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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/03/2025, n. 2915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2915 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione Controversie di Lavoro III
Il Giudice dott. Umberto Buonassisi, all'udienza del 11 marzo 2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 1174-2025 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall' Avv. Antonio Parte_1
Rosario Bongarzone e dall'Avv. Paolo Zinzi per procura in atti (ricorrente)
E
[...]
Controparte_1
(resistente contumace);
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. art. 414 c.p.c. ha chiesto di accogliere Parte_1
nei confronti del le seguenti Controparte_1
conclusioni:“accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad ottenere la
carta docente ai sensi dell'art. 1 commi 121-124 legge 107/2015 per gli anni scolastici
2023/2024 e 2024/2025 e condannare la parte convenuta a mettere a disposizione
della parte detta carta docente caricandone il relativo importo di euro 1000,00 per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
Con condanna della resistente alle
spese di lite da distarsi per anticipo fattone”.
L'Amministrazione resistente non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.
Infine, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa.
****
Il ricorso è fondato.
Parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del proprio diritto ad usufruire dei benefici previsti dalla carta del docente introdotta dall'art. 1, comma 121,
della legge 107/2015 in relazione agli incarichi di servizio a tempo determinato prestati negli a.s. 2023/2024 e 2024/2025 .
Risulta infatti per tabulas che la stessa ha prestato nei predetti anni scolastici attività didattica alle dipendenze del , in Controparte_1
forza di contratti a termine tutti di durata superiore ai 180 giorni e con scadenza al 30 giugno.
E' noto che il C.C.N.L. del 13.03.2001, relativo al biennio economico
2000/2001 aveva istituito per i tutti docenti in servizio un emolumento retributivo da corrispondere in misura fissa, c.d. Retribuzione Professionale
Docenti, prevedendo al relativo art. 7, che “Con l'obiettivo della valorizzazione
professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di
avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo
compensi accessori articolati in tre fasce retributive.” integrando poi la disposizione al successivo comma 3, il quale stabilisce che “la retribuzione
professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale
accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999” e precisando poi "in ragione di tante mensilità per quanti
sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al
servizio" ed altresì che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al
servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30
per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio".
In seguito, per ciò che rileva nel presente giudizio, l'art. 1, comma 121 della legge 107/2015 ha introdotto la carta del docente che appunto consiste in un bonus di 500 euro riconosciuto per ogni anno scolastico, attraverso una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di beni e servizi, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le loro competenze professionali.
Anche in questo caso il (v. già la nota prot. N. 15219 del 15.10.2015) CP_1
ritiene che il beneficio spetti solo ai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato. Secondo l'opinione di parte ricorrente sarebbe invece chiaro che la legge, nel riconoscere un ruolo fondamentale ai docenti, in termini di miglioramento del servizio scolastico, nonché valorizzare la professione dell'insegnante di ogni ordine e grado, vada interpretata nel senso attribuire a tutti i docenti il beneficio stesso.
Il problema che si pone è sempre lo stesso e cioè si tratta di verificare se tale disparità di trattamento sia conforme alla Costituzione e alla normativa europea.
In base al ben noto orientamento della Suprema Corte (ordinanza n. 20015 del
2018), con specifico riferimento al beneficio previsto in precedenza dalla contrattazione collettiva, era stato statuito quanto segue: si deve pertanto
ritenere (…) che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio al “personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere
nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle
diverse tipologie di incarico previste dalla L.n. 124 del 1999, sicché il successivo
richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.03.2021, alle “modalità” stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri
di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende
all'individuazione delle categorie di personale richiamate nel contratto integrativo.”
D'altronde, un'interpretazione restrittiva tesa ad estromettere dalla percezione dell'emolumento retributivo de quo i docenti a tempo determinato che hanno svolto supplenze per brevi periodi non potrebbe comunque ritenersi legittima alla luce di quanto espressamente ed inequivocabilmente stabilito dalla normativa di matrice europea in tema di trattamento diversificato dei lavoratori su base contrattuale (in particolare, la Clausola n.
4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE) e infatti la
Cassazione ha precisato che “una diversa interpretazione finirebbe per porre la
disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata CP_1
temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce
le modalità di calcolo nell'ipotesi di “periodi di servizio inferiori al mese” .
