Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 10/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dr. Barbara Licitra Presidente relatore
Dr. Francesca Riccardi Giudice
Dr. Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1420/2024 promossa da
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BERGAMASCHI ANTONELLA
e
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. DE MARZI CP_1 C.F._2
NICOLETTA
Con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica – SEDE
OGGETTO: Separazione consensuale
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso congiunto e esponevano: Parte_1 CP_1
-i coniugi hanno contratto matrimonio a Piateda (SO) il 18/5/2013 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Piateda (SO) all'atto n.1, Serie A, Parte 2, anno 2013 ; -dal matrimonio sono nate due figlie: nata a [...] il [...] e , nata a [...] il [...]; -il Per_1 Persona_2
regime patrimoniale della famiglia è quello della comunione dei beni;
-fra i coniugi sono sorti contrasti che rendono impossibile la convivenza matrimoniale e che pertanto questi hanno deciso di pagina 1 di 5
-i coniugi hanno raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione inerenti alla prole e ai loro rapporti economici e, richiamato l'art. 473 bis. 5 ultimo comma c.p.c., non ritengono necessario l'ascolto delle minori.
I ricorrenti chiedevano che venisse pronunciata sentenza di separazione personale alle seguenti
CONDIZIONI 1. Pronunciare la separazione dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Piateda di compiere la prevista annotazione sull'Atto di Matrimonio, trascritto nel Registro degli
Atti Anno 2013, numero 1, Parte II, Serie A;
2. Le figlie minori e sono affidate Per_1 Persona_2
ai genitori in via condivisa fra loro con collocamento prevalente presso il domicilio materno. Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie, in considerazione della permanenza settimanale all'estero dello stesso, alle seguenti modalità: -Tre fine settimana, dal venerdì sera sino alla domenica sera entro le ore 21 con riaccompagnamento presso il domicilio materno;
- Il quarto fine settimana, dal venerdì sera sino al sabato sera entro le ore 21 con riaccompagnamento presso il domicilio materno;
I genitori potranno stabilire, previo accordo, ulteriori giorni infrasettimanali e/o variazioni nel fine settimana, compatibilmente con le loro esigenze lavorative. Le figlie trascorreranno con l'uno e, rispettivamente l'altro dei genitori, due periodi di 15 giorni ciascuno nel mese di luglio e/o di agosto di ciascun anno, con prelevamento e riaccompagnamento delle minori nel domicilio materno. I genitori si accorderanno entro il 30 aprile di ciascun anno quanto all'identificazione di ciascun periodo ed alle date materiali. 3) Per quanto concerne le vacanze natalizie le figlie trascorreranno ad anni alterni, con l'uno e l'altro dei genitori, il periodo dal 23 dicembre sino alla mattina del 30/12 e dal 30/12 sino 6 gennaio sera. (Per il periodo natalizio si può anche prevedere l'alternanza anche della Vigilia/ Giorno di Natale ). Le vacanze pasquali saranno trascorse per intero, ad anni alterni, con l'uno o l'altro dei genitori. La Pasqua 2025 sarà di spettanza della madre. I ponti ed i giorni di sospensione dell'attività scolastica per il carnevale, in occasione di elezioni o per altri motivi, salvo diverso accordo, saranno godute dalle figlie con l'uno o l'altro dei genitori, secondo un criterio di alternanza. Il Sig. otrà tenere con sé le minori nei giorni Pt_1
festivi previsti in Svizzera e considerati lavorativi in Italia, previo avviso di almeno una settimana.
