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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 3106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3106 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI – SEZIONE CIVILE TERZA
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere istr. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 4503 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021, riservata in decisione all'udienza del 12.3.2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ridotti (30+20), vertente
TRA
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in qualità di eredi di , deceduto il 25.4.2016, C.F._2 Persona_1 rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'avv. Marcello Izzo (c.f.:
), dall'avv. Giovanni Chiavazzo (c.f.: e C.F._3 C.F._4 dall'avv. Giovanni Di Marzo (c.f.: ), elett.te dom.ti in Napoli, alla C.F._5
via S. Fusco n. 16, presso lo studio del primo difensore;
appellante
E già (p.i.: , in persona Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Pucci (c.f.: ), C.F._6
domiciliatario in Roma, alla via Sabotino n. 45;
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_3 C.F._7
Antonio Mercogliano (c.f.: , domiciliatario in Avellino, alla via C.F._8
Moccia n. 90;
1
appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n.1614/2021 del Tribunale di Nola, pubblicata in data 21.9.2021 nel proc. di primo grado n. 4585/2011 r.g.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 12.3.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. oggi chiese ed ottenne il decreto Controparte_2 Controparte_1 ingiuntivo n. 628/2011 in danno di , nell'importo di € 12.724,89 (oltre Persona_1
interessi e spese della procedura), a titolo di saldo debitore riferibile al finanziamento erogato per l'acquisto di un'autovettura.
Propose opposizione eccependo che l'automobile non gli era mai stata Persona_1 consegnata dal rivenditore “Centro Auto” ed era legittimo il rifiuto al pagamento delle residue rate, in applicazione della disciplina regolante i contratti di credito al consumo e del collegamento funzionale esistente tra il contratto di compravendita ed il contratto di finanziamento azionato.
Si costituì chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzata a Controparte_2
chiamare in causa il rivenditore per ottenere la condanna del chiamato alla restituzione in proprio favore delle rate impagate ed al risarcimento dei danni;
nel merito, eccepì la inesistenza di qualsivoglia collegamento tra i due negozi, in mancanza di un rapporto di esclusiva con l'esercizio convenzionato;
contestò l'assunto della mancata consegna dell'automobile, evidenziata per la prima volta dal debitore solo in fase di opposizione al decreto ingiuntivo, dopo sette anni dalla conclusione del contratto (che risaliva all'anno 2004)
e dopo il pagamento di ben n.13 rate;
evidenziò sul punto che l'opponente non aveva neppure inteso chiamare in causa il rivenditore e/o costituirlo in mora;
dedusse che l'autovettura risultava demolita. Tanto premesso, stante la mancata contestazione sugli importi ingiunti, chiese di dichiarare provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo, di rigettare l'opposizione e di confermare il decreto;
in via subordinata, chiese di essere manlevato dal terzo chiamato.
Concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo, autorizzata la chiamata del terzo, il rivenditore non si costituì, sebbene ritualmente citato. La causa è stata istruita solo documentalmente.
2 Il Tribunale di Nola, con la sentenza n. 1614 del 2021, decisa ex art. 281 - sexies, ha rigettato l'opposizione, ha dichiarato esecutivo il decreto ed ha condannato Persona_1 al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.738,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Ha esposto il Tribunale che il creditore opposto, aveva dato Controparte_1
prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, producendo il contratto di finanziamento, finalizzato all'acquisto di un autoveicolo, dimostrando di aver ricevuto il pagamento di sole n.
13 rate e di aver ritualmente inviato la missiva di decadenza dal beneficio del termine;
di contro, il debitore opponente, , che ne era onerato, non aveva dato prova di Persona_1
aver pagato le residue rate o la sua mancanza di colpa;
ha evidenziato il tribunale che nel giudizio era rimasto contumace il terzo, , chiamato in Controparte_3
manleva dalla banca;
ha aggiunto che la eccezione di inadempimento formulata dal debitore, il quale, invocando il collegamento negoziale tra finanziamento ed acquisto dell'automobile, aveva dedotto di avere sospeso i pagamenti perché l'auto non gli era stata consegnata, era priva di pregio posto che, pur sussistendo il pacifico collegamento tra i due negozi,
l'inadempimento all'obbligo di consegna non era stato provato ed il contratto collegato di acquisto del mezzo era tuttora valido ed efficace.