Più di recente si è nuovamente pronunciata la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 21304/2020, che richiamando esplicitamente la giurisprudenza della CGE, ha ribadito come “l'obbligo posto a carico degli Stati membri di
assicurare a lavoratore a tempo determinato ' condizioni di impiego ' che non siano
men favorevoli rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato
'comparabile', sussiste, quindi, a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto, giacché detto obbligo è attuazione, nell'ambito della disciplina del rapporto
a termine, del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione
che costituiscono norme di diritto sociale dell'Unione di particolare importanza, di
cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela' (Corte di
Giustizia 9.7.2015, causa C- 177/14, Regojo Dans, punto 32)”. Con la conseguenza che la normativa interna con esse contrastante va disapplicata e vanno direttamente applicate proprio dette ultime previsioni sovranazionali.
Il fatto che si tratti oggi di un beneficio disciplinato dalla legge non può
condurre a diverse conclusioni perché anche questa non può porsi in contrasto con le “norme di diritto sociale dell'Unione di particolare importanza”.
In materia si registra infatti (ancora una volta) l'intervento della Corte di
Giustizia Europea che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022
resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015,
nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine,
contrasti con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE).
In particolare, la Corte ha osservato che: «La clausola 4, punto 1, dell'accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura
nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa
all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere
interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1
finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la
formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di
testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione
a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze
professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico,
inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di
formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di
effettuare attività professionali a distanza».
La CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è “obbligatoria, permanente e
strutturale”.
Dispone infatti l'art 63 CCNL, rubricato “Formazione in Servizio”, che “
1. La
formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale
del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace
politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire
strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi
brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti.
Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme
e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà
promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un
impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle
competenze richieste dal ruolo.
2. Per garantire le attività formative di cui al presente
articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo
scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”.
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla
formazione”, prevede inoltre che “1. La partecipazione ad attività di formazione e
di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla
piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), la CGUE ha concluso rilevando che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio)
comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro.
Quanto alle conseguenze di questa palese violazione va condiviso l'orientamento espresso sulla questione dal Consiglio di Stato con la sentenza n.1842 del 16.3.2022, comunque in linea con la giurisprudenza europea.
Tale decisione ha prima di tutto analizzato in modo esaustivo la cornice normativa di riferimento, appunto l'art. 1, comma 121, della l. 13 luglio 2015,
n. 107 (recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione), il quale così recita:“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di
valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di
cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del
docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere
utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e
di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware
e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_2
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post
lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni
teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate
nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non
costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 dell'art. 1 cit. aveva demandato a un decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'Economia Controparte_3
e delle Finanze, la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta del Docente. Infatti è stato poi approvato il d.P.C.M. 23
settembre 2015 (le cui disposizioni sono state poi sostituite da quelle del d.P.C.M. 28 novembre 2016).
Per ciò che rileva nel presente giudizio, il Consiglio di Stato, censurando la decisione di 1° grado, ha ben evidenziato come un sistema impostato in tal modo collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., in quanto da un lato introduce una palese discriminazione a danno dei docenti non di ruolo, causata proprio dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione e dall'altro provoca una chiara lesione del principio di buon andamento della P.A.: rendendo operativo un sistema che va a favorire la formazione del solo personale docente di ruolo, a scapito della formazione del personale precario (che sarebbe assoggettata all'autonomia degli stessi docenti non di ruolo e quindi non supportata in alcun modo) non si garantirebbe di certo un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione a tutti i docenti,
affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
Rendendo così evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua in ogni caso a servirsi, quotidianamente, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla.
Ma vi è di più: se la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, allora deve allo stesso tempo curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità
dell'insegnamento fornito agli studenti.
Il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava,
quindi, su tutto il personale docente e non solo su una parte di esso: dunque,
non è corretto ritenere che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità
dell'insegnamento.
Del resto, se la Carta del Docente è erogata a favore anche dei docenti part-
time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto, non si comprende il motivo per il quale la stessa debba essere negata ai docenti non di ruolo, impegnati anche con il massimo monte ore settimanale e molte volte per l'intero anno scolastico.
