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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 03/12/2024, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Tiziana Di Mauro in data 03/12/2024 ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art.127terc.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n.184/2012 R.g.
Tra
(C.F.: Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Campisi Salvatore Francesco
RICORRENTE
e in persona del rappresentante legale pro tempore ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Pontoriero Domenico
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione
CONCLUSIONI: come in atti
RAG ION I D I FATTO E D I DIR ITTO
Con ricorso iscritto e depositato in data 02/03/2012, l'epigrafata parte ricorrente adiva l'intestato
Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni: in via principale: 1) Accertare e dichiarare
l'illegittima qualificazione di co.co.co. del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e il CP_1
di 2) Dichiarare per l'effetto che il rapporto di lavoro intercorso nel periodo in premessa CP_1
indicato tra il ricorrente ed il Comune di debba essere qualificato come rapporto di lavoro a CP_1
tempo determinato;
3) Rideterminare in tal caso le spettanze retributive dovute al lavoratore alla luce delle disposizioni previste dal C.C.N.L. delle Regioni ed autonomie locali;
4) Condannare, per
l'effetto, l'amministrazione resistente al pagamento delle somme dovute alla luce della riqualificazione del rapporto di lavoro a titolo di retribuzione nonché all'integrazione dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi. In via subordinata e nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda principale: 5) Accertare e dichiarare che il ricorrente ha svolto attività lavorativa con mansioni di co.co.co. dal 01/07/2008 al 30/06/2009 e dal 01/07/2009 al 30/10/2009 e
1 dall'1/11/2009 al 31/12/2009 alle dipendenze del Comune di 6) Accertare e dichiarare che CP_1
in virtù del rapporto di lavoro intercorso compete al signor una differenza Parte_1
retributiva pari ad euro 3.408,86 oltre interessi legali, rivalutazione monetaria ed integrazione dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi.
Parte resistente, costituitasi in giudizio, ha rassegnato le conclusioni di cui alla rispettiva memoria di costituzione in giudizio.
La controversia oggetto del presente giudizio è stata trattata nel corso delle udienze tenutesi dal
21.1.2013 al 16.9.2020, celebrate dai magistrati di volta in volta assegnatari del giudizio.
Il Giudice scrivente – immesso nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso l'intestato
Tribunale in data 18.11.2020 – ha trattato la controversia in oggetto alle udienze dell'1.6.2021,
10.5.2023, 20.09.2023, 15.5.2024, 18.9.2024 e all'udienza del 30.10.2024, frattanto sostituita dal deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c.; all'esito della trattazione cartolare, il Giudicante, preso atto della rituale comunicazione alle parti del decreto reso ex art.127 ter c.p.c., preso atto del deposito di note scritte entro il termine assegnato con il predetto decreto, lette le note scritte d'udienza, ritenuta la controversia decidibile allo stato degli atti ha adottato la sentenza con contestuale motivazione, di cui dispone la comunicazione alle parti, nei termini di seguito precisati.
Il ricorrente agisce, dinanzi l'intestato Tribunale, invocando il riconoscimento delle differenze retributive dovute per il periodo in cui ha prestato servizio presso l'Ente locale convenuto, con la qualifica di addetto alla raccolta differenziata, in forza di plurimi (3) contratti di CO.CO.CO. stipulati tra le parti - discontinuamente - tra l'anno 2008 e l'anno2009, per complessivi 18 mesi, previa riqualificazione del suddetto rapporto di lavoro come lavoro dipendente, regolato dal CCNL Regioni ed autonomie locali. Subordinatamente, chiede di riconoscere le differenze retributive dovutegli in forza dei contratti di Co.Co.Co. sottoscritti per complessivi euro 3.408,56 oltre accessori ed oneri contributivi. A corredo delle rassegnate conclusioni parte attrice allega consulenza tecnica di parte, ove sono rideterminate le corrisposte retribuzioni in favore del ricorrente secondo "l'indice del costo della vita - capitale rivalutato + interessi legali"; deve, tuttavia rilevarsi che la retribuzione concordata contrattualmente tra le parti corrispondeva alla somma di €800,00 mensili.
