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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 30/05/2025, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giovanna
MANCA, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia rubricata al N°1014/2022 R.G. pendente;
tra
( c.f. ), rappr. e dif. dall'avv. AR C.F._1
Sergio Sanasi, elettivamente dom.to in Brindisi alla via Monte Amiata 49;
attore
contro
( c.f. ), rappr. e dif. dall'avv. Nicola Massari, _1 C.F._2 elettivamente dom.to in Brindisi alla via D'Afflitto 19;
convenuta
Oggetto: servitù;
precisazione delle conclusioni come da verbale di udienza del 23.1.2025;
FATTO E DIRITTO
con atto di citazione notificato il 23.3.2022, ha convenuto innanzi al AR
Tribunale di Brindisi al fine di sentire dichiarare la inesistenza della servitù di _1
passaggio del convenuto sul terreno di sua proprietà sito nel Comune di _1 Erchie, alla Contrada “Bianchi o Febo”, distinto al Foglio 26, Particella 305 (oggi Particelle
166 e 167), oltre che per ottenere la sua condanna alla cessazione di ogni turbativa che limitasse il diritto di proprietà.
Pertanto, l'attrice ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “(A) Dichiarare la sospensione della esecutiva della Sentenza n. 98 del 21.44.2008 emessa dal Tribunale di Brindisi, sezione
Distaccata di Francavilla Fontana;
(B) Dichiarare la inesistenza dì un diritto di servitù di passaggio del
a carico del terreno di proprietà della sig.ra sito nel Comune di _1 AR
Erchie alia contrada "Bianchi o Febo" distinta Foglio 26, Particelle 166 e 167 (allora Foglio 6,
Particella 305); (c) Ordinare al sig. la cessazione di ogni turbativa al pacifico godimento _1
esclusivo della proprietà della sig.ra ; (d) Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre AR
al 15% forfettario ed accessori di fatturazione”
L'attrice a sostegno della domanda ha dedotto, in particolare, che: A)- in data 20.4.2001
si rivolse al Tribunale di Brindisi, Sezione Distaccata di Francavilla Fontana _1
rappresentando: a) che in data 07.01.1999 era divenuto proprietario del fondo agricolo sito in Erchie a1la Contrada "Bianchi o Febo", distinto al Foglio 26, Particella 18, per averlo acquistato dal sig. e che tale fondo era intercluso e fin dall'inizio, per Persona_1
raggiungerlo, aveva attraversato con mezzi meccanici le particelle 304 e 305 di proprietà degli eredi ed altra particella di proprietà di . In seguito, Per_2 Persona_3 _1
diveniva proprietario della particella 304, avendola acquistata da con
[...] Persona_1
atto del 30.10.2000; b) che nel dicembre 2000 MA AN aveva presentato al
Comune dl Erchie pratica edilizia per la recinzione del fondo di proprietà di cui al foglio
26, Particella 305 in forza della quale aveva realizzato una serie di arature e di scavo di un fosso sul confine tale da impedire il passaggio attraverso la Particella 305 per raggiungere la
Particella 18; c) , pertanto, chiedeva di essere reintegrato nel possesso del _1
passaggio attraverso la particella 305 del foglio 26 di proprietà di MA AN ed ordinato alla stessa la colmatura del fosso scavato lungo il confine e ripristinato il passaggio pag. 2/12 preesistente all'interno della medesima particella;
B)- costituitasi nel detto giudizio promosso dal , MA AN eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva _1
affermando di aver dismesso il possesso del fondo di cui al foglio 26, particella 305, in favore di con cui aveva sottoscritto preliminare di compravendita. AR
Ad ogni modo, la resistente negava che avesse mai esercitato alcun passaggio _1
sui fondi di sua proprietà. C)- a seguito dell'integrazione del contraddittorio disposta dal
Giudice, (che successivamente per atto pubblico del 17.04.2003 AR
diveniva proprietaria della anzidetta particella 305) resisteva alla richiesta di reintegra in possesso, deducendo che non fosse mai stato esercitato alcun passaggio di servitù da parte di , valorizzando, altresì, la enorme distanza tra i due fondi, il recente e _1
successivo acquisto della particella 304 ed il fatto che la particella 18 non fosse anche interclusa per essere raggiungibile da altre strade;
D) con ordinanza del 08.06.2004 il
Tribunale di Brindisi – sez. dist. di Francavilla F. - accogliendo i1 ricorso ordinava a di reintegrare nel possesso della parte del tratturo esistente sulla AR
particella 305 ed individuata nell'allegato 4 della C.T.U., eliminando lo scavo ed ogni altro ostacolo frapposto al passaggio, battendo il terreno per metri lineari tre, secondo le indicazioni della stessa C.T.U.; E) con la sentenza n. 98 del 21.04.2008 il Tribunale di
Brindisi – sez. dist. di Francavilla F. - accoglieva la domanda di reintegra e confermava l'ordinanza interdittale dell'8/6/2004; F) che successivamente, pur non avendo fatto alcun passaggio e/o esercitato il possesso, ha promosso giudizio per l'esecuzione _1
degli obblighi di fare al fine di ottenere l'attuazione della reintegra nel possesso, e la cui procedura è pendente innanzi al NRGE. 202/2015 del Tribunale di Brindisi;
G) che nel corso della detta procedura esecutiva veniva disposta una CTU tecnica, a seguito della quale emergevano i seguenti rilievi: - appariva difficoltoso attuare la reintegra secondo le indicazioni date, poiché vi erano discordanze e difformità tra l'estratto planimetrico catastale del percorso ricostruito (di cui all'allegato 4 della c.t.u. dell'epoca) ed il tracciato pag. 3/12 nella aerofotogrammetria del 1997 del Comune di Erchie;
- era emersa la presenza di un fabbricato residenziale, di una recinzione vicina al fabbricato e di una porzione dl recinzione esterna sul lotto interessato;
