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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 18/02/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4819 R.G.A.C. dell'anno 2022 promossa
DA
BR DE IC (nato a [...] il [...], C.F. [...]) e SI
BR (nata a [...] il [...], C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv.
NICOLA DAVIDE, con domicilio eletto in VIA MARSALA, 17 BUSTO ARSIZIO, presso il difensore avv. NICOLA
DAVIDE;
PARTE ATTRICE
CONTRO
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. (p. iva n. 03769090964), e GALAXY SERVICE SRL (p. iva n.
02639080122), in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. MATERA FABIO e dell'avv. ANTONIO MATERA, con domicilio eletto in VIA BAGAINI 14 21100 VARESE, presso il difensore avv.
MATERA FABIO;
PARTE CONVENUTA
E CONTRO
NO ANTONIO (nato a [...] il [...], C.F. [...]), residente in [...];
PARTE CONVENUTA-CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato IZ De CC e IN LV nella qualità di eredi di De CC
LO AN IA hanno convenuto in giudizio Galaxy Service s.r.l., OP TO e Unipolsai
Assicurazioni s.p.a. esponendo che: gli attori sono il figlio e la moglie di De CC LO AN IA;
in data
22.09.2021 alle ore 14:15 De CC LO AN IA percorreva a bordo del suo velocipede la via Della
Liberazione del Comune di Gallarate;
giunto in corrispondenza dell'incrocio tra Via Larga, Via Brennero e Via
Maroncelli lo stesso avviava la propria bicicletta in direzione di Via Maroncelli;
quasi al centro della linea mediana dell'incrocio lo stesso veniva investito dall'autovettura Mercedes E targata FR802 VC di proprietà della convenuta Galaxy Service s.r.l. e condotta da OP TO;
in conseguenza dell'urto il corpo di LO
AN IA De CC veniva caricato sul cofano motore e veniva proiettato in avanti per circa 15 metri;
lo
- 1 - stesso, dopo essere stato trasportato all'Ospedale di Legnano decedeva in data 2.11.2021.
Ciò precisato in fatto hanno concluso chiedendo di accertare la responsabilità esclusiva o il concorso di colpa di
TO OP nella causazione del sinistro chiedendo la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa del sinistro.
Seppur ritualmente citato non si è costituito in giudizio TO OP dichiarato contumace all'udienza del
5.07.2023.
Si sono costituiti in giudizio a mezzo di unico difensore Galaxy Service s.r.l. e Unipolsai Assicurazioni s.p.a. contestando in fatto e in diritto la domanda di parte attrice chiedendo il rigetto della domanda e la condanna di parte attrice ai sensi dell'articolo 96 c.p.c.
La causa istruita documentalmente e mediante espletamento di Ctu è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo.
Infatti, con l'approvazione del Correttivo alla riforma Cartabia è stato previsto che “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”.
Gli attori, quali eredi di De CC LO AN IA, agiscono in giudizio per accertare la responsabilità esclusiva o concorrente di OP TO in relazione al sinistro avvenuto in data 22.09.2021 quando il de cuius, a bordo della sua bicicletta, impattava con l'auto condotta dallo OP in Gallarate in corrispondenza dell'incrocio tra via Larga, Via Brennero e Via Maroncelli e ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sia iure proprio che iure hereditatis.
Occorre preliminarmente sottolineare che nessuna contestazione sussiste in ordine all'effettivo verificarsi del sinistro, controvertendosi unicamente in ordine alla imputabilità del fatto all'una o all'altra parte.
Ebbene al fine di accertare la dinamica del sinistro è stata espletata una Ctu dinamica.
Dalla consulenza tecnica d'ufficio, alla quale si rinvia e le cui conclusioni questo Giudice condivide in quanto esenti da vizi logici e congruamente motivata anche con riferimento alle risposte rispetto alle deduzioni dei consulenti di parte, è emerso che OP TO conduceva la propria autovettura sulla via Maroncelli ad una velocità compresa nei limiti di velocità prescritti su tale strada.
Ravvisato il pericolo lo stesso ha messo in azione una sterzata iniziale e poi una frenata tali da non evitare la collisione.
