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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 28/07/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Raffaela Chirco ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 2097/2024 R.G. promossa da
( ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso dall'Avv. RIGGIRELLO MARILENA ed elettivamente domiciliato in VIA
LA FARINA 13/C 90141 PALERMO
-ricorrente- contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. RIZZO ANTONINO, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA SCONTRINO 28 91100 TRAPANI
-resistente-
OGGETTO: Opposizione a ordinanza ingiunzione.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c, nel termine assegnato sino al 11.06.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente in proprio e n. q. di legale Parte_1 rappresentante della società SEA GOLD SRL, con ricorso depositato in data
12/12/2024, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione nr. OI-
001651662, emessa in data 12.06.2024 dall' di Trapani, notificata il CP_1
24.06.2024, con la quale l' resistente ingiungeva il pagamento, entro trenta CP_2 giorni dalla notifica, del complessivo importo di € 8.218,50 per violazione dell'art. 2 com. 1 bis D.L. n. 463/1983, conv. in L. n. 638/1983, per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali di cui all'atto di accertamento presupposto del 14.02.2019 prot. .8200.14/02/2019.0036655 notificato il CP_1
26.02.2019, riferito all'anno 2017.
A sostegno dell' opposizione, è stata eccepita la violazione dell'art 14 della l.
689/81 relativo alla tardiva contestazione della violazione.
L' costituendosi in giudizio, a seguito di regolare instaurazione del CP_1
contraddittorio, ha chiesto il rigetto del ricorso siccome infondato e, sollevato l'eccezione di carenza della legittimazione attiva di n.q Parte_1
di legale rappresentante della società SEA GOLD SRL, dichiarata fallita in data
20.07.2018 dal Tribunale di Marsala.
La causa è stata istruita con produzione di documenti.
Il ricorso è fondato e va accolto.
La causa deve essere decisa con applicazione del principio della ragione più liquida, per esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio ( Cass.
09.01.2019, n. 363).
Ebbene, la parte ricorrente ha eccepito la violazione del termine ex art. 14 commi
2 e 6 della L.689/81 in tema di tempestività della notifica della violazione.
L'art 14 della l. 689/81 prevede la decadenza per il tardivo esercizio del potere sanzionatorio da parte dell resistente rispetto all'accertamento, da far CP_2 risalire però all'atto indicato nella stessa ordinanza, ossia l'atto di diffida del
14/02/2019.
Nel caso in esame, la notifica è comunque tardiva.
Quanto al procedimento sanzionatorio, la materia è regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della l. 689/1981;
L'applicabilità dell'art. 14 l. 689/1981 inoltre è riconosciuta anche dalla Circolare
numero 32 del 25.02.2022, secondo cui “In particolare, il provvedimento di CP_1 archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze:
- omissis
- omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n.
689/1981; - decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n. 689/1981)”.
Segnatamente, l'art. 14 l. n.689/1981 prevede che “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito. Sul punto, la Suprema Corte, con sentenza n. 24209 del 4 agosto 2022, ha chiarito che, in tema di sanzioni amministrative, il termine per la contestazione all'interessato, stabilito, a pena di decadenza, dall'art. 14, L. 24 novembre 1981, n.
689, decorre, non già dal momento in cui il "fatto" è stato acquisito nella sua materialità, ma, dovendosi tener conto anche del tempo necessario per la valutazione della idoneità di tale fatto ad integrare gli estremi (oggettivi e soggettivi) di comportamenti sanzionati come illeciti amministrativi, da quando l'accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuato dall'organo addetto alla vigilanza delle disposizioni che si assumono violate.
Nel caso di specie, l' non ha fornito elementi dai quali poter desumere, in CP_1 relazione al caso concreto, la necessità di una complessa o particolarmente laboriosa attività di verifica di tutti i dati occorrenti per contestare l'infrazione che ci occupa ovvero l'esigenza di compiere approfondite valutazioni del materiale istruttorio acquisito al fine di una corretta formulazione dell'addebito de quo.
Del resto, i modelli di denuncia mensile delle retribuzioni e dei contributi dovuti,
(DM10/M UNIEMENS), sono registrati negli archivi dell'ente, sicché il monitoraggio delle posizioni contributive si risolve nella sostanziale constatazione degli importi insoluti risultanti nei sistemi informatici dell'ente stesso, ragion per cui le omissioni contributive restano alla scadenza, con facilità, rilevabili automaticamente dall'Istituto.
Orbene nella situazione cosi descritta, vi è da rilevare come dal 11.08.2017 e
29.05.2018, date delle notifiche degli avvisi di addebito, al 26.02.2019, data della notifica dell'accertamento, vi sia stata una totale inerzia di attività accertativa ulteriore ossia un lasso di tempo ben oltre i 90 giorni prescritti dalla legge per svolgere accertamenti e procedere alle relative contestazioni.
Pertanto, l' ha provveduto tardivamente alla notifica dell'atto di accertamento CP_1 delle violazioni di cui all'art. 2 comma 1 bis del d.l. n.463/1983 al trasgressore.
Conseguentemente, va dichiarata assorbita la disamina di ogni ulteriore questione,
l'ordinanza opposta va annullata. Le spese di lite possono compensarsi integralmente tenuto conto della peculiarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
- accoglie il ricorso e conseguentemente annulla l'ordinanza ingiunzione opposta.
