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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 30/05/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maria Teresa Cusumano, ha pronunciato, alla scadenza dei termini per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro R.G. nr. 244/2024 promossa da
• Parte_1
con l'avv. MOSCATIELLO BRUNO
ricorrente
contro
• Controparte_1 con l'avv. FLORIO ROBERTA
• CP_2
avv. BOCCHI
• CP_3
avv. DONI resistente
IN PUNTO: Opposizione ad avviso di pagamento.
Conclusioni delle parti
PARTE RICORRENTE: Tribunale di Treviso
Ritenuta la propria competenza e fissata l'udienza di discussione Voglia, previa preliminare sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, in forza dell'ingiusto danno che provoca la procedura esecutiva “periculum in mora”, in accoglimento delle argomentazioni in punto di mero diritto, “fumus boni iuris”, di cui in narrativa, voglia accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia dell'atto di intimazione impugnato e dei relativi avvisi di addebito ivi indicati concernenti crediti di natura previdenziale atteso il decorso della prescrizione ed atteso che la notifica degli avvisi non è mai avvenuta.
Vinte le spese con distrazione.
Controparte_1
Accertare e dichiarare l'inammissibilità per tardività dell'opposizione avversaria relativamente agli atti a presupposto delle intimazioni di pagamento opposta in questa sede, al merito e alle vicende delle pretese antecedenti alla notificazione degli atti esattoriali pregressi alla intimazione di pagamento in oggetto;
Accertare e dichiarare l'inammissibilità per tardività dell'opposizione avversaria integrante opposizione agli atti esecutivi ex art 617 cpc;
Accertare e la carenza di legittimazione passiva dell'Agente di Riscossione in relazione alle domande avversarie relative alla attività propria degli Enti Impositori, al merito e alle vicende delle pretese
Nel merito:
Rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto per i molteplici motivi di cui in narrativa
In via istruttoria CP_ Ordinare ad ex art 210 – 213 cpc la produzione in giudizio di copia degli avvisi di addebito sub iudice e relative relate di notificazione.
Con vittoria di spese diritti e onorari del presente giudizio in favore del sottoscrivente difensore che si dichiara antistatario e condanna di controparte per lite temeraria ex art 96 cpc
CP_2
Che l'Ill.mo Giudice voglia, disattesa ogni contraria istanza, in via preliminare, dichiarare la propria incompetenza territoriale;
ancora in via preliminare, non concedere la sospensione della provvisoria esecuzione;
dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
in via subordinata, nel merito, confermare integralmente l'intimazione e le conseguenti cartelle esattoriali opposte e condannare l'opponente al pagamento della eventuale somma ancora dovuta, oltre a quelle maturande ex lege sino al saldo.
Con vittoria delle spese e competenze del giudizio.
CP_3
PRELIMINARMENTE: dichiararsi l'invalidità della riassunzione, in quanto notificata alle parti personalmente;
- 2 - Tribunale di Treviso
PRELIMINARMENTE: dichiararsi la tardività del ricorso introduttivo del presente giudizio per superamento del termine di 40 giorni (20 giorni per le doglianze formali) dalla notifica degli AVA e dell'opposta intimazione di pagamento;
PRELIMINARMENTE: dichiararsi il difetto di interesse a riassumere di parte ricorrente in ordine ai primi quattro AVA oggetto di causa in quanto già stralciati ex lege
(42420140000013449, 42420140001309785, 42420140002223920, 42420150000672318);
NEL MERITO: rigettarsi l'avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, e comunque non provata;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: condannarsi parte ricorrente al pagamento delle somme di cui agli AVA opposti, detratto quanto già stralciato.
IN OGNI CASO: accogliersi le conclusioni già rassegnate da avanti il Tribunale di CP_3
Vicenza, e precisamente:
Spese di causa e compensi professionali, compresa maggiorazione forfettaria, integralmente rifusi o, in denegata ipotesi di soccombenza, poste a carico del Concessionario cui è affidata la riscossione dei crediti per cui è causa in capo al quale si fossero verificate eventuali irregolarità nella procedura di riscossione esattoriale o prescritti parte dei crediti oggetto di causa.
IN VIA ISTRUTTORIA,
Si producono in copia:
- Procura generale alle liti rilasciata con il ministero del Notaio in Persona_1
Fiumicino, rep. n. 337875, racc. n. 7313, del 22.03.2024.
