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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 06/05/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno II sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr.Vito Colucci Presidente
d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.329/2023 RGN
TRA
e rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
Pasquale Castagna ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Battipaglia (SA) loc.Taverna delle Rose alla via Marconi
n.17/A- appellanti
E
P.L.C. per conto di in persona del lr pt CP_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Elena Frascino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Benevento alla Piazza Vittorio
Colonna n.8 Palazzo Alberti – appellata
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.746/2023
del Tribunale di Salerno pubblicata il 21/2/2023 e notificata a mezzo pec il 22/2/2023.
1 SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Per gli appellanti : chiedevano l'accoglimento dell'appello e conseguentemente che fosse accertata e dichiarata infondata la domanda di pagamento della somma di € 13.637,00, di cui € 11.481,19
a titolo di capitale ed € 2.155,81 a titolo di interessi moratori maturati dalla data di risoluzione al 28/7/2013, oltre interessi moratori maturandi al tasso convenzionale di mora e, comunque, entro e non oltre il tasso “pro tempore” vigente ai sensi del D.Lgs. 108/1996
calcolati sulla sorte capitale dal 29/7/2013 fino al saldo effettivo,
proposta dalla parte convenuta nei loro confronti, con il decreto ingiuntivo n° 943/2018 opposto, reso dal Tribunale di Salerno e, per l'effetto, rigettare integralmente la stessa, e revocare il decreto ingiuntivo opposto, il tutto con la vittoria delle spese e delle competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario;
per l'appellata: chiedeva che l'appello fosse dichiarato inammissibile per la mancata impugnazione di alcune parti della decisione e, comunque, ex art.342 cpc;
nel merito chiedeva in via principale il rigetto dell'appello e in via subordinata, nell'ipotesi di
2 accoglimento, anche parziale, dello stesso che gli appellanti fossero condannati al pagamento della somma di € 13.637,00 o di quella altra e diversa somma, maggiore o minore, accertata nel corso del giudizio,
oltre interessi come domandati con il ricorso monitorio e alla refusione delle spese di giudizio del procedimento monitorio, del procedimento di opposizione e del presente giudizio di appello, oltre accessori e in ogni caso alla refusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge.
Il Consigliere Istruttore con ordinanza del 7 marzo 2024
concedeva i termini previsti dalla legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, fissando l'udienza del 13
febbraio 2025 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
Con ordinanza del 6 marzo
2025 in relazione all'udienza a trattazione scritta del 13 febbraio 2025
il Consigliere Istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La depositava ricorso per decreto ingiuntivo Parte_3
nei confronti di e quale ultima Parte_1 Parte_2
3 cessionaria del credito derivante dal contratto di finanziamento n.
1365519 del 16/1/2009, stipulato da questi ultimi con la CA 24/7
spa - gruppo UBI CA.
Il Tribunale di Salerno emanava il decreto ingiuntivo n. 943/2018
in data 28/3/2018.
e proponevano opposizione Parte_1 Parte_2
disconoscendo la paternità delle sottoscrizioni apposte al contratto di finanziamento e contestando la legittimazione attiva dell'opposta a richiedere il decreto ingiuntivo.
La si costituiva chiedendo il rigetto Parte_3
dell'opposizione.
Il Tribunale rigettava l'istanza di provvisoria esecutività del decreto opposto e onerava la società opposta di specificare la composizione del credito, obbligo a cui la predetta società
ottemperava.
La causa andava in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.
4 Il Tribunale adito rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto e applicava in tema di spese il principio della soccombenza.
Il Giudice di primo grado fondava la decisione sulle seguenti argomentazioni:
le pretese attoree erano estremamente generiche, prive di adeguata documentazione e non sostenute da idonea consulenza di parte;
il disconoscimento delle firme era pretestuoso con fine dilatorio atteso che il contratto era stato regolarmente eseguito e il confronto tra le firme del contratto depositato dall'opposta e la procura degli opponenti non aveva fatto emergere differenze tali da dedurre una falsificazione ad opera della società finanziatrice;
i contratti di cessione del credito e la procura della Parte_3
con cui la stessa era stata autorizzata a promuovere il
[...]
procedimento di ingiunzione, risultavano regolari e pienamente utilizzabili;
gli opponenti erano debitori in solido ex art.1294 cc;
5 il credito era certo e liquido e la controparte non aveva in alcun modo provato quanto dedotto;
gli opponenti non avevano detto nulla sull'infondatezza del loro inadempimento.
e hanno presentato appello Parte_1 Parte_2
avverso la predetta sentenza deducendo i seguenti motivi:
1)violazione degli artt. 214, 216 e 217 cpc - violazione dell'art. 2697 cc - violazione degli artt. 115 e 116 cpc - violazione degli artt.
132 cpc, 118 disp. att. cpc e 111 Cost.; secondo gli appellanti il
Tribunale aveva invertito l'onere probatorio perchè nel giudizio ordinario di cognizione susseguente all'opposizione incombeva,
secondo i principi generali in materia di onere della prova, su chi faceva valere un diritto, l'onere di fornire gli elementi probatori a sostegno della domanda;
invero quale opponente aveva assunto la veste sostanziale di convenuto, a cui spettava l'onere probatorio di eventuali eccezioni di estinzione del credito nonché di contestare in modo specifico i fatti dedotti dall'opposto; il contratto di finanziamento non poteva essere posto alla base della decisione alla luce del loro formale disconoscimento ex art. 214 cpc delle
6 sottoscrizioni apposte sullo stesso, al quale non aveva fatto seguito il procedimento di verificazione e la relativa istanza, in violazione degli artt. 214, 216 e 217 cpc;
l'istanza di verificazione ex art. 216 cpc dell'opposta era inammissibile poiché formulata senza la proposizione dei mezzi di prova ritenuti utili e senza la produzione o indicazione delle scritture di comparazione e senza l'esibizione dell'originale del contratto di finanziamento, indispensabile per il procedimento di verificazione stesso;
non era neanche vero che il contratto era stato regolarmente eseguito da parte opponente, perché tale fatto non era stato riscontrato a livello istruttorio in violazione dell'art 116 cpc e non era motivato in violazione degli artt. 132 cpc, 118 disp. att. cpc e
111 Cost.; era censurabile anche l'affermazione del primo giudice che,
dal raffronto delle firme del contratto depositato dall'opposta con quelle di cui alla procura da loro esibita, non aveva riscontrato differenze tali da far supporre una falsificazione delle stesse, in quanto ciò implicava una violazione del principio di disponibilità delle prove ex art. 115 cpc, in quanto prova mai proposta, nonché la violazione dell'art. 216 cpc, non avendo parte opposta mai indicato la procura quale scrittura di comparazione, con conseguente sua inutilizzabilità;
7 infine la prova del credito controverso non poteva essere ricavata dall'estratto conto certificato ex art. 50 TUB prodotto dall'opposta, in quanto tale documento nel giudizio a cognizione piena era privo di alcuna rilevanza probatoria;
2)violazione dell'art. 112 cpc - violazione dell'art. 2 L.
