Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 23/04/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 10.4.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2927/2024
tra
c.f.: rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SALVATORE LUCCHESI, giusta procura in atti
- Ricorrente -
contro
, cod. fisc./p. Controparte_1
iva , in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti IVANO MARCEDONE E MANLIO GALEANO,
giusta procura in atti
- Resistente -
I
In fatto ed in diritto
Preliminarmente va ritenuta tempestiva l'opposizione proposta, tenuto conto che la dichiarazione di dissenso è stata depositata in data 8.7.2024 ed il ricorso in opposizione
è stato depositato il 12.7.2024
Non risulta fondata l'eccezione di decadenza (peraltro, proposta solo come mero richiamo alla verifica della stessa), a mente della previsione dell'art. 42, comma 3, del
D.L. 269 del 2003 convertito in L. 326/2003; la decadenza deve ritenersi definitivamente impedita dall'espletamento tempestivo dell'Accertamento Tecnico;
in particolare, la proposizione dell'ATP è intervenuta tempestivamente: il ricorso per l'accertamento è stato depositato il 28.9.2023 entro il termine di sei mesi dalla data di comunicazione del verbale della commissione medica in sede amministrativa, datata il
12.3.2023
Nel merito, l'opposizione deve ritenersi infondata.
L'istante con il ricorso per ATP ha chiesto di nominare un consulente tecnico d'ufficio onde disporre accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la corresponsione della “pensione di inabilità civile ed il riconoscimento
dello status di soggetto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/92”.
Il CTU nominato in sede di ATP, dott. nella relazione scritta depositata il Persona_1
5.6.2024 ha ritenuto il ricorrente non meritevole del requisito sanitario richiesto. In
particolare il CTU ha accertato che è affetto dalle seguenti infermità: Parte_1
"ESITI INTERVENTO DI EMILAMINECTOMIA E DI ARTRODESI L4-L5 PER
SPONDILOLISTESI. DIABETE MELLITO TIPO 2 IN ATTUALE BUON
COMPENSO. IPOACUSIA PERCETTIVA BILATERALE" [….] Alla luce delle
II considerazioni sovra esposte, emerge, in atto, a carico della periziando, un quadro
clinico-patologico determinante, tenuto conto dei criteri valutativi dettati dalle sopra
citate tabelle di cui al D.M. 5.2.1992, con calcolo riduzionistico per infermità
coesistenti, una invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al
78% (settantotto%) a decorrere dal mese di Novembre del 2022 (duemilaventidue)
epoca dell'esame audiometrico attestante la sopra descritta ipoacusia percettiva
bilaterale. Si conferma, inoltre, la condizione di "Portatore di Handicap ex comma 1
art. 3 della Legge 104/92" (senza connotazione di gravità) già riconosciuta in sede di
visita medico-collegiale ASL Siracusa nella seduta del 17.2.2023. Non sono emerse,
quindi, a carico della ricorrente, patologie atte a determinare il raggiungimento di
percentuali invalidanti necessarie per il riconoscimento di una totale e permanente
inabilità lavorativa al 100%, ex art. 12 della Legge 118/71, né della condizione di
portatore di handicap con connotazione di gravità, ex art. 3 comma 3 della Legge
104/92 richiesti in sede giudiziaria”.
La relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni del ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure.
Tuttavia, a fronte delle superiori conclusioni, depositava Parte_1
tempestivamente atto di contestazione delle conclusioni peritali e instaurava il presente giudizio di merito, deducendo che il CTU era incorso in un grave errore valutativo, per avere sottostimato le patologie di cui era affetto.
In conseguenza dell'instaurazione del presente giudizio, veniva nominato un nuovo
CTU, in persona della dott. , il quale nella relazione depositata il Persona_2
13.1.2025, ha concluso ritenendo affetto da “poliartrosi e discopatie ed Parte_1
esiti artrodesi lombare e emilaminectomia L4-L5, gastrite, diabete NID, deficit uditivo
[...] Tale stato di cose induce a ritenere il paziente invalido al 78% (settantotto per
III cento) dal Novembre del 2022 così come correttamente individuò il primo CTU dr.
In riferimento alla L. 104 si può considerare portatore di handicap ai sensi Per_1
dell'art. 3 comma 1”.
In base alla consulenza tecnica d'ufficio non sussistono i requisiti medico-legali perché
il ricorrente possa usufruire del beneficio economico richiesto, né alla data di presentazione della domanda amministrativa, né durante l'iter amministrativo e/o giudiziario.
Entrambe le relazioni del CTU appaiono ben motivate, dettagliatamente descrittive delle condizioni del ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure;
pertanto, non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr.
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass. Sez. L, Sentenza n. 23413 del
10/11/2011).
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
Avuto riguardo alle condizioni soggettive del ricorrente e alla sussistenza delle patologie denunciata, sussistono giustificate ragioni per compensare le spese di lite;
le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da
[...]
contro , con ricorso iscritto al nr 2927/2024 R.G. depositato il Pt_1 CP_1
12.7.2024 a seguito di A.T.P.:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'accertamento sanitario di cui alla relazione di C.T.U. depositata il 13.1.2025 dal dott. ; Persona_2
IV Compensa le spese di lite
Pone definitivamente a carico dell' il pagamento delle spese della consulenza CP_1
tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Il Giudice del Lavoro
Francesco Clemente Pittera
V