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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/04/2025, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1941/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente rel. dr. Francesca Vullo Consigliere dr. Cristina Giannelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliata in VIA DEGLI Parte_1 C.F._1
OSPIZI CIVILI, 2/B - 43100 PARMA - presso lo studio dell'avv. BERNI LUCA
), che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. C.F._2
TIRANTI MARIA ( ); C.F._3
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA RUGABELLA, Controparte_1 P.IVA_1
17 - 20122 MILANO - presso lo studio dell'avv. BATTAGLIA MARIO ( ), che C.F._4
la rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLATA
Responsabilità precontrattuale
pagina 1 di 12 Causa avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 5209/2024 emessa dal Tribunale di Milano in data 20/05/2024 e pubblicata in pari data.
CONCLUSION PER CONCETTA ARENA
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, previa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di Legge, riformare integralmente sentenza n. 5209/2024 del 20/5/2024 emessa dal Tribunale di
Milano, Dott.ssa Favarolo, pubblicata in pari data notificata il 21/5/2024. Il tutto per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in primo grado che di seguito si trascrivono integralmente, da ritenersi integrate dalle memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c. depositate rispettivamente il 3/6/2021,
l'1/7/2021 ed il 24/7/2021: “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, previa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di Legge, in via principale: accertata e dichiarata la responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. di per le ragioni meglio tenorizzate nelle Controparte_2
premesse del presente atto (in particolare per la mancata concessione del credito nonostante
l'esistenza dei requisiti per accedervi nonché per il ritardo nell'espletamento dell'istruttoria interna, per il ritardo con cui ne è stato comunicato l'esito nel frattempo rassicurando e ingenerando comunque legittimo affidamento sul buon esito della pratica, così precludendo alle Signore
[...]
e di rivolgersi ad altro istituto di credito) per l'effetto condannare il Pt_1 Controparte_3
predetto istituto di credito, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a risarcire alle odierne attrici, come in atti rappresentate, domiciliate e difese, la somma di € 150.000,00, oltre interessi dal dì del dovuto alla soluzione effettiva, ovvero in quella somma diversa, maggiore o minore che risulterà dovuta in esito all'esperenda istruttoria. Sempre in via principale: accertare e dichiarare la falsità delle sottoscrizioni apposte sulla domanda di accollo (prodotta sub doc. n. 16), siccome non riconducibili alle odierne attrici, e che la data apposta sulla medesima domanda di accollo non è stata apposta dalle Signore e In linea istruttoria: con espressa riserva di altro dedurre, Pt_1 CP_3 produrre e capitolare entro i termini di legge nell'ambito delle memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c., si chiede fin da ora ammettere prove per interpello e testi sui capitoli di cui alle premesse del presente atto, con prefiggendo termine per l'indicazione della lista testimoniale. Con vittoria delle spese del grado, diritti ed onorari di causa, maggiorazione del 15% IVA e CPA sugli imponibili di Legge.
Vittoria delle spese del grado, diritti ed onorari di causa, maggiorazione del 15% IVA e CPA sugli imponibili di Legge. Sentenza provvisoriamente esecutiva per Legge. Le conclusioni poc'anzi rassegnate devono intendersi integrate dalle deduzioni, eccezioni ed istanze tutte, in particolare in linea istruttoria, dedotte nelle prime, seconde e terze memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c. rispettivamente depositate il 3/6/2021, l'1/7/2021 ed il 24/7/2021, nonché dalle osservazioni del CTP
pagina 2 di 12 alla CTU agli atti contenute nel verbale d'udienza depositato telematicamente l'11/12/2023 ed Per_1 oggetto di discussione all'udienza del 12/12/2023. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande od eccezioni nuove introdotte da controparte. Si chiede la concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.”
CONCLUSIONI PER Controparte_1
“Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie,
- dato atto che alla prima udienza del 5 dicembre 2024, l'appellante ha rinunciato all'istanza di sospensiva ex art. 283 c.p.c.;
I) in via pregiudiziale, dichiarare inammissibile l'appello avversario per tutti i motivi precisati in atti, con ogni connessa e conseguente declaratoria e statuizione e conferma della sentenza impugnata;
II) nel merito, rigettare l'appello avversario, e così ogni avversa istanza, in quanto infondato per tutti i motivi precisati in atti, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Con il favore delle spese e compensi anche del presente grado di appello, fatta salva, in aggiunta, la liquidazione di ulteriore importo per risarcimento dei danni per responsabilità aggravata con riguardo alla proposizione della presente impugnativa, se ritenuto d'ufficio da codesta Ecc.ma Corte ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c. III comma.
In via istruttoria, in via del tutto subordinata e per mero tuziorismo e senza inversione dell'onere della prova, e pur tenuto conto della consulenza tecnica e delle prove orali già esperite nel giudizio di primo grado, si ripropongono all'occorrenza le seguenti residuali istanze già formulate in primo grado e di cui non è stato disposto l'accoglimento:
A) ammettersi prova orale e interrogatorio formale sui seguenti capitoli di prova non ammessi:
3) Vero in particolare che la signora voleva intestare la domanda di accollo alla figlia Parte_1
in quanto a carico della signora vi erano pregiudizievoli che avrebbero Controparte_3 Pt_1
potuto determinare il rifiuto della domanda di accollo se proposta a nome della stessa;
4) Vero che, durante i contatti preliminari della primavera del 2017, la signora Parte_1
dichiarava alla signora che la Banca di San Miniato, filiale di Milano, Via Mazzini, Parte_2
sarebbe stata disponibile alla concessione di un finanziamento di 1.000.000,00 di euro, e che la signora avrebbe preferito un finanziamento con in considerazione delle Parte_1 CP_2
condizioni economiche di maggior favore.