LO specifico a causa della visuale il ciclista era avvistabile solo pochi metri prima dell'urto.
Il de CC, invece, conduceva il velocipede sulla via della Liberazione senza aver rispettato l'obbligo di arresto
( con segnale di Stop) e si immetteva sulla via di provenienza della Mercedes rendendo inevitabile l'impatto tra i veicoli in quanto alla luce delle rispettive velocità in soli 0,6 secondi il ciclista passò da una posizione di non avvistamento alla posizione di ingombro della corsia di percorrenza da parte dello OP.
Il Ctu, quindi, afferma che la manovra del CC di immissione nella via Maroncelli senza arrestarsi alla linea di
Stop presente sulla via che lo stesso stava percorrendo non ha consentito allo OP il tempo per mettere in atto una manovra tale da scongiurare l'impatto in quanto il ciclista poteva essere avvistato dal conducente
- 2 - dell'autoveicolo solo pochi secondi prima dell'impatto.
Ebbene tali essendo le risultanze della Ctu, va rilevato che il sinistro oggetto di giudizio è avvenuto per esclusiva colpa del De CC senza che nessuna responsabilità possa ascriversi allo OP.
Sul punto è noto l'orientamento della Cassazione secondo cui “il segnale di "stop" pone a carico dei conducenti di autoveicoli l'obbligo di arrestare sempre e comunque la marcia del proprio mezzo, quand'anche la strada nella quale intendano confluire sia sgombra da veicoli;
ne consegue che se il giudice di merito accerti che un sinistro
stradale è da ascriversi, sotto il profilo eziologico, esclusivamente al comportamento colpevole del conducente che ha omesso di rispettare il segnale di stop, risulta superata la presunzione di concorso di colpa di cui all'art.
2054 c.c., comma 2, avendo tale presunzione funzione meramente sussidiaria, operante solo se non sia possibile in concreto accertare le rispettive responsabilità; detta presunzione, infatti, è logicamente e
giuridicamente incompatibile con una qualsiasi concreta ricostruzione delle modalità del sinistro da parte del giudice e con l'attribuzione, a ciascuno dei conducenti, di uno specifico contributo causale” (v. Cassazione civile sez. III, 30/11/2018, (ud. 25/09/2018, dep. 30/11/2018), n.30993, Cass. 4055/2009 e 15434/2004).
L'inosservanza di tale obbligo è per se stessa bastevole ad escludere ogni concorso di colpa del conducente del veicolo antagonista, risultando la relativa violazione idonea a superare la presunzione ex art. 2054 co. 2 c.c. (v.
Cass. Pen. n. 5029/2019 e Cass. Civ. n. 30993/2018), costituente criterio residuale applicabile alle sole ipotesi in cui permanga incertezza in merito alla dinamica e alla imputazione della responsabilità (v. Cass. n.
7479/2020).
Sul punto, d'altronde, va evidenziato che oltre alla circostanza che il velocipede non abbia rispettato il segnale di
Stop vi sono le ulteriori considerazioni svolte dal Ctu secondo cui lo OP rispettasse i limiti di velocità e si sia trovato nell'impossibilità, alla luce del repentino avvistamento della bicicletta che si è palesata all'improvviso innanzi alla sua vista, per escludere ogni concorso di colpa dello stesso nella causazione del sinistro oggetto di causa che deve ritenersi essere avvenuto per esclusiva colpa di LO AN IA De CC.
Si precisa che non si è disposta la rinnovazione della Ctu come richiesta da parte attrice.
Ed infatti in relazione a tale richiesta va innanzitutto precisato che “In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova ctu, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto”(Cassazione civile sez. III, 29/09/2017, n.22799).
Escluso che sia ravvisabile alcuna ipotesi di nullità della relazione di consulenza tecnica, avendo il Ctu operato in conformità alle indicazioni del quesito formulato è da escludere la sussistenza di procedere ad una rinnovazione dell'accertamento tecnico.