L'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più
chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che ha sostituito quello del 23 settembre 2015, anche se nulla dice di diverso in relazione alla Carta del Docente), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o
altrimenti utilizzati”: di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e,
quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale. È quindi evidente il contrasto rispetto al dettato degli artt. 3, 35 e 97 Cost.
Accertato, quindi, il contrasto ai dettami costituzionali, se tale contrasto rinviene la propria origine nella normativa primaria e quindi nell'art. 1,
commi 121 – 124 della l. n. 107/2015, il problema che si pone è se si imponga la necessità di sottoporre detta normativa allo scrutinio di legittimità
costituzionale nella sede a ciò deputata (o anche illegittimità comunitaria),
sollevando la relativa questione, o se sia invece possibile un'interpretazione in chiave costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 – 124, cit., tale da garantirne la conformità alla Costituzione e da dimostrare, nel contempo, che gli atti impugnati non hanno dato corretta attuazione alla succitata normativa primaria.
La seconda opzione è senz'altro preferibile.
Non si può infatti condividere l'assunto secondo il quale la legge posteriore
(e quindi l'art. 1, commi 121 e segg., della l. n. 107/2015) debba riconoscersi,
in virtù del criterio temporale, prevalente sulla disciplina “incompatibile”
dettata dal preesistente C.C.N.L. di categoria. Infatti i rapporti tra legge e contratto collettivo non possono ritenersi guidati dal criterio “lex posterior
derogat priori”, ma da quello della riserva di competenza e dunque dalla riserva di una determinata materia alla contrattazione collettiva, quale fonte di disciplina dei rapporti di lavoro, entro i limiti fissati dalla legge statale (art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001) che rinvia alla suddetta contrattazione (cfr., ex multis, Corte cost., 15 luglio 2021, n. 153; 21 giugno 2019, n. 154): ciò,
tenuto altresì conto che negli spazi ad essa riservati la contrattazione collettiva si deve comunque svolgere entro il limite generale della compatibilità con le finanze pubbliche (Corte cost., 30 luglio 2012, n. 215).
Nel caso di specie, in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge (statale), non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n.
107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, quindi anche sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007.
Del resto, è pacifico che “la "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente" consiste in sostanza in una mera modalità di erogazione della formazione (in particolare si tratta di auto formazione),
materia oggetto di disciplina da parte dei CCNL di categoria”.
E quindi, la questione dei docenti destinatari della Carta del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l.
n. 107/2015. L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato,
“strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”
(così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa e anzi debba essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come la ricorrente), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo.
Alla fine, l'amministrazione resistente non ha allegato, e tanto meno provato,
alcun elemento idoneo a consentire di affermare che il servizio svolto dai docenti con incarichi temporanei presenti, rispetto a quello dei docenti a tempo indeterminato, caratteristiche peculiari tali da far ritenere che la predetta carta del docente sia riconosciuta proprio in dipendenza di tali caratteristiche.
Le esposte considerazioni trovano conferma nella recente sentenza n. 29961
del 4/27 ottobre 2023 della Corte di Cassazione che, per ciò che rileva in questa sede, ha stabilito i seguenti principi: la carta Docente spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno (come nel caso di specie) senza che rilevi la mancata presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso rivolta al;
ai docenti di cui CP_1
sopra che al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo (è il caso proprio della parte ricorrente il cui ultimo contratto è ancora in corso), spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente,
secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione (da calcolarsi a norma dell'art. 22,comma 36, della legge 724/94); ai docenti di cui sopra, ai quali il beneficio non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche,
per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati,
rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa.
In conclusione, il ricorso appare, in questi limiti, meritevole di accoglimento.
Le spese, liquidate come da dispositivo ex DM 147/2022, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015 per gli anni 2023/2024 e 2024/2025 e, per l'effetto,
condanna il a provvedere in tal senso Controparte_1
con assegnazione della carta docente per un valore nominale complessivo di euro 1000,00;
condanna il a rifondere alla parte Controparte_1
ricorrente le spese di lite, liquidate in € 700,00 per compensi, oltre spese generali (15%), rimborso contributo unificato, iva e cap da distrarsi.