- il fabbricato risultava regolarmente autorizzato dal comune di Erchie con Permesso di Costruire 12/2003; - la porzione di recinzione esterna e la recinzione vicina al fabbricato risultavano regolarmente denunciate con DIA del
10.07.2009 e DIA del 12.05.2A1A; - tali manufatti interferivano comunque con l'attuazione del provvedimento di reintegra, essendo necessario provvedere alla loro parziale rimozione e abbattimento;
H) che il Tribunale di Brindisi, Giudice dell'Esecuzione, ordinava che fosse data comunque attuazione alla sentenza n. 98/08 emessa dal Tribunale di Brindisi,
Sezione Distaccata di Francavilla Fontana, ed in particolare alla ordinanza emessa l'08.06.04
e, quindi, alla reintegra come da tracciato e percorso di cui all'Allegato 4 della C.T.U. svoltasi nella causa civile per la reintegra;
I) che il tentativo nella mediazione obbligatoria promossa da nei confronti di aveva avuto esito negativo. AR _1
Il convenuto con comparsa di risposta del 16.6.2022 si è costituito in giudizio _1
contestando in fatto e diritto la domanda attorea e spiegando, altresì, domanda riconvenzionale al fine di ottenere il riconoscimento in suo favore del diritto di servitù di passaggio pedonale e carrabile a titolo derivato, quale avente causa da , e, Persona_1
subordinatamente, per intervenuta usucapione. Pertanto, lo stesso convenuto ha concluso per l'accoglimento delle seguenti richieste: “
1- Rigettare la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n,98/2008; 2- Rigettare la domanda di negatoria servitutis sulla p.lla 305 del foglio 26, formulata nei confronti del convenuto 3- Rigettare le conclusioni sub c) e d) dell'atto _1
di citazione;
4- In accoglimento della qui spiegata domanda riconvenzionale, ritenere e dichiarare il diritto alla servitù di passaggio pedonale e con mezzi meccanici, lungo il tratturo posto sulla particella 305 del foglio 26, in favore del convenuto proprietario della p.lla 304 e della p.lla18, a titolo derivato _1
quale avente causa da e, subordinatamente, a titolo originario per intervenuta usucapione.
5- Persona_1
Vinte le spese e competenze del presente giudizio”.
pag. 4/12 Istruita con le produzioni documentali e la prova orale, fatte precisare le conclusioni alle parti all'udienza del 23.1.25 la causa è stata riservata per la decisione con l'assegnazione dei temini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda riconvenzionale è fondata.
Va, innanzitutto, premesso che nello scrutinio del merito della presente controversia, la stessa deve essere decisa sulla base della ragione più liquida.
Infatti, secondo l'insegnamento della Corte di legittimità (cfr. da ultimo Cass. 693/2024), è da ritenere che l'ordine di trattazione delle questioni, stabilito dall'art. 276 c. 2 c.p.c., mentre impone al giudice del merito di esaminare per prime le questioni pregiudiziali di rito rispetto a quelle di merito (cfr., sul punto, Cass. Sez. U. 11799/2017), consente tuttavia di scegliere, tra varie questioni di merito, quella che il giudice di merito stesso ritenga "più liquida" (Cass. Sez. U. 9936/2014; Cass. 363/2019; Cass. 12002/2014).
Ciò, in special modo, “con riferimento a scenari nei quali la “ragione più liquida”, pur essendo logicamente subordinata ad altri profili di merito, presenta, nondimeno, rispetto a questi ultimi eguale capacità “di assicurare la definizione del giudizio” (Cass. Sez. U,
Sentenza n. 9936 del 08/05/2014), e cioè si caratterizza per un eguale “impatto operativo”
(cfr. le massime di Cass. Sez.
5 - Ordinanza n. 363 del 09/01/2019; Cass. Sez.
5 - Sentenza
n. 11458 del 11/05/2018; Cass. Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014), in tal modo consentendo una più celere definizione del giudizio e non di uno solo dei profili che da quest'ultimo possono essere toccati.
L'osservanza del principio, quindi, postula che ci si trovi di fronte ad un coacervo di profili di merito che - sebbene posti in un rapporto di subordinazione logica - risultino nondimeno ciascuno idoneo a condurre autonomamente alla definizione del giudizio, ben potendosi, a questo punto, optare per quella - tra le ragioni dotate di eguale potenzialità di definizione - che presenti aspetti di maggiore evidenza e/o linearità.” (di recente in termini
Cass. 693/2024).
pag. 5/12 Orbene, nel caso di specie, appare fondata e dirimente la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto , con conseguente rigetto o assorbimento delle _1
domande formulate, in via principale, dall'attrice AR
Infatti, va premesso che ai sensi dell'art. 1031 c.c. le servitù prediali, consistenti nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario
(art. 1028 c.c.), possono essere costituite coattivamente, volontariamente (per contratto o per testamento ex art. 1058 c.c.) oppure essere acquisite per usucapione, oltre che per destinazione del padre di famiglia.
L'art. 1061 c.c. precisa, inoltre, che le servitù non apparenti, ossia che non abbiano opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio, non possono acquistarsi per usucapione. La giurisprudenza è costante nel ritenere che il requisito dell'apparenza di una servitù non consista solo nell'esistenza di segni visibili e di opere permanenti, ma richieda che queste ultime, come mezzo necessario all'esercizio della servitù medesima, siano, nello stesso tempo, un indice non equivoco del peso imposto al fondo servente o, in altri termini, obiettivamente destinate al suo esercizio (Cass. 11834/2021, Cass. 10861/2007; 2994/2004;
Cass. 1043/2001).