Ed invero, il consulente ha puntualmente replicato alle osservazioni del consulente di parte attrice né sono state acquisite in atti prove che denotano che lo stesso abbia trascurato di esaminare le risultanze processuali, ritenendo perciò non giustificata la rinnovazione delle indagini effettuate dal Ctu rispetto alla cui preparazione,
imparzialità, professionalità e buona fede di giudizio non vi sono allegazioni per dubitare.
Alla luce di tali motivazioni, le domande formulate dagli attori devono essere rigettate.
Non si fa luogo alla sollecitata pronuncia di risarcimento per responsabilità processuale aggravata ex art. 96
c.p.c., non ricorrendone i presupposti, ulteriori e diversi rispetto alla sola soccombenza.
- 3 - In considerazione di quanto statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 77 del 2018 (va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle nominativamente indicate) sussistono gravi ragioni costituite dalla oggettiva imprevedibilità dell'esito della causa ( in quanto solo alla luce della Ctu si è potuto accertare il grado di responsabilità delle parti in causa nella causazione del sinistro oggetto di giudizio)
per compensare interamente tra le parti le spese di lite.
Nulla a disporre sulle spese nei confronti del convenuto contumace vittorioso.
Le spese di Ctu, alla luce della necessità di dover accertare la dinamica del sinistro, possono essere poste in capo agli attori per il 50% e in capo ai convenuti costituitisi per il restante 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da IZ De CC e LV IN nella qualità di eredi di De CC LO AN IA nei confronti di Galaxy Service s.r.l., OP TO e Unipolsai Assicurazioni s.p.a., così provvede:
1) rigetta le domande;
2) compensa integralmente le spese di lite tra IZ De CC e LV IN e Galaxy Service s.r.l. e
Unipolsai Assicurazioni;
3) nulla a disporre sulle spese nei confronti di TO OP;
4) pone le spese di Ctu al 50 % a carico di IZ De CC e LV IN e al 50 % a carico di Galaxy
Service s.r.l. e Unipolsai Assicurazioni.
Così deciso in Busto Arsizio, il 18/02/2025
Il Giudice
Carlo Barile
- 4 -
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4819 R.G.A.C. dell'anno 2022 promossa
DA
BR DE IC (nato a [...] il [...], C.F. [...]) e SI
BR (nata a [...] il [...], C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv.
NICOLA DAVIDE, con domicilio eletto in VIA MARSALA, 17 BUSTO ARSIZIO, presso il difensore avv. NICOLA
DAVIDE;
PARTE ATTRICE
CONTRO
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. (p. iva n. 03769090964), e GALAXY SERVICE SRL (p. iva n.
02639080122), in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. MATERA FABIO e dell'avv. ANTONIO MATERA, con domicilio eletto in VIA BAGAINI 14 21100 VARESE, presso il difensore avv.
MATERA FABIO;
PARTE CONVENUTA
E CONTRO
NO ANTONIO (nato a [...] il [...], C.F. [...]), residente in [...];
PARTE CONVENUTA-CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato IZ De CC e IN LV nella qualità di eredi di De CC
LO AN IA hanno convenuto in giudizio Galaxy Service s.r.l., OP TO e Unipolsai
Assicurazioni s.p.a. esponendo che: gli attori sono il figlio e la moglie di De CC LO AN IA;
in data
22.09.2021 alle ore 14:15 De CC LO AN IA percorreva a bordo del suo velocipede la via Della
Liberazione del Comune di Gallarate;
giunto in corrispondenza dell'incrocio tra Via Larga, Via Brennero e Via
Maroncelli lo stesso avviava la propria bicicletta in direzione di Via Maroncelli;
quasi al centro della linea mediana dell'incrocio lo stesso veniva investito dall'autovettura Mercedes E targata FR802 VC di proprietà della convenuta Galaxy Service s.r.l. e condotta da OP TO;
in conseguenza dell'urto il corpo di LO
AN IA De CC veniva caricato sul cofano motore e veniva proiettato in avanti per circa 15 metri;
lo
- 1 - stesso, dopo essere stato trasportato all'Ospedale di Legnano decedeva in data 2.11.2021.