Memoria di costituzione per avanti il Tribunale di Vicenza con i relativi documenti. CP_3
Note autorizzate per avanti il Tribunale di Vicenza. CP_3
Memoria di costituzione per il Concessionario per la riscossione avanti il Tribunale di
Vicenza.
Memoria di costituzione per avanti il Tribunale di Vicenza. CP_2
Di detti documenti si attesta, ove occorra, la conformità agli originali contenuti nel fascicolo
R.G. 274/23 avanti il Tribunale di Vicenza, sez. lav.
Si producono inoltre:
01R. Situazione aggiornata crediti oggetto di causa.pdf"
02R. ConcessionarioVicenza.zip"
03R. definizione agevolata AVA 42420160000308280.pdf"
04R. Circolare numero 126 del 10-08-2021_termini_prescrizionali.pdf"
05R. Trib. Torre Annunziata sez. lav. sent. 31.03.2023 n. 511_23.pdf"
Ai sensi del d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, si dichiara il contenuto del presente atto non ha immutato il valore della causa, e che pertanto non è dovuto il pagamento del contributo unificato da parte resistente, che peraltro ha presentato subordinata istanza di chiamata in causa di terzo. Con ogni riserva di legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
- 3 - Tribunale di Treviso
Il 15.10.'22 ha notificato al ricorrente un'intimazione di Controparte_1 pagamento1 per un debito di natura previdenziale correlato, fra l'altro, alle seguenti cartelle di pagamento:
a) Cartella n. 12420140015829930000 notificata presumibilmente il 08.11.2014 per l'importo di euro
97,81; b) Cartella n. 12420150017058725000 notificata presumibilmente il 26.10.2015 per l'importo di euro 291,41; c) Cartella n. 12420150025226347000 notificata presumibilmente il 16.06.2016 per l'importo di euro 505,19; d) Avviso di addebito n. 42420140000013449000 notificato presumibilmente il 24.06.2014 per l'importo di euro 2.969,87;
e) Avviso di addebito n. 42420140001309785000 notificato presumibilmente il 14.11.2014 per l'importo di euro 1.284,21;
f) Avviso di addebito n. 42420140002223920000 notificato presumibilmente il 04.02.2015 per l'importo di euro 2.623,02;
g) Avviso di addebito n. 42420150000672318000 notificato presumibilmente il 27.11.2015 per l'importo di euro 2.569,30;
h) Avviso di addebito n. 42420160000308280000 notificato presumibilmente il 14.06.2016 per l'importo di euro 14.037,74.
Avverso l'intimazione di pagamento l'odierna ricorrente ha proposto opposizione eccependo in primis la prescrizione del credito azionato: “si ritiene prescritto il credito in quanto sono trascorsi oltre 5 anni dall'anno successivo a quello di riferimento (2013-2014), e non avendo ricevuto il ricorrente alcun atto interruttivo della prescrizione prima della notifica dell'intimazione impugnata e comunque nei termini di legge (31.12.2018 – 31.12.2019), si ritiene assolutamente infondata la pretesa azionata.
Lo stesso atto impugnato non indica alcun atto interruttivo della prescrizione, ragione per la quale
l'eccezione appare assolutamente fondata”. 1
- 4 - Tribunale di Treviso
Ha ancora opposto che l'atto di intimazione impugnato fa specifico riferimento a cartelle di pagamento mai regolarmente notificate al sig. : soltanto attraverso l'intimazione di pagamento il ricorrente Pt_1 sarebbe venuto a conoscenza dell'esposizione debitoria.
Ha concluso come in epigrafe indicato.
* CP_ L ritualmente costituitosi, ha eccepito che “parte ricorrente risulta priva di interesse a riassumere per i primi quattro AVA oggetto di causa (42420140000013449, 42420140001309785,
42420140002223920, 42420150000672318), in effetti integralmente sgravati nelle more del giudizio avanti il Tribunale di Vicenza”, qui riassunto.
Quanto all'AVA residuo, 42420160000308280, ha precisato che lo stesso è stato “ricevuto da parte ricorrente in data 14.06.2016 per compiuta giacenza, per cui la relativa prescrizione, interrotta in data 01.02.2017 da comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, in data 19.12.2018 da intimazione di pagamento, in data 10.05.2022 da ulteriore intimazione di pagamento, comunque sarebbe decorsa solo in data 14.06.2021. Inoltre, come già dedotto, tra il 2019 e il 2020 l'AVA
42420160000308280 è stato oggetto di un tentativo di definizione agevolata interruttivo della prescrizione”, ancora: “per effetto della normativa emergenziale Covid sono stati sospesi i termini di prescrizione dei crediti iscritti a ruolo dal 08.03.2020 al 31.08.2021”. Da ciò consegue che nel periodo intercorrente tra l'8.3.2020 e il 31.8.2021 sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, conseguentemente, “le attività di recupero, anche coattivo, relative ai carichi affidati agli Agenti della riscossione, con conseguente proroga dei termini di prescrizione e decadenza” (nella CP_ memoria dell si rinvia a Trib. Torre Annunziata sez. lav. sent. 31.03.2023 n. 511/23).