È necessario, in breve, che le opere siano tali da rendere manifesto che non si tratti di un'attività compiuta in via precaria, ma di un onere preciso, a carattere stabile, corrispondente, in via di fatto, al contenuto di una determinata servitù (Cass. 13198/1999), senza che, dunque, opere meramente provvisorie e contingenti possano condurre all'acquisto del diritto (Cass. 1456/1995; Cass. 11020/1991).
Ancora, la visibilità delle opere dev'essere verificata caso per caso e deve riferirsi alle opere nel loro insieme, come inequivoca espressione di una precisa funzione, per cui non è necessaria la visibilità di tutta l'opera, bastando qualsiasi segno visibile idoneo a far supporre l'esistenza dei presupposti per la nascita della servitù (Cass. 24856/2014;
3441/1990), con segni visibili da un punto di osservazione non necessariamente pag. 6/12 coincidente col fondo servente ma tali da farne presumere la conoscenza da parte del suo proprietario (Cass. 24401/2014; Cass. 3472/1989).
In particolare, sul tema della servitù di passaggio, la giurisprudenza di legittimità considera apparente la servitù esercitata attraverso il tracciato visibile di un sentiero (Cass.
N.6207/1998; Cass. 1912/1987), anche formatosi per effetto del naturale calpestio ( Cass.
N.12362/2009; Cass. 3076/2005; Cass. 8736/2001; Cass. 8467/2001; Cass. 14220/1999; C.
8633/1998; C. 4265/1996), sebbene non sia sufficiente la semplice esistenza di una strada sul fondo di cui si allega l'asservimento, occorrendo anche che essa mostri chiaramente di essere stata posta in essere allo scopo di dare accesso, attraverso il fondo servente, a quello dominante (Cass. 11834/2021; Cass. 7004/2017; Cass. 15869/2006; Cass. 8039/2004;
2994/2004).
Infine, in tema di servitù discontinue, quale quella di passaggio, la giurisprudenza ha evidenziato come l'esercizio saltuario non sia di ostacolo a configurarne il possesso,
“dovendo lo stesso essere determinato in riferimento alle peculiari caratteristiche ed alle esigenze del fondo dominante;
pertanto, ove non risultino chiari segni esteriori diretti a manifestare l'animus derelinquendi, la relazione di fatto instaurata dal possessore con il fondo servente non viene meno per l'utilizzazione non continuativa quando possa ritenersi che il bene sia rimasto nella virtuale disponibilità del possessore”
(Cass. 9626/2024; 13700/2011; Cass. 3076/2005).
Fatta tale premessa giuridica, venendo al merito, non v'è dubbio che la servitù pedonale e carraia vantata dal convenuto possa considerarsi apparente, non solo alla luce della documentazione versata in atti, ma finanche a seguito degli accertamenti demandati al CTU nominato nel corso del giudizio possessorio intercorso innanzi al Tribunale di Brindisi – sez. dist. di - tra le medesime parti. Infatti, dalla relazione del CTU Controparte_2
(geom. prodotta in atti dalla stessa attrice, si ricava che detta servitù è relativa al Per_4
tratturo esistente sulla particella 305 (ndr. tratturo in terra battuta per la larghezza di ml. 3) ed individuata in verde nell'allegato 4 alla CTU del detto giudizio, che è stato definito con pag. 7/12 l'accoglimento della domanda di reintegra del nel possesso della parte del tratturo _1
esistente sulla particella 305 (v. ordinanza dell'8/6/2004 in atti del fascicolo attoreo).
Peraltro, la sentenza n.98/2008 dello stesso Tribunale, confermando l'ordinanza interdittale del 8.6.04, all'uopo ha richiamato la CTU (del geom. dove era stato così concluso: Per_4
”…è evidente che il sentiero rilevato e materializzato sul terreno è quello che consentiva l'accesso alla particella 18 attraverso la particella 305.”
Tale dato oggettivo, di per sé assolutamente concludente, in quanto non smentito da alcun elemento obiettivo di contrario avviso, è stato ulteriormente corroborato da diversi riscontri.
Da un lato, infatti, il percorso della servitù di passaggio risulta visibile già dalle immagini ottenute dall'estratto aereofotogrammetrico risalente all'anno 1997 ( richiamato espressamente dalla CTU del giudizio possessorio ), in cui il tratturo non solo è rilevabile nella particella 304 , ma risulta che interessa anche la particella 305 e si ricongiunge naturalmente con l'altro tratto di strada che permette l'accesso alla particella 18 (v. anche all. 4 della richiamata consulenza d'ufficio), oltre che dalle stesse fotografie dallo stato dei luoghi prodotte da stessa parte attrice (foto allegate memoria attorea n. 2, ex art. 183, VI co, cpc).
Dall'altro, anche l'eloquente compendio documentale presente in atti ha evidenziato che: - in origine vi era un'unica particella, la n.4 del foglio 26, di proprietà di Parte_2
deceduto il 13.10.1935. Detta particella, assieme alla restante proprietà, è rimasta
[...]
comune ed indivisa trai suoi eredi sino alla divisione per scrittura privata autenticata del 7 marzo 1996, attraverso la quale furono determinate tante quote quanti erano i condividenti.
In particolare, la p.lla 4 fu frazionata, dando origine sia alla particella 304 attribuita a Per_1
e sia alla particella 305 attribuita a AN MA;
- il convenuto , con
[...] _1
atto per notaio del 7.1.1999, ha acquistato la particella n.18 del foglio 26 e, Per_5
successivamente, per atto notaio el 30.10.2000, gli vendeva la piena Per_6 Persona_1
pag. 8/12 proprietà della particella n.304; - la confinante p.lla n.305 attribuita a AN MA è stata alienata all'attrice con atto di compravendita del 2003; - il detto AR
frazionamento della particella n.4 nelle particelle 304 e 305 è stato eseguito al fine di consentire la su descritta divisione occorsa nel 1996 tra gli eredi e, soprattutto Per_2
per quello che qui più rileva, è un dato oggettivamente riscontrato che ciò abbia lasciato immutato il tracciato (ndr. tratturo) interpoderale, che appunto attraversava la originaria p.lla 4 (dopo il suo frazionamento) e che ha continuato ad esistere sulle p.lle 304 e 305.