Roma lì 11.03.2025
IL GIUDICE
Dott. Umberto Buonassisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione Controversie di Lavoro III
Il Giudice dott. Umberto Buonassisi, all'udienza del 11 marzo 2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 1174-2025 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall' Avv. Antonio Parte_1
Rosario Bongarzone e dall'Avv. Paolo Zinzi per procura in atti (ricorrente)
E
[...]
Controparte_1
(resistente contumace);
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. art. 414 c.p.c. ha chiesto di accogliere Parte_1
nei confronti del le seguenti Controparte_1
conclusioni:“accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad ottenere la
carta docente ai sensi dell'art. 1 commi 121-124 legge 107/2015 per gli anni scolastici
2023/2024 e 2024/2025 e condannare la parte convenuta a mettere a disposizione
della parte detta carta docente caricandone il relativo importo di euro 1000,00 per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
Con condanna della resistente alle
spese di lite da distarsi per anticipo fattone”.
L'Amministrazione resistente non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.
Infine, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa.
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Il ricorso è fondato.
Parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del proprio diritto ad usufruire dei benefici previsti dalla carta del docente introdotta dall'art. 1, comma 121,
della legge 107/2015 in relazione agli incarichi di servizio a tempo determinato prestati negli a.s. 2023/2024 e 2024/2025 .
Risulta infatti per tabulas che la stessa ha prestato nei predetti anni scolastici attività didattica alle dipendenze del , in Controparte_1
forza di contratti a termine tutti di durata superiore ai 180 giorni e con scadenza al 30 giugno.
E' noto che il C.C.N.L. del 13.03.2001, relativo al biennio economico
2000/2001 aveva istituito per i tutti docenti in servizio un emolumento retributivo da corrispondere in misura fissa, c.d. Retribuzione Professionale
Docenti, prevedendo al relativo art. 7, che “Con l'obiettivo della valorizzazione
professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di
avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo
compensi accessori articolati in tre fasce retributive.” integrando poi la disposizione al successivo comma 3, il quale stabilisce che “la retribuzione
professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale
accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999” e precisando poi "in ragione di tante mensilità per quanti
sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al
servizio" ed altresì che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al
servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30
per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio".
In seguito, per ciò che rileva nel presente giudizio, l'art. 1, comma 121 della legge 107/2015 ha introdotto la carta del docente che appunto consiste in un bonus di 500 euro riconosciuto per ogni anno scolastico, attraverso una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di beni e servizi, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le loro competenze professionali.
Anche in questo caso il (v. già la nota prot. N. 15219 del 15.10.2015) CP_1
ritiene che il beneficio spetti solo ai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato. Secondo l'opinione di parte ricorrente sarebbe invece chiaro che la legge, nel riconoscere un ruolo fondamentale ai docenti, in termini di miglioramento del servizio scolastico, nonché valorizzare la professione dell'insegnante di ogni ordine e grado, vada interpretata nel senso attribuire a tutti i docenti il beneficio stesso.
Il problema che si pone è sempre lo stesso e cioè si tratta di verificare se tale disparità di trattamento sia conforme alla Costituzione e alla normativa europea.
In base al ben noto orientamento della Suprema Corte (ordinanza n. 20015 del
2018), con specifico riferimento al beneficio previsto in precedenza dalla contrattazione collettiva, era stato statuito quanto segue: si deve pertanto
ritenere (…) che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio al “personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere
nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle
diverse tipologie di incarico previste dalla L.n. 124 del 1999, sicché il successivo
richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.03.2021, alle “modalità” stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri
di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende
all'individuazione delle categorie di personale richiamate nel contratto integrativo.”
D'altronde, un'interpretazione restrittiva tesa ad estromettere dalla percezione dell'emolumento retributivo de quo i docenti a tempo determinato che hanno svolto supplenze per brevi periodi non potrebbe comunque ritenersi legittima alla luce di quanto espressamente ed inequivocabilmente stabilito dalla normativa di matrice europea in tema di trattamento diversificato dei lavoratori su base contrattuale (in particolare, la Clausola n.
4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE) e infatti la
Cassazione ha precisato che “una diversa interpretazione finirebbe per porre la
disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata CP_1
temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce
le modalità di calcolo nell'ipotesi di “periodi di servizio inferiori al mese” .
