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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 18/09/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Così composto: dott. Giovanni Garofalo Presidente dott. Salvatore Regasto Giudice dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti Giudice relatore/estensore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1344/2024 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 16.09.2025, vertente
t r a
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Tiziana D'Agosto, giusta procura in atti
Ricorrente
e
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Giuseppe Senese, giusta procura in atti;
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero oggetto: separazione coniugale
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso depositato il 20.12.2024; rilevato che parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di Lamezia Terme la separazione personale dal coniuge indicato in epigrafe e che parte resistente si è associata alla richiesta;
considerato che
dall'unione matrimoniale sono nati tre figli: (in data 21.08.1996), Per_1
(in data 10.03.1999) e (in data 05.11.2005); Per_2 Persona_3 ritenuto che deve pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi, atteso lo stato di obiettiva intollerabilità della convivenza che emerge dalle rispettive allegazioni e dichiarazioni;
Pagina 1 di 2 rilevato che la causa deve essere rimessa sul ruolo per il prosieguo del giudizio sulle altre domande spiegate da parte resistente;
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione giudiziale proposta da nei confronti di Parte_1 CP_2
con ricorso depositato in data 20.12.2024, sentito il Giudice Relatore, così provvede:
[...]
1. dichiara la separazione giudiziale tra i coniugi nato a [...] il Parte_1
18.03.1966 e nata a [...] il [...]; CP_2
2. dispone che, a cura dell'Ufficiale di Stato Civile competente, l'odierna sentenza sia annotata nell'atto di matrimonio dei coniugi celebrato in CU (CZ) il 20.08.1994 (atto n. 5 p. II, S.
A, Ufficio 1 dell'anno 1994, Comune di CU), ai sensi dell'art. 69, comma I, lett. d,
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3. rimette la causa in istruzione come da separata e contestuale ordinanza;
4. rimette alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese e competenze di lite.
Così deciso in Lamezia Terme nella camera di consiglio del 17.09.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti dott. Giovanni Garofalo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Così composto: dott. Giovanni Garofalo Presidente dott. Salvatore Regasto Giudice dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti Giudice relatore/estensore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1344/2024 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 16.09.2025, vertente
t r a
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Tiziana D'Agosto, giusta procura in atti
Ricorrente
e
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Giuseppe Senese, giusta procura in atti;
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero oggetto: separazione coniugale
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso depositato il 20.12.2024; rilevato che parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di Lamezia Terme la separazione personale dal coniuge indicato in epigrafe e che parte resistente si è associata alla richiesta;
considerato che
dall'unione matrimoniale sono nati tre figli: (in data 21.08.1996), Per_1
(in data 10.03.1999) e (in data 05.11.2005); Per_2 Persona_3 ritenuto che deve pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi, atteso lo stato di obiettiva intollerabilità della convivenza che emerge dalle rispettive allegazioni e dichiarazioni;
Pagina 1 di 2 rilevato che la causa deve essere rimessa sul ruolo per il prosieguo del giudizio sulle altre domande spiegate da parte resistente;
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione giudiziale proposta da nei confronti di Parte_1 CP_2
con ricorso depositato in data 20.12.2024, sentito il Giudice Relatore, così provvede:
[...]
1. dichiara la separazione giudiziale tra i coniugi nato a [...] il Parte_1
18.03.1966 e nata a [...] il [...]; CP_2
2. dispone che, a cura dell'Ufficiale di Stato Civile competente, l'odierna sentenza sia annotata nell'atto di matrimonio dei coniugi celebrato in CU (CZ) il 20.08.1994 (atto n. 5 p. II, S.
A, Ufficio 1 dell'anno 1994, Comune di CU), ai sensi dell'art. 69, comma I, lett. d,
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3. rimette la causa in istruzione come da separata e contestuale ordinanza;
4. rimette alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese e competenze di lite.
Così deciso in Lamezia Terme nella camera di consiglio del 17.09.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti dott. Giovanni Garofalo
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