Alla luce dello stato dei luoghi e della documentazione in atti, dunque, non può certo dubitarsi che lo stradello non solo sia visibile, ma anche che sia sempre stato esistente proprio per permettere l'accesso a vari lotti, tra cui il mappale 305 di proprietà dell'attrice.
In tale specifico contesto è obiettivamente riscontrabile l'esistenza di una servitù per destinazione del buon padre di famiglia, per la cui costituzione non c'è bisogno di titoli specifici (v. art. 1062 c.c.:” La destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù. Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa si intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati.”).
Del resto, ciò è corroborato anche dalla circostanza innegabile che si ritrae vantaggio nell'utilizzare la strada a nord per raggiungere prima la particella 304, attraversare il tratturo visibile esistente sulla particella 305 e quindi, dopo un certo tragitto del tracciato che si sviluppa a sud della 305, raggiungere la particella 18.
Le testimonianze assunte hanno, infatti, confermato l'esistenza del passaggio pedonale e carraio di specie sia anteriormente la richiamata divisione che successivamente alla stessa divisione e, dunque, la sua effettiva permanenza, come dichiarato dal teste geom. che ha Tes_1
pag. 9/12 partecipato agli eventi precedenti e successivi il richiamato frazionamento, e dal teste
[...]
. Per_3
Quest'ultimo, confermando che il tratturo interpoderale, che attraversava la originaria p.lla 4
(dopo il suo frazionamento), ha continuato ad esistere sulle p.lle 304 e 305, ha puntualizzato che lo stesso passaggio veniva da lungo tempo, regolarmente e pacificamente utilizzato dal dante causa dell'odierno convenuto e di tal guisa dallo stesso , rispetto al quale non _1
è seriamente dubitabile la titolarità della servitù.
Infatti, quando nel 2000 la p.lla 304 è stata acquistata dall'odierno convenuto, , _1
costui, evidentemente al pari del suo dante causa, ha continuato ad utilizzare detta stradella per portare i mezzi agricoli sulle sue proprietà, attraversando la p.lla 305, ancora in proprietà di AN MA.
Di contro, non assume alcuna rilevanza l'assunto dell'attrice, secondo cui la particella 18 effettivamente non sia affatto interclusa, esistendo altri due possibili accessi da strade comunali, dal momento che la situazione oggetto qui di scrutinio ha, piuttosto, determinato la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia da ravvisare “ove tale situazione sussista al momento dello scioglimento della comunione con divisione di due fondi e non emerga una manifestazione di volontà dei condividenti impeditiva della costituzione della servitù stessa” (Cass. sez. 2^ civ. 9.5.2023 12381 rv 667646-02).
In definitiva, tale dato, di per sé assolutamente concludente nel senso di ritenere che i fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario (ndr.
[...]
, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la Parte_2
servitù di specie, non è stato smentito da alcun elemento di contrario avviso, anzi, è stato pienamente corroborato dalle complessive risultanze istruttorie acquisite agli atti del presente giudizio.
Ciò detto e alla luce di tutto quanto esposto va affermato e dichiarato che la servitù di passaggio pedonale e carraio a favore del fondo di proprietà del convenuto , _1
pag. 10/12 identificato alla p.lla 304, fg. 26 del C.T. del Comune di Erchie, e gravante sul fondo, di proprietà dell'attrice indentificato al medesimo Catasto con il foglio AR
26, mappale 305, oggi n. 166 e n.167, lungo il tratturo della larghezza di 3 metri, così come meglio rappresentato negli elaborati grafici di cui all'Allegato 4 della C.T.U. resa dal geom. nel giudizio avutosi innanzi al Tribunale di Brindisi – sez. dist. di Per_4 CP_2
– tra e si è costituita per destinazione del padre
[...] AR _1
di famiglia.
L'accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta comporta, inevitabilmente, il rigetto delle domande di negatoria servitutis e di cessazione delle turbative formulate, in via principale, dall'attore.
Le spese devono seguire la soccombenza e vanno liquidate in applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2014, e ss. ii. e mm., tenuto conto del valore indeterminabile della domanda e delle fasi effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di AR _1
, disattesa ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
[...]
1) In accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto , _1
accerta e dichiara costituita per destinazione del buon padre di famiglia la servitù di passaggio pedonale e carraio a favore del fondo di proprietà del convenuto , _1
identificato alla p.lla 304, fg. 26 del C.T. del Comune di Erchie, e gravante sul fondo, di proprietà dell'attrice indentificato al medesimo Catasto con il foglio AR
26, mappale 305, oggi n. 166 e n.167, lungo il tratturo della larghezza di 3 metri, così come meglio rappresentato negli elaborati grafici di cui all'Allegato 4 della C.T.U. resa dal geom.
pag. 11/12 nel giudizio avutosi innanzi al Tribunale di Brindisi – sez. dist. di Per_4 CP_2
– tra e;
[...] AR _1
2) Rigetta le domande attoree;
3) condanna l'attrice alla refusione delle spese di lite in favore del AR
convenuto , che si liquidano in € 98,00 per esborsi, €.2552,00 per compensi, _1
oltre 15% per spese gen., CAP e IVA
Brindisi, lì 30.5.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giovanna MANCA
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Paolo De Cataldo funzionario componente addetto all'Ufficio per il Processo.