n.108/1996 - violazione dell'art. 644 IIC cp - violazione dell'art. 1815,
IIc cc - violazione dell'art. 1 Ic D.L. n.394/2000; secondo gli appellanti la somma di € 2.155,81 richiesta a titolo di interessi di mora maturati dalla data di risoluzione al 28/7/2013 e quella relativa agli interessi moratori calcolati dal 29/7/2013 fino al saldo effettivo, non era dovuta poiché in violazione della l. 108/1996; in proposito il
Tribunale adito in violazione dell'art. 112 cpc non si era pronunciato pur essendo configurabile una questione rilevabile anche d'ufficio; vi era stato nel caso di specie un evidente superamento della soglia d'usura con il richiamo del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro, di rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura, relativo al trimestre gennaio - marzo 2009, per la categoria dei crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche, il quale fissava
8 il tasso medio nella misura del 9,93% che, aumentato della metà, a norma dell'art. 2 IV c L. 107/1996, portava ad un tasso soglia d'usura del 14,895 %, superato nella fattispecie poiché era pari al 15% (1,25%
mensile), come emergeva dal documento di sintesi e dalle note autorizzate di specifica del credito del 19/4/2019, entrambi depositati da parte opposta;
3)violazione dell'art. 2697 cc - violazione degli artt. 115 e 116
cpc - violazione dell'art. 1186 cc - violazione degli artt. 132 cpc, 118
disp. att. cpc, 111 Cost.; secondo gli appellanti la suddetta somma pari a € 2.155,81 non era dovuta in quanto infondatamente richiesta sull'errato ed inesistente presupposto dell'avvenuta decadenza del beneficio del termine in data antecedente al 28/7/2013, invece, mai intervenuta e di cui l'opposta non aveva dato alcuna prova;
sotto tale profilo il giudice di prime cure non aveva motivato in alcun modo.
La si costituiva e chiedeva che l'appello fosse Parte_3
dichiarato inammissibile per la mancata impugnazione di alcune parti della decisione e, comunque, ex art.342 cpc.
Nel merito chiedeva il rigetto dell'appello affermando che:
9 sin dal deposito della comparsa di costituzione e risposta aveva dichiarato di volersi avvalere del contratto di finanziamento proponendo l'istanza di verificazione delle sottoscrizioni apposte al contratto di finanziamento, con riserva di produrre l'originale del contratto in caso di richiesta del giudice di prime cure e di aver reiterato tale richiesta in tutti i successivi atti processuali;
l'istanza di verificazione era ammissibile anche quando non accompagnata da una formale e contestuale indicazione delle scritture di comparazione, nel caso in cui tali scritture fossero già state prodotte agli atti;
invero la procura alle liti rilasciata in favore del difensore degli opponenti era certamente idonea come scrittura comparativa poiché di certa provenienza degli stessi, in quanto autenticata dal loro procuratore ed allegata agli atti del processo;
l'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta poteva essere anche implicita e non necessitava di formale apertura di un procedimento incidentale, né
dell'assunzione di specifiche prove se gli elementi già acquisiti o la situazione processuale fossero stati ritenuti sufficienti per pronunciarsi;
il giudice poteva stabilire quali scritture fossero utili per la comparazione, senza alcun vincolo di precedenza tra le fonti,
10 potendo, quindi, utilizzare anche le scritture prodotte dalla parte diversa da quella proponente l'istanza di verificazione.
le asserzioni di controparte non costituivano un vero e proprio disconoscimento ex art. 214 cpc in quanto generiche e omnicomprensive e gli appellanti non avevano allegati gli elementi che attestassero la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta;
inoltre i debitori non avevano mai eccepito, a fronte delle richieste di pagamento a loro rivolte, la mancata percezione dell'importo del finanziamento oggetto di causa, né avevano contestato i pagamenti effettuati a loro riconosciuti e dimostrato di aver effettuato pagamenti ulteriori e/o differenti rispetto a quelli contabilizzati;
da una comparazione visiva delle diverse sottoscrizioni presenti in atti era possibile rilevare, facilmente ed ictu oculi, un'omogeneità di autografia tale da indurre, immediatamente, a credere che le stesse fossero tutte ascrivibili agli opponenti;
il prestito oggetto di lite era inconfutabilmente valido ed efficace, conforme al modello legale ex art. 1325 cc e, sotto il profilo squisitamente processuale, pienamente utilizzabile in giudizio, avendo gli opponenti compilato la domanda di
11 prestito in ogni campo con allegazione dei loro documenti personali,
nonché assolutamente inefficace il disconoscimento avendo gli stessi pagato alcune rate del finanziamento e omesso di eccepire alcunché
fino alla notifica del decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso ribadiva in appello di volersi avvalere del contratto di finanziamento in questione e, pertanto, reiterava l'istanza di verificazione ex art.216 cpc;
il contratto fonte del debito era valido , efficace e conforme alle statuizioni normative in quanto gli opponenti avevano specificatamente sottoscritto ogni sezione del contratto, in cui erano riportate tutte le ulteriori spese collegate al prestito, anche quelle previste in caso di mancato pagamento da parte del cliente e di decadenza dal beneficio del termine, quali, principalmente, gli interessi di mora, ed era previsto che il ritardo nel rimborso delle mensilità
avrebbe comportato l'applicazione di interessi moratori, mentre, in caso di mancato puntuale o integrale pagamento di ogni somma dovuta, per qualsiasi titolo alla quest'ultima Controparte_3 Pt_4
avrebbe avuto la facoltà di dichiarare senz'altro la decadenza dal beneficio del termine;
12 in relazione al proprio onere probatorio, l'appellata rilevava che:
gli appellanti in data 30/5/2011 erano stati dichiarati decaduti dal beneficio del termine, risultando debitori di € 11.481,19, a titolo di rate scadute e non rimborsate, residuo capitale a scadere nonché per spese;
a tale somma andavano aggiunti € 2.155,81 a titolo di interessi di mora maturati sino al 31/12/2012 (data di “blocco” degli interessi), per un totale di € 13.637,00; sin dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, aveva depositato l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB,
fornito dalla ex (diretta erogante del prestito), CP_3 Pt_4
analitico e ricognitivo delle poste debitorie e creditorie nonché
comprensivo degli interessi di mora maturati sino al dicembre 2012,
quale documento idoneo a far conoscere l'evoluzione dei rapporti di dare/avere tra le parti e, in particolare, la data in cui era stata dichiarata la decadenza dal beneficio del termine del 30/05/2011;
ne conseguiva che vi era stata la piena e totale osservanza del disposto normativo ex art. 1219 cc, disciplinante la costituzione in mora del debitore inadempiente, avendo entrambe le notifiche di avvenuta cessione del credito con raccomandate a/r del 18/3/2015 e del
3/1/2018 non solo informato gli odierni appellanti dell'avvenuto