Con i seguenti testi:
pagina 3 di 12 - sig.ra c/o , filiale di Milano, Piazza San Babila n. 2/8; Parte_2 Controparte_1
- sig.ra c/o , filiale di Milano, Corso Italia nn. 20/22; Testimone_1 Controparte_1
- sig. c/o , filiale di Monza, Via Amati n. 119; Testimone_2 Controparte_1
- sig. c/o , Milano, Via Verdi n. 8; Testimone_3 Controparte_1
B) nella denegata e non creduta ipotesi di ulteriore ammissione di alcuno dei capitoli avversari non ammessi con il provvedimento emesso in data 13/10/2021 nel giudizio di primo grado, ammettersi
INTESA alla prova del contrario con i medesimi testi sopra ricordati.
Fatto salvo ogni altro diritto.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvedeva:
- rigettava le domande proposte da e nei confronti di Parte_1 Controparte_3 [...]
Controparte_1
- condannava e alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_3
Controparte_1
- poneva le spese di CTU definitivamente a carico di e Parte_1 Controparte_3
- condannava e a corrispondere a Parte_1 Controparte_3 Controparte_1
l'importo di € 1.000,00 ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c..
La vicenda può essere sunteggiata come segue.
e (d'ora in avanti e o attrici) agivano in giudizio Parte_1 Controparte_3 Pt_1 CP_3
chiedendo che venisse accertata la sussistenza di responsabilità precontrattuale in capo a
[...]
(d'ora in avanti ) - derivante dall'illegittima interruzione delle trattative Controparte_1 CP_4 instaurate con le attrici per l'accollo di un mutuo - con conseguente condanna al risarcimento del danno nella misura pari a € 150.000,00. Chiedevano, altresì, che venisse accertata la falsità delle sottoscrizioni apposte sulla domanda di accollo (che aveva prodotto per la prima volta dinnanzi all'Arbitro CP_1
Bancario Finanziario), contestando anche la data ivi apposta.
Le attrici, a sostegno delle loro domande, deducevano che:
- nel corso del 2015 la sola aveva stipulato con la società Leopardi Re s.r.l. un contratto Pt_1
preliminare, impegnandosi ad acquistare, per sé o per persona da nominare entro la stipula del contratto definitivo (in origine fissata per il mese di giugno 2017), un immobile in corso di costruzione sito in
Milano, via Leopardi;
- il corrispettivo della compravendita era stato fissato in € 771.492,81, e poteva essere corrisposto anche mediante parziale accollo del mutuo intestato alla società Leopardi Re s.r.l.;
pagina 4 di 12 - nel mese di febbraio 2017, le attrici avevano inoltrato ad (filiale di Milano Corso Magenta), la CP_1 domanda per l'accollo del mutuo precedentemente concesso alla Leopardi Re s.r.l.;
- l'istruttoria di si era protratta per diversi mesi e che, nel corso di essa, le attrici erano state CP_1
comunque rassicurate circa l'esito positivo dell'operazione, nonostante un possibile ritardo legato alla necessità di effettuare alcune verifiche circa i redditi di Pt_1
- in ragione del ritardo di , le attrici si erano accordate con la Leopardi Re s.r.l. per posticipare la CP_1
stipula del contratto definitivo al mese di ottobre 2017 ed in data 4/10/2017 avevano ricevuto il formale invito al rogito per il 20/10/2017;
- nonostante i solleciti e i reclami inoltrati ad , quest'ultima non aveva fornito una formale CP_1
risposta circa l'esito della richiesta di accollo e le attrici si erano trovare nell'impossibilità di stipulare il contratto definitivo;
- la società Leopardi Re s.r.l., in forza di un accordo formalizzato in una scrittura privata sottoscritta con aveva trattenuto unicamente l'importo di € 150.000,00 a titolo di penale a fronte della Pt_1
risoluzione del contratto preliminare;
- successivamente, aveva presentato un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, e nell'ambito di Pt_1
tale procedura aveva prodotto una domanda di accollo asseritamente firmata dalle attrici e CP_1
recante la data del 29/06/2017;
- l'Arbitro Bancario Finanziario aveva rigettato il ricorso alla luce dell'insindacabilità della valutazione della banca circa la sussistenza del merito creditizio dei potenziali clienti, ma, secondo le attrici, ciononostante aveva invitato a riscontrare tempestivamente le richieste formulate dalla clientela. CP_1
Ciò dedotto, le attrici imputavano la risoluzione del contratto preliminare ad Intesa a titolo di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c., e conseguentemente ne chiedevano la condanna al risarcimento del danno.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande nel merito, formulando istanza di CP_1
verificazione del documento disconosciuto e chiedendo la condanna delle attrici ex art. 96, comma 3,
c.p.c..
Il Tribunale concedeva i termini per memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e, all'esito del loro deposito, ammetteva la prova testimoniale su alcuni dei capitoli di prova formulati e l'interrogatorio formale delle attrici. Il Tribunale disponeva, poi, l'espletamento di una CTU grafologica, al fine di verificare il carattere autografo o apocrifo delle sottoscrizioni apposte al documento disconosciuto dalle attrici e rispetto al quale la Banca aveva formulato istanza di verificazione.
Espletati tali incombenti, il Tribunale fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni e, in tale sede, tratteneva la causa in decisione previa concessione dei termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c..
pagina 5 di 12 Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 5209/2024, rigettava le domande proposte dalle attrici.
Nel dettaglio, dapprima esaminava, in quanto logicamente preliminare, la domanda volta ad ottenere l'accertamento della falsità delle firme apposte sulla domanda di accollo. Sul punto, il Tribunale concludeva escludendo la falsità lamentata e riconoscendo la natura autografa delle sottoscrizioni apposte sia alla luce delle risultanze documentali e testimoniali acquisite, sia alla luce delle conclusioni della CTU espletata.