Più di recente si è nuovamente pronunciata la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 21304/2020, che richiamando esplicitamente la giurisprudenza della CGE, ha ribadito come “l'obbligo posto a carico degli Stati membri di
assicurare a lavoratore a tempo determinato ' condizioni di impiego ' che non siano
men favorevoli rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato
'comparabile', sussiste, quindi, a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto, giacché detto obbligo è attuazione, nell'ambito della disciplina del rapporto
a termine, del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione
che costituiscono norme di diritto sociale dell'Unione di particolare importanza, di
cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela' (Corte di
Giustizia 9.7.2015, causa C- 177/14, Regojo Dans, punto 32)”. Con la conseguenza che la normativa interna con esse contrastante va disapplicata e vanno direttamente applicate proprio dette ultime previsioni sovranazionali.
Il fatto che si tratti oggi di un beneficio disciplinato dalla legge non può
condurre a diverse conclusioni perché anche questa non può porsi in contrasto con le “norme di diritto sociale dell'Unione di particolare importanza”.
In materia si registra infatti (ancora una volta) l'intervento della Corte di
Giustizia Europea che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022
resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015,
nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine,
contrasti con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE).
In particolare, la Corte ha osservato che: «La clausola 4, punto 1, dell'accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura
nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa
all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere
interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1
finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la
formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di
testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione
a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze
professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico,
inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di
formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di
effettuare attività professionali a distanza».
La CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è “obbligatoria, permanente e
strutturale”.
Dispone infatti l'art 63 CCNL, rubricato “Formazione in Servizio”, che “
1. La
formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale
del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace
politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire
strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi
brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti.
Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme
e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà
promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un
impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle
competenze richieste dal ruolo.
2. Per garantire le attività formative di cui al presente
articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo
scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”.
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla
formazione”, prevede inoltre che “1. La partecipazione ad attività di formazione e
di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla
piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), la CGUE ha concluso rilevando che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio)
comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro.
Quanto alle conseguenze di questa palese violazione va condiviso l'orientamento espresso sulla questione dal Consiglio di Stato con la sentenza n.1842 del 16.3.2022, comunque in linea con la giurisprudenza europea.
Tale decisione ha prima di tutto analizzato in modo esaustivo la cornice normativa di riferimento, appunto l'art. 1, comma 121, della l. 13 luglio 2015,
n. 107 (recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione), il quale così recita:“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di
valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di
cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del
docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere
utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e
di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware
e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_2
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post
lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni
teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate
nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non
costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 dell'art. 1 cit. aveva demandato a un decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'Economia Controparte_3
e delle Finanze, la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta del Docente. Infatti è stato poi approvato il d.P.C.M. 23
settembre 2015 (le cui disposizioni sono state poi sostituite da quelle del d.P.C.M. 28 novembre 2016).
Per ciò che rileva nel presente giudizio, il Consiglio di Stato, censurando la decisione di 1° grado, ha ben evidenziato come un sistema impostato in tal modo collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., in quanto da un lato introduce una palese discriminazione a danno dei docenti non di ruolo, causata proprio dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione e dall'altro provoca una chiara lesione del principio di buon andamento della P.A.: rendendo operativo un sistema che va a favorire la formazione del solo personale docente di ruolo, a scapito della formazione del personale precario (che sarebbe assoggettata all'autonomia degli stessi docenti non di ruolo e quindi non supportata in alcun modo) non si garantirebbe di certo un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione a tutti i docenti,
affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
Rendendo così evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua in ogni caso a servirsi, quotidianamente, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla.
Ma vi è di più: se la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, allora deve allo stesso tempo curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità
dell'insegnamento fornito agli studenti.
Il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava,
quindi, su tutto il personale docente e non solo su una parte di esso: dunque,
non è corretto ritenere che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità
dell'insegnamento.
Del resto, se la Carta del Docente è erogata a favore anche dei docenti part-
time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto, non si comprende il motivo per il quale la stessa debba essere negata ai docenti non di ruolo, impegnati anche con il massimo monte ore settimanale e molte volte per l'intero anno scolastico.