La stessa, convenzionalmente stabilita tra le parti, non può che considerarsi satisfattiva anche di quella voce;
inoltre, si rileva come i contratti richiamati condizionassero i suddetti pagamenti a " rilascio da parte del collaboratore della prescritta documentazione fiscale, con la periodicità mensile",
e, quindi, ad un previo onere a carico dello stesso ricorrente, di cui non vi è prova in atti. Ciò posto, in ordine al riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro deve rilevarsi che, in applicazione del principio generale di cui all'art.2697c.c., incombe sul lavoratore che deduca la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato l'onere di allegazione e di prova in merito alle
2 concrete circostanze che attestino l'effettiva sussistenza dei suddetti elementi (e, dunque, anzitutto, la sussistenza del rapporto di lavoro a carattere subordinato, in secondo luogo, la prestazione lavorativa in concreto effettuata, la durata della prestazione, nonché, al suo interno, l'effettivo impegno in termini di giorni e ore).
Quanto allo specifico elemento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato - non costituendo la natura subordinata del rapporto di lavoro oggetto di presunzione neppure iuris tantum, potendo, invero, l'obbligazione avente ad oggetto la prestazione di attività lavorativa essere dedotta in diversi tipi contrattuali ed essere conseguentemente adempiuta secondo differenti modalità di espletamento - oggetto di prova è l'effettivo assoggettamento del lavoratore al potere direttivo (inteso quale potere giuridico di impartire continue e dettagliate istruzioni per l'esecuzione della prestazione lavorativa), organizzativo, gerarchico e disciplinare dell'imprenditore (con conseguente limitazione dell'autonomia del lavoratore, cfr., sul punto, Cass. 15001/2000 e Cass. 14414/2000), mediante l'inserimento organico, continuativo e sistematico nell'organizzazione tecnica, economica ed amministrativa dell'impresa di cui lo stesso diventi parte integrante, desumendolo, ove lo stesso risulti o si manifesti in modo attenuato, da indici sussidiari privi di per sé di autonomo valore decisionale e valutabili come elementi indiziari nell'ambito di un apprezzamento globale e complessivo quali il vincolo di orario (cioè l'obbligo di rispettare un orario predefinito), la forma e le modalità della retribuzione (in particolare, la cadenza e la misura fissa della retribuzione, implicante la conseguente inesistenza di un rischio per il lavoratore circa il buon esito economico dell'attività d'impresa),
l'incidenza del rischio o l'oggetto della prestazione stessa (Tribunale Cosenza sez. lav., 05/03/2020,
n.511).
Si rileva che elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato - e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo – è il vincolo di soggezione del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, mentre elementi quali la continuità e l'esclusività della prestazione, il carattere periodico e la misura fissa della retribuzione, l'obbligo di rispettare un orario di lavoro predeterminato e l'incidenza del rischio, hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria e, dunque, lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto, possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto, vuoi per la peculiarità delle mansioni svolte, vuoi per il concreto atteggiarsi del rapporto;
sicché, qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto (Cass. n. 21028/2006). Nel caso si specie, non può dirsi assolto
3 l'onere probatorio come articolato in materia. Dall'istruttoria testimoniale svolta all'udienza del
23.11.2015 è emerso (dichiarazioni del teste funzionario dell'Ufficio Tecnico) Testimone_1
che: il ricorrente lavorava ... senza un orario preciso ... l'orario non era stabilito nel contratto, una settimana poteva superare le 36 ore mentre un'altra poteva essere inferiore anche alle 6 ore giornaliere.
Alla luce delle predette considerazioni il ricorso, dunque, non può trovare accoglimento.
Le spese di lite del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, sono integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della qualità delle stesse e della natura della controversia.
P.Q.M.
1) Rigetta il ricorso.
2) Compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Vibo Valentia, 03 dicembre 2024
Il Giudice
Tiziana Di Mauro
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