Versione
25 dicembre 1986
25 dicembre 1986
Art. 7. 1. Gli enti mutuanti sono tenuti ad accertare annualmente la corrispondenza della rata versata alla retribuzione percepita ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.
2. In dipendenza di tale accertamento il mutuatario ha l'obbligo di trasmettere all'ente mutuante, con le modalita' previste dal contratto di mutuo, le attestazioni di cui al precedente articolo 2, comma 1.
3. Se il mutuatario non adempie nei termini stabiliti all'onere di cui al comma precedente si applica la rata di mutuo prevista dall'articolo 2, comma 3, per l'intero anno cui il certificato si riferisce, salvo che lo stesso mutuatario non dimostri che l'inadempimento e' stato incolpevole.
4. Gli enti mutuanti devono provvedere entro dieci giorni al versamento alla Cassa depositi e prestiti di quanto riscosso.
5. In caso di mancato o di ritardato versamento da parte dei datori di lavoro o degli enti mutuanti si applica l'interesse di mora pari a quello previsto per le operazioni di mutuo fondiario-edilizio, maggiorato di quattro punti.
2. In dipendenza di tale accertamento il mutuatario ha l'obbligo di trasmettere all'ente mutuante, con le modalita' previste dal contratto di mutuo, le attestazioni di cui al precedente articolo 2, comma 1.
3. Se il mutuatario non adempie nei termini stabiliti all'onere di cui al comma precedente si applica la rata di mutuo prevista dall'articolo 2, comma 3, per l'intero anno cui il certificato si riferisce, salvo che lo stesso mutuatario non dimostri che l'inadempimento e' stato incolpevole.
4. Gli enti mutuanti devono provvedere entro dieci giorni al versamento alla Cassa depositi e prestiti di quanto riscosso.
5. In caso di mancato o di ritardato versamento da parte dei datori di lavoro o degli enti mutuanti si applica l'interesse di mora pari a quello previsto per le operazioni di mutuo fondiario-edilizio, maggiorato di quattro punti.
Commentari • 2
- 1. Aggiornato il tasso di interesse 2010 sui mutui della cassa depositi e prestitiAvv. Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/ · 27 luglio 2010 · 10.102848
[…] Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1989, con il quale è stato approvato lo schema di atto modificativo delle convenzioni stipulate tra la Cassa depositi e prestiti e gli istituti di credito, ai sensi della legge n. 891 del 1986; Visto l'art. 7-bis della legge n. 891 del 1986 che ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 1999, il trasferimento alla Cassa depositi e prestiti delle attività e passività del fondo speciale con gestione autonoma; Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, […]
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Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 16/05/2008, n. 12468Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente - Dott. FIORE Francesco Paolo - rel. Consigliere - Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere - Dott. DEL CORE Sergio - Consigliere - Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: ST ON IE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. FERRARI 11, presso l'avvocato TIRONE MASSIMO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro AS DEPOSITI E PRESTITI, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope …Leggi di più...
- determinazione della nuova rata di ammortamento·
- base di calcolo·
- mutuo concesso ai sensi della legge n.891 del 1986·
- fondamento·
- fattispecie·
- frequentazione di un dottorato di ricerca con borsa di studio·
- riferimento all'entità della borsa di studio·
- sospensione temporanea del rapporto di lavoro senza retribuzione·
- credito fondiario·
- credito