Avverso questa sentenza hanno proposto appello e Parte_1 [...]
, eredi di , affidato ad unico articolato motivo di censura della Pt_2 Persona_1 sentenza per violazione delle regole dell'onere della prova in caso di sollevata eccezione di inadempimento (violazione degli artt. 1460 c.c. e 2697 c.c.)
Ha resistito la banca chiedendo il rigetto dell'appello, vinte le spese del doppio grado.
Si è costituito in appello (terzo chiamato, contumace in primo Parte_3
grado), deducendo che la vettura era stata ritualmente consegnata;
che il compratore non aveva mai attivato/chiesto in sede civile la risoluzione del contratto di compravendita e neppure lo aveva mai costituito in mora;
ha evidenziato che, se l'auto davvero non fosse stata consegnata, non era giustificabile il pagamento di ben n. 13 rate;
ha chiesto, dunque, il rigetto dell'appello.
All'udienza del 12.3.2025, sulle conclusioni delle parti precisate a verbale, la causa è stata riservata in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ridotti (30+20).
2. Con l'unico e articolato motivo di appello si censura la sentenza nella parte in cui pone a carico del debitore la prova dell'inadempimento del venditore dell'auto all'obbligo di consegna del mezzo;
ritiene l'appellante che, eccepito l'inadempimento, gli oneri probatori dovevano considerarsi invertiti ed era la istituto finanziatore, che avrebbe dovuto CP_2
3 dimostrare l'avvenuta consegna dell'automobile, in virtù del collegamento tra i due negozi;
con la conseguenza che il contratto di acquisto del mezzo doveva considerarsi risolto, riverberandosi tale risoluzione anche in danno del collegato contratto di finanziamento.
Il Tribunale, richiamando le regole generali sul riparto dell'onere probatorio in materia di inadempimento delle obbligazioni, ha ritenuto che l'istituto finanziatore aveva dato prova dell'esistenza del contratto di finanziamento – e, dunque, dei fatti costitutivi del suo diritto - ed allegato l'inadempimento all'obbligazione di pagamento;
di contro, il debitore, che ne era onerato in base alle regole probatorie riferibili alla materia dell'inadempimento contrattuale, incontestato essendo il mancato pagamento, non aveva dato prova di fatti estintivi, modificativi ed impeditivi e neppure della sua mancanza di colpa. Ha poi aggiunto il
Tribunale che, pur volendo ritenere sussistente il collegamento negoziale dei due negozi, non era stato provato l'inadempimento del venditore all'obbligo di consegna, prova che era il debitore a dover fornire, in assenza, peraltro, di istanze istruttorie.
3.Correttamente il tribunale ha posto a carico del debitore (rispetto al finanziamento), la prova della mancata consegna dell'auto (rispetto al collegato contratto di compravendita), trattandosi di fatto impeditivo che era il debitore a dover provare. Peraltro, che si tratti di fatto impeditivo, è ammesso anche dall'appellante, che così lo ha qualificato (cfr. atto di appello alla pag. n. 5: con l'atto introduttivo del giudizio di opposizione il Sig. ha eccepito – Per_1 quale fatto impeditivo dell'accoglimento della domanda principale di condanna proposta dalla – l'inadempimento del venditore, consistente nell'omessa consegna CP_4 dell'autovettura).
Sostiene tale riparto dell'onere probatorio proprio il collegamento funzionale tra i due negozi, pacificamente esistente che, come è noto, non ne esclude l'autonomia.
