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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/03/2025, n. 2019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2019 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15939/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
NONA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott.ssa Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data
02 luglio 2024 e vertente
TRA
(C.f. ), nata a [...], in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' Avv. Cesare Fossati come da procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.f. , nato a [...], in data [...]; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 04.02.2025
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO
CONCLUSIONI PER Parte_1
“ pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Genova il 13 maggio 1990 fra i coniugi e , trascritto al Comune di Genova al n. 225, parte II, Parte_1 Controparte_1 serie A, volume 1 Anno 1990 Uff. 1 (si produce estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, 28.03.24 doc. 1), con conseguente trasmissione al competente Ufficiale di Stato civile affinché provveda all'annotazione dell'emananda sentenza in calce all'atto di matrimonio, secondo le prescrizioni di cui all'art. 69 del D.P.R. 396/2000.”
pagina 1 di 3 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29 aprile 2024, la ricorrente , premettendo di aver Parte_1
celebrato matrimonio con rito concordatario in Genova (GE), in data 13 maggio 1990 (trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Genova (GE) – anno 1990, n. 225, Parte II, Serie A) con
, dalla cui unione era nato il figlio (oggi maggiorenne ed Controparte_1 Per_1 economicamente autosufficiente) e da cui si era separata con verbale ex art. 711 c.p.c., chiedeva a questo
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza ulteriori statuizioni.
Alla prima udienza di comparizione delle parti tenutasi in data 08.01.2025, il Giudice delegato considerato che parte resistente non si era costituita nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, né era comparsa, stante l'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione, procedeva all'audizione della sola parte attrice, che dichiarava: “non so neanche che fine abbia fatto mio marito non lo sento da oltre trent'anni. Non ho nemmeno i suoi recapiti telefonici, credo sia senza fissa dimora, infatti ha una residenza fittizia. Non sente il figlio da quando aveva 7/8 anni e lo vedeva solo sporadicamente.
Non ha mai versato neanche il mantenimento che era stato concordato in sede di separazione. Mio figlio lavora stabilmente in ospedale a Genova come os.”
Il Giudice delegato invitava quindi il difensore ad interloquire in ordine alle domande. La parte ricorrente in assenza di ulteriori domande e di istanze istruttorie, insisteva per la sola pronuncia di status.
All'esito della discussione il Giudice delegato, così provvedeva:
“1) Non adotta i provvedimenti temporanei ed urgenti, in mancanza di domande economiche ed essendo il figlio ormai maggiorenne ed economicamente indipendente”.
Ritenuta a questo punto la causa matura per la decisione ordinava la discussione orale della causa.
Il difensore insisteva per la sola pronuncia sullo status e all'esito della discussione, il Giudice Delegato
tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 05/02/2025.
La domanda di divorzio
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
e hanno celebrato matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Controparte_1
Genova (GE), in data 13 maggio 1990 (trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Genova
(GE) – anno 1990, n. 225, Parte II, Serie A ).
Dalla loro unione nasceva un figlio (già maggiorenne ed economicamente autosufficiente). Per_1
Si sono in seguito separati consensualmente con verbale ex art. 711 c.p.c. del 24/10/1994, omologato con decreto del 08/11/1994 reso dal Tribunale di Genova. pagina 2 di 3 Essendosi pertanto protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo la ricorrente dato atto che da allora non è
ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può
essere mantenuta o ricostituita. Va dunque pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nessuna altra statuizione va emessa.
Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia del resistente, così decide:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
che hanno celebrato matrimonio con rito concordatario in Genova Controparte_1
(GE) in data 13 maggio 1990 (atto trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di
Genova (GE) ) – anno 1990, n. 225, Parte II, Serie A );
3) Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Genova (GE) affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
4) dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 22/01/2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Susanna Terni
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
NONA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott.ssa Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data
02 luglio 2024 e vertente
TRA
(C.f. ), nata a [...], in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' Avv. Cesare Fossati come da procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.f. , nato a [...], in data [...]; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 04.02.2025
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO
CONCLUSIONI PER Parte_1
“ pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Genova il 13 maggio 1990 fra i coniugi e , trascritto al Comune di Genova al n. 225, parte II, Parte_1 Controparte_1 serie A, volume 1 Anno 1990 Uff. 1 (si produce estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, 28.03.24 doc. 1), con conseguente trasmissione al competente Ufficiale di Stato civile affinché provveda all'annotazione dell'emananda sentenza in calce all'atto di matrimonio, secondo le prescrizioni di cui all'art. 69 del D.P.R. 396/2000.”
pagina 1 di 3 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29 aprile 2024, la ricorrente , premettendo di aver Parte_1
celebrato matrimonio con rito concordatario in Genova (GE), in data 13 maggio 1990 (trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Genova (GE) – anno 1990, n. 225, Parte II, Serie A) con
, dalla cui unione era nato il figlio (oggi maggiorenne ed Controparte_1 Per_1 economicamente autosufficiente) e da cui si era separata con verbale ex art. 711 c.p.c., chiedeva a questo
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza ulteriori statuizioni.
Alla prima udienza di comparizione delle parti tenutasi in data 08.01.2025, il Giudice delegato considerato che parte resistente non si era costituita nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, né era comparsa, stante l'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione, procedeva all'audizione della sola parte attrice, che dichiarava: “non so neanche che fine abbia fatto mio marito non lo sento da oltre trent'anni. Non ho nemmeno i suoi recapiti telefonici, credo sia senza fissa dimora, infatti ha una residenza fittizia. Non sente il figlio da quando aveva 7/8 anni e lo vedeva solo sporadicamente.
Non ha mai versato neanche il mantenimento che era stato concordato in sede di separazione. Mio figlio lavora stabilmente in ospedale a Genova come os.”
Il Giudice delegato invitava quindi il difensore ad interloquire in ordine alle domande. La parte ricorrente in assenza di ulteriori domande e di istanze istruttorie, insisteva per la sola pronuncia di status.
All'esito della discussione il Giudice delegato, così provvedeva:
“1) Non adotta i provvedimenti temporanei ed urgenti, in mancanza di domande economiche ed essendo il figlio ormai maggiorenne ed economicamente indipendente”.
Ritenuta a questo punto la causa matura per la decisione ordinava la discussione orale della causa.
Il difensore insisteva per la sola pronuncia sullo status e all'esito della discussione, il Giudice Delegato
tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 05/02/2025.
La domanda di divorzio
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
e hanno celebrato matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Controparte_1
Genova (GE), in data 13 maggio 1990 (trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Genova
(GE) – anno 1990, n. 225, Parte II, Serie A ).
Dalla loro unione nasceva un figlio (già maggiorenne ed economicamente autosufficiente). Per_1
Si sono in seguito separati consensualmente con verbale ex art. 711 c.p.c. del 24/10/1994, omologato con decreto del 08/11/1994 reso dal Tribunale di Genova. pagina 2 di 3 Essendosi pertanto protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo la ricorrente dato atto che da allora non è
ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può
essere mantenuta o ricostituita. Va dunque pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nessuna altra statuizione va emessa.
Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia del resistente, così decide:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
che hanno celebrato matrimonio con rito concordatario in Genova Controparte_1
(GE) in data 13 maggio 1990 (atto trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di
Genova (GE) ) – anno 1990, n. 225, Parte II, Serie A );
3) Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Genova (GE) affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
4) dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 22/01/2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Susanna Terni
pagina 3 di 3