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Trapani, 25/07/2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Raffaela Chirco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Raffaela Chirco ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 2097/2024 R.G. promossa da
( ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso dall'Avv. RIGGIRELLO MARILENA ed elettivamente domiciliato in VIA
LA FARINA 13/C 90141 PALERMO
-ricorrente- contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. RIZZO ANTONINO, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA SCONTRINO 28 91100 TRAPANI
-resistente-
OGGETTO: Opposizione a ordinanza ingiunzione.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c, nel termine assegnato sino al 11.06.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente in proprio e n. q. di legale Parte_1 rappresentante della società SEA GOLD SRL, con ricorso depositato in data
12/12/2024, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione nr. OI-
001651662, emessa in data 12.06.2024 dall' di Trapani, notificata il CP_1
24.06.2024, con la quale l' resistente ingiungeva il pagamento, entro trenta CP_2 giorni dalla notifica, del complessivo importo di € 8.218,50 per violazione dell'art. 2 com. 1 bis D.L. n. 463/1983, conv. in L. n. 638/1983, per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali di cui all'atto di accertamento presupposto del 14.02.2019 prot. .8200.14/02/2019.0036655 notificato il CP_1
26.02.2019, riferito all'anno 2017.
A sostegno dell' opposizione, è stata eccepita la violazione dell'art 14 della l.
689/81 relativo alla tardiva contestazione della violazione.
L' costituendosi in giudizio, a seguito di regolare instaurazione del CP_1
contraddittorio, ha chiesto il rigetto del ricorso siccome infondato e, sollevato l'eccezione di carenza della legittimazione attiva di n.q Parte_1
di legale rappresentante della società SEA GOLD SRL, dichiarata fallita in data
20.07.2018 dal Tribunale di Marsala.
La causa è stata istruita con produzione di documenti.
Il ricorso è fondato e va accolto.
La causa deve essere decisa con applicazione del principio della ragione più liquida, per esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio ( Cass.
09.01.2019, n. 363).
Ebbene, la parte ricorrente ha eccepito la violazione del termine ex art. 14 commi
2 e 6 della L.689/81 in tema di tempestività della notifica della violazione.
L'art 14 della l. 689/81 prevede la decadenza per il tardivo esercizio del potere sanzionatorio da parte dell resistente rispetto all'accertamento, da far CP_2 risalire però all'atto indicato nella stessa ordinanza, ossia l'atto di diffida del
14/02/2019.
Nel caso in esame, la notifica è comunque tardiva.
Quanto al procedimento sanzionatorio, la materia è regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della l. 689/1981;
L'applicabilità dell'art. 14 l. 689/1981 inoltre è riconosciuta anche dalla Circolare
numero 32 del 25.02.2022, secondo cui “In particolare, il provvedimento di CP_1 archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze:
- omissis
- omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n.
689/1981; - decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n. 689/1981)”.
Segnatamente, l'art. 14 l. n.689/1981 prevede che “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito. Sul punto, la Suprema Corte, con sentenza n. 24209 del 4 agosto 2022, ha chiarito che, in tema di sanzioni amministrative, il termine per la contestazione all'interessato, stabilito, a pena di decadenza, dall'art. 14, L. 24 novembre 1981, n.
689, decorre, non già dal momento in cui il "fatto" è stato acquisito nella sua materialità, ma, dovendosi tener conto anche del tempo necessario per la valutazione della idoneità di tale fatto ad integrare gli estremi (oggettivi e soggettivi) di comportamenti sanzionati come illeciti amministrativi, da quando l'accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuato dall'organo addetto alla vigilanza delle disposizioni che si assumono violate.
Nel caso di specie, l' non ha fornito elementi dai quali poter desumere, in CP_1 relazione al caso concreto, la necessità di una complessa o particolarmente laboriosa attività di verifica di tutti i dati occorrenti per contestare l'infrazione che ci occupa ovvero l'esigenza di compiere approfondite valutazioni del materiale istruttorio acquisito al fine di una corretta formulazione dell'addebito de quo.
Del resto, i modelli di denuncia mensile delle retribuzioni e dei contributi dovuti,
(DM10/M UNIEMENS), sono registrati negli archivi dell'ente, sicché il monitoraggio delle posizioni contributive si risolve nella sostanziale constatazione degli importi insoluti risultanti nei sistemi informatici dell'ente stesso, ragion per cui le omissioni contributive restano alla scadenza, con facilità, rilevabili automaticamente dall'Istituto.
Orbene nella situazione cosi descritta, vi è da rilevare come dal 11.08.2017 e
29.05.2018, date delle notifiche degli avvisi di addebito, al 26.02.2019, data della notifica dell'accertamento, vi sia stata una totale inerzia di attività accertativa ulteriore ossia un lasso di tempo ben oltre i 90 giorni prescritti dalla legge per svolgere accertamenti e procedere alle relative contestazioni.
Pertanto, l' ha provveduto tardivamente alla notifica dell'atto di accertamento CP_1 delle violazioni di cui all'art. 2 comma 1 bis del d.l. n.463/1983 al trasgressore.
Conseguentemente, va dichiarata assorbita la disamina di ogni ulteriore questione,
l'ordinanza opposta va annullata. Le spese di lite possono compensarsi integralmente tenuto conto della peculiarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
- accoglie il ricorso e conseguentemente annulla l'ordinanza ingiunzione opposta.
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Trapani, 25/07/2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Raffaela Chirco