pag. 12/12
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giovanna
MANCA, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia rubricata al N°1014/2022 R.G. pendente;
tra
( c.f. ), rappr. e dif. dall'avv. AR C.F._1
Sergio Sanasi, elettivamente dom.to in Brindisi alla via Monte Amiata 49;
attore
contro
( c.f. ), rappr. e dif. dall'avv. Nicola Massari, _1 C.F._2 elettivamente dom.to in Brindisi alla via D'Afflitto 19;
convenuta
Oggetto: servitù;
precisazione delle conclusioni come da verbale di udienza del 23.1.2025;
FATTO E DIRITTO
con atto di citazione notificato il 23.3.2022, ha convenuto innanzi al AR
Tribunale di Brindisi al fine di sentire dichiarare la inesistenza della servitù di _1
passaggio del convenuto sul terreno di sua proprietà sito nel Comune di _1 Erchie, alla Contrada “Bianchi o Febo”, distinto al Foglio 26, Particella 305 (oggi Particelle
166 e 167), oltre che per ottenere la sua condanna alla cessazione di ogni turbativa che limitasse il diritto di proprietà.
Pertanto, l'attrice ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “(A) Dichiarare la sospensione della esecutiva della Sentenza n. 98 del 21.44.2008 emessa dal Tribunale di Brindisi, sezione
Distaccata di Francavilla Fontana;
(B) Dichiarare la inesistenza dì un diritto di servitù di passaggio del
a carico del terreno di proprietà della sig.ra sito nel Comune di _1 AR
Erchie alia contrada "Bianchi o Febo" distinta Foglio 26, Particelle 166 e 167 (allora Foglio 6,
Particella 305); (c) Ordinare al sig. la cessazione di ogni turbativa al pacifico godimento _1
esclusivo della proprietà della sig.ra ; (d) Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre AR
al 15% forfettario ed accessori di fatturazione”
L'attrice a sostegno della domanda ha dedotto, in particolare, che: A)- in data 20.4.2001
si rivolse al Tribunale di Brindisi, Sezione Distaccata di Francavilla Fontana _1
rappresentando: a) che in data 07.01.1999 era divenuto proprietario del fondo agricolo sito in Erchie a1la Contrada "Bianchi o Febo", distinto al Foglio 26, Particella 18, per averlo acquistato dal sig. e che tale fondo era intercluso e fin dall'inizio, per Persona_1
raggiungerlo, aveva attraversato con mezzi meccanici le particelle 304 e 305 di proprietà degli eredi ed altra particella di proprietà di . In seguito, Per_2 Persona_3 _1
diveniva proprietario della particella 304, avendola acquistata da con
[...] Persona_1
atto del 30.10.2000; b) che nel dicembre 2000 MA AN aveva presentato al
Comune dl Erchie pratica edilizia per la recinzione del fondo di proprietà di cui al foglio
26, Particella 305 in forza della quale aveva realizzato una serie di arature e di scavo di un fosso sul confine tale da impedire il passaggio attraverso la Particella 305 per raggiungere la
Particella 18; c) , pertanto, chiedeva di essere reintegrato nel possesso del _1
passaggio attraverso la particella 305 del foglio 26 di proprietà di MA AN ed ordinato alla stessa la colmatura del fosso scavato lungo il confine e ripristinato il passaggio pag. 2/12 preesistente all'interno della medesima particella;
B)- costituitasi nel detto giudizio promosso dal , MA AN eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva _1
affermando di aver dismesso il possesso del fondo di cui al foglio 26, particella 305, in favore di con cui aveva sottoscritto preliminare di compravendita. AR
Ad ogni modo, la resistente negava che avesse mai esercitato alcun passaggio _1
sui fondi di sua proprietà. C)- a seguito dell'integrazione del contraddittorio disposta dal
Giudice, (che successivamente per atto pubblico del 17.04.2003 AR
diveniva proprietaria della anzidetta particella 305) resisteva alla richiesta di reintegra in possesso, deducendo che non fosse mai stato esercitato alcun passaggio di servitù da parte di , valorizzando, altresì, la enorme distanza tra i due fondi, il recente e _1
successivo acquisto della particella 304 ed il fatto che la particella 18 non fosse anche interclusa per essere raggiungibile da altre strade;
D) con ordinanza del 08.06.2004 il
Tribunale di Brindisi – sez. dist. di Francavilla F. - accogliendo i1 ricorso ordinava a di reintegrare nel possesso della parte del tratturo esistente sulla AR
particella 305 ed individuata nell'allegato 4 della C.T.U., eliminando lo scavo ed ogni altro ostacolo frapposto al passaggio, battendo il terreno per metri lineari tre, secondo le indicazioni della stessa C.T.U.; E) con la sentenza n. 98 del 21.04.2008 il Tribunale di
Brindisi – sez. dist. di Francavilla F. - accoglieva la domanda di reintegra e confermava l'ordinanza interdittale dell'8/6/2004; F) che successivamente, pur non avendo fatto alcun passaggio e/o esercitato il possesso, ha promosso giudizio per l'esecuzione _1
degli obblighi di fare al fine di ottenere l'attuazione della reintegra nel possesso, e la cui procedura è pendente innanzi al NRGE. 202/2015 del Tribunale di Brindisi;
G) che nel corso della detta procedura esecutiva veniva disposta una CTU tecnica, a seguito della quale emergevano i seguenti rilievi: - appariva difficoltoso attuare la reintegra secondo le indicazioni date, poiché vi erano discordanze e difformità tra l'estratto planimetrico catastale del percorso ricostruito (di cui all'allegato 4 della c.t.u. dell'epoca) ed il tracciato pag. 3/12 nella aerofotogrammetria del 1997 del Comune di Erchie;
- era emersa la presenza di un fabbricato residenziale, di una recinzione vicina al fabbricato e di una porzione dl recinzione esterna sul lotto interessato;