* CP_ L a sua volta ritualmente costituitosi, ha eccepito che:
• l'atto esattoriale impugnato è correttamente formato, sussistendo tutte le condizioni per il corretto e pieno esercizio del diritto di difesa del ricorrente, ampiamente rappresentato dall'odierna opposizione;
• vi è propria carenza di legittimazione passiva in merito ad eventuali contestazioni inerenti la procedura di notifica della cartella esattoriale, essendo evidente la competenza esclusiva del concessionario per la riscossione;
• è destituita di qualsivoglia fondamento giuridico e di fatto l'asserita insussistenza della pretesa contributiva azionata con la cartella esattoriale, essendo “gli importi richiesti sono pienamente dovuti dalla ditta opponente, titolare della posizione assicurativa n. 19336410 accesa presso l , sede di Caserta”; CP_2
• allo stato le cartelle di competenza dell nn. 12420140015829930, Pt_2
12420150017058725 e 12420150025226347 risultano annullate ai sensi della Legge
n.197/2022, perché di importo inferiore a € 1.000,00 ed emesse ante 31.12.2015.
- 5 - Tribunale di Treviso
Ha concluso come in epigrafe indicato.
*
, ritualmente costituitasi, ha eccepito: Controparte_1
1) la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento alle contestazioni che concernono gli atti propri dell'Ente Impositore (emissione e notificazione degli avvisi di addebito);
2) l'inammissibilità per tardività dell'opposizione avversaria alle pretese e relative cartelle di pagamento e avvisi di addebito, ritualmente notificati alle date indicate sugli estratti di ruolo, CP_ come comprovato dalle allegate relate di notificazione e come provato da relativamente agli avvisi di addebito esecutivi: le generiche contestazioni avversarie di omessa/irrituale notificazione sono del tutto infondate;
3) l'insussistenza dell'eccepita prescrizione;
e ha concluso come in epigrafe riportato.
**
Nel presente procedimento l'opponente ha inteso contestare il diritto dell'agente di riscossione di agire in executivis per una ragione riferibile agli atti prodromici, ossia agli avvisi di addebito e alle cartelle di cui eccepisce l'irregolare notifica, con conseguente prescrizione delle poste creditorie.
Ne deriva il difetto di legittimazione passiva di , essendo la stessa estranea al Controparte_1 processo di formazione del ruolo e all'individuazione dei dati da riportare nella cartella esattoriale/avviso di addebito relativi all'an e al quantum. CP_ CP_ Per quel che concerne i 5 atti prodromici riferiti all è fondata l'eccezione dell che ha eccepito la carenza di interesse a riassumere il procedimento per gli AVA 42420140000013449,
42420140001309785, 42420140002223920, 42420150000672318, integralmente sgravati nelle more del giudizio avanti il Tribunale di Vicenza.
Quanto all'AVA residuo, 42420160000308280, l'eccezione di prescrizione è infondata per le ragioni CP_ tutte indicate dall supra richiamate e che sono da condividersi. CP_ In relazione alle tre cartelle (nn. 12420140015829930, 12420150017058725 e
12420150025226347), è cessata la materia del contendere, atteso che esse risultano annullate ai sensi della Legge n.197/2022, perché di importo inferiore a € 1.000,00 ed emesse ante 31.12.2015.
*
A parere del giudicante sussistono gravi ed eccezionali motivi, in considerazione dell'evoluzione giurisprudenziale sulle questioni dibattute e della problematicità delle stesse nel contesto del progressivo assetto del diritto vivente, per compensarle integralmente.
p.q.m.
definitivamente pronunciando:
a) dichiara la carenza di interesse alla riassunzione del procedimento con riferimento agli AVA
42420140000013449, 42420140001309785, 42420140002223920, 42420150000672318;
- 6 - Tribunale di Treviso
b) respinge l'eccezione di prescrizione con riferimento all'AVA residuo;
c) dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle cartelle nn.