3.1- E' pacifico che il contratto di finanziamento fosse funzionale all'acquisto di un'automobile; i due contratti sono stati stipulati in pari data nell'esercizio commerciale del rivenditore per ammissione espressa di parte opponente;
nel contratto di finanziamento è indicato nell'oggetto FINANZIAMENTO AUTOVEICOLI, è descritta l'autovettura acquistata
(telaio, modello e numero di targa), è indicato il prezzo del mezzo, l'anticipo versato ed il residuo da versare, finanziato dalla (cfr. contratto di finanziamento del 6.7.2004). CP_2
3.2 - Il collegamento negoziale costituisce espressione dell'autonomia contrattuale (ex art. 1322 c.c.). Si tratta di un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico complesso, che viene realizzato non con un autonomo e singolo contratto, ma tramite una pluralità coordinata di contratti. Questi ultimi mantengono una loro causa autonoma anche se ciascuno è concepito, funzionalmente e teleologicamente, come collegato
4 con gli altri. Pertanto, le vicende che investono un contratto possono ripercuotersi sull'altro
(Cass. 2023, 14561; Cass. 2015, n. 13888: Nell'esercizio dell'autonomia contrattuale, le parti possono dar vita, con un solo atto, a diversi e distinti contratti, i quali, pur conservando
l'individualità propria di ciascun tipo negoziale e rimanendo sottoposti alla relativa disciplina, sono tra loro collegati funzionalmente e in rapporto di reciproca interdipendenza, in modo che le vicende dell'uno si ripercuotano sugli altri, condizionandone la validità e
l'efficacia. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 1419 cod. civ., la nullità parziale di uno dei contratti o quella di singole clausole importa la nullità, rilevabile d'ufficio, dell'intero contratto, senza che le parti, che non abbiano mostrato interesse - dandovi esecuzione - a mantenere in vita l'altro contratto, siano tenute ad allegare la situazione di interdipendenza funzionale tra i singoli rapporti).
Va anche ricordato che la Corte di Cassazione, nella sentenza 2016/19000, riconosce il pacifico collegamento negoziale tra il credito al consumo (disciplinato dall'art l'art. 121 comma 1 lett. c) del Testo Unico Bancario del 1993 n. 385) e la vendita di un bene conclusa contestualmente.
3.3 - Va premesso che la vicenda in esame è riferibile a un contratto risalente all'anno
2004; non trova, dunque, applicazione l'art. 125 quinquies TUB, introdotto nell'anno 2010 che disciplina proprio l'ipotesi dell'inadempimento del fornitore e le conseguenze sul collegato contratto di credito al consumo. Nei rapporti con un consumatore, l'art. 125 cit., introdotto con il d. lgs. 141 del 13.8.2013, oggi dispone che, nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore del bene (ad es. la concessionaria dell'auto), il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito se, con riferimento al contratto di fornitura di beni,
l'inadempimento è grave ex art. 1455 c.c. (art. 125-quinquies c. 1 TUB). Inoltre, di seguito dispone che la risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate nonché ogni altro onere eventualmente applicato.
La risoluzione del contratto di credito non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l'importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso (art. 125- quinquies c. 2 TUB).
3.4 - Prima della introduzione di tale norma, esisteva un'altra disposizione del Codice del Consumo (art. 42), poi abrogata (con d. lgs, 141/2010), in materia di inadempimento del fornitore. La disposizione prevedeva che, nei casi di inadempimento del fornitore (di beni e servizi), il consumatore avesse diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del credito
5 concesso, dopo aver effettuato inutilmente la costituzione in mora ed a condizione che vi fosse un accordo che attribuisse al finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore.
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità già citata (2016/19000), allineandosi a quella eurounitaria (Corte UE sent. 23 aprile 2009, causa C-509/07), ha ritenuto che il collegamento teleologico tra i due contratti avesse fonte legale e prescindesse dall'esistenza di una clausola di esclusiva ad hoc inserita nel regolamento contrattuale.
3.5 La Corte di Cassazione, nella recente ordinanza del 29 febbraio 2024 n. 5365, scrutinando un caso simile (vicenda risalente nel tempo, nella quale non trovava applicazione l'art. 125 cit.) ha ritenuto che, laddove accertato in fatto il collegamento funzionale (Cass.
SS.UU. 2014, n. 8053), indipendentemente dall'applicazione della disciplina consumeristica, la mancata consegna dell'automobile da parte del venditore comporta l'invalidità del contratto di finanziamento, venendo meno la causa di quest'ultimo. Argomenta, dunque, la corte di nullità per mancanza di causa, all'esito di accertamento in fatto del collegamento, demandato al giudice di merito.
Dalla lettura della sentenza emerge con chiarezza che, nel caso scrutinato dalla Corte, era emersa con certezza la prova della mancata consegna dell'auto, presupposto necessario per invocare le conseguenze del collegamento.
