termine, necessariamente anteriore alla scadenza di quello decennale di prescrizione ex art. 480 c.c., entro il quale il chiamato manifesti le proprie intenzioni.
La decisione evidenzia – e trattasi di considerazioni che valgono anche per il caso in esame - che “In tal caso, a differenza che nell'ipotesi in cui la perdita del potere di accettare l'eredità, con la conseguente decadenza, scaturisca dalla stessa decorrenza del termine di cui all'art. 481 c.c., l'impossibilità di adire l'eredità preesiste alla fissazione del termine, e quindi non è dato sollecitare il chiamato al compimento di un atto che per effetto del decorso del tempo ha già perso il potere di compiere. Per tale fattispecie, quindi, l'impossibilità per i creditori di avvalersi dell'art. 524 c.c. scaturisce, non tanto dalla diversa problematica, che è interessata dalla seconda parte del motivo in esame, circa la possibilità di equiparare alla rinuncia all'eredità la decadenza di cui all'art. 481 c.c., ma ancor più a monte dalla stessa impossibilità per i soggetti interessati, quali nella fattispecie i creditori, di poter avvalersi della previsione che consente di fissare un termine al chiam ato per accettare o rinunciare all'eredità. Ad opinare diversamente, peraltro, e pur sul presupposto della ritenuta equiparabilità della rinuncia all'eredità alla decadenza di cui all'art. 481 c.c., e ritenendo quindi che non rilevi per il creditore la gi à maturata prescrizione del diritto di accettare l'eredità in capo al debitore,
11 risulterebbe evidentemente elusa la norma dello stesso art. 524 c.c., nella parte in cui assegna un termine di cinque anni, decorrente dalla rinuncia, per l'esercizio dell'azione da parte dei creditori, in quanto pur a fronte di eredità per le quali sia prescritto da ben oltre cinque anni il diritto di accettare nonché di rinunciare all'eredità,
i creditori, tramite lo strumento di cui all'art. 481 c.c., sarebbero impropriamente rimessi in termini, e ciò anche con evidente pregiudizio delle legittime aspettative dei successivi accettanti, che confidano nella decorrenza di un termine prescrizionale per l'azione dei creditori, peraltro inferiore a quello ordinario decennale.”
L'orientamento è stato anche di recente confermato dalla successiva Sez. 2 - , Ordinanza n. 25347 del
28/08/2023.
Ne consegue la riforma della decisione impugnata, con reiezione delle domande proposte ex art. 524 c.c. nell'originaria citazione in giudizio notificata a Parte_1
[...]
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
In merito alla regolamentazione delle spese di giudizio.
La riforma, anche parziale, della decisione di primo grado comporta la rivisitazione della regolamentazione delle spese di causa come ritenuto anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione sent. num. 8400 \2018- “In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice
d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di
12 impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determ ina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. (ord.) 24.1.2017, n. 1775; Cass. sez. lav. 1.6.2016, n. 11423, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo
d'impugnazione).”
Le spese dell'intero giudizio vanno quindi nuovamente regolamentate ex novo secondo il principio di soccombenza, per cui devono essere poste a carico della convenuta.
Tali spese, sia per il primo che per il secondo grado, si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri aggiornati di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento agli importi tra i minimi e i medi previsti (atteso che la controversia non presentava aspetti di complessità, dovendosi risolvere un questione estremamen te definita e 13 chiara, sulla quale esisteva anche giurisprudenza) per le cause di cui allo scaglione di valore pari a Euro 170mila, esclusi i compensi previsti per la fase istruttoria che in secondo grado non si è svolta.
PQM
in riforma della sentenza impugnata n. 1393\2021 emessa inter partes dal Tribunale di Pisa e in accoglimento dell'appello:
- RESPINGE la domanda ex art. 524 c.c. proposta originariamente dalla Banca MP nei confronti di
; Parte_1
- CONDANNA la convenuta a rimborsare a Parte_1 le spese dell'intero giudizio, che liquida:
[...]