12420140015829930, 12420150017058725 e 12420150025226347;
d) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Treviso, 30/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
- 7 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maria Teresa Cusumano, ha pronunciato, alla scadenza dei termini per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro R.G. nr. 244/2024 promossa da
• Parte_1
con l'avv. MOSCATIELLO BRUNO
ricorrente
contro
• Controparte_1 con l'avv. FLORIO ROBERTA
• CP_2
avv. BOCCHI
• CP_3
avv. DONI resistente
IN PUNTO: Opposizione ad avviso di pagamento.
Conclusioni delle parti
PARTE RICORRENTE: Tribunale di Treviso
Ritenuta la propria competenza e fissata l'udienza di discussione Voglia, previa preliminare sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, in forza dell'ingiusto danno che provoca la procedura esecutiva “periculum in mora”, in accoglimento delle argomentazioni in punto di mero diritto, “fumus boni iuris”, di cui in narrativa, voglia accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia dell'atto di intimazione impugnato e dei relativi avvisi di addebito ivi indicati concernenti crediti di natura previdenziale atteso il decorso della prescrizione ed atteso che la notifica degli avvisi non è mai avvenuta.
Vinte le spese con distrazione.
Controparte_1
Accertare e dichiarare l'inammissibilità per tardività dell'opposizione avversaria relativamente agli atti a presupposto delle intimazioni di pagamento opposta in questa sede, al merito e alle vicende delle pretese antecedenti alla notificazione degli atti esattoriali pregressi alla intimazione di pagamento in oggetto;
Accertare e dichiarare l'inammissibilità per tardività dell'opposizione avversaria integrante opposizione agli atti esecutivi ex art 617 cpc;
Accertare e la carenza di legittimazione passiva dell'Agente di Riscossione in relazione alle domande avversarie relative alla attività propria degli Enti Impositori, al merito e alle vicende delle pretese
Nel merito:
Rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto per i molteplici motivi di cui in narrativa
In via istruttoria CP_ Ordinare ad ex art 210 – 213 cpc la produzione in giudizio di copia degli avvisi di addebito sub iudice e relative relate di notificazione.
Con vittoria di spese diritti e onorari del presente giudizio in favore del sottoscrivente difensore che si dichiara antistatario e condanna di controparte per lite temeraria ex art 96 cpc
CP_2
Che l'Ill.mo Giudice voglia, disattesa ogni contraria istanza, in via preliminare, dichiarare la propria incompetenza territoriale;
ancora in via preliminare, non concedere la sospensione della provvisoria esecuzione;
dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
in via subordinata, nel merito, confermare integralmente l'intimazione e le conseguenti cartelle esattoriali opposte e condannare l'opponente al pagamento della eventuale somma ancora dovuta, oltre a quelle maturande ex lege sino al saldo.
Con vittoria delle spese e competenze del giudizio.
CP_3
PRELIMINARMENTE: dichiararsi l'invalidità della riassunzione, in quanto notificata alle parti personalmente;
- 2 - Tribunale di Treviso
PRELIMINARMENTE: dichiararsi la tardività del ricorso introduttivo del presente giudizio per superamento del termine di 40 giorni (20 giorni per le doglianze formali) dalla notifica degli AVA e dell'opposta intimazione di pagamento;
PRELIMINARMENTE: dichiararsi il difetto di interesse a riassumere di parte ricorrente in ordine ai primi quattro AVA oggetto di causa in quanto già stralciati ex lege
(42420140000013449, 42420140001309785, 42420140002223920, 42420150000672318);
NEL MERITO: rigettarsi l'avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, e comunque non provata;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: condannarsi parte ricorrente al pagamento delle somme di cui agli AVA opposti, detratto quanto già stralciato.
IN OGNI CASO: accogliersi le conclusioni già rassegnate da avanti il Tribunale di CP_3
Vicenza, e precisamente:
Spese di causa e compensi professionali, compresa maggiorazione forfettaria, integralmente rifusi o, in denegata ipotesi di soccombenza, poste a carico del Concessionario cui è affidata la riscossione dei crediti per cui è causa in capo al quale si fossero verificate eventuali irregolarità nella procedura di riscossione esattoriale o prescritti parte dei crediti oggetto di causa.
IN VIA ISTRUTTORIA,
Si producono in copia:
- Procura generale alle liti rilasciata con il ministero del Notaio in Persona_1
Fiumicino, rep. n. 337875, racc. n. 7313, del 22.03.2024.