3.6- Nel presente giudizio non è emersa la prova della mancata consegna;
si evidenzia che il debitore opponente si è limitato ad allegare genericamente l'evenienza della mancata consegna dell'auto (senza alcuna specificazione), mentre il finanziatore ha contestato fortemente tale evenienza.
Invero, quanto al riparto dell'onere della prova in tale ipotesi peculiare, la giurisprudenza e la migliore dottrina hanno chiarito che il collegamento non esclude l'autonomia tra i due contratti con la conseguenza che, laddove il debitore opponga al finanziatore questioni riferibili non al contratto di finanziamento direttamente concluso con la ma riferibili al contratto collegato di compravendita (rectius mancata consegna CP_4 dell'auto) di fatto eccepisce un fatto impeditivo (rispetto al pagamento delle rate) che è suo onere dimostrare, non potendosi limitare ad eccepire ed allegare l'inadempimento delle controparte del contratto collegato (la eccezione di inadempimento e l'operare della inversione probatoria come da insegnamento delle SS.UU. del 2001 n. 13533, può valere solo nel rapporto diretto con la banca e, dunque, in riferimento ad eventuale inadempimento della stessa;
vedi anche Tribunale S.Maria Capua V., 17/06/1989; Cass. 2020 n.22568:Nel CP_4
caso di contratto di mutuo di scopo finalizzato all'acquisto di un autoveicolo, il collegamento
6 negoziale tra il contratto di compravendita e quello di mutuo non è di per sé sufficiente a determinare la risoluzione del contratto di finanziamento qualora non sia adeguatamente provato l'inadempimento della società venditrice consistente nella mancata consegna del veicolo. La prova della consegna del bene può essere desunta da elementi oggettivi quali
l'intestazione formale del veicolo al PRA in capo all'acquirente, il successivo trasferimento dello stesso a terzi da parte dell'acquirente e l'avvenuto pagamento di alcune rate del mutuo erogato. Tali circostanze, quando univocamente accertate, costituiscono prova documentale sufficiente dell'avvenuta consegna del veicolo, rendendo superflua l'ammissione di ulteriore prova testimoniale sul punto. Sebbene l'intestazione al PRA non incida di per sé sulla validità ed efficacia della vendita, essa rappresenta, unitamente agli altri elementi citati, un importante riscontro probatorio circa l'effettiva disponibilità del bene da parte dell'acquirente. In presenza di tali elementi probatori, non può essere invocata la risoluzione del contratto di mutuo per inadempimento della venditrice, dovendo prevalere la prova documentale dell'avvenuta consegna rispetto alle mere allegazioni di parte. Il principio dell'equilibrio contrattuale e della valutazione del collegamento negoziale tra mutuo e compravendita deve infatti essere contemperato con l'effettiva sussistenza dell'inadempimento posto a fondamento della domanda di risoluzione, la cui prova non può prescindere da riscontri oggettivi che attestino la mancata esecuzione della prestazione dedotta in contratto.
3.7- Nel caso in esame non è contestato che l'automobile sia stata demolita;
il debitore non ha mai costituito in mora il venditore né ha mai proposto alcuna domanda diretta nei suoi confronti;
non ha prodotto corrispondenza riferibile alla mancata consegna di cui si duole, per la prima volta, solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo;
ha pagato ben 13 rate e tale condotta è incompatibile con la ritenuta assenza di consegna dell'automobile acquistata;
non ha formulato alcuna istanza istruttoria, limitandosi ad allegare la mancata consegna, senza alcuna specificazione.
L'appello va, dunque, rigettato.
4. Le spese di lite del presente grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate nei valori medi, in ragione dell'impegno difensivo prestato, e in applicazione dei parametri dettati dal d.m. n. 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenendo conto del valore della causa (ricompreso nello scaglione da € 5.200,01 a € 26.000), nell'importo di €
1.134,00 per la fase di studio, di € 921,00 per la fase introduttiva, di € 921,5 per la trattazione
(€ 1843,00 per la fase della trattazione e istruttoria, importo abbattuto per la metà, non essendo stata espletata istruttoria) e di € 1911,00 per la fase decisoria.
7 Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.rigetta l'appello;
2.condanna l'appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese di lite, liquidate in € 4887,50, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione ai difensori, dichiaratisi antistatari;
3.ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dalla parte impugnante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame,
a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell'11.6.2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
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