13 trasferimento da un soggetto all'altro della posizione debitoria su di loro gravante, ma anche, sul piano formale, messo in mora gli stessi,
sebbene non necessario poiché il mancato versamento di pagamenti rateali da doversi effettuare in relazione a specifiche scadenze convenute comportava la produzione degli interessi moratori anche senza previa costituzione in mora del debitore;
in riferimento alla presunta eccezione di usurarietà, l'appellata eccepiva che, nel caso di specie, sia il T.A.N. che il T.A.E.G. pari,
rispettivamente, al 10,304% ed all'11,914%, erano contenuti entro il limite del tasso soglia previsto per la categoria di riferimento (“crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche”)
che era pari al 14,895%, ottenuto aumentando della metà (4,965%) il tasso medio del 9,93%, in piena osservanza, dunque, di quanto prescritto dal Decreto Ministeriale di riferimento per il periodo gennaio - marzo 2009;
inoltre, che, come da orientamento pacifico della Suprema
Corte, con specifico riferimento agli interessi moratori, il rilievo della c.d. usura sopravvenuta andava esclusa, dovendosi fare riferimento esclusivamente al momento della pattuizione degli interessi, data
14 l'evidente diversità ontologica degli interessi moratori rispetto a quelli corrispettivi: questi ultimi avevano funzione remunerativa del capitale prestato, mentre gli interessi moratori avevano una funzione di liquidazione anticipata (risarcitoria), presuntiva e forfettaria del danno causato dall'inadempimento o dal ritardato adempimento di un'obbligazione pecuniaria;
infine, la CA d'IT aveva reso chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura, affermando l'esclusione degli interessi moratori dal calcolo del TEG (Tasso Effettivo Globale), in quanto gli stessi non venivano imputati dal momento dell'erogazione del credito, ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente e, quindi, l'esclusione serviva ad evitare di considerare nella media operazioni con andamento anomalo che qualora incluse nel TEG medio avrebbero determinato un potenziale eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della stessa clientela;
in ogni caso,
l'eventuale riscontro di un tasso di mora usurario avrebbe implicato la nullità parziale della sola clausola relativa agli interessi di mora.
Va valutato in primis se l'appello sia inammissibile.
15 L'appellata ha affermato che l'appello sarebbe inammissibile perché gli appellanti non avrebbero censurato alcune parti della decisione caratterizzata da più ragioni autonome che, pertanto,
sarebbero coperte da giudicato interno e, quindi, anche nel caso di accoglimento dei motivi proposti la sentenza impugnata rimarrebbe valida in rapporto alle parti non impugnate.
Sotto tale profilo va detto che :
la validità dei contratti di cessione riscontra semmai la legittimazione in capo alla parte appellata;
la solidarietà passiva tra gli appellanti di per sé sola non potrebbe sorreggere l'impianto motivazionale;
la mancanza di deduzioni in tema di infondatezza dell'inadempimento è argomentazione ad abundatiam che non è
elemento dirimente al fine di ritenere valido ed efficace il contratto di finanziamento fonte del debito.
L'appello non è neppure inammissibile ex art.342 cpc in quanto l'impugnazione in questione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi,
delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte
16 argomentativa che va a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. ord. n. 13535 del 30/05/2018 della Corte di
Cassazione).
Nel merito l'appello è infondato e come tale va rigettato.
In relazione al primo motivo va detto che il disconoscimento è
stato posto in essere in modo non sufficientemente specifico;
invero il contratto fonte del debito posto alla base del decreto ingiuntivo reca svariate sottoscrizioni e chi ha disconosciuto non specificava se faceva o meno riferimento a tutte le sottoscrizioni.
Essendo stata esibita una copia fotostatica della scrittura privata non è stato, poi effettuato alcun disconoscimento formale e specifico ex art.2719 cc in relazione alla non conformità della copia rispetto all'originale.
La parte appellante non ha effettuato alcun disconoscimento giuridicamente rilevante, non indicando gli elementi dai quali possa desumersi la difformità dagli originali delle copie dei contratti prodotte dall'appellata, né, tanto meno, le ragioni per le quali debba negarsi la loro genuinità, sicché le riproduzioni fotostatiche conservano inalterata
17 la propria attitudine a comprovare le fonti negoziali dei rapporti bancari.
Ed invero, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, deve essere assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumerne, in modo inequivoco, gli estremi della negazione della veridicità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento della sua efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive.
In definitiva, qualora non siano contestate e disconosciute in modo formale e, dunque, specifico, determinato e non equivoco dalla parte nei cui confronti sono dirette (cfr. sent.Cass.n.16232/2004;
sent.Cass.n.28096/2009; sent. Cass.n.10855/2010), le copie fotostatiche dei documenti si intendono riconosciute.
D'altro canto l'istanza di verificazione può essere anche implicita
(cfr.sent.Cass.n.16383/2016) e le scritture di comparazione possono provenire da altre parti del processo, purchè ne sia certa l'autenticità e la riferibilità al disconoscente ( cfr.sent.Cass.n.19279/2014) e possono
18 essere prodotte anche da una parte diversa da quella che ha proposto l'istanza di verificazione (cfr.sent.Cass.n.17794/2005).
Nel caso di specie la parte opposta subito dopo il disconoscimento ha proposto istanza di verificazione reiterandola in tutti i successivi atti processuali oltre che anche in appello, precisando che quale scrittura di comparazione vi era la sottoscrizione apposta al di sotto della procura alle liti.
Gli appellanti hanno anche contestato che l'estratto conto certificato ex art.50 TUB fosse sufficiente solo ai fini del monitorio.
In proposito si rileva che la questione non è stata proposta in primo grado e come tale è inammissibile ex art. 345 cpc.
In ogni caso nel successivo giudizio di opposizione l'estratto ex art.50 TUB può valere anche in caso di contestazione (cfr.sent Cass.n.
12818/2024), ma nel caso di specie il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base del contratto di finanziamento, recante le condizioni generali del contratto, della disposizione di bonifico da parte della CA 24/7
a favore del debitore principale , dell'accettazione della richiesta di finanziamento n.1365519 e dell'allegazione a tale contratto dei
19 documenti di identità e delle tessere sanitarie del debitore e del garante.
La motivazione del Tribunale nella parte in cui veniva affermato che il disconoscimento aveva finalità dilatorie, in quanto gli opponenti avevano eseguito il contratto, è confermata dal contenuto delle comunicazioni relative alla cessione del contratto dalla lettura delle quali emerge un parziale adempimento del contratto sottoscritto mediante il pagamento di alcune rate.