- quanto al primo grado, in complessivi Euro 10 .000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP;
- quanto al secondo grado, in complessivi Euro 9.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Firenze, all'esito della camera di consiglio del 7 maggio 2024.
Il Presidente rel.
G. Sgambati
Nota: L a d iv ulg a zio n e d el p r esen te p r o v v ed imen to , al d i f uo r i d ell 'amb ito str et tame nt e p r o cessual e, è co nd iz io n at a al l'e li min az io ne d i tu tt i i d a t i sens ib i l i in esso co n ten ut i ai s ensi d el la no r ma tiv a s ul la p r iv acy d i cu i al D. Lg s. 3 0
g iug no 2 0 0 3 , n. 1 9 6 e succ essiv e mo d if ica zio ni e in teg r az io n i.
14
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano La Corte d'Appello di Firenze, Prima sezione civile,
Composta dai Signori Dott. Giovanni Sgambati Presidente, rel. Dott.ssa Chiara Ermini, Consigliera, Dott.ssa Laura D'Amelio Consigliera, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso-appello, come in atti, proposto da:
, Parte_1 con l'Avv. Manuele Simoncini, di Lucca, appellante nei confronti di
Controparte_1 con l'Avv. di Firenze, Controparte_2
convenuta in appello avente ad oggetto: appello sentenza Tribunale di Pisa;
in materia di azione ex art. 524 c.c. – accettazione eredità da parte di creditore in vece di chiamato e rinunciante all'accettazione.
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante: “insiste per la totale riforma della sentenza di primo grado impugnata, con rigetto della domanda del dante causa di Controparte_1 [...]
ivi accolta. Con vittor ia delle Controparte_3 spese del doppio grado da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario con
1 incremento dei compensi del 30% in forza dell'art. 4 comma 1 bis, D.M. 55/2014 – inserito dall'art. 1, comma 1, lettera b), del D.M. 8 marzo 2018, n. 37.”
Per la convenuta: “conclude affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, voglia: - IN VIA PRINCIPALE, per le rigettare RIGETTARE l'appello ex adverso proposto e per l'effetto confermare la sentenza n. 1393/2021 emessa dal Tribunale di Pisa in data 27.10.2021 nell'ambito del procedimento n. 5800/2017 r.g. Con vittoria di spese e onorari.”
-
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
La conveniva in giudizio CP_4 Parte_2 davanti al Tribunale di Pisa , premettendo Controparte_5 che la convenuta fosse debitrice per € 170.200,00 in forza del decreto ingiuntivo n. 4422/2014 emesso precedentemente in data 14/7/2014 dal Tri bunale di
Firenze.
Assumeva inoltre e deduceva che la convenuta, una volta chiamata all'eredità del padre deceduto, Persona_1 era stata raggiunta da actio interrogatoria ex art. 481
c.c. promossa dalla medesima affinché il Tribunale CP_4 di Pisa le fissasse un termine entro il quale accettare o rinunziare all'eredità.
Il Tribunale di Pisa aveva successivamente, in assenza di risosta, dichiarato la decaduta dal diritto di Parte_1 accettare l'eredità del padre con provvedimento del
19/4/2017.
La Banca MP chiedeva quindi di essere autorizzata ad accettare l'eredità di in nome e in luogo Persona_1
2 della figlia, ai sensi dell'art. 524 c.c., sostenendo di averne interesse allo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza del cred ito vantato.
La convenuta si costituiva in giudizio resistendo alla domanda di cui chiedeva la reiezione, eccependo che il suo diritto di accettare l'eredità si era prescritto il g.
1/5/2014 e cioè dopo dieci anni dall'apertura della successione (1.5.2004), quindi ancora prima di ricevere la notifica del decreto ingiuntivo e prima dell'introduzione del procedimento ex art. 481 cc da parte della banca.
prospettando che la non Controparte_6 CP_7 avesse voluto accettare l'eredità del padre, lasciando maturare la prescrizione del relativo diritto al fine che fosse evitata l'aggressione ai beni caduti in successione per la quota parte a lei spettante, replicava che l'azione ex art. 524 cc poteva essere esperita entro cinque anni dalla rinuncia alla eredità da parte del chiamato e che, poiché la perdita del diritto di accettare l'eredità per prescrizione andava equiparata alla rinuncia, nel caso di specie, il termine di prescrizione doveva calcolarsi a decorrere dal momento in cui è si era prescritto il dir itto di accettare da parte della Parte_1
La causa veniva istruita solo documentalmente e veniva decisa con la sentenza oggi appellata sulla base delle seguenti considerazioni.