Ciò precisato in fatto hanno concluso chiedendo di accertare la responsabilità esclusiva o il concorso di colpa di
TO OP nella causazione del sinistro chiedendo la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa del sinistro.
Seppur ritualmente citato non si è costituito in giudizio TO OP dichiarato contumace all'udienza del
5.07.2023.
Si sono costituiti in giudizio a mezzo di unico difensore Galaxy Service s.r.l. e Unipolsai Assicurazioni s.p.a. contestando in fatto e in diritto la domanda di parte attrice chiedendo il rigetto della domanda e la condanna di parte attrice ai sensi dell'articolo 96 c.p.c.
La causa istruita documentalmente e mediante espletamento di Ctu è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo.
Infatti, con l'approvazione del Correttivo alla riforma Cartabia è stato previsto che “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”.
Gli attori, quali eredi di De CC LO AN IA, agiscono in giudizio per accertare la responsabilità esclusiva o concorrente di OP TO in relazione al sinistro avvenuto in data 22.09.2021 quando il de cuius, a bordo della sua bicicletta, impattava con l'auto condotta dallo OP in Gallarate in corrispondenza dell'incrocio tra via Larga, Via Brennero e Via Maroncelli e ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sia iure proprio che iure hereditatis.
Occorre preliminarmente sottolineare che nessuna contestazione sussiste in ordine all'effettivo verificarsi del sinistro, controvertendosi unicamente in ordine alla imputabilità del fatto all'una o all'altra parte.
Ebbene al fine di accertare la dinamica del sinistro è stata espletata una Ctu dinamica.
Dalla consulenza tecnica d'ufficio, alla quale si rinvia e le cui conclusioni questo Giudice condivide in quanto esenti da vizi logici e congruamente motivata anche con riferimento alle risposte rispetto alle deduzioni dei consulenti di parte, è emerso che OP TO conduceva la propria autovettura sulla via Maroncelli ad una velocità compresa nei limiti di velocità prescritti su tale strada.
Ravvisato il pericolo lo stesso ha messo in azione una sterzata iniziale e poi una frenata tali da non evitare la collisione.
LO specifico a causa della visuale il ciclista era avvistabile solo pochi metri prima dell'urto.
Il de CC, invece, conduceva il velocipede sulla via della Liberazione senza aver rispettato l'obbligo di arresto
( con segnale di Stop) e si immetteva sulla via di provenienza della Mercedes rendendo inevitabile l'impatto tra i veicoli in quanto alla luce delle rispettive velocità in soli 0,6 secondi il ciclista passò da una posizione di non avvistamento alla posizione di ingombro della corsia di percorrenza da parte dello OP.
Il Ctu, quindi, afferma che la manovra del CC di immissione nella via Maroncelli senza arrestarsi alla linea di
Stop presente sulla via che lo stesso stava percorrendo non ha consentito allo OP il tempo per mettere in atto una manovra tale da scongiurare l'impatto in quanto il ciclista poteva essere avvistato dal conducente
- 2 - dell'autoveicolo solo pochi secondi prima dell'impatto.
Ebbene tali essendo le risultanze della Ctu, va rilevato che il sinistro oggetto di giudizio è avvenuto per esclusiva colpa del De CC senza che nessuna responsabilità possa ascriversi allo OP.
Sul punto è noto l'orientamento della Cassazione secondo cui “il segnale di "stop" pone a carico dei conducenti di autoveicoli l'obbligo di arrestare sempre e comunque la marcia del proprio mezzo, quand'anche la strada nella quale intendano confluire sia sgombra da veicoli;
ne consegue che se il giudice di merito accerti che un sinistro
stradale è da ascriversi, sotto il profilo eziologico, esclusivamente al comportamento colpevole del conducente che ha omesso di rispettare il segnale di stop, risulta superata la presunzione di concorso di colpa di cui all'art.