Il secondo motivo attiene al superameno del tasso soglia in relazione agli interessi moratori applicati nel caso di specie.
Gli appellanti hanno censurato la decisione sulla base dell'omessa pronuncia.
La questione va affrontata sulla base della sent.Cass. sez un.
n.19597/2020 che è tuttora dirimente e peraltro confermata dalla sent.
Cass n.16526/2024.
Tale decisione richiamata costituisce un valore o comunque una direttiva di tendenza immanente nell'ordinamento alla quale non è
consentito discostarsi in assenza di serie ragioni giustificative
(cfr.sent.Cass.sez.un.n.13620/2012) ed è stata emessa nel mese di
20 settembre del 2020 e, quindi, nel corso del giudizio di appello molto prima del passaggio in decisione della causa.
Tale sentenza ha avuto ad oggetto in primis l'estensibilità della disciplina antiusura agli interessi moratori, tematica caratterizzata da una tesi restrittiva e da una tesi estensiva.
La Corte di Cassazione a sezioni unite ha optato per la tesi estensiva sulla base delle seguenti argomentazioni:
certamente esiste, infatti, l'esigenza primaria di non lasciare il
debitore alla mercè del finanziatore: il quale, se è subordinato al
rispetto del limite della soglia usuraria quando pattuisce i costi
complessivi del credito, non può dirsi immune dal controllo quando,
scaduta la rata o decorso il termine pattuito per la restituzione della
somma, il denaro non venga restituito e siano applicati gli interessi di
mora, alla cui misura l'ordinamento (cfr. art. 41 Cost.) e la disciplina
ad hoc dettata dal legislatore ordinario non restano indifferenti;
la disciplina antiusura intende sanzionare la pattuizione di
interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto,
quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma altresì degli
21 interessi moratori, che sono comunque convenuti e costituiscono un
possibile debito per il finanziato;
in ogni caso non vi è dubbio che le categorie degli interessi
corrispettivi e degli interessi moratori siano distinte nel diritto delle
obbligazioni;
secondo gli artt. 820,821 e 1284 c.c., l'interesse in un'operazione
di finanziamento è dato dalla somma oggetto dell'obbligo di
restituzione, detratto il denaro preso a prestito;
la nozione
presuppone il rilievo del costo del denaro, il cui godimento è
volontariamente attribuito ad altri, dietro accettazione da parte di
questi del relativo costo;
non vi si comprende, invece, la situazione in
cui, rendendosi inadempiente, il debitore non rispetti l'accordo, ma
violi gli obblighi assunti;
l'interesse moratorio, contemplato espressamente dal legislatore
all'art. 1224 c.c., rappresenta il danno che nelle obbligazioni
pecuniarie il creditore subisce a causa dell'inadempimento del
debitore;
22 è ragionevole l'osservazione, secondo cui se è diversa la stessa
intensità del cd. rischio creditorio, sottesa alla determinazione della
misura degli interessi corrispettivi, da un lato, e degli interessi
moratori, dall'altro lato ciò implica un identico assoggettamento di
tutti gli interessi ai limiti antiusura;
l'esigenza del rispetto del principio di simmetria, fatto proprio
dalle Sezioni unite con la sentenza n. 16303 del 2018, ben può essere
soddisfatta mediante il ricorso ai criteri oggettivi e statistici, contenuti
nella rilevazione dei decreti ministeriale, ove essa indichi i tassi medi
degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali;
tale rilevazione costituisce il parametro privilegiato di
comparazione, che permette di accedere a valutazioni quanto più
basate su dati fattuali di tipo statistico medio, prive di discrezionalità,
scongiurando, a fini di uguaglianza, difformità di applicazione e ,
quindi, la sua significatività non può essere disconosciuta.
Nel caso di specie il contratto di finanziamento era stato stipulato nel mese di gennaio 2009 per cui ai fini della rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura andava
23 applicato il decreto ministeriale del 19 dicembre 2008 relativo al periodo -1 gennaio 2009- 31 marzo 2009; invero in tale decreto all'art.2 era specificato che i tassi di cui alla tabella indicata all'art.1
dovevano essere aumentati della metà e all'art.3 la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento era mediamente pari a 2,1 punti percentuali.
Nel presente contenzioso l'interesse moratorio era pari a 1,25 %
al mese ovvero 15% annuo.
Sulla base di quanto indicato nel decreto ministeriale al tasso soglia previsto per la categoria di riferimento “ crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalla banche” che era pari a 9,93
% andava applicata la maggiorazione del 2,1 punti percentuali – 9,93 +
2,1 – per un totale pari a 12.03% che andava aumentato della metà –
12,03% + 6,015% per un totale di 18,045%
Tale dato costituisce il tasso soglia usurario per gli interessi moratori di cui al contratto di finanziamento stipulato nel mese di gennaio 2009, tasso soglia che, quindi, non ha superato il tasso di interesse di mora pari a 15 %.
24 Non vi era, quindi, nullità della clausola del contratto fonte del debito per pattuizione di interessi di mora in violazione dei limiti antiusura.
Con l'ultimo motivo gli appellanti hanno censurato la decisione sostenendo che non vi fosse la decadenza dal beneficio del termine.
In proposito la Corte rileva che la censura non è stata proposta sotto il profilo dell'omessa pronuncia.
Ad ogni modo nel caso di specie nel contratto di finanziamento era prevista la decadenza dal beneficio del termine anche nel caso del mancato pagamento di due rate e nell'estratto conto certificato ex art
50 TUB era possibile desumere quando si era verificata tale decadenza ovvero al 30/5/2011.
Sotto quest'ultimo profilo va detto che in tema di opposizione a
decreto ingiuntivo, l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. - che
nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere l'emissione
dell'ingiunzione di pagamento - può assolvere all'onere di dimostrare
l'ammontare del credito nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c.,
se l'opponente non ne ha contestato in modo specifico la conformità
25 alle scritture contabili della banca (limitandosi a ritenerlo
insufficiente a fornire un quadro completo delle singole voci) e avuto
riguardo al complessivo comportamento processuale della parte
(cfr.sent.Cass.n.12818/2024).
Ne consegue che la decadenza dal beneficio del termine può dirsi comprovata proprio dall'estratto conto certificato ex art.50 TUB.
Le spese seguono la soccombenza ( scaglione: 5201,00-
26.000,00 E- valori minimi- fase dello studio- fase introduttiva- fase decisionale- va riconosciuto il 50 % per la fase della trattazione per la scarsa significatività).
La Corte dà atto che vi sono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 c.1 quater DPR 115/2002
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1)rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
26 2) condanna gli appellanti a pagare le spese del giudizio a favore della parte appellata, spese che liquida in 2445,00 E oltre IVA e CPA
se dovute come per legge e il 15% per spese generali;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti perché l'appellante sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13- comma 1
quater DPR 115/2002.