Il Tribunale, dato preliminarmente atto della controversa questione giuridica esistente sulla equipollenza tra rinuncia all'eredità e perdita del diritto di accettare l'eredità (per effetto della mancata accettazione nel
3 termine fissato ex art. 481 cc o per effetto del maturare della prescrizione) e richiamati sinteticamen te gli argomenti a sostegno delle tesi esistenti in materia, ha motivato in adesione alla tesi c.d. positiva, cioè quella che ritiene che vadano equiparate, agli effetti dell'art. 524 cc, le ipotesi di rinuncia all'eredità, decadenza dal diritto di accettare e prescrizione del diritto di accettare.
Il Tribunale ha ritenuto tale tesi preferibile in quanto gli assunti sui quali si basa la tesi contraria dovevano ritenersi tutti confutabili in considerazione del fatto che l'articolo di Legge in questione face sse riferimento ai concetti di accettazione dell'eredità e rinuncia all'eredità in senso “atecnico”, talché non si poteva escludere che dovesse essere considerata tale anche una mancata accettazione dell'eredità per un tempo protratto (come si ricavava dalla decisione della Corte di Cassazione, num.
16623\2019).
Inoltre, sia la rinuncia (avente natura di comportamento attivo e volontario) che la mancata accettazione dell'eredità (avente natura di condotta passiva), nonostante le loro differenze, comportavan o entrambe l'effetto della perdita del diritto di accettare l'eredità, per cui il chiamato non diventava erede e i beni dell'asse non entravano a far parte del suo patrimonio.
Doveva poi ritenersi irrilevante ai fini dell'esercizio dell'azione ex art. 524 c.c., una volontà di frodare i creditori, essendo invece rilevante e decisivo il danno che questi avrebbero potuto subire dal mancato acquisto della qualità di erede del debitore, da cui deriva la “mancata espansione” del suo patrimonio.
4 Il Tribunale ha ancora osservato che la S.C., anche in altra decisione (n. 7735\2007), aveva “avallato”
l'interpretazione estensiva del termine “rinunzia” e né a conclusioni diverse poteva pervenirsi in base all'argomento del legittimo affidamento da riservare al chiamato ulteriore che abbia accettato l'eredità in luogo del rinunziante, atteso che la norma ex art. 524 c.c. non prendeva in considerazione la sua posizione e i suoi interessi e consentiva ai creditori di aggredire l'asse ereditario per soddisfare il loro credito .
Nemmeno poteva ritenersi che l'istituto previsto dall'art. 524 c.c. avesse carattere eccezionale, dal momento che già la regola generale di cui all'art. 2900 c.c. consente ai creditori di agire a tutela del proprio credito, offrendogli la legittimazione a esercitare le azioni del debitore per le quali questi rimane inerte.
Pertanto il Tribunale, in assenza di argomenti contrari al riconoscimento dell'azione anche in caso di perdita del diritto di accettare l'eredità per prescrizione o decadenza, purché richiesto entro il termine di 5 anni dalla perdita medesima com'era avvenuto nella fattispecie, accoglieva la domanda proposta dalla aggiungendo che a nulla CP_4 rilevava l'avvenuto esercizio medio tempore dell'actio interrogatoria da parte del creditore, peraltro qui proposta quando la aveva già perso il diritto di Parte_1 accettare l'eredità, atteso che la fissazione del termine prevista dall'istituto non avrebbe comunque avuto l'effetto di rimettere il creditore in termini per esercitare l'azione ex art. 524 c.c.