In secondo luogo, il Tribunale - facendo applicazione dei principi espressi dalla richiamata giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità precontrattuale - escludeva che le attrici avessero assolto all'onere, sulle stesse incombente, di provare che la avesse interrotto le CP_2
trattative quando erano giunte al punto di creare un ragionevole affidamento nella loro positiva conclusione e senza un giustificato motivo e, dunque, che il recesso dalle trattative da parte della CP_2
fosse stato esercitato in violazione dei doveri di buona fede e correttezza.
Infine, il Tribunale condannava le attrici ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c. ritenendo che dagli atti di causa risultasse che le attrici avessero abusato dello strumento processuale.
Avverso la summenzionata sentenza ha proposto appello esclusivamente (d'ora in Parte_1
avanti anche appellante) affidandolo a tre motivi.
1) Con il primo motivo l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha escluso, ritenendolo non provato, che il recesso dalle trattative da parte della sia CP_2
avvenuto in violazione dei canoni di buona fede e correttezza. L'appellante ha dedotto che la avrebbe tardato nel comunicare l'esito negativo della richiesta di accollo, determinando CP_2 una serie di effetti a cascata, tra i quali l'impossibilità di rivolgersi ad altri istituti di credito.
Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe omesso di prendere in considerazione la decisione con cui l'Arbitro Bancario Finanziario aveva già accertato la violazione della buona fede e della correttezza da parte della L'appellante ha poi dedotto che la Banca avrebbe cercato di CP_2
ingenerare confusione sui tempi di istruttoria della pratica, producendo la domanda d'accollo con l'indicazione della data del 29/06/2017 e sostenendo che a febbraio si erano tenuti solo dei colloqui interlocutori. L'appellante, al contrario, ritiene che dal mese di febbraio 2017 al mese di giugno 2017 la pratica sia stata in istruttoria, ingenerando in lei la convinzione che l'accollo sarebbe stato concesso;
ancora, seguendo l'argomentazione dell'appellante, la CP_2
nonostante nel mese di luglio 2017 fosse in possesso di tutta la documentazione, nel mese di settembre 2017 non aveva ancora formalizzato la sua posizione (sebbene sollecitata in tal senso). L'appellante ha affermato, inoltre, di aver formulato richiesta di finanziamento ad un altro istituto bancario (Banco BPM), in ragione del silenzio serbato da , e che tale CP_1
pagina 6 di 12 richiesta di finanziamento sia stata rifiutata in ragione del precedente rifiuto che CP_2
aveva deliberato, ma non le aveva comunicato.
2) Con il secondo motivo l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha condiviso le risultanze della CTU. L'appellante ha contestato le conclusioni della perizia grafologica riportandosi anche alle osservazioni già formulate dal proprio CTP.
3) Con il terzo motivo l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha disposto la condanna ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c.. Secondo l'appellante, nel caso di specie, erano assenti i presupposti per disporre una condanna per lite temeraria;
al contrario,
l'appellante ha argomentato di aver agito in giudizio per ottenere la condanna della al CP_2 risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale perché già l'Arbitro Bancario
Finanziario aveva accertato la violazione dei doveri di buona fede e correttezza da parte della nella misura in cui quest'ultima non aveva provveduto a dare tempestivo riscontro alle CP_2
richieste dei clienti.
Si è costituita in giudizio (d'ora in avanti anche appellata) eccependo, Controparte_1
preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello avversario in quanto proposto da una sola delle parti soccombenti e chiedendo, in ogni caso nel merito, il rigetto dell'appello con conferma dell'appellata sentenza.
All'udienza del 05/12/2024 il Presidente istruttore ha fissato l'udienza di rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c.. All'udienza del 03/04/2025 il
Presidente istruttore ha rimesso la causa in decisione dinnanzi al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall'appellata sulla scorta del rilievo per cui l'impugnazione è stata proposta da una soltanto delle attrici soccombenti in primo grado.
Sul punto è sufficiente richiamare quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità e sintetizzato nella seguente massima: “La notificazione dell'impugnazione a parti diverse da quelle dalle quali o contro le quali è stata proposta ai sensi dell'art. 332 c.p.c. non ha la stessa natura della notificazione prevista dall'art. 331 c.p.c., relativo all'integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, in quanto, mentre in tale ultima norma si tratta di una "vocatio in jus" per integrare il contraddittorio, in ipotesi di cause scindibili, invece, detta notificazione integra soltanto una "litis denuntiatio" allo scopo di avvertire coloro che hanno partecipato al giudizio della necessità di proporre le impugnazioni, che non siano già precluse o escluse, nel processo instaurato con l'impugnazione principale;
in tale ultima ipotesi, ove sia omessa l'indicata notificazione, l'unico effetto è che il processo, per facilitare l'ingresso
pagina 7 di 12 dell'eventuale interveniente, è da ritenere in situazione di stasi e di quiescenza fino alla decorrenza dei termini stabiliti dagli artt. 325 e 327 c.p.c., onde la sentenza non può essere utilmente emessa. Ne consegue che, in relazione a cause scindibili, qualora non sia stata disposta la notificazione del gravame alle altre parti, la sentenza d'appello è annullabile dalla Corte di cassazione soltanto se, quando essa è chiamata a decidere, non siano decorsi i termini per l'appello, laddove, se questi sono scaduti, l'inosservanza dell'art. 332 c.p.c. non produce alcun effetto.” (Cass. civ., sez. VI - 2, n.
