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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 20/11/2025, n. 3557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3557 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE CIVILE PRIMA nella persona del Giudice designato dott.ssa Jone Galasso, ha emesso la seguente
SENTENZA assunta in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c. nella causa n. 1510 del 2024 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 650/2023 del Giudice di Pace di Cava dè Tirreni, tra
rappresentata e difesa dall'Avv. LUCA PIERRI;
Parte_1 parte appellante
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. GERARDO CRISPO;
Controparte_1 parte appellata
CONCLUSIONI: come da atti delle parti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la società a chiesto riformarsi la Parte_1 sentenza n. 650/2023 del Giudice di Pace di Cava dè Tirreni nella parte in cui aveva accolto la domanda proposta da , in quanto ha dedotto che era coperta dal giudicato costituito dalla Controparte_1 sentenza n. 201/2023. A sostegno della domanda, ha rappresentato che il giudice di pace aveva dichiarato prescritte le somme dovute dall'odierno appellato per le forniture idriche degli anni
2014,2015 e 2016 e, pertanto, in accoglimento dell'appello, ha chiesto rigettarsi la domanda proposta in primo grado e condannarsi la parte appellata al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. e con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14.09.2024, si è Controparte_1 costituito in giudizio ed ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi del combinato disposto degli artt. 113 e 339 c.p.c., deducendo che la società appellante non avrebbe indicato
1 il principio regolatore della materia violato. Nel merito, ha chiesto rigettarsi l'appello poiché infondato, con vittoria di spese di lite.
Ciò premesso in punto di fatto, l'appello è ammissibile ai sensi degli artt. 113 e 339 c.p.c., poiché il principio regolatore violato della materia è quello indicato nell'art. 2909 c.c., secondo cui
“l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa” nonché nell'art. 324 c.p.c., secondo cui “si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395”.
E' chiaro dunque che l'appello è ammissibile poiché diretto ad evitare che una pronuncia successiva si formi su di una questione già coperta dal giudicato.
Oltre ad essere ammissibile, l'appello è anche fondato, atteso che, con la sentenza n. 201/2023 (passata in giudicato), il giudice di pace aveva accertato la non debenza delle somme, portate dalle fatture n.
980053, 1078249, 1168031, 1170085 e 1655661 emesse dalla società per le forniture Parte_1 idriche degli anni 2014,2015 e 2016.
Il presente giudizio di appello nasce dalla controversia riproposta in primo grado da CP_1
, con la quale egli ha chiesto l'accertamento negativo della pretesa creditoria contenuta nelle
[...] fatture n. 980053, 1078249, 1168031, 1170085 e 1655661.
Pertanto, in accoglimento dell'appello, occorre rigettare la domanda proposta in primo grado da
; non va invece accolta la domanda ex art. 96 c.p.c., poiché sfornita di prova in Controparte_1 ordine agli asseriti danni.
In accoglimento della domanda principale, l'appellato va condannato al pagamento delle spese del primo grado che vanno liquidate applicando i parametri previsti dal D.M. 55/2014 per le cause dinanzi al giudice di pace di valore sino ad €. 1.100,00, oltre agli esborsi.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione delle tariffe previste dal D.M. 55/2014 (come modificate dal D.M. 147/2022) per le cause dello scaglione di riferimento (cause di valore sino ad €. 1.100,00).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, sezione Prima, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto nel giudizio in epigrafe indicato, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
I) accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara inammissibile la domanda di accertamento negativo proposta da;
Controparte_1
2 II) condanna a corrispondere alla società Controparte_1 Parte_1 la somma di €. 43,00 a titolo di esborsi nonché la somma di €. 346,00 (oltre
[...] accessori di legge) a titolo di compensi professionali del giudizio di primo grado;
III) condanna a corrispondere alla società Controparte_1 Parte_1
a somma di €. 64,50 a titolo di esborsi nonché la somma di €. 662,00 (oltre
[...] accessori di legge) a titolo di compensi professionali del presente giudizio.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 20.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Jone Galasso
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