Salerno, 13 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Vito Colucci
27
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno II sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr.Vito Colucci Presidente
d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.329/2023 RGN
TRA
e rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
Pasquale Castagna ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Battipaglia (SA) loc.Taverna delle Rose alla via Marconi
n.17/A- appellanti
E
P.L.C. per conto di in persona del lr pt CP_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Elena Frascino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Benevento alla Piazza Vittorio
Colonna n.8 Palazzo Alberti – appellata
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.746/2023
del Tribunale di Salerno pubblicata il 21/2/2023 e notificata a mezzo pec il 22/2/2023.
1 SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Per gli appellanti : chiedevano l'accoglimento dell'appello e conseguentemente che fosse accertata e dichiarata infondata la domanda di pagamento della somma di € 13.637,00, di cui € 11.481,19
a titolo di capitale ed € 2.155,81 a titolo di interessi moratori maturati dalla data di risoluzione al 28/7/2013, oltre interessi moratori maturandi al tasso convenzionale di mora e, comunque, entro e non oltre il tasso “pro tempore” vigente ai sensi del D.Lgs. 108/1996
calcolati sulla sorte capitale dal 29/7/2013 fino al saldo effettivo,
proposta dalla parte convenuta nei loro confronti, con il decreto ingiuntivo n° 943/2018 opposto, reso dal Tribunale di Salerno e, per l'effetto, rigettare integralmente la stessa, e revocare il decreto ingiuntivo opposto, il tutto con la vittoria delle spese e delle competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario;
per l'appellata: chiedeva che l'appello fosse dichiarato inammissibile per la mancata impugnazione di alcune parti della decisione e, comunque, ex art.342 cpc;
nel merito chiedeva in via principale il rigetto dell'appello e in via subordinata, nell'ipotesi di
2 accoglimento, anche parziale, dello stesso che gli appellanti fossero condannati al pagamento della somma di € 13.637,00 o di quella altra e diversa somma, maggiore o minore, accertata nel corso del giudizio,
oltre interessi come domandati con il ricorso monitorio e alla refusione delle spese di giudizio del procedimento monitorio, del procedimento di opposizione e del presente giudizio di appello, oltre accessori e in ogni caso alla refusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge.
Il Consigliere Istruttore con ordinanza del 7 marzo 2024
concedeva i termini previsti dalla legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, fissando l'udienza del 13
febbraio 2025 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
Con ordinanza del 6 marzo
2025 in relazione all'udienza a trattazione scritta del 13 febbraio 2025
il Consigliere Istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La depositava ricorso per decreto ingiuntivo Parte_3
nei confronti di e quale ultima Parte_1 Parte_2
3 cessionaria del credito derivante dal contratto di finanziamento n.
1365519 del 16/1/2009, stipulato da questi ultimi con la CA 24/7
spa - gruppo UBI CA.
Il Tribunale di Salerno emanava il decreto ingiuntivo n. 943/2018
in data 28/3/2018.
e proponevano opposizione Parte_1 Parte_2
disconoscendo la paternità delle sottoscrizioni apposte al contratto di finanziamento e contestando la legittimazione attiva dell'opposta a richiedere il decreto ingiuntivo.
La si costituiva chiedendo il rigetto Parte_3
dell'opposizione.
Il Tribunale rigettava l'istanza di provvisoria esecutività del decreto opposto e onerava la società opposta di specificare la composizione del credito, obbligo a cui la predetta società
ottemperava.
La causa andava in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.
4 Il Tribunale adito rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto e applicava in tema di spese il principio della soccombenza.
Il Giudice di primo grado fondava la decisione sulle seguenti argomentazioni:
le pretese attoree erano estremamente generiche, prive di adeguata documentazione e non sostenute da idonea consulenza di parte;
il disconoscimento delle firme era pretestuoso con fine dilatorio atteso che il contratto era stato regolarmente eseguito e il confronto tra le firme del contratto depositato dall'opposta e la procura degli opponenti non aveva fatto emergere differenze tali da dedurre una falsificazione ad opera della società finanziatrice;
i contratti di cessione del credito e la procura della Parte_3
con cui la stessa era stata autorizzata a promuovere il
[...]
procedimento di ingiunzione, risultavano regolari e pienamente utilizzabili;
gli opponenti erano debitori in solido ex art.1294 cc;
5 il credito era certo e liquido e la controparte non aveva in alcun modo provato quanto dedotto;
gli opponenti non avevano detto nulla sull'infondatezza del loro inadempimento.
e hanno presentato appello Parte_1 Parte_2
avverso la predetta sentenza deducendo i seguenti motivi:
1)violazione degli artt. 214, 216 e 217 cpc - violazione dell'art. 2697 cc - violazione degli artt. 115 e 116 cpc - violazione degli artt.
132 cpc, 118 disp. att. cpc e 111 Cost.; secondo gli appellanti il
Tribunale aveva invertito l'onere probatorio perchè nel giudizio ordinario di cognizione susseguente all'opposizione incombeva,
secondo i principi generali in materia di onere della prova, su chi faceva valere un diritto, l'onere di fornire gli elementi probatori a sostegno della domanda;
invero quale opponente aveva assunto la veste sostanziale di convenuto, a cui spettava l'onere probatorio di eventuali eccezioni di estinzione del credito nonché di contestare in modo specifico i fatti dedotti dall'opposto; il contratto di finanziamento non poteva essere posto alla base della decisione alla luce del loro formale disconoscimento ex art. 214 cpc delle
6 sottoscrizioni apposte sullo stesso, al quale non aveva fatto seguito il procedimento di verificazione e la relativa istanza, in violazione degli artt. 214, 216 e 217 cpc;
l'istanza di verificazione ex art. 216 cpc dell'opposta era inammissibile poiché formulata senza la proposizione dei mezzi di prova ritenuti utili e senza la produzione o indicazione delle scritture di comparazione e senza l'esibizione dell'originale del contratto di finanziamento, indispensabile per il procedimento di verificazione stesso;
non era neanche vero che il contratto era stato regolarmente eseguito da parte opponente, perché tale fatto non era stato riscontrato a livello istruttorio in violazione dell'art 116 cpc e non era motivato in violazione degli artt. 132 cpc, 118 disp. att. cpc e
111 Cost.; era censurabile anche l'affermazione del primo giudice che,
dal raffronto delle firme del contratto depositato dall'opposta con quelle di cui alla procura da loro esibita, non aveva riscontrato differenze tali da far supporre una falsificazione delle stesse, in quanto ciò implicava una violazione del principio di disponibilità delle prove ex art. 115 cpc, in quanto prova mai proposta, nonché la violazione dell'art. 216 cpc, non avendo parte opposta mai indicato la procura quale scrittura di comparazione, con conseguente sua inutilizzabilità;
7 infine la prova del credito controverso non poteva essere ricavata dall'estratto conto certificato ex art. 50 TUB prodotto dall'opposta, in quanto tale documento nel giudizio a cognizione piena era privo di alcuna rilevanza probatoria;
2)violazione dell'art. 112 cpc - violazione dell'art. 2 L.