7031/2020)
In conformità della giurisprudenza di legittimità appena richiamata, può affermarsi che nel caso di specie, versandosi in un'ipotesi di cause scindibili, trova applicazione l'art. 332 c.p.c. e che, di conseguenza, la mancata notificazione nei confronti di – che in questo grado sarebbe Controparte_3
dovuta avvenire ai soli fini della litis-denuntiatio – resta priva di effetti, posto che già alla data della prima udienza di comparizione delle parti (05/12/2024) era ormai scaduto il termine breve per proporre l'impugnazione (trattandosi di sentenza notificata il 21/05/2024).
Rispetto a che non ha proposto impugnazione seppure soccombente in primo grado, Controparte_3
la sentenza ha pertanto acquisito l'autorità di cosa giudicata.
Ciò posto, è possibile esaminare l'appello nel merito.
1. Il primo motivo d'appello, nelle sue varie articolazioni, non è meritevole di accoglimento.
Anzitutto, alla decisione dell'Arbitro Bancario Finanziario non può essere attribuita la valenza voluta dall'appellante. Infatti, se da una parte la decisione dell'Arbitro – a prescindere dalla statuizione in essa contenuta - non rappresenta un precedente vincolante per il giudice, che rimane libero di valutare la sussistenza o meno dei presupposti per il riconoscimento della responsabilità precontrattuale, dall'altra parte non si può sottacere che l'appellante, diversamente da quanto sostiene con l'atto d'appello, aveva già chiesto in quella sede il risarcimento del danno e che il suo ricorso era stato rigettato.
Di fatto, la decisione arbitrale contiene una raccomandazione rivolta alla di rispettare CP_2
l'obbligo di riscontrare tempestivamente le richieste formulate dalla clientela nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza, ma non contiene alcun accertamento della sussistenza di responsabilità in capo alla CP_2
Per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale, come costantemente precisato dalla giurisprudenza di legittimità: “[…] occorre che tra le parti siano in corso trattative;
che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l'altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto;
che esse siano state interrotte, senza un giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur
pagina 8 di 12 nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto. La verifica della ricorrenza di tutti tali elementi si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, ove non inficiato da omesso esame circa un fato decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.” (Cass. civ., sez. VI – 2, n.
34510/2021)
Orbene, nel caso di specie, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, la parte che ha invocato l'altrui responsabilità precontrattuale (cioè l'odierna appellante), ha sì dato prova della sussistenza di trattative con la ma non ha dato prova degli ulteriori presupposti e, CP_2
in particolare, non ha provato che le trattative fossero giunte ad uno stadio tale da aver ingenerato il ragionevole convincimento che la domanda di accollo del mutuo sarebbe stata accolta.
L'appellante insiste nel ritenere che la abbia tardato nel comunicare il diniego alla CP_2
richiesta di accollo, affermando che la pratica è stata in istruttoria da febbraio a giugno del 2017
e che a settembre 2017 la nonostante disponesse di tutta la documentazione da luglio CP_2
2017 e fosse stata sollecitata, non aveva ancora formalizzato la sua posizione.
Con tali affermazioni l'appellante ha, sostanzialmente, riproposto, senza nulla aggiungere, la ricostruzione dei fatti così come era stata da lei prospettata nel primo grado di giudizio;
tuttavia, il Giudice di prime cure ha già smentito detta ricostruzione sulla scorta delle risultanze documentali e/o testimoniali.
In particolare, il Tribunale - sulla scorta di quanto emergeva dai documenti prodotti in giudizio - ha accertato che, sebbene i primi contatti tra l'odierna appellante e la vi siano stati a far CP_2
data dal febbraio 2017, alla fine del mese di marzo 2017 non era stata ancora presentata né la domanda di accollo né la documentazione necessaria per istruire la pratica;
inoltre, il Tribunale ha posto in evidenza che l'odierna appellante già nel mese di luglio 2017 era a conoscenza del diniego della richiesta di accollo (sia sulla scorta della mail prodotta come doc. n. 4 del fascicolo di primo grado di parte appellante, che sulla scorta delle risultanze testimoniali) e avrebbe potuto e dovuto attivarsi per trovare soluzioni alternative che le avrebbero consentito di addivenire alla stipula del contratto definitivo.
La Corte non può che ribadire e confermare le conclusioni cui il primo Giudice è pervenuto, con ampiezza di argomentazioni, nell'appellata sentenza.
Giova precisare che, in ogni caso, il mero ritardo nel fornire riscontro alle richieste della clientela (fermo restando che non è stato provato che l'istruttoria abbia avuto la durata allegata pagina 9 di 12 dall'appellante) non è per sé solo idoneo ad ingenerare il ragionevole affidamento sul buon esito delle trattative.
Il mero decorso del tempo, non accompagnato da ulteriori elementi, non può avere implicato l'insorgenza di alcun affidamento circa l'accoglimento della domanda di accollo.
Infine, l'appellante, richiamando il contenuto del documento n. 30 del suo fascicolo di primo grado, ha argomentato che la segnalazione di rifiuto della appellata abbia determinato il CP_2
rigetto della richiesta di accollo formulata presso altro istituto bancario. L'argomentazione è indimostrata oltre che priva di pregio.
Diversamente da quanto l'appellante sostiene, dal documento n. 30 del suo fascicolo di primo grado (cfr. pag. 3 di 3 di tale documento), che contiene le informazioni creditizie presenti sul
S.I.C. di CRIF, emerge il rifiuto della richiesta formulata presso altro istituto bancario (Banco
BPM) ma non le motivazioni che lo hanno determinato. Ad ogni buon conto, gli istituti di credito compiono le valutazioni sul merito creditizio in completa autonomia decisionale e non sono vincolati dall'esito delle precedenti delibere.
