Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 01/12/2025, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00963/2025REG.PROV.COLL.
N. 01060/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1060 del 2023, proposto dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Seminara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
LA NT, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Rossitto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
NC LE, non costituito in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) n. 01895/2023, resa tra le parti, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 395 del 2021.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della dott.ssa LA NT;
Vista la dichiarazione della dott.ssa Gabriella NT di rinuncia al ricorso di primo grado, depositata il 31 dicembre 2024 e notificata in pari data;
Visti gli artt. 35, co. 2, 38, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2025 il Cons. RI ES CH e uditi per le parti gli avvocati nessuno è presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso in appello, notificato il 9 novembre 2023 e depositato il 17 novembre 2023, l’Azienda provinciale di Siracusa ha impugnato la sentenza del T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione seconda), n. 1895 del 2023 che, in accoglimento del ricorso principale e di quello per motivi aggiunti, proposti dalla dott.ssa LA NT, ha annullato, compensando tra le parti le spese di lite, i seguenti atti:
- la nota prot. n. 215/GRU del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto “ procedure selettive riservate ex art. 22, comma 15, del d.lgs. n. 75/2017. Decadenza dalla graduatoria ”, nonché la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, n. 123 del 28/1/2021 avente ad oggetto “ Avviso di selezione riservato al personale interno per la copertura di numero 5 posti di collaboratore amministrativo- categoria D, indetto con deliberazione n.93 del 29.01.2020 (art. 22, comma 15 del D.lgs. n.75 del 2017). Presa d'atto del parere reso dalla Funzione Pubblica. Adempimenti conseguenziali ”, impugnate con il ricorso introduttivo;
- la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, numero 354 dell'11 3.2021 avente a oggetto “ Deliberazione n. 123 del 28/1/2021. Avviso di selezione riservato al personale interno per la copertura di n.5 posti di collaboratore amministrativo - ctg. D, indetto con deliberazione n. 93 del 29/01/2020 (art. 22 comma 15 del d.lgs. n. 75/2017 ) Adempimenti conseguenziali ”, con cui è stato disposto lo scorrimento della graduatoria finale di merito della selezione interna in argomento in favore dei candidati Dott. Vincenzo Rosana e Dott. NC LE, collocati rispettivamente al 6° e 7° posto della stessa, impugnata con ricorso per motivi aggiunti.
2. La sentenza ha inoltre disposto l’estromissione dal giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per la Funzione Pubblica e dichiarato inammissibile l’impugnazione del parere numero 83302, reso dal predetto Dipartimento – Ufficio per i Concorsi e il Reclutamento, in data 30/12/2020, nonché della succitata nota prot. n. 215/GRU del 22 gennaio 2021, nella parte avente ad oggetto la trasmissione del medesimo parere.
3. L’Azienda Provinciale di Siracusa ha chiesto a questo Consiglio di riformare la suddetta pronuncia nelle parti in cui ha affermato la giurisdizione del Giudice amministrativo e ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti proposti dall’odierna appellata e, per l’effetto, ha annullato i provvedimenti impugnati sopra indicati, chiedendo la declaratoria di inammissibilità e in subordine il rigetto nel merito delle domande proposte al T.A.R. dall’odierna appellata e accolte dall’impugnata sentenza.
4. Con atto depositato il 5 dicembre 2023, si è costituita la dottoressa NT chiedendo il rigetto dell’appello.
5. Con atto a firma della parte e del difensore, depositato il 31 dicembre 2024 e in pari data notificato all’appellante e al controinteressato, la suddetta appellata, dottoressa NT, ha dichiarato « di rinunciare al ricorso di primo grado annotato al n. 395/2021 di R.G., ivi inclusi i motivi aggiunti, e agli effetti favorevoli derivanti dalla sentenza del T.A.R. Sicilia – Catania, Sez. II, n. 1895/2023, impugnata nel presente giudizio, chiedendo, pertanto, la declaratoria di improcedibilità del ricorso in appello indicato in epigrafe per rinuncia al ricorso di primo grado e, per l’effetto, l’annullamento senza rinvio della sentenza del T.A.R. Sicilia – Catania, Sez. II, n. 1895/2023, con compensazione integrale delle spese processuali in entrambi i gradi di giudizio, in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa (ex multis, Consiglio di Stato, sez III, n. 3326 del 22 maggio 2019; sez. III, n. 1673 del 10 aprile 2017; sez. IV, 26 marzo2012, n. 1750; Consiglio Stato sez. V,12 giugno 2009, n. 3783 secondo cui la rinuncia da parte dell’appellata vittoriosa sia al ricorso di primo grado che agli effetti della sentenza a lei favorevole determina l'annullamento senza rinvio della sentenza appellata, configurandosi come un’ipotesi di sopravvenuto difetto di interesse alla decisone .».
6 L’Azienda sanitaria di Siracusa in data 18 giugno 2025 ha dichiarato di prendere atto della rinunzia e di aderire alla domanda di compensazione delle spese giudiziali, restando a carico dell’appellata il rimborso del contributo unificato versato dall’Azienda sanitaria per il presente grado.
7 All’udienza pubblica del 8 ottobre 2025 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
8. Il Collegio, a seguito di quanto dichiarato dalla dottoressa NT, deve dare atto della rinuncia al ricorso di primo grado n. 395 del 2021, annullare senza rinvio la sentenza del T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 1895 del 2023, e dichiarare estinto l’appello.
9. Sussistono giuste ragioni per compensare le spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia al ricorso di primo grado n.r.g. 395 /2021, e, per l’effetto, annulla senza rinvio la sentenza appellata e dichiara estinto il giudizio.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN de IS, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
RI ES CH, Consigliere, Estensore
Antonino Lo Presti, Consigliere
Sebastiano Di Betta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI ES CH | AN de IS |
IL SEGRETARIO