4) Il signor erserà a titolo di contributo al mantenimento delle figlie la somma complessiva Pt_1
mensile di €. 1.400,00, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, per 12 mensilità, da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione giugno 2025). Il padre sosterrà il 100% della retta dell'asilo per e rimborserà il 70% delle spese Persona_2
straordinarie come previste dalle Linee Guida del Tribunale di Sondrio;
ed in particolare: -Spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, odontoiatriche e farmaceutiche, oculistiche, pagina 2 di 5 protesi e comunque relative alla salute, compresi i "tickets"; -Spese scolastiche, ossia rette, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, viaggi di studio ed istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella sede universitaria frequentata dai figli;
-Spese per attività sportive, artistiche, ricreative e di svago: spese di iscrizione e frequenza corsi ed attrezzature necessarie;
-Spese di custodia dei minori (baby-sitter), se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario, in mancanza di alternative gratuite (es. strutture pubbliche/ scolastiche, genitore non collocatario, parenti disponibili); -Le spese straordinarie se superiori, in un mese, al 10% dell'assegno di mantenimento per i figli, devono essere previamente concordate e successivamente documentate fra i coniugi, ad eccezione delle spese mediche urgenti e non programmabili. 5) Il signor erserà a titolo di contributo al mantenimento della moglie Pt_1
la somma complessiva mensile di €. 500,00, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, per 12 mensilità, da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione giugno 2025). 6) La casa coniugale, sita in Sondrio, Via Ezio Vanoni n. 86, in proprietà al 50% tra i coniugi, rimarrà in assegnazione al marito con tutto quanto ivi contenuto. La moglie da atto di essersi trasferita, unitamente alle figlie minori, in altro alloggio sito in Sondrio,
Via Ventina n. 1F . 7) La moglie, a definizione parziale dei loro rapporti patrimoniali, si impegna a cedere al marito, il quale accetta, la propria quota di proprietà, pari al 50% della casa coniugale sita in Sondrio, Via Ezio Vanoni n. 86 (già Via Romualdo Bonfandini), posto al piano terzo (o sottotetto) , consistente in disimpegno, soggiorno, cucina, due camere, due w.c., ripostiglio e due terrazzi al piano terzo ( o sottotetto) Via Romualdo Bonfandini), posto al piano terzo (o sottotetto)
, oltre alla cantina posta al piano primo sottostrada e all'autorimessa posto al piano terra. Detta unità abitativa è censita, quanto all'appartamento, al Catasto dei Fabbricati del Comune di Sondrio,
Via Romualdo Bonfandini sc piano: s1-3, foglio 52, particella 332 sub. 16-cat. A£-cl, 6, vani 7 , superficie catastale mq. 155-totale escluse aree scoperte mq. 147- R.C. uro 488,05. Quanto all'autorimessa, la stessa è distinta al Catasto dei Fabbricati del Comune di Sondrio, Via Romualdo
Bonfandini piano T, foglio 52, particella 332 sub.
8-cat.
3-cl.
9-mq.80- superficie catastale mq. 89- Rc.
272,69. Essendo detto trasferimento di quota funzionale alla corretta sistemazione degli interessi famigliari, ai sensi dell'art. 19 l. 74/1987 e della sentenza della Corte Costituzionale nr. 154/1999,
l'atto non sarà soggetto alle imposte e alle tasse altrimenti previste a tale riguardo. Il trasferimento immobiliare definitivo avverrà entro tre mesi dalla sentenza di separazione. I coniugi danno atto che le restanti quattro unità abitative ed il negozio posto a piano terra, collocate nell'intera palazzina in Ezio Vanoni n. 86 ( già Via Romualdo Bonfadini), rimarranno in proprietà indivisa pagina 3 di 5 agli stessi nella misura del 50% ciascuno, e continueranno a essere locate a terzi, il cui ricavato verrà accreditato sul conto corrente cointestato ai coniugi dedicato al pagamento del mutuo contratto da entrambe. Il mutuo ipotecario gravante sull'unità abitativa trasferita in toto in capo al sig. Pt_1
nonché su tutte le altre quattro unità abitative ed il negozio cointestati, verrà pagato dai coniugi mediante gli accrediti delle somme ricavate dai canoni di locazione verso terzi. Atteso il ricavo derivante dai canoni di locazione, i coniugi provvederanno altresì al pagamento di Imu e Cedolare
Secca gravante su tutti gli immobili cointestati della palazzina. Per l'anno 2024, qualora il ricavo derivante dalle locazioni non dovesse essere sufficiente a coprire tasse e cedolare secca, il signor i assume per intero (100%) eventuali tasse, Imu e Cedolare Secca gravante sull'immobile Pt_1
oggetto della cessione, di cui al presente punto, nonché degli altri quattro immobili ed il negozio cointestati della palazzina. Inoltre, sempre per l'anno 2024 il signor i assume l'onere del Pt_1
pagamento per intero (100%) delle tasse ed Imu gravanti sull'immobile intestato alla moglie sito in località Gaggio, Comune di Piateda, di cui al successivo punto 8. I coniugi si impegnano, sin da ora,
a concordare con l'Istituto di credito che ha concesso il mutuo per il fabbricato a rimodulare i termini rateali in modo che per le successive annualità gli affitti siano sufficienti a coprire ogni onere, tassa e cedolare secca, gravante sulle singole unità. In ipotesi di risposta negativa da parte dell'Istituto di credito e qualora il ricavo derivante dai canoni di locazione non dovesse essere sufficiente a coprire gli importi dovuti a titolo di Imu e Cedolare Secca, della somma residua necessaria dovuta se ne faranno carico i coniugi nella misura del 50%. Qualora dovesse residuare, dopo le suindicate operazioni di accredito e addebito, un costo o un profitto, lo stesso verrà ripartito in parti uguali tra i coniugi, ad eccezione di un eventuale ulteriore costo, riferibile unicamente all'unità abitativa di proprietà esclusiva del sig. in tal caso, sostenuto solo dal medesimo. Pt_1
Resta inteso che in ipotesi in cui tale modalità di gestione del mutuo dovesse cessare o modificarsi il signor i assume sin da ora l'onere di provvedere per intero al pagamento del rateo del mutuo Pt_1
(proporzionalmente calcolato) dell'immobile al medesimo assegnato (attico) oggetto di cessione di cui al punto n. 7, oltre al pagamento della quota parte ( pari al 50%) allo stesso spettante in virtù delle ulteriori intestazioni immobiliari. 8) Il signor i accolla per intero il finanziamento Pt_1
n. 68873801 - contratto dal signor er l'acquisto dell'immobile di proprietà Parte_2 Pt_1
esclusiva della moglie, sito in località Gaggio (distinta al NCEU del Comune di Piateda, F. 28 mappale 61 sub. 4, 8, 12), rinunciando a qualsivoglia richiesta di rifusione della somma versata o di altro importo anticipato per l'immobile in questione in proprietà dell' . Entro il giorno in cui CP_1
verrà fissato l'atto notarile di cessione delle quote di cui al sub 9), il sig. i impegna ad Pt_1
estinguere detto finanziamento, corrispondendo la somma dovuta (che al 15 maggio 2024 pagina 4 di 5 corrispondeva ad € 25.028,32) e che verrà indicata da o comunque a proseguire nel piano di Pt_2
rateizzazione. 9) Dare atto che i coniugi inoltre prestano il reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio; 10) spese legali compensate.
Con note congiunte i coniugi dichiaravano • di voler aderire alla celebrazione del procedimento con modalità scritta;
• di non volersi riconciliare;
• ed altresì confermavano le conclusioni riportate nel ricorso • di confermare le richieste come presentate nel ricorso • rinunciavano ai termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche e prestavano piena acquiescenza all'emananda sentenza.
Con provvedimento 21 11 24 la causa veniva trattenuta infine in decisione.
Le domande dei ricorrenti appaiono degne di accoglimento.
Il vincolo coniugale risulta inemendabilmente spezzato e le condizioni di separazione sulle quali è stato raggiunto accordo sono conformi alla legge ed all'interesse delle parti, in particolare delle figlie minori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede: pronuncia la separazione dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Piateda di compiere la prevista annotazione sull'Atto di Matrimonio, trascritto nel Registro degli Atti Anno 2013, numero 1, Parte
II, Serie A, alle condizioni sopra riportate, da intendersi qui integralmente trascritte.
Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio del 10 1 25
Il Presidente estensore pagina 5 di 5