L'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più
chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che ha sostituito quello del 23 settembre 2015, anche se nulla dice di diverso in relazione alla Carta del Docente), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o
altrimenti utilizzati”: di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e,
quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale. È quindi evidente il contrasto rispetto al dettato degli artt. 3, 35 e 97 Cost.
Accertato, quindi, il contrasto ai dettami costituzionali, se tale contrasto rinviene la propria origine nella normativa primaria e quindi nell'art. 1,
commi 121 – 124 della l. n. 107/2015, il problema che si pone è se si imponga la necessità di sottoporre detta normativa allo scrutinio di legittimità
costituzionale nella sede a ciò deputata (o anche illegittimità comunitaria),
sollevando la relativa questione, o se sia invece possibile un'interpretazione in chiave costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 – 124, cit., tale da garantirne la conformità alla Costituzione e da dimostrare, nel contempo, che gli atti impugnati non hanno dato corretta attuazione alla succitata normativa primaria.
La seconda opzione è senz'altro preferibile.
Non si può infatti condividere l'assunto secondo il quale la legge posteriore
(e quindi l'art. 1, commi 121 e segg., della l. n. 107/2015) debba riconoscersi,
in virtù del criterio temporale, prevalente sulla disciplina “incompatibile”
dettata dal preesistente C.C.N.L. di categoria. Infatti i rapporti tra legge e contratto collettivo non possono ritenersi guidati dal criterio “lex posterior
derogat priori”, ma da quello della riserva di competenza e dunque dalla riserva di una determinata materia alla contrattazione collettiva, quale fonte di disciplina dei rapporti di lavoro, entro i limiti fissati dalla legge statale (art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001) che rinvia alla suddetta contrattazione (cfr., ex multis, Corte cost., 15 luglio 2021, n. 153; 21 giugno 2019, n. 154): ciò,
tenuto altresì conto che negli spazi ad essa riservati la contrattazione collettiva si deve comunque svolgere entro il limite generale della compatibilità con le finanze pubbliche (Corte cost., 30 luglio 2012, n. 215).
Nel caso di specie, in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge (statale), non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n.
107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, quindi anche sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007.
Del resto, è pacifico che “la "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente" consiste in sostanza in una mera modalità di erogazione della formazione (in particolare si tratta di auto formazione),
materia oggetto di disciplina da parte dei CCNL di categoria”.
E quindi, la questione dei docenti destinatari della Carta del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l.
n. 107/2015. L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato,
“strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”
(così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa e anzi debba essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come la ricorrente), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo.
Alla fine, l'amministrazione resistente non ha allegato, e tanto meno provato,
alcun elemento idoneo a consentire di affermare che il servizio svolto dai docenti con incarichi temporanei presenti, rispetto a quello dei docenti a tempo indeterminato, caratteristiche peculiari tali da far ritenere che la predetta carta del docente sia riconosciuta proprio in dipendenza di tali caratteristiche.
Le esposte considerazioni trovano conferma nella recente sentenza n. 29961
del 4/27 ottobre 2023 della Corte di Cassazione che, per ciò che rileva in questa sede, ha stabilito i seguenti principi: la carta Docente spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno (come nel caso di specie) senza che rilevi la mancata presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso rivolta al;
ai docenti di cui CP_1
sopra che al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo (è il caso proprio della parte ricorrente il cui ultimo contratto è ancora in corso), spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente,
secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione (da calcolarsi a norma dell'art. 22,comma 36, della legge 724/94); ai docenti di cui sopra, ai quali il beneficio non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche,
per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati,
rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa.
In conclusione, il ricorso appare, in questi limiti, meritevole di accoglimento.
Le spese, liquidate come da dispositivo ex DM 147/2022, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015 per gli anni 2023/2024 e 2024/2025 e, per l'effetto,
condanna il a provvedere in tal senso Controparte_1
con assegnazione della carta docente per un valore nominale complessivo di euro 1000,00;
condanna il a rifondere alla parte Controparte_1
ricorrente le spese di lite, liquidate in € 700,00 per compensi, oltre spese generali (15%), rimborso contributo unificato, iva e cap da distrarsi.
Roma lì 11.03.2025
IL GIUDICE
Dott. Umberto Buonassisi