2054 c.c., comma 2, avendo tale presunzione funzione meramente sussidiaria, operante solo se non sia possibile in concreto accertare le rispettive responsabilità; detta presunzione, infatti, è logicamente e
giuridicamente incompatibile con una qualsiasi concreta ricostruzione delle modalità del sinistro da parte del giudice e con l'attribuzione, a ciascuno dei conducenti, di uno specifico contributo causale” (v. Cassazione civile sez. III, 30/11/2018, (ud. 25/09/2018, dep. 30/11/2018), n.30993, Cass. 4055/2009 e 15434/2004).
L'inosservanza di tale obbligo è per se stessa bastevole ad escludere ogni concorso di colpa del conducente del veicolo antagonista, risultando la relativa violazione idonea a superare la presunzione ex art. 2054 co. 2 c.c. (v.
Cass. Pen. n. 5029/2019 e Cass. Civ. n. 30993/2018), costituente criterio residuale applicabile alle sole ipotesi in cui permanga incertezza in merito alla dinamica e alla imputazione della responsabilità (v. Cass. n.
7479/2020).
Sul punto, d'altronde, va evidenziato che oltre alla circostanza che il velocipede non abbia rispettato il segnale di
Stop vi sono le ulteriori considerazioni svolte dal Ctu secondo cui lo OP rispettasse i limiti di velocità e si sia trovato nell'impossibilità, alla luce del repentino avvistamento della bicicletta che si è palesata all'improvviso innanzi alla sua vista, per escludere ogni concorso di colpa dello stesso nella causazione del sinistro oggetto di causa che deve ritenersi essere avvenuto per esclusiva colpa di LO AN IA De CC.
Si precisa che non si è disposta la rinnovazione della Ctu come richiesta da parte attrice.
Ed infatti in relazione a tale richiesta va innanzitutto precisato che “In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova ctu, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto”(Cassazione civile sez. III, 29/09/2017, n.22799).
Escluso che sia ravvisabile alcuna ipotesi di nullità della relazione di consulenza tecnica, avendo il Ctu operato in conformità alle indicazioni del quesito formulato è da escludere la sussistenza di procedere ad una rinnovazione dell'accertamento tecnico.
Ed invero, il consulente ha puntualmente replicato alle osservazioni del consulente di parte attrice né sono state acquisite in atti prove che denotano che lo stesso abbia trascurato di esaminare le risultanze processuali, ritenendo perciò non giustificata la rinnovazione delle indagini effettuate dal Ctu rispetto alla cui preparazione,
imparzialità, professionalità e buona fede di giudizio non vi sono allegazioni per dubitare.
Alla luce di tali motivazioni, le domande formulate dagli attori devono essere rigettate.
Non si fa luogo alla sollecitata pronuncia di risarcimento per responsabilità processuale aggravata ex art. 96
c.p.c., non ricorrendone i presupposti, ulteriori e diversi rispetto alla sola soccombenza.
- 3 - In considerazione di quanto statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 77 del 2018 (va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle nominativamente indicate) sussistono gravi ragioni costituite dalla oggettiva imprevedibilità dell'esito della causa ( in quanto solo alla luce della Ctu si è potuto accertare il grado di responsabilità delle parti in causa nella causazione del sinistro oggetto di giudizio)
per compensare interamente tra le parti le spese di lite.
Nulla a disporre sulle spese nei confronti del convenuto contumace vittorioso.
Le spese di Ctu, alla luce della necessità di dover accertare la dinamica del sinistro, possono essere poste in capo agli attori per il 50% e in capo ai convenuti costituitisi per il restante 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da IZ De CC e LV IN nella qualità di eredi di De CC LO AN IA nei confronti di Galaxy Service s.r.l., OP TO e Unipolsai Assicurazioni s.p.a., così provvede:
1) rigetta le domande;
2) compensa integralmente le spese di lite tra IZ De CC e LV IN e Galaxy Service s.r.l. e
Unipolsai Assicurazioni;
3) nulla a disporre sulle spese nei confronti di TO OP;
4) pone le spese di Ctu al 50 % a carico di IZ De CC e LV IN e al 50 % a carico di Galaxy
Service s.r.l. e Unipolsai Assicurazioni.
Così deciso in Busto Arsizio, il 18/02/2025
Il Giudice
Carlo Barile
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