-
5 ha quindi impugnato la predetta Parte_1 sentenza di primo grado, proponendo il presente appello col quale ne ha chiesto la riforma con la reiezione della domanda proposta originariamente dalla convenuta ex art. 524 c.c.
Si è costituita in giudizio la convenuta (già CP_8
- quale mandataria all'incasso del Controparte_9 credito sulla base del quale la Banca MP aveva agito in primo grado, credito che aveva formato oggetto di cessione “in blocco” alla ), la quale ha CP_1 resistito all'appello chiedendone la reiezione nel merito in quanto infondato in fatto e in diritto.
La Corte, all'udienza del 3.10.2023, sulle conclusioni come in atti formulate, ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le memorie conclusionali e per le eventuali repliche.
-
La Corte ritiene che vada preliminarmente respinta ogni eccezione relativa a un preteso difetto di legittimazione a stare in giudizio della convenuta.
Come emerge dalla documentazione versata in atti il credito per cui è causa rientra fra quelli di cui la
[...] ha acquistato da Controparte_1 Controparte_10
, la titolarità “pro -soluto” , in quanto credito
[...] pecuniario facente parte di un portafoglio aventi le caratteristiche indicate nell'atto di cessione (trattasi del contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco”, stipulato in data 20 dicembre 2017 ai sensi e per l'effetto di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 6 della legge 130 e dell'art. 58 T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con D.Lgs. 1 settembre
1993, n. 385).
Ai sensi degli artt. 1 e 4 della L. 30 aprile 1999 n.130 e dell'art. 58 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (T.U.B) e informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003
n.196, la ha poi dato notizia Controparte_1 dell'avvenuta cessione dei crediti a mezzo pubblicazione sulla G.U. Parte Seconda n. 151 del 23 dicembre 2017.
Per quanto riguarda la presente controvers ia, va aggiunto che la in relazione ai suddetti Crediti, Controparte_1 ha conferito alla (già CP_8 Controparte_9
l'incarico di “soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento con le funzioni e le attribuzioni di cui alla legge sulle cartolarizzazioni”, rilasciando così, in data 1 marzo 2018, con atto notarile, la procura speciale per compiere, in nome e per conto di essa mandante, atti, adempimenti e formalità ritenuti necessari utili e opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti ceduti e dei diritti ad essi collegati, ivi comprese azioni legali esecutive e/o concorsuali nei confronti dei debitori o di qualsiasi obbligato per essi.
Venendo alle questioni attinenti al merito della controversia, con l'odierna impugnazione, Parte_1 ha chiesto la riforma della predetta sentenza di
[...] primo grado sostenendo:
- che il Tribunale avesse violato l'art. 112 c.p.c. per aver “commesso un'ultrapetita”, dal momento che la
7 in primo grado, aveva “espressamente CP_4 impugnato” la mancata accettazione dell'eredità con l'actio interrogatoria, e “non anche la mancata accettazione del termine decennale ex art. 480 c.c.”, proponendo una domanda “circoscritta” non precisata, né modificata in causa (primo motivo di appello);
- che una volta spirato il termine di prescrizione decennale ex art. 480 c.c. l'azione ex art. 481 c.c. non poteva essere intrapresa e conseguentemente anche la domanda e art. 524 c.c. come in atti proposta, era sostanzialmente fuori termine come affermato dalla giurisprudenza della S.C. nelle sentenze n. 16426\2012 e 15664\2020.
La convenuta ha resistito all'appello, ribadendo che la consapevole del proprio debito e intende ndo Parte_1 non onorarlo, si era resa inerte nell'accettare l'eredità del padre deceduto nel g. 1.5.2004, facendo prescrivere il proprio relativo diritto.
L'azione proposta ex art. 524 c.c. era quindi da ritenersi fondata, come ritenuto dal primo giudice, occorren do la ricorrenza di un unico presupposto, cioè che la rinuncia all'eredità comporti un danno per i ceditori (rinuncia cui era equiparabile l'inutile decorso del termine fissato al chiamato ex art. 481 c.c.)
I motivi di appello possono, in tutta evidenza essere trattati congiuntamente.