- il fabbricato risultava regolarmente autorizzato dal comune di Erchie con Permesso di Costruire 12/2003; - la porzione di recinzione esterna e la recinzione vicina al fabbricato risultavano regolarmente denunciate con DIA del
10.07.2009 e DIA del 12.05.2A1A; - tali manufatti interferivano comunque con l'attuazione del provvedimento di reintegra, essendo necessario provvedere alla loro parziale rimozione e abbattimento;
H) che il Tribunale di Brindisi, Giudice dell'Esecuzione, ordinava che fosse data comunque attuazione alla sentenza n. 98/08 emessa dal Tribunale di Brindisi,
Sezione Distaccata di Francavilla Fontana, ed in particolare alla ordinanza emessa l'08.06.04
e, quindi, alla reintegra come da tracciato e percorso di cui all'Allegato 4 della C.T.U. svoltasi nella causa civile per la reintegra;
I) che il tentativo nella mediazione obbligatoria promossa da nei confronti di aveva avuto esito negativo. AR _1
Il convenuto con comparsa di risposta del 16.6.2022 si è costituito in giudizio _1
contestando in fatto e diritto la domanda attorea e spiegando, altresì, domanda riconvenzionale al fine di ottenere il riconoscimento in suo favore del diritto di servitù di passaggio pedonale e carrabile a titolo derivato, quale avente causa da , e, Persona_1
subordinatamente, per intervenuta usucapione. Pertanto, lo stesso convenuto ha concluso per l'accoglimento delle seguenti richieste: “
1- Rigettare la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n,98/2008; 2- Rigettare la domanda di negatoria servitutis sulla p.lla 305 del foglio 26, formulata nei confronti del convenuto 3- Rigettare le conclusioni sub c) e d) dell'atto _1
di citazione;
4- In accoglimento della qui spiegata domanda riconvenzionale, ritenere e dichiarare il diritto alla servitù di passaggio pedonale e con mezzi meccanici, lungo il tratturo posto sulla particella 305 del foglio 26, in favore del convenuto proprietario della p.lla 304 e della p.lla18, a titolo derivato _1
quale avente causa da e, subordinatamente, a titolo originario per intervenuta usucapione.
5- Persona_1
Vinte le spese e competenze del presente giudizio”.
pag. 4/12 Istruita con le produzioni documentali e la prova orale, fatte precisare le conclusioni alle parti all'udienza del 23.1.25 la causa è stata riservata per la decisione con l'assegnazione dei temini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda riconvenzionale è fondata.
Va, innanzitutto, premesso che nello scrutinio del merito della presente controversia, la stessa deve essere decisa sulla base della ragione più liquida.
Infatti, secondo l'insegnamento della Corte di legittimità (cfr. da ultimo Cass. 693/2024), è da ritenere che l'ordine di trattazione delle questioni, stabilito dall'art. 276 c. 2 c.p.c., mentre impone al giudice del merito di esaminare per prime le questioni pregiudiziali di rito rispetto a quelle di merito (cfr., sul punto, Cass. Sez. U. 11799/2017), consente tuttavia di scegliere, tra varie questioni di merito, quella che il giudice di merito stesso ritenga "più liquida" (Cass. Sez. U. 9936/2014; Cass. 363/2019; Cass. 12002/2014).
Ciò, in special modo, “con riferimento a scenari nei quali la “ragione più liquida”, pur essendo logicamente subordinata ad altri profili di merito, presenta, nondimeno, rispetto a questi ultimi eguale capacità “di assicurare la definizione del giudizio” (Cass. Sez. U,
Sentenza n. 9936 del 08/05/2014), e cioè si caratterizza per un eguale “impatto operativo”
(cfr. le massime di Cass. Sez.
5 - Ordinanza n. 363 del 09/01/2019; Cass. Sez.
5 - Sentenza
n. 11458 del 11/05/2018; Cass. Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014), in tal modo consentendo una più celere definizione del giudizio e non di uno solo dei profili che da quest'ultimo possono essere toccati.
L'osservanza del principio, quindi, postula che ci si trovi di fronte ad un coacervo di profili di merito che - sebbene posti in un rapporto di subordinazione logica - risultino nondimeno ciascuno idoneo a condurre autonomamente alla definizione del giudizio, ben potendosi, a questo punto, optare per quella - tra le ragioni dotate di eguale potenzialità di definizione - che presenti aspetti di maggiore evidenza e/o linearità.” (di recente in termini
Cass. 693/2024).
pag. 5/12 Orbene, nel caso di specie, appare fondata e dirimente la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto , con conseguente rigetto o assorbimento delle _1
domande formulate, in via principale, dall'attrice AR
Infatti, va premesso che ai sensi dell'art. 1031 c.c. le servitù prediali, consistenti nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario
(art. 1028 c.c.), possono essere costituite coattivamente, volontariamente (per contratto o per testamento ex art. 1058 c.c.) oppure essere acquisite per usucapione, oltre che per destinazione del padre di famiglia.
L'art. 1061 c.c. precisa, inoltre, che le servitù non apparenti, ossia che non abbiano opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio, non possono acquistarsi per usucapione. La giurisprudenza è costante nel ritenere che il requisito dell'apparenza di una servitù non consista solo nell'esistenza di segni visibili e di opere permanenti, ma richieda che queste ultime, come mezzo necessario all'esercizio della servitù medesima, siano, nello stesso tempo, un indice non equivoco del peso imposto al fondo servente o, in altri termini, obiettivamente destinate al suo esercizio (Cass. 11834/2021, Cass. 10861/2007; 2994/2004;
Cass. 1043/2001).