Deve, dunque, confermarsi il mancato assolvimento dell'onere di provare i presupposti per ritenere la imputabile a titolo di responsabilità precontrattuale. CP_2
2. Anche il secondo motivo d'appello non merita accoglimento.
L'appellante, in primo luogo, si è riportata genericamente alle osservazioni del proprio consulente di parte e, in secondo luogo, ha allegato che alla dichiarazione del CTU di essersi attenuto alle linee guida dei protocolli ENFSI, non è seguita la loro concreta applicazione, poiché non sono stati dichiarati gli esiti.
La Corte, per ciò che concerne il primo argomento speso dall'appellante, rileva che in assenza di specifiche contestazioni alle risposte che il CTU ha fornito alle osservazioni del consulente di parte, non può che essere confermata la valutazione compiuta dal Giudice di prime cure circa l'adeguatezza del riscontro fornito dal CTU e la congruità delle conclusioni raggiunte.
Del pari deve essere rigettata anche la seconda argomentazione in quanto, oltre ad essere generica, non è stata accompagnata da alcuna richiesta di integrazione o rinnovo della CTU in sede d'appello.
Non occorre poi dimenticare che la decisione con cui il primo Giudice ha rigettato la domanda volta ad ottenere l'accertamento della falsità delle firme non si fonda esclusivamente sulle conclusioni della consulenza tecnica, bensì su tutta una serie di risultanze documentali e pagina 10 di 12 testimoniali che, tuttavia, non sono state oggetto di contestazione alcuna. Ciò determina il passaggio in giudicato del terzo capo della sentenza appellata da pagina 5 a pagina 6, secondo capoverso, e corrobora il rigetto del secondo motivo d'appello.
3. Parimenti da rigettare è il terzo motivo d'appello.
Come già chiarito esaminando il primo motivo, la decisione dell'Arbitro Bancario Finanziario, contrariamente a quanto allegato da parte appellante, non poteva da sola fondare la sussistenza di responsabilità precontrattuale in capo alla Banca. Il fatto che l'Arbitro abbia censurato la mancata tempestiva risposta non implica alcuna affermazione o accertamento circa la sussistenza dell'affidamento precontrattuale e la debenza del relativo danno;
tant'è vero che il ricorso presentato dinnanzi all'Arbitro – che era volto ad ottenere anche la condanna al risarcimento del danno - è stato rigettato.
Nel caso di specie, il Giudice di prime cure, ai fini dell'applicazione dell'art. 96, 3° comma,
c.p.c. ha attribuito rilevanza a due circostanze e cioè: che gran parte dei fatti allegati nell'atto di citazione risultavano smentiti da documentazione prodotta in giudizio e che la domanda di accertamento della falsità delle sottoscrizioni aveva imposto alla un onere di difesa CP_2
gravoso. Sussistevano, dunque, i presupposti per poter affermare la sussistenza di un abuso dello strumento processuale.
La Corte ritiene che ricorrano anche in questo grado i presupposti per disporre un'ulteriore condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c..
l'esame complessivo delle difese dell'appellante ne evidenzia la grossolana infondatezza, soprattutto laddove si considera che parte delle doglianze si fondano sulle medesime circostanze di fatto già smentite dalle risultanze documentali del primo grado di giudizio. L'appellante ha, pertanto, nuovamente abusato dello strumento processuale, cosicché deve essere disposta la sua condanna al pagamento in favore dell'appellata di una somma che può essere equitativamente determinata in € 1.500,00.
4. Alla luce di tutto quanto precede l'appello deve essere rigettato e la sentenza integralmente confermata.
5. Ogni altra questione deve intendersi assorbita.
6. Le spese di lite del grado d'appello, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
7. Va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater,
DPR n. 115/2002 e successive modificazioni.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- respinge l'appello proposto avverso la sentenza n. 5209/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata il 20/05/2024, che conferma integralmente;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado d'appello Parte_1 in favore dell'appellata ex DM n. 147 del 13/08/2022, in complessivi Controparte_1
€ 9.991,00 oltre accessori tariffari, previdenziali e fiscali di legge;
- condanna l'appellante a corrispondere all'appellata Parte_1 Controparte_1 ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c. la somma pari a € 1.500,00, equitativamente
[...]
determinata;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante a norma del comma 1 Parte_1
quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n.
228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte, oggi 09/04/2025.
Il Presidente est.
Alberto Massimo Vigorelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente rel. dr. Francesca Vullo Consigliere dr. Cristina Giannelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliata in VIA DEGLI Parte_1 C.F._1
OSPIZI CIVILI, 2/B - 43100 PARMA - presso lo studio dell'avv. BERNI LUCA
), che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. C.F._2
TIRANTI MARIA ( ); C.F._3
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA RUGABELLA, Controparte_1 P.IVA_1
17 - 20122 MILANO - presso lo studio dell'avv. BATTAGLIA MARIO ( ), che C.F._4
la rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLATA
Responsabilità precontrattuale
pagina 1 di 12 Causa avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 5209/2024 emessa dal Tribunale di Milano in data 20/05/2024 e pubblicata in pari data.
