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Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 27/11/2024, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel.
Michela Grillo giudice
Raffaele Iannucci giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1633/2024 del R.G.V.G., rimessa al Collegio per la decisione il 27/11/2024, vertente tra , nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
rappresento e difeso dall'avv. e , nata C.F._1 Controparte_1 Controparte_2
a Sora (FR) il 31/1/1975, c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Angela Caprio, C.F._2 con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16/7/2024 i signori e premesso di aver Parte_1 Controparte_2 contratto matrimonio concordatario il 10/2/2000 in Fontana Liri (FR) e di aver avuto, durante la convivenza, i figli (nato il [...]) e (nata l'[...]), hanno chiesto che il Per_1 Per_2
Collegio dichiari la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni riportate nell'atto.
***
Nel corso della trattazione le parti hanno insistito nelle richieste presenti nell'atto introduttivo. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accodi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
***
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1633/2024 R.G.A.C., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 Controparte_2
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Fontana Liti (FR) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Fontana Liri (FR) dell'anno 2000 al numero 1, parte II, serie A;
➢ riconosce le altre intese raggiunte dalle parti in corso di causa;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 27/11/2024
il Presidente est.
Virgilio Notari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel.
Michela Grillo giudice
Raffaele Iannucci giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1633/2024 del R.G.V.G., rimessa al Collegio per la decisione il 27/11/2024, vertente tra , nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
rappresento e difeso dall'avv. e , nata C.F._1 Controparte_1 Controparte_2
a Sora (FR) il 31/1/1975, c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Angela Caprio, C.F._2 con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16/7/2024 i signori e premesso di aver Parte_1 Controparte_2 contratto matrimonio concordatario il 10/2/2000 in Fontana Liri (FR) e di aver avuto, durante la convivenza, i figli (nato il [...]) e (nata l'[...]), hanno chiesto che il Per_1 Per_2
Collegio dichiari la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni riportate nell'atto.
***
Nel corso della trattazione le parti hanno insistito nelle richieste presenti nell'atto introduttivo. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accodi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
***
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1633/2024 R.G.A.C., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 Controparte_2
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Fontana Liti (FR) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Fontana Liri (FR) dell'anno 2000 al numero 1, parte II, serie A;
➢ riconosce le altre intese raggiunte dalle parti in corso di causa;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 27/11/2024
il Presidente est.
Virgilio Notari