n.108/1996 - violazione dell'art. 644 IIC cp - violazione dell'art. 1815,
IIc cc - violazione dell'art. 1 Ic D.L. n.394/2000; secondo gli appellanti la somma di € 2.155,81 richiesta a titolo di interessi di mora maturati dalla data di risoluzione al 28/7/2013 e quella relativa agli interessi moratori calcolati dal 29/7/2013 fino al saldo effettivo, non era dovuta poiché in violazione della l. 108/1996; in proposito il
Tribunale adito in violazione dell'art. 112 cpc non si era pronunciato pur essendo configurabile una questione rilevabile anche d'ufficio; vi era stato nel caso di specie un evidente superamento della soglia d'usura con il richiamo del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro, di rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura, relativo al trimestre gennaio - marzo 2009, per la categoria dei crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche, il quale fissava
8 il tasso medio nella misura del 9,93% che, aumentato della metà, a norma dell'art. 2 IV c L. 107/1996, portava ad un tasso soglia d'usura del 14,895 %, superato nella fattispecie poiché era pari al 15% (1,25%
mensile), come emergeva dal documento di sintesi e dalle note autorizzate di specifica del credito del 19/4/2019, entrambi depositati da parte opposta;
3)violazione dell'art. 2697 cc - violazione degli artt. 115 e 116
cpc - violazione dell'art. 1186 cc - violazione degli artt. 132 cpc, 118
disp. att. cpc, 111 Cost.; secondo gli appellanti la suddetta somma pari a € 2.155,81 non era dovuta in quanto infondatamente richiesta sull'errato ed inesistente presupposto dell'avvenuta decadenza del beneficio del termine in data antecedente al 28/7/2013, invece, mai intervenuta e di cui l'opposta non aveva dato alcuna prova;
sotto tale profilo il giudice di prime cure non aveva motivato in alcun modo.
La si costituiva e chiedeva che l'appello fosse Parte_3
dichiarato inammissibile per la mancata impugnazione di alcune parti della decisione e, comunque, ex art.342 cpc.
Nel merito chiedeva il rigetto dell'appello affermando che:
9 sin dal deposito della comparsa di costituzione e risposta aveva dichiarato di volersi avvalere del contratto di finanziamento proponendo l'istanza di verificazione delle sottoscrizioni apposte al contratto di finanziamento, con riserva di produrre l'originale del contratto in caso di richiesta del giudice di prime cure e di aver reiterato tale richiesta in tutti i successivi atti processuali;
l'istanza di verificazione era ammissibile anche quando non accompagnata da una formale e contestuale indicazione delle scritture di comparazione, nel caso in cui tali scritture fossero già state prodotte agli atti;
invero la procura alle liti rilasciata in favore del difensore degli opponenti era certamente idonea come scrittura comparativa poiché di certa provenienza degli stessi, in quanto autenticata dal loro procuratore ed allegata agli atti del processo;
l'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta poteva essere anche implicita e non necessitava di formale apertura di un procedimento incidentale, né
dell'assunzione di specifiche prove se gli elementi già acquisiti o la situazione processuale fossero stati ritenuti sufficienti per pronunciarsi;
il giudice poteva stabilire quali scritture fossero utili per la comparazione, senza alcun vincolo di precedenza tra le fonti,
10 potendo, quindi, utilizzare anche le scritture prodotte dalla parte diversa da quella proponente l'istanza di verificazione.
le asserzioni di controparte non costituivano un vero e proprio disconoscimento ex art. 214 cpc in quanto generiche e omnicomprensive e gli appellanti non avevano allegati gli elementi che attestassero la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta;
inoltre i debitori non avevano mai eccepito, a fronte delle richieste di pagamento a loro rivolte, la mancata percezione dell'importo del finanziamento oggetto di causa, né avevano contestato i pagamenti effettuati a loro riconosciuti e dimostrato di aver effettuato pagamenti ulteriori e/o differenti rispetto a quelli contabilizzati;
da una comparazione visiva delle diverse sottoscrizioni presenti in atti era possibile rilevare, facilmente ed ictu oculi, un'omogeneità di autografia tale da indurre, immediatamente, a credere che le stesse fossero tutte ascrivibili agli opponenti;
il prestito oggetto di lite era inconfutabilmente valido ed efficace, conforme al modello legale ex art. 1325 cc e, sotto il profilo squisitamente processuale, pienamente utilizzabile in giudizio, avendo gli opponenti compilato la domanda di
11 prestito in ogni campo con allegazione dei loro documenti personali,
nonché assolutamente inefficace il disconoscimento avendo gli stessi pagato alcune rate del finanziamento e omesso di eccepire alcunché
fino alla notifica del decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso ribadiva in appello di volersi avvalere del contratto di finanziamento in questione e, pertanto, reiterava l'istanza di verificazione ex art.216 cpc;
il contratto fonte del debito era valido , efficace e conforme alle statuizioni normative in quanto gli opponenti avevano specificatamente sottoscritto ogni sezione del contratto, in cui erano riportate tutte le ulteriori spese collegate al prestito, anche quelle previste in caso di mancato pagamento da parte del cliente e di decadenza dal beneficio del termine, quali, principalmente, gli interessi di mora, ed era previsto che il ritardo nel rimborso delle mensilità
avrebbe comportato l'applicazione di interessi moratori, mentre, in caso di mancato puntuale o integrale pagamento di ogni somma dovuta, per qualsiasi titolo alla quest'ultima Controparte_3 Pt_4
avrebbe avuto la facoltà di dichiarare senz'altro la decadenza dal beneficio del termine;
12 in relazione al proprio onere probatorio, l'appellata rilevava che:
gli appellanti in data 30/5/2011 erano stati dichiarati decaduti dal beneficio del termine, risultando debitori di € 11.481,19, a titolo di rate scadute e non rimborsate, residuo capitale a scadere nonché per spese;
a tale somma andavano aggiunti € 2.155,81 a titolo di interessi di mora maturati sino al 31/12/2012 (data di “blocco” degli interessi), per un totale di € 13.637,00; sin dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, aveva depositato l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB,
fornito dalla ex (diretta erogante del prestito), CP_3 Pt_4
analitico e ricognitivo delle poste debitorie e creditorie nonché
comprensivo degli interessi di mora maturati sino al dicembre 2012,
quale documento idoneo a far conoscere l'evoluzione dei rapporti di dare/avere tra le parti e, in particolare, la data in cui era stata dichiarata la decadenza dal beneficio del termine del 30/05/2011;
ne conseguiva che vi era stata la piena e totale osservanza del disposto normativo ex art. 1219 cc, disciplinante la costituzione in mora del debitore inadempiente, avendo entrambe le notifiche di avvenuta cessione del credito con raccomandate a/r del 18/3/2015 e del
3/1/2018 non solo informato gli odierni appellanti dell'avvenuto
13 trasferimento da un soggetto all'altro della posizione debitoria su di loro gravante, ma anche, sul piano formale, messo in mora gli stessi,
sebbene non necessario poiché il mancato versamento di pagamenti rateali da doversi effettuare in relazione a specifiche scadenze convenute comportava la produzione degli interessi moratori anche senza previa costituzione in mora del debitore;
in riferimento alla presunta eccezione di usurarietà, l'appellata eccepiva che, nel caso di specie, sia il T.A.N. che il T.A.E.G. pari,
rispettivamente, al 10,304% ed all'11,914%, erano contenuti entro il limite del tasso soglia previsto per la categoria di riferimento (“crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche”)
che era pari al 14,895%, ottenuto aumentando della metà (4,965%) il tasso medio del 9,93%, in piena osservanza, dunque, di quanto prescritto dal Decreto Ministeriale di riferimento per il periodo gennaio - marzo 2009;
inoltre, che, come da orientamento pacifico della Suprema
Corte, con specifico riferimento agli interessi moratori, il rilievo della c.d. usura sopravvenuta andava esclusa, dovendosi fare riferimento esclusivamente al momento della pattuizione degli interessi, data
14 l'evidente diversità ontologica degli interessi moratori rispetto a quelli corrispettivi: questi ultimi avevano funzione remunerativa del capitale prestato, mentre gli interessi moratori avevano una funzione di liquidazione anticipata (risarcitoria), presuntiva e forfettaria del danno causato dall'inadempimento o dal ritardato adempimento di un'obbligazione pecuniaria;
infine, la CA d'IT aveva reso chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura, affermando l'esclusione degli interessi moratori dal calcolo del TEG (Tasso Effettivo Globale), in quanto gli stessi non venivano imputati dal momento dell'erogazione del credito, ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente e, quindi, l'esclusione serviva ad evitare di considerare nella media operazioni con andamento anomalo che qualora incluse nel TEG medio avrebbero determinato un potenziale eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della stessa clientela;
in ogni caso,
l'eventuale riscontro di un tasso di mora usurario avrebbe implicato la nullità parziale della sola clausola relativa agli interessi di mora.
Va valutato in primis se l'appello sia inammissibile.
15 L'appellata ha affermato che l'appello sarebbe inammissibile perché gli appellanti non avrebbero censurato alcune parti della decisione caratterizzata da più ragioni autonome che, pertanto,
sarebbero coperte da giudicato interno e, quindi, anche nel caso di accoglimento dei motivi proposti la sentenza impugnata rimarrebbe valida in rapporto alle parti non impugnate.
Sotto tale profilo va detto che :
la validità dei contratti di cessione riscontra semmai la legittimazione in capo alla parte appellata;
la solidarietà passiva tra gli appellanti di per sé sola non potrebbe sorreggere l'impianto motivazionale;
la mancanza di deduzioni in tema di infondatezza dell'inadempimento è argomentazione ad abundatiam che non è
elemento dirimente al fine di ritenere valido ed efficace il contratto di finanziamento fonte del debito.
L'appello non è neppure inammissibile ex art.342 cpc in quanto l'impugnazione in questione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi,
delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte
16 argomentativa che va a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. ord. n. 13535 del 30/05/2018 della Corte di
Cassazione).
Nel merito l'appello è infondato e come tale va rigettato.
In relazione al primo motivo va detto che il disconoscimento è
stato posto in essere in modo non sufficientemente specifico;
invero il contratto fonte del debito posto alla base del decreto ingiuntivo reca svariate sottoscrizioni e chi ha disconosciuto non specificava se faceva o meno riferimento a tutte le sottoscrizioni.
Essendo stata esibita una copia fotostatica della scrittura privata non è stato, poi effettuato alcun disconoscimento formale e specifico ex art.2719 cc in relazione alla non conformità della copia rispetto all'originale.
La parte appellante non ha effettuato alcun disconoscimento giuridicamente rilevante, non indicando gli elementi dai quali possa desumersi la difformità dagli originali delle copie dei contratti prodotte dall'appellata, né, tanto meno, le ragioni per le quali debba negarsi la loro genuinità, sicché le riproduzioni fotostatiche conservano inalterata
17 la propria attitudine a comprovare le fonti negoziali dei rapporti bancari.
Ed invero, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, deve essere assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumerne, in modo inequivoco, gli estremi della negazione della veridicità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento della sua efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive.
In definitiva, qualora non siano contestate e disconosciute in modo formale e, dunque, specifico, determinato e non equivoco dalla parte nei cui confronti sono dirette (cfr. sent.Cass.n.16232/2004;
sent.Cass.n.28096/2009; sent. Cass.n.10855/2010), le copie fotostatiche dei documenti si intendono riconosciute.
D'altro canto l'istanza di verificazione può essere anche implicita
(cfr.sent.Cass.n.16383/2016) e le scritture di comparazione possono provenire da altre parti del processo, purchè ne sia certa l'autenticità e la riferibilità al disconoscente ( cfr.sent.Cass.n.19279/2014) e possono
18 essere prodotte anche da una parte diversa da quella che ha proposto l'istanza di verificazione (cfr.sent.Cass.n.17794/2005).
Nel caso di specie la parte opposta subito dopo il disconoscimento ha proposto istanza di verificazione reiterandola in tutti i successivi atti processuali oltre che anche in appello, precisando che quale scrittura di comparazione vi era la sottoscrizione apposta al di sotto della procura alle liti.
Gli appellanti hanno anche contestato che l'estratto conto certificato ex art.50 TUB fosse sufficiente solo ai fini del monitorio.
In proposito si rileva che la questione non è stata proposta in primo grado e come tale è inammissibile ex art. 345 cpc.
In ogni caso nel successivo giudizio di opposizione l'estratto ex art.50 TUB può valere anche in caso di contestazione (cfr.sent Cass.n.
12818/2024), ma nel caso di specie il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base del contratto di finanziamento, recante le condizioni generali del contratto, della disposizione di bonifico da parte della CA 24/7
a favore del debitore principale , dell'accettazione della richiesta di finanziamento n.1365519 e dell'allegazione a tale contratto dei
19 documenti di identità e delle tessere sanitarie del debitore e del garante.
La motivazione del Tribunale nella parte in cui veniva affermato che il disconoscimento aveva finalità dilatorie, in quanto gli opponenti avevano eseguito il contratto, è confermata dal contenuto delle comunicazioni relative alla cessione del contratto dalla lettura delle quali emerge un parziale adempimento del contratto sottoscritto mediante il pagamento di alcune rate.
Il secondo motivo attiene al superameno del tasso soglia in relazione agli interessi moratori applicati nel caso di specie.
Gli appellanti hanno censurato la decisione sulla base dell'omessa pronuncia.
La questione va affrontata sulla base della sent.Cass. sez un.
n.19597/2020 che è tuttora dirimente e peraltro confermata dalla sent.
Cass n.16526/2024.
Tale decisione richiamata costituisce un valore o comunque una direttiva di tendenza immanente nell'ordinamento alla quale non è
consentito discostarsi in assenza di serie ragioni giustificative
(cfr.sent.Cass.sez.un.n.13620/2012) ed è stata emessa nel mese di
20 settembre del 2020 e, quindi, nel corso del giudizio di appello molto prima del passaggio in decisione della causa.
Tale sentenza ha avuto ad oggetto in primis l'estensibilità della disciplina antiusura agli interessi moratori, tematica caratterizzata da una tesi restrittiva e da una tesi estensiva.
La Corte di Cassazione a sezioni unite ha optato per la tesi estensiva sulla base delle seguenti argomentazioni:
certamente esiste, infatti, l'esigenza primaria di non lasciare il
debitore alla mercè del finanziatore: il quale, se è subordinato al
rispetto del limite della soglia usuraria quando pattuisce i costi
complessivi del credito, non può dirsi immune dal controllo quando,
scaduta la rata o decorso il termine pattuito per la restituzione della
somma, il denaro non venga restituito e siano applicati gli interessi di
mora, alla cui misura l'ordinamento (cfr. art. 41 Cost.) e la disciplina
ad hoc dettata dal legislatore ordinario non restano indifferenti;
la disciplina antiusura intende sanzionare la pattuizione di
interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto,
quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma altresì degli
21 interessi moratori, che sono comunque convenuti e costituiscono un
possibile debito per il finanziato;
in ogni caso non vi è dubbio che le categorie degli interessi
corrispettivi e degli interessi moratori siano distinte nel diritto delle
obbligazioni;
secondo gli artt. 820,821 e 1284 c.c., l'interesse in un'operazione
di finanziamento è dato dalla somma oggetto dell'obbligo di
restituzione, detratto il denaro preso a prestito;
la nozione
presuppone il rilievo del costo del denaro, il cui godimento è
volontariamente attribuito ad altri, dietro accettazione da parte di
questi del relativo costo;
non vi si comprende, invece, la situazione in
cui, rendendosi inadempiente, il debitore non rispetti l'accordo, ma
violi gli obblighi assunti;
l'interesse moratorio, contemplato espressamente dal legislatore
all'art. 1224 c.c., rappresenta il danno che nelle obbligazioni
pecuniarie il creditore subisce a causa dell'inadempimento del
debitore;
22 è ragionevole l'osservazione, secondo cui se è diversa la stessa
intensità del cd. rischio creditorio, sottesa alla determinazione della
misura degli interessi corrispettivi, da un lato, e degli interessi
moratori, dall'altro lato ciò implica un identico assoggettamento di
tutti gli interessi ai limiti antiusura;
l'esigenza del rispetto del principio di simmetria, fatto proprio
dalle Sezioni unite con la sentenza n. 16303 del 2018, ben può essere
soddisfatta mediante il ricorso ai criteri oggettivi e statistici, contenuti
nella rilevazione dei decreti ministeriale, ove essa indichi i tassi medi
degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali;
tale rilevazione costituisce il parametro privilegiato di
comparazione, che permette di accedere a valutazioni quanto più
basate su dati fattuali di tipo statistico medio, prive di discrezionalità,
scongiurando, a fini di uguaglianza, difformità di applicazione e ,
quindi, la sua significatività non può essere disconosciuta.
Nel caso di specie il contratto di finanziamento era stato stipulato nel mese di gennaio 2009 per cui ai fini della rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura andava
23 applicato il decreto ministeriale del 19 dicembre 2008 relativo al periodo -1 gennaio 2009- 31 marzo 2009; invero in tale decreto all'art.2 era specificato che i tassi di cui alla tabella indicata all'art.1
dovevano essere aumentati della metà e all'art.3 la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento era mediamente pari a 2,1 punti percentuali.
Nel presente contenzioso l'interesse moratorio era pari a 1,25 %
al mese ovvero 15% annuo.
Sulla base di quanto indicato nel decreto ministeriale al tasso soglia previsto per la categoria di riferimento “ crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalla banche” che era pari a 9,93
% andava applicata la maggiorazione del 2,1 punti percentuali – 9,93 +
2,1 – per un totale pari a 12.03% che andava aumentato della metà –
12,03% + 6,015% per un totale di 18,045%
Tale dato costituisce il tasso soglia usurario per gli interessi moratori di cui al contratto di finanziamento stipulato nel mese di gennaio 2009, tasso soglia che, quindi, non ha superato il tasso di interesse di mora pari a 15 %.
24 Non vi era, quindi, nullità della clausola del contratto fonte del debito per pattuizione di interessi di mora in violazione dei limiti antiusura.
Con l'ultimo motivo gli appellanti hanno censurato la decisione sostenendo che non vi fosse la decadenza dal beneficio del termine.
In proposito la Corte rileva che la censura non è stata proposta sotto il profilo dell'omessa pronuncia.
Ad ogni modo nel caso di specie nel contratto di finanziamento era prevista la decadenza dal beneficio del termine anche nel caso del mancato pagamento di due rate e nell'estratto conto certificato ex art
50 TUB era possibile desumere quando si era verificata tale decadenza ovvero al 30/5/2011.
Sotto quest'ultimo profilo va detto che in tema di opposizione a
decreto ingiuntivo, l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. - che
nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere l'emissione
dell'ingiunzione di pagamento - può assolvere all'onere di dimostrare
l'ammontare del credito nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c.,
se l'opponente non ne ha contestato in modo specifico la conformità
25 alle scritture contabili della banca (limitandosi a ritenerlo
insufficiente a fornire un quadro completo delle singole voci) e avuto
riguardo al complessivo comportamento processuale della parte
(cfr.sent.Cass.n.12818/2024).
Ne consegue che la decadenza dal beneficio del termine può dirsi comprovata proprio dall'estratto conto certificato ex art.50 TUB.
Le spese seguono la soccombenza ( scaglione: 5201,00-
26.000,00 E- valori minimi- fase dello studio- fase introduttiva- fase decisionale- va riconosciuto il 50 % per la fase della trattazione per la scarsa significatività).
La Corte dà atto che vi sono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 c.1 quater DPR 115/2002
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1)rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
26 2) condanna gli appellanti a pagare le spese del giudizio a favore della parte appellata, spese che liquida in 2445,00 E oltre IVA e CPA
se dovute come per legge e il 15% per spese generali;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti perché l'appellante sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13- comma 1
quater DPR 115/2002.
Salerno, 13 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Vito Colucci
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