Articolo 7 della Legge 18 dicembre 1986, n. 891
Articolo 6Articolo 7 bis
Versione
25 dicembre 1986
Art. 7. 1. Gli enti mutuanti sono tenuti ad accertare annualmente la corrispondenza della rata versata alla retribuzione percepita ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.
2. In dipendenza di tale accertamento il mutuatario ha l'obbligo di trasmettere all'ente mutuante, con le modalita' previste dal contratto di mutuo, le attestazioni di cui al precedente articolo 2, comma 1.
3. Se il mutuatario non adempie nei termini stabiliti all'onere di cui al comma precedente si applica la rata di mutuo prevista dall'articolo 2, comma 3, per l'intero anno cui il certificato si riferisce, salvo che lo stesso mutuatario non dimostri che l'inadempimento e' stato incolpevole.
4. Gli enti mutuanti devono provvedere entro dieci giorni al versamento alla Cassa depositi e prestiti di quanto riscosso.
5. In caso di mancato o di ritardato versamento da parte dei datori di lavoro o degli enti mutuanti si applica l'interesse di mora pari a quello previsto per le operazioni di mutuo fondiario-edilizio, maggiorato di quattro punti.
Entrata in vigore il 25 dicembre 1986
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