CONCLUSION PER CONCETTA ARENA
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, previa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di Legge, riformare integralmente sentenza n. 5209/2024 del 20/5/2024 emessa dal Tribunale di
Milano, Dott.ssa Favarolo, pubblicata in pari data notificata il 21/5/2024. Il tutto per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in primo grado che di seguito si trascrivono integralmente, da ritenersi integrate dalle memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c. depositate rispettivamente il 3/6/2021,
l'1/7/2021 ed il 24/7/2021: “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, previa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di Legge, in via principale: accertata e dichiarata la responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. di per le ragioni meglio tenorizzate nelle Controparte_2
premesse del presente atto (in particolare per la mancata concessione del credito nonostante
l'esistenza dei requisiti per accedervi nonché per il ritardo nell'espletamento dell'istruttoria interna, per il ritardo con cui ne è stato comunicato l'esito nel frattempo rassicurando e ingenerando comunque legittimo affidamento sul buon esito della pratica, così precludendo alle Signore
[...]
e di rivolgersi ad altro istituto di credito) per l'effetto condannare il Pt_1 Controparte_3
predetto istituto di credito, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a risarcire alle odierne attrici, come in atti rappresentate, domiciliate e difese, la somma di € 150.000,00, oltre interessi dal dì del dovuto alla soluzione effettiva, ovvero in quella somma diversa, maggiore o minore che risulterà dovuta in esito all'esperenda istruttoria. Sempre in via principale: accertare e dichiarare la falsità delle sottoscrizioni apposte sulla domanda di accollo (prodotta sub doc. n. 16), siccome non riconducibili alle odierne attrici, e che la data apposta sulla medesima domanda di accollo non è stata apposta dalle Signore e In linea istruttoria: con espressa riserva di altro dedurre, Pt_1 CP_3 produrre e capitolare entro i termini di legge nell'ambito delle memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c., si chiede fin da ora ammettere prove per interpello e testi sui capitoli di cui alle premesse del presente atto, con prefiggendo termine per l'indicazione della lista testimoniale. Con vittoria delle spese del grado, diritti ed onorari di causa, maggiorazione del 15% IVA e CPA sugli imponibili di Legge.
Vittoria delle spese del grado, diritti ed onorari di causa, maggiorazione del 15% IVA e CPA sugli imponibili di Legge. Sentenza provvisoriamente esecutiva per Legge. Le conclusioni poc'anzi rassegnate devono intendersi integrate dalle deduzioni, eccezioni ed istanze tutte, in particolare in linea istruttoria, dedotte nelle prime, seconde e terze memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c. rispettivamente depositate il 3/6/2021, l'1/7/2021 ed il 24/7/2021, nonché dalle osservazioni del CTP
pagina 2 di 12 alla CTU agli atti contenute nel verbale d'udienza depositato telematicamente l'11/12/2023 ed Per_1 oggetto di discussione all'udienza del 12/12/2023. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande od eccezioni nuove introdotte da controparte. Si chiede la concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.”
CONCLUSIONI PER Controparte_1
“Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie,
- dato atto che alla prima udienza del 5 dicembre 2024, l'appellante ha rinunciato all'istanza di sospensiva ex art. 283 c.p.c.;
I) in via pregiudiziale, dichiarare inammissibile l'appello avversario per tutti i motivi precisati in atti, con ogni connessa e conseguente declaratoria e statuizione e conferma della sentenza impugnata;
II) nel merito, rigettare l'appello avversario, e così ogni avversa istanza, in quanto infondato per tutti i motivi precisati in atti, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Con il favore delle spese e compensi anche del presente grado di appello, fatta salva, in aggiunta, la liquidazione di ulteriore importo per risarcimento dei danni per responsabilità aggravata con riguardo alla proposizione della presente impugnativa, se ritenuto d'ufficio da codesta Ecc.ma Corte ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c. III comma.
In via istruttoria, in via del tutto subordinata e per mero tuziorismo e senza inversione dell'onere della prova, e pur tenuto conto della consulenza tecnica e delle prove orali già esperite nel giudizio di primo grado, si ripropongono all'occorrenza le seguenti residuali istanze già formulate in primo grado e di cui non è stato disposto l'accoglimento:
A) ammettersi prova orale e interrogatorio formale sui seguenti capitoli di prova non ammessi:
3) Vero in particolare che la signora voleva intestare la domanda di accollo alla figlia Parte_1
in quanto a carico della signora vi erano pregiudizievoli che avrebbero Controparte_3 Pt_1
potuto determinare il rifiuto della domanda di accollo se proposta a nome della stessa;
4) Vero che, durante i contatti preliminari della primavera del 2017, la signora Parte_1
dichiarava alla signora che la Banca di San Miniato, filiale di Milano, Via Mazzini, Parte_2
sarebbe stata disponibile alla concessione di un finanziamento di 1.000.000,00 di euro, e che la signora avrebbe preferito un finanziamento con in considerazione delle Parte_1 CP_2
condizioni economiche di maggior favore.
Con i seguenti testi:
pagina 3 di 12 - sig.ra c/o , filiale di Milano, Piazza San Babila n. 2/8; Parte_2 Controparte_1
- sig.ra c/o , filiale di Milano, Corso Italia nn. 20/22; Testimone_1 Controparte_1
- sig. c/o , filiale di Monza, Via Amati n. 119; Testimone_2 Controparte_1
- sig. c/o , Milano, Via Verdi n. 8; Testimone_3 Controparte_1
B) nella denegata e non creduta ipotesi di ulteriore ammissione di alcuno dei capitoli avversari non ammessi con il provvedimento emesso in data 13/10/2021 nel giudizio di primo grado, ammettersi
INTESA alla prova del contrario con i medesimi testi sopra ricordati.
Fatto salvo ogni altro diritto.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvedeva:
- rigettava le domande proposte da e nei confronti di Parte_1 Controparte_3 [...]
Controparte_1
- condannava e alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_3
Controparte_1
- poneva le spese di CTU definitivamente a carico di e Parte_1 Controparte_3
- condannava e a corrispondere a Parte_1 Controparte_3 Controparte_1
l'importo di € 1.000,00 ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c..