Memoria di costituzione per avanti il Tribunale di Vicenza con i relativi documenti. CP_3
Note autorizzate per avanti il Tribunale di Vicenza. CP_3
Memoria di costituzione per il Concessionario per la riscossione avanti il Tribunale di
Vicenza.
Memoria di costituzione per avanti il Tribunale di Vicenza. CP_2
Di detti documenti si attesta, ove occorra, la conformità agli originali contenuti nel fascicolo
R.G. 274/23 avanti il Tribunale di Vicenza, sez. lav.
Si producono inoltre:
01R. Situazione aggiornata crediti oggetto di causa.pdf"
02R. ConcessionarioVicenza.zip"
03R. definizione agevolata AVA 42420160000308280.pdf"
04R. Circolare numero 126 del 10-08-2021_termini_prescrizionali.pdf"
05R. Trib. Torre Annunziata sez. lav. sent. 31.03.2023 n. 511_23.pdf"
Ai sensi del d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, si dichiara il contenuto del presente atto non ha immutato il valore della causa, e che pertanto non è dovuto il pagamento del contributo unificato da parte resistente, che peraltro ha presentato subordinata istanza di chiamata in causa di terzo. Con ogni riserva di legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
- 3 - Tribunale di Treviso
Il 15.10.'22 ha notificato al ricorrente un'intimazione di Controparte_1 pagamento1 per un debito di natura previdenziale correlato, fra l'altro, alle seguenti cartelle di pagamento:
a) Cartella n. 12420140015829930000 notificata presumibilmente il 08.11.2014 per l'importo di euro
97,81; b) Cartella n. 12420150017058725000 notificata presumibilmente il 26.10.2015 per l'importo di euro 291,41; c) Cartella n. 12420150025226347000 notificata presumibilmente il 16.06.2016 per l'importo di euro 505,19; d) Avviso di addebito n. 42420140000013449000 notificato presumibilmente il 24.06.2014 per l'importo di euro 2.969,87;
e) Avviso di addebito n. 42420140001309785000 notificato presumibilmente il 14.11.2014 per l'importo di euro 1.284,21;
f) Avviso di addebito n. 42420140002223920000 notificato presumibilmente il 04.02.2015 per l'importo di euro 2.623,02;
g) Avviso di addebito n. 42420150000672318000 notificato presumibilmente il 27.11.2015 per l'importo di euro 2.569,30;
h) Avviso di addebito n. 42420160000308280000 notificato presumibilmente il 14.06.2016 per l'importo di euro 14.037,74.
Avverso l'intimazione di pagamento l'odierna ricorrente ha proposto opposizione eccependo in primis la prescrizione del credito azionato: “si ritiene prescritto il credito in quanto sono trascorsi oltre 5 anni dall'anno successivo a quello di riferimento (2013-2014), e non avendo ricevuto il ricorrente alcun atto interruttivo della prescrizione prima della notifica dell'intimazione impugnata e comunque nei termini di legge (31.12.2018 – 31.12.2019), si ritiene assolutamente infondata la pretesa azionata.
Lo stesso atto impugnato non indica alcun atto interruttivo della prescrizione, ragione per la quale
l'eccezione appare assolutamente fondata”. 1
- 4 - Tribunale di Treviso
Ha ancora opposto che l'atto di intimazione impugnato fa specifico riferimento a cartelle di pagamento mai regolarmente notificate al sig. : soltanto attraverso l'intimazione di pagamento il ricorrente Pt_1 sarebbe venuto a conoscenza dell'esposizione debitoria.
Ha concluso come in epigrafe indicato.
* CP_ L ritualmente costituitosi, ha eccepito che “parte ricorrente risulta priva di interesse a riassumere per i primi quattro AVA oggetto di causa (42420140000013449, 42420140001309785,
42420140002223920, 42420150000672318), in effetti integralmente sgravati nelle more del giudizio avanti il Tribunale di Vicenza”, qui riassunto.
Quanto all'AVA residuo, 42420160000308280, ha precisato che lo stesso è stato “ricevuto da parte ricorrente in data 14.06.2016 per compiuta giacenza, per cui la relativa prescrizione, interrotta in data 01.02.2017 da comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, in data 19.12.2018 da intimazione di pagamento, in data 10.05.2022 da ulteriore intimazione di pagamento, comunque sarebbe decorsa solo in data 14.06.2021. Inoltre, come già dedotto, tra il 2019 e il 2020 l'AVA
42420160000308280 è stato oggetto di un tentativo di definizione agevolata interruttivo della prescrizione”, ancora: “per effetto della normativa emergenziale Covid sono stati sospesi i termini di prescrizione dei crediti iscritti a ruolo dal 08.03.2020 al 31.08.2021”. Da ciò consegue che nel periodo intercorrente tra l'8.3.2020 e il 31.8.2021 sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, conseguentemente, “le attività di recupero, anche coattivo, relative ai carichi affidati agli Agenti della riscossione, con conseguente proroga dei termini di prescrizione e decadenza” (nella CP_ memoria dell si rinvia a Trib. Torre Annunziata sez. lav. sent. 31.03.2023 n. 511/23).
* CP_ L a sua volta ritualmente costituitosi, ha eccepito che:
• l'atto esattoriale impugnato è correttamente formato, sussistendo tutte le condizioni per il corretto e pieno esercizio del diritto di difesa del ricorrente, ampiamente rappresentato dall'odierna opposizione;
• vi è propria carenza di legittimazione passiva in merito ad eventuali contestazioni inerenti la procedura di notifica della cartella esattoriale, essendo evidente la competenza esclusiva del concessionario per la riscossione;
• è destituita di qualsivoglia fondamento giuridico e di fatto l'asserita insussistenza della pretesa contributiva azionata con la cartella esattoriale, essendo “gli importi richiesti sono pienamente dovuti dalla ditta opponente, titolare della posizione assicurativa n. 19336410 accesa presso l , sede di Caserta”; CP_2
• allo stato le cartelle di competenza dell nn. 12420140015829930, Pt_2
12420150017058725 e 12420150025226347 risultano annullate ai sensi della Legge
n.197/2022, perché di importo inferiore a € 1.000,00 ed emesse ante 31.12.2015.
- 5 - Tribunale di Treviso
Ha concluso come in epigrafe indicato.
*
, ritualmente costituitasi, ha eccepito: Controparte_1
1) la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento alle contestazioni che concernono gli atti propri dell'Ente Impositore (emissione e notificazione degli avvisi di addebito);
2) l'inammissibilità per tardività dell'opposizione avversaria alle pretese e relative cartelle di pagamento e avvisi di addebito, ritualmente notificati alle date indicate sugli estratti di ruolo, CP_ come comprovato dalle allegate relate di notificazione e come provato da relativamente agli avvisi di addebito esecutivi: le generiche contestazioni avversarie di omessa/irrituale notificazione sono del tutto infondate;
3) l'insussistenza dell'eccepita prescrizione;
e ha concluso come in epigrafe riportato.
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Nel presente procedimento l'opponente ha inteso contestare il diritto dell'agente di riscossione di agire in executivis per una ragione riferibile agli atti prodromici, ossia agli avvisi di addebito e alle cartelle di cui eccepisce l'irregolare notifica, con conseguente prescrizione delle poste creditorie.
Ne deriva il difetto di legittimazione passiva di , essendo la stessa estranea al Controparte_1 processo di formazione del ruolo e all'individuazione dei dati da riportare nella cartella esattoriale/avviso di addebito relativi all'an e al quantum. CP_ CP_ Per quel che concerne i 5 atti prodromici riferiti all è fondata l'eccezione dell che ha eccepito la carenza di interesse a riassumere il procedimento per gli AVA 42420140000013449,
42420140001309785, 42420140002223920, 42420150000672318, integralmente sgravati nelle more del giudizio avanti il Tribunale di Vicenza.
Quanto all'AVA residuo, 42420160000308280, l'eccezione di prescrizione è infondata per le ragioni CP_ tutte indicate dall supra richiamate e che sono da condividersi. CP_ In relazione alle tre cartelle (nn. 12420140015829930, 12420150017058725 e
12420150025226347), è cessata la materia del contendere, atteso che esse risultano annullate ai sensi della Legge n.197/2022, perché di importo inferiore a € 1.000,00 ed emesse ante 31.12.2015.
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A parere del giudicante sussistono gravi ed eccezionali motivi, in considerazione dell'evoluzione giurisprudenziale sulle questioni dibattute e della problematicità delle stesse nel contesto del progressivo assetto del diritto vivente, per compensarle integralmente.
p.q.m.
definitivamente pronunciando:
a) dichiara la carenza di interesse alla riassunzione del procedimento con riferimento agli AVA
42420140000013449, 42420140001309785, 42420140002223920, 42420150000672318;
- 6 - Tribunale di Treviso
b) respinge l'eccezione di prescrizione con riferimento all'AVA residuo;
c) dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle cartelle nn.
12420140015829930, 12420150017058725 e 12420150025226347;
d) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Treviso, 30/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
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