L'atto di appello contiene la “sequenza dei fatti” – che sono pacifici in quanto riscontrati dai documenti di causa
8 – sulla base dei quali rilevare l'errore commesso dal primo giudice che può essere così riepilogata:
I – il decesso di , come già premesso, Persona_1 risale al g.
1.5.2004 e la figlia odierna convenuta, Pt_1 era quindi chiamata all'eredità.
II – non risulta che costei abbia manifestato, nel decennio successivo all'apertura della successione, l'ered ità del padre con conseguente prescrizione ex art. 480 c.c.
III – il decreto ingiuntivo che la Banca MP ottenne nei suoi confronti risale al successivo 14.7.2014.
IV - l'actio interrogatoria ex art. 481 c.c., venne esercitata nell'anno 2015 con notificazione da parte della alla del ricorso ed il decreto di fissazione CP_4 Parte_1
d'udienza in data 28.4.2016.
V – In data 19.4.2017, il Tribunale di Pisa aveva quindi dichiarato decaduta dal diritto di Parte_1 accettare l'eredità.
VI - Tale decadenza è stata quindi “impugnata” ai sensi dell'art. 524 c.c. con l'originaria citazione del 7.6.2018.
L'appello è fondato.
Va ritenuto che l'art 524 c.c. possa applicarsi alle ipotesi di rinuncia al diritto o decadenza dallo stesso, purché entro i 5 anni dal fatto, nel caso non sia maturato il termine decennale di prescrizione del diritto di accettare
(com'è avvenuto nella fattispecie).
Non è condivisibile la conclusione – e l'iter logico argomentativo seguito dal primo giudice – per il quale in
9 sostanza i creditori dei chiamati all'eredità risultano aver a favore un termine di prescrizione di 15 anni del predetto diritto di accettazione del chiamato, in assenza di una chiara e specifica disposizione di legge e pregiudicando il legittimo affidamento degli ulteri ori chiamati.
Non rileva quindi tanto il fatto che la in primo CP_4 grado, abbia prospettato la mancata accettazione della come condotta collegata alla inerzia seguita al Parte_1 termine concessole ex art. 481 e non alla mancata accettazione per decorso del termine decennale, quanto piuttosto il fatto che, effettivamente, la giurisprudenza – che questa Corte ritiene di condividere e seguire – abbia elaborato il principio in base al quale ritenere che:
“L'azione ex art. 524 c.c. è ammissibile unicamente ove i creditori abbiano richiesto, ai sensi dell'art. 481 c.c., la fissazione di un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinuncia all'eredità quando non sia ancora maturata la prescrizione del diritto di accettare l'eredità ex art. 480 c.c. In caso contrario si finirebbe, per rimettere impropriamente in termini i creditori, anche con evidente pregiudizio dei successivi accettanti che confidano nella decorrenza di un termine prescrizionale per l'azione dei creditori inferiore a quello ord inario decennale.” - v. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15664 del
23/07/2020.
Il caso esaminato riguardava proprio una fattispecie in c ui alla data di richiesta della fissazione del termine di cui all'art. 481 c.c., la prescrizione del diritto di accettare l'eredità era già ampiamente maturata.
10 E la S.C. ha motivato spiegando che doveva darsi seguito all'orientamento (num. 16426\2012) che aveva precedentemente già evidenziato come fosse possibile chiedere al giudice la fissazione di un termine, necessariamente anteriore alla scadenza di quello decennale di prescrizione ex art. 480 c.c., entro il quale il chiamato manifesti le proprie intenzioni.
La decisione evidenzia – e trattasi di considerazioni che valgono anche per il caso in esame - che “In tal caso, a differenza che nell'ipotesi in cui la perdita del potere di accettare l'eredità, con la conseguente decadenza, scaturisca dalla stessa decorrenza del termine di cui all'art. 481 c.c., l'impossibilità di adire l'eredità preesiste alla fissazione del termine, e quindi non è dato sollecitare il chiamato al compimento di un atto che per effetto del decorso del tempo ha già perso il potere di compiere. Per tale fattispecie, quindi, l'impossibilità per i creditori di avvalersi dell'art. 524 c.c. scaturisce, non tanto dalla diversa problematica, che è interessata dalla seconda parte del motivo in esame, circa la possibilità di equiparare alla rinuncia all'eredità la decadenza di cui all'art. 481 c.c., ma ancor più a monte dalla stessa impossibilità per i soggetti interessati, quali nella fattispecie i creditori, di poter avvalersi della previsione che consente di fissare un termine al chiam ato per accettare o rinunciare all'eredità. Ad opinare diversamente, peraltro, e pur sul presupposto della ritenuta equiparabilità della rinuncia all'eredità alla decadenza di cui all'art. 481 c.c., e ritenendo quindi che non rilevi per il creditore la gi à maturata prescrizione del diritto di accettare l'eredità in capo al debitore,
11 risulterebbe evidentemente elusa la norma dello stesso art. 524 c.c., nella parte in cui assegna un termine di cinque anni, decorrente dalla rinuncia, per l'esercizio dell'azione da parte dei creditori, in quanto pur a fronte di eredità per le quali sia prescritto da ben oltre cinque anni il diritto di accettare nonché di rinunciare all'eredità,
i creditori, tramite lo strumento di cui all'art. 481 c.c., sarebbero impropriamente rimessi in termini, e ciò anche con evidente pregiudizio delle legittime aspettative dei successivi accettanti, che confidano nella decorrenza di un termine prescrizionale per l'azione dei creditori, peraltro inferiore a quello ordinario decennale.”
L'orientamento è stato anche di recente confermato dalla successiva Sez. 2 - , Ordinanza n. 25347 del
28/08/2023.
Ne consegue la riforma della decisione impugnata, con reiezione delle domande proposte ex art. 524 c.c. nell'originaria citazione in giudizio notificata a Parte_1
[...]
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
In merito alla regolamentazione delle spese di giudizio.
La riforma, anche parziale, della decisione di primo grado comporta la rivisitazione della regolamentazione delle spese di causa come ritenuto anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione sent. num. 8400 \2018- “In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice
d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di
12 impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determ ina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. (ord.) 24.1.2017, n. 1775; Cass. sez. lav. 1.6.2016, n. 11423, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo
d'impugnazione).”
Le spese dell'intero giudizio vanno quindi nuovamente regolamentate ex novo secondo il principio di soccombenza, per cui devono essere poste a carico della convenuta.
Tali spese, sia per il primo che per il secondo grado, si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri aggiornati di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento agli importi tra i minimi e i medi previsti (atteso che la controversia non presentava aspetti di complessità, dovendosi risolvere un questione estremamen te definita e 13 chiara, sulla quale esisteva anche giurisprudenza) per le cause di cui allo scaglione di valore pari a Euro 170mila, esclusi i compensi previsti per la fase istruttoria che in secondo grado non si è svolta.
PQM
in riforma della sentenza impugnata n. 1393\2021 emessa inter partes dal Tribunale di Pisa e in accoglimento dell'appello:
- RESPINGE la domanda ex art. 524 c.c. proposta originariamente dalla Banca MP nei confronti di
; Parte_1
- CONDANNA la convenuta a rimborsare a Parte_1 le spese dell'intero giudizio, che liquida:
[...]
- quanto al primo grado, in complessivi Euro 10 .000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP;
- quanto al secondo grado, in complessivi Euro 9.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Firenze, all'esito della camera di consiglio del 7 maggio 2024.
Il Presidente rel.
G. Sgambati
Nota: L a d iv ulg a zio n e d el p r esen te p r o v v ed imen to , al d i f uo r i d ell 'amb ito str et tame nt e p r o cessual e, è co nd iz io n at a al l'e li min az io ne d i tu tt i i d a t i sens ib i l i in esso co n ten ut i ai s ensi d el la no r ma tiv a s ul la p r iv acy d i cu i al D. Lg s. 3 0
g iug no 2 0 0 3 , n. 1 9 6 e succ essiv e mo d if ica zio ni e in teg r az io n i.
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