È necessario, in breve, che le opere siano tali da rendere manifesto che non si tratti di un'attività compiuta in via precaria, ma di un onere preciso, a carattere stabile, corrispondente, in via di fatto, al contenuto di una determinata servitù (Cass. 13198/1999), senza che, dunque, opere meramente provvisorie e contingenti possano condurre all'acquisto del diritto (Cass. 1456/1995; Cass. 11020/1991).
Ancora, la visibilità delle opere dev'essere verificata caso per caso e deve riferirsi alle opere nel loro insieme, come inequivoca espressione di una precisa funzione, per cui non è necessaria la visibilità di tutta l'opera, bastando qualsiasi segno visibile idoneo a far supporre l'esistenza dei presupposti per la nascita della servitù (Cass. 24856/2014;
3441/1990), con segni visibili da un punto di osservazione non necessariamente pag. 6/12 coincidente col fondo servente ma tali da farne presumere la conoscenza da parte del suo proprietario (Cass. 24401/2014; Cass. 3472/1989).
In particolare, sul tema della servitù di passaggio, la giurisprudenza di legittimità considera apparente la servitù esercitata attraverso il tracciato visibile di un sentiero (Cass.
N.6207/1998; Cass. 1912/1987), anche formatosi per effetto del naturale calpestio ( Cass.
N.12362/2009; Cass. 3076/2005; Cass. 8736/2001; Cass. 8467/2001; Cass. 14220/1999; C.
8633/1998; C. 4265/1996), sebbene non sia sufficiente la semplice esistenza di una strada sul fondo di cui si allega l'asservimento, occorrendo anche che essa mostri chiaramente di essere stata posta in essere allo scopo di dare accesso, attraverso il fondo servente, a quello dominante (Cass. 11834/2021; Cass. 7004/2017; Cass. 15869/2006; Cass. 8039/2004;
2994/2004).
Infine, in tema di servitù discontinue, quale quella di passaggio, la giurisprudenza ha evidenziato come l'esercizio saltuario non sia di ostacolo a configurarne il possesso,
“dovendo lo stesso essere determinato in riferimento alle peculiari caratteristiche ed alle esigenze del fondo dominante;
pertanto, ove non risultino chiari segni esteriori diretti a manifestare l'animus derelinquendi, la relazione di fatto instaurata dal possessore con il fondo servente non viene meno per l'utilizzazione non continuativa quando possa ritenersi che il bene sia rimasto nella virtuale disponibilità del possessore”
(Cass. 9626/2024; 13700/2011; Cass. 3076/2005).
Fatta tale premessa giuridica, venendo al merito, non v'è dubbio che la servitù pedonale e carraia vantata dal convenuto possa considerarsi apparente, non solo alla luce della documentazione versata in atti, ma finanche a seguito degli accertamenti demandati al CTU nominato nel corso del giudizio possessorio intercorso innanzi al Tribunale di Brindisi – sez. dist. di - tra le medesime parti. Infatti, dalla relazione del CTU Controparte_2
(geom. prodotta in atti dalla stessa attrice, si ricava che detta servitù è relativa al Per_4
tratturo esistente sulla particella 305 (ndr. tratturo in terra battuta per la larghezza di ml. 3) ed individuata in verde nell'allegato 4 alla CTU del detto giudizio, che è stato definito con pag. 7/12 l'accoglimento della domanda di reintegra del nel possesso della parte del tratturo _1
esistente sulla particella 305 (v. ordinanza dell'8/6/2004 in atti del fascicolo attoreo).
Peraltro, la sentenza n.98/2008 dello stesso Tribunale, confermando l'ordinanza interdittale del 8.6.04, all'uopo ha richiamato la CTU (del geom. dove era stato così concluso: Per_4
”…è evidente che il sentiero rilevato e materializzato sul terreno è quello che consentiva l'accesso alla particella 18 attraverso la particella 305.”
Tale dato oggettivo, di per sé assolutamente concludente, in quanto non smentito da alcun elemento obiettivo di contrario avviso, è stato ulteriormente corroborato da diversi riscontri.
Da un lato, infatti, il percorso della servitù di passaggio risulta visibile già dalle immagini ottenute dall'estratto aereofotogrammetrico risalente all'anno 1997 ( richiamato espressamente dalla CTU del giudizio possessorio ), in cui il tratturo non solo è rilevabile nella particella 304 , ma risulta che interessa anche la particella 305 e si ricongiunge naturalmente con l'altro tratto di strada che permette l'accesso alla particella 18 (v. anche all. 4 della richiamata consulenza d'ufficio), oltre che dalle stesse fotografie dallo stato dei luoghi prodotte da stessa parte attrice (foto allegate memoria attorea n. 2, ex art. 183, VI co, cpc).
Dall'altro, anche l'eloquente compendio documentale presente in atti ha evidenziato che: - in origine vi era un'unica particella, la n.4 del foglio 26, di proprietà di Parte_2
deceduto il 13.10.1935. Detta particella, assieme alla restante proprietà, è rimasta
[...]
comune ed indivisa trai suoi eredi sino alla divisione per scrittura privata autenticata del 7 marzo 1996, attraverso la quale furono determinate tante quote quanti erano i condividenti.
In particolare, la p.lla 4 fu frazionata, dando origine sia alla particella 304 attribuita a Per_1
e sia alla particella 305 attribuita a AN MA;
- il convenuto , con
[...] _1
atto per notaio del 7.1.1999, ha acquistato la particella n.18 del foglio 26 e, Per_5
successivamente, per atto notaio el 30.10.2000, gli vendeva la piena Per_6 Persona_1
pag. 8/12 proprietà della particella n.304; - la confinante p.lla n.305 attribuita a AN MA è stata alienata all'attrice con atto di compravendita del 2003; - il detto AR
frazionamento della particella n.4 nelle particelle 304 e 305 è stato eseguito al fine di consentire la su descritta divisione occorsa nel 1996 tra gli eredi e, soprattutto Per_2
per quello che qui più rileva, è un dato oggettivamente riscontrato che ciò abbia lasciato immutato il tracciato (ndr. tratturo) interpoderale, che appunto attraversava la originaria p.lla 4 (dopo il suo frazionamento) e che ha continuato ad esistere sulle p.lle 304 e 305.