La vicenda può essere sunteggiata come segue.
e (d'ora in avanti e o attrici) agivano in giudizio Parte_1 Controparte_3 Pt_1 CP_3
chiedendo che venisse accertata la sussistenza di responsabilità precontrattuale in capo a
[...]
(d'ora in avanti ) - derivante dall'illegittima interruzione delle trattative Controparte_1 CP_4 instaurate con le attrici per l'accollo di un mutuo - con conseguente condanna al risarcimento del danno nella misura pari a € 150.000,00. Chiedevano, altresì, che venisse accertata la falsità delle sottoscrizioni apposte sulla domanda di accollo (che aveva prodotto per la prima volta dinnanzi all'Arbitro CP_1
Bancario Finanziario), contestando anche la data ivi apposta.
Le attrici, a sostegno delle loro domande, deducevano che:
- nel corso del 2015 la sola aveva stipulato con la società Leopardi Re s.r.l. un contratto Pt_1
preliminare, impegnandosi ad acquistare, per sé o per persona da nominare entro la stipula del contratto definitivo (in origine fissata per il mese di giugno 2017), un immobile in corso di costruzione sito in
Milano, via Leopardi;
- il corrispettivo della compravendita era stato fissato in € 771.492,81, e poteva essere corrisposto anche mediante parziale accollo del mutuo intestato alla società Leopardi Re s.r.l.;
pagina 4 di 12 - nel mese di febbraio 2017, le attrici avevano inoltrato ad (filiale di Milano Corso Magenta), la CP_1 domanda per l'accollo del mutuo precedentemente concesso alla Leopardi Re s.r.l.;
- l'istruttoria di si era protratta per diversi mesi e che, nel corso di essa, le attrici erano state CP_1
comunque rassicurate circa l'esito positivo dell'operazione, nonostante un possibile ritardo legato alla necessità di effettuare alcune verifiche circa i redditi di Pt_1
- in ragione del ritardo di , le attrici si erano accordate con la Leopardi Re s.r.l. per posticipare la CP_1
stipula del contratto definitivo al mese di ottobre 2017 ed in data 4/10/2017 avevano ricevuto il formale invito al rogito per il 20/10/2017;
- nonostante i solleciti e i reclami inoltrati ad , quest'ultima non aveva fornito una formale CP_1
risposta circa l'esito della richiesta di accollo e le attrici si erano trovare nell'impossibilità di stipulare il contratto definitivo;
- la società Leopardi Re s.r.l., in forza di un accordo formalizzato in una scrittura privata sottoscritta con aveva trattenuto unicamente l'importo di € 150.000,00 a titolo di penale a fronte della Pt_1
risoluzione del contratto preliminare;
- successivamente, aveva presentato un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, e nell'ambito di Pt_1
tale procedura aveva prodotto una domanda di accollo asseritamente firmata dalle attrici e CP_1
recante la data del 29/06/2017;
- l'Arbitro Bancario Finanziario aveva rigettato il ricorso alla luce dell'insindacabilità della valutazione della banca circa la sussistenza del merito creditizio dei potenziali clienti, ma, secondo le attrici, ciononostante aveva invitato a riscontrare tempestivamente le richieste formulate dalla clientela. CP_1
Ciò dedotto, le attrici imputavano la risoluzione del contratto preliminare ad Intesa a titolo di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c., e conseguentemente ne chiedevano la condanna al risarcimento del danno.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande nel merito, formulando istanza di CP_1
verificazione del documento disconosciuto e chiedendo la condanna delle attrici ex art. 96, comma 3,
c.p.c..
Il Tribunale concedeva i termini per memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e, all'esito del loro deposito, ammetteva la prova testimoniale su alcuni dei capitoli di prova formulati e l'interrogatorio formale delle attrici. Il Tribunale disponeva, poi, l'espletamento di una CTU grafologica, al fine di verificare il carattere autografo o apocrifo delle sottoscrizioni apposte al documento disconosciuto dalle attrici e rispetto al quale la Banca aveva formulato istanza di verificazione.
Espletati tali incombenti, il Tribunale fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni e, in tale sede, tratteneva la causa in decisione previa concessione dei termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c..
pagina 5 di 12 Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 5209/2024, rigettava le domande proposte dalle attrici.
Nel dettaglio, dapprima esaminava, in quanto logicamente preliminare, la domanda volta ad ottenere l'accertamento della falsità delle firme apposte sulla domanda di accollo. Sul punto, il Tribunale concludeva escludendo la falsità lamentata e riconoscendo la natura autografa delle sottoscrizioni apposte sia alla luce delle risultanze documentali e testimoniali acquisite, sia alla luce delle conclusioni della CTU espletata.
In secondo luogo, il Tribunale - facendo applicazione dei principi espressi dalla richiamata giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità precontrattuale - escludeva che le attrici avessero assolto all'onere, sulle stesse incombente, di provare che la avesse interrotto le CP_2
trattative quando erano giunte al punto di creare un ragionevole affidamento nella loro positiva conclusione e senza un giustificato motivo e, dunque, che il recesso dalle trattative da parte della CP_2
fosse stato esercitato in violazione dei doveri di buona fede e correttezza.
Infine, il Tribunale condannava le attrici ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c. ritenendo che dagli atti di causa risultasse che le attrici avessero abusato dello strumento processuale.
Avverso la summenzionata sentenza ha proposto appello esclusivamente (d'ora in Parte_1
avanti anche appellante) affidandolo a tre motivi.
1) Con il primo motivo l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha escluso, ritenendolo non provato, che il recesso dalle trattative da parte della sia CP_2
avvenuto in violazione dei canoni di buona fede e correttezza. L'appellante ha dedotto che la avrebbe tardato nel comunicare l'esito negativo della richiesta di accollo, determinando CP_2 una serie di effetti a cascata, tra i quali l'impossibilità di rivolgersi ad altri istituti di credito.
Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe omesso di prendere in considerazione la decisione con cui l'Arbitro Bancario Finanziario aveva già accertato la violazione della buona fede e della correttezza da parte della L'appellante ha poi dedotto che la Banca avrebbe cercato di CP_2
ingenerare confusione sui tempi di istruttoria della pratica, producendo la domanda d'accollo con l'indicazione della data del 29/06/2017 e sostenendo che a febbraio si erano tenuti solo dei colloqui interlocutori. L'appellante, al contrario, ritiene che dal mese di febbraio 2017 al mese di giugno 2017 la pratica sia stata in istruttoria, ingenerando in lei la convinzione che l'accollo sarebbe stato concesso;
ancora, seguendo l'argomentazione dell'appellante, la CP_2
nonostante nel mese di luglio 2017 fosse in possesso di tutta la documentazione, nel mese di settembre 2017 non aveva ancora formalizzato la sua posizione (sebbene sollecitata in tal senso). L'appellante ha affermato, inoltre, di aver formulato richiesta di finanziamento ad un altro istituto bancario (Banco BPM), in ragione del silenzio serbato da , e che tale CP_1
pagina 6 di 12 richiesta di finanziamento sia stata rifiutata in ragione del precedente rifiuto che CP_2
aveva deliberato, ma non le aveva comunicato.
2) Con il secondo motivo l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha condiviso le risultanze della CTU. L'appellante ha contestato le conclusioni della perizia grafologica riportandosi anche alle osservazioni già formulate dal proprio CTP.
3) Con il terzo motivo l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha disposto la condanna ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c.. Secondo l'appellante, nel caso di specie, erano assenti i presupposti per disporre una condanna per lite temeraria;
al contrario,
l'appellante ha argomentato di aver agito in giudizio per ottenere la condanna della al CP_2 risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale perché già l'Arbitro Bancario
Finanziario aveva accertato la violazione dei doveri di buona fede e correttezza da parte della nella misura in cui quest'ultima non aveva provveduto a dare tempestivo riscontro alle CP_2
richieste dei clienti.
Si è costituita in giudizio (d'ora in avanti anche appellata) eccependo, Controparte_1
preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello avversario in quanto proposto da una sola delle parti soccombenti e chiedendo, in ogni caso nel merito, il rigetto dell'appello con conferma dell'appellata sentenza.
All'udienza del 05/12/2024 il Presidente istruttore ha fissato l'udienza di rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c.. All'udienza del 03/04/2025 il
Presidente istruttore ha rimesso la causa in decisione dinnanzi al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall'appellata sulla scorta del rilievo per cui l'impugnazione è stata proposta da una soltanto delle attrici soccombenti in primo grado.
Sul punto è sufficiente richiamare quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità e sintetizzato nella seguente massima: “La notificazione dell'impugnazione a parti diverse da quelle dalle quali o contro le quali è stata proposta ai sensi dell'art. 332 c.p.c. non ha la stessa natura della notificazione prevista dall'art. 331 c.p.c., relativo all'integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, in quanto, mentre in tale ultima norma si tratta di una "vocatio in jus" per integrare il contraddittorio, in ipotesi di cause scindibili, invece, detta notificazione integra soltanto una "litis denuntiatio" allo scopo di avvertire coloro che hanno partecipato al giudizio della necessità di proporre le impugnazioni, che non siano già precluse o escluse, nel processo instaurato con l'impugnazione principale;
in tale ultima ipotesi, ove sia omessa l'indicata notificazione, l'unico effetto è che il processo, per facilitare l'ingresso
pagina 7 di 12 dell'eventuale interveniente, è da ritenere in situazione di stasi e di quiescenza fino alla decorrenza dei termini stabiliti dagli artt. 325 e 327 c.p.c., onde la sentenza non può essere utilmente emessa. Ne consegue che, in relazione a cause scindibili, qualora non sia stata disposta la notificazione del gravame alle altre parti, la sentenza d'appello è annullabile dalla Corte di cassazione soltanto se, quando essa è chiamata a decidere, non siano decorsi i termini per l'appello, laddove, se questi sono scaduti, l'inosservanza dell'art. 332 c.p.c. non produce alcun effetto.” (Cass. civ., sez. VI - 2, n.
7031/2020)
In conformità della giurisprudenza di legittimità appena richiamata, può affermarsi che nel caso di specie, versandosi in un'ipotesi di cause scindibili, trova applicazione l'art. 332 c.p.c. e che, di conseguenza, la mancata notificazione nei confronti di – che in questo grado sarebbe Controparte_3
dovuta avvenire ai soli fini della litis-denuntiatio – resta priva di effetti, posto che già alla data della prima udienza di comparizione delle parti (05/12/2024) era ormai scaduto il termine breve per proporre l'impugnazione (trattandosi di sentenza notificata il 21/05/2024).
Rispetto a che non ha proposto impugnazione seppure soccombente in primo grado, Controparte_3
la sentenza ha pertanto acquisito l'autorità di cosa giudicata.
Ciò posto, è possibile esaminare l'appello nel merito.
1. Il primo motivo d'appello, nelle sue varie articolazioni, non è meritevole di accoglimento.
Anzitutto, alla decisione dell'Arbitro Bancario Finanziario non può essere attribuita la valenza voluta dall'appellante. Infatti, se da una parte la decisione dell'Arbitro – a prescindere dalla statuizione in essa contenuta - non rappresenta un precedente vincolante per il giudice, che rimane libero di valutare la sussistenza o meno dei presupposti per il riconