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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 28/03/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Campobasso, così composto:
- dott. Enrico Di Dedda Presidente rel.
- dott.ssa Claudia Carissimi Giudice
- dott.ssa Filomena Girardi Giudice
Riunito in c.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 684/2024 R.G.A.C. tra rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Daniela D'Angelo (Ricorrente)
C O N T R O
(Resistente) - contumace Controparte_1
NONCHE'
Il P.M. ED (Interventore ex lege).
Oggetto: separazione giudiziale. Conclusioni: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso del 18/4/2024, adiva il Tribunale di Campobasso per vedersi Parte_1
dichiarare la separazione giudiziale dal coniuge , in seguito al matrimonio civile Controparte_1
contratto in data 5/1/2016 in Ripalimosani – da cui nasceva la figlia – essendo, altresì, da Per_1
tempo, venuta meno l'affectio coniugalis tra i coniugi.
Ad essa non si è opposto il coniuge che è rimasto contumace.
Ritenuto superfluo ogni tentativo di conciliazione data la separazione, di fatto, da tempo intercorsa e il venir meno dell'affectio maritalis – considerato, altresì, la cessazione della convivenza tra gli ex coniugi – e l'assenza di volontà, da parte degli stessi, di riconciliarsi, in data 16/07/2024 veniva fissata la prima udienza di comparizione delle parti, in modalità cartolare.
Con ordinanza dell'11/7/2024, veniva dichiarata la contumacia di Controparte_1 autorizzata la separazione tra gli ex coniugi e disposto l'affido condiviso della minore – Per_2
– con assegnazione prevalente presso la madre.
[...]
Con Con il predetto provvedimento, veniva altresì disposto a carico di e a favore Controparte_1 della ricorrente assegno di mantenimento mensile, parti ad €250,00 – a fronte dei richiesti € 400,00; le spese straordinarie mentre gli assegni familiari venivano divisi per la metà in capo a ciascun genitore. Si rinviava all'udienza del 18/10/2024 per l'istruttoria.
La fissata udienza veniva celebrata il 18/10/2024 – come da calendario del Giudice Delegato – e, in tale occasione, stante l'assenza del teste per motivi di salute, il processo veniva rinviato al
17/01/2025, udienza in cui, a causa dell'ulteriore impossibilità a comparire da parte del teste citato, la difesa della ricorrente rinunciava all'escussione.
Veniva assegnato alle parti termine ex art.473-bis.28 c.p.c.: 10.3.2025 per la p.c. e per il deposito di un'unica comparsa conclusionale e, in data 18/03/2025 il Tribunale riservava la causa in decisione.
§§§§§§§
La ricorrente oltre alla richiesta di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile delle parti e di confermare l'affido condiviso della minore, con collocazione prevalente presso la madre stessa, chiedeva, altresì, di emettere sentenza che regolamentasse lo status dei coniugi, con l'obbligo, in capo al di corrispondere € 400,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento, le CP_1 spese straordinarie a carico di entrambi e la corresponsione dell'assegno unico universale da parte dell'INPS – pari ad €57,00 – esclusivamente a favore della madre collocataria.
§§§§§§§
Ad avviso del Collegio la domanda della ricorrente può essere accolta per quanto di ragione.
Da quanto emerso dagli atti di cui al presente procedimento, l'istante e l'ex coniuge risultano da tempo non più conviventi;
tant'è vero che ciascuno di essi, allo stato, vive presso le abitazioni dei propri genitori.
Per quanto attiene, invece, alle richieste esplicitate in corso di causa, non risultano documentalmente provate né mutate le esigenze che consentirebbero la variazione dell'importo dell'assegno di mantenimento – rispetto al quale, con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c., veniva ritenuta congrua la somma di € 250,00 a fronte dei 400,00 richiesti.
Parte ricorrente, insiste per l'intera attribuzione a se stessa dell'assegno unico universale pari ad
€57,00.
Ebbene, su tale ultimo punto controverso è doveroso ribadire che l'art. 6, comma 4 D.Lgs. n.
230/2021 recita espressamente: “In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario”.
Nonostante la recentissima pronuncia giurisprudenziale (Cass. n. 4672 del 22/02/2025), evocata dalla ricorrente in seno alla propria comparsa conclusionale del 10/03/2025, è d'uopo evidenziare che, allo stato, non sussiste un fermo orientamento contrario della Suprema Corte che oltre tutto sarebbe contra legem.
Dal momento che è prevista una disposizione legislativa che contempla, in maniera chiara ed espressa, il principio di assegnazione paritaria degli assegni in caso di affido congiunto, non residuano margini per consentire una lettura diversa e alternativa. In claris non fit interpretatio.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, parzialmente pronunciando, rigettata ogni altra difesa ed eccezione, così decide: - accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la separazione giudiziale tra e Parte_1 [...]
; Controparte_1
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Ripalimosani di trascrivere la presente sentenza e di procedere a tutti gli adempimenti di legge;
- conferma integralmente l'ordinanza presidenziale dell' 11/07/2024.
- rigetta tutte le altre domande;
- spese compensate.
- rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Il Presidente est.
dott. Enrico Di Dedda