Alla luce dello stato dei luoghi e della documentazione in atti, dunque, non può certo dubitarsi che lo stradello non solo sia visibile, ma anche che sia sempre stato esistente proprio per permettere l'accesso a vari lotti, tra cui il mappale 305 di proprietà dell'attrice.
In tale specifico contesto è obiettivamente riscontrabile l'esistenza di una servitù per destinazione del buon padre di famiglia, per la cui costituzione non c'è bisogno di titoli specifici (v. art. 1062 c.c.:” La destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù. Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa si intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati.”).
Del resto, ciò è corroborato anche dalla circostanza innegabile che si ritrae vantaggio nell'utilizzare la strada a nord per raggiungere prima la particella 304, attraversare il tratturo visibile esistente sulla particella 305 e quindi, dopo un certo tragitto del tracciato che si sviluppa a sud della 305, raggiungere la particella 18.
Le testimonianze assunte hanno, infatti, confermato l'esistenza del passaggio pedonale e carraio di specie sia anteriormente la richiamata divisione che successivamente alla stessa divisione e, dunque, la sua effettiva permanenza, come dichiarato dal teste geom. che ha Tes_1
pag. 9/12 partecipato agli eventi precedenti e successivi il richiamato frazionamento, e dal teste
[...]
. Per_3
Quest'ultimo, confermando che il tratturo interpoderale, che attraversava la originaria p.lla 4
(dopo il suo frazionamento), ha continuato ad esistere sulle p.lle 304 e 305, ha puntualizzato che lo stesso passaggio veniva da lungo tempo, regolarmente e pacificamente utilizzato dal dante causa dell'odierno convenuto e di tal guisa dallo stesso , rispetto al quale non _1
è seriamente dubitabile la titolarità della servitù.
Infatti, quando nel 2000 la p.lla 304 è stata acquistata dall'odierno convenuto, , _1
costui, evidentemente al pari del suo dante causa, ha continuato ad utilizzare detta stradella per portare i mezzi agricoli sulle sue proprietà, attraversando la p.lla 305, ancora in proprietà di AN MA.
Di contro, non assume alcuna rilevanza l'assunto dell'attrice, secondo cui la particella 18 effettivamente non sia affatto interclusa, esistendo altri due possibili accessi da strade comunali, dal momento che la situazione oggetto qui di scrutinio ha, piuttosto, determinato la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia da ravvisare “ove tale situazione sussista al momento dello scioglimento della comunione con divisione di due fondi e non emerga una manifestazione di volontà dei condividenti impeditiva della costituzione della servitù stessa” (Cass. sez. 2^ civ. 9.5.2023 12381 rv 667646-02).
In definitiva, tale dato, di per sé assolutamente concludente nel senso di ritenere che i fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario (ndr.
[...]
, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la Parte_2
servitù di specie, non è stato smentito da alcun elemento di contrario avviso, anzi, è stato pienamente corroborato dalle complessive risultanze istruttorie acquisite agli atti del presente giudizio.
Ciò detto e alla luce di tutto quanto esposto va affermato e dichiarato che la servitù di passaggio pedonale e carraio a favore del fondo di proprietà del convenuto , _1
pag. 10/12 identificato alla p.lla 304, fg. 26 del C.T. del Comune di Erchie, e gravante sul fondo, di proprietà dell'attrice indentificato al medesimo Catasto con il foglio AR
26, mappale 305, oggi n. 166 e n.167, lungo il tratturo della larghezza di 3 metri, così come meglio rappresentato negli elaborati grafici di cui all'Allegato 4 della C.T.U. resa dal geom. nel giudizio avutosi innanzi al Tribunale di Brindisi – sez. dist. di Per_4 CP_2
– tra e si è costituita per destinazione del padre
[...] AR _1
di famiglia.
L'accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta comporta, inevitabilmente, il rigetto delle domande di negatoria servitutis e di cessazione delle turbative formulate, in via principale, dall'attore.
Le spese devono seguire la soccombenza e vanno liquidate in applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2014, e ss. ii. e mm., tenuto conto del valore indeterminabile della domanda e delle fasi effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di AR _1
, disattesa ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
[...]
1) In accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto , _1
accerta e dichiara costituita per destinazione del buon padre di famiglia la servitù di passaggio pedonale e carraio a favore del fondo di proprietà del convenuto , _1
identificato alla p.lla 304, fg. 26 del C.T. del Comune di Erchie, e gravante sul fondo, di proprietà dell'attrice indentificato al medesimo Catasto con il foglio AR
26, mappale 305, oggi n. 166 e n.167, lungo il tratturo della larghezza di 3 metri, così come meglio rappresentato negli elaborati grafici di cui all'Allegato 4 della C.T.U. resa dal geom.
pag. 11/12 nel giudizio avutosi innanzi al Tribunale di Brindisi – sez. dist. di Per_4 CP_2
– tra e;
[...] AR _1
2) Rigetta le domande attoree;
3) condanna l'attrice alla refusione delle spese di lite in favore del AR
convenuto , che si liquidano in € 98,00 per esborsi, €.2552,00 per compensi, _1
oltre 15% per spese gen., CAP e IVA
Brindisi, lì 30.5.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giovanna MANCA
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Paolo De Cataldo funzionario componente addetto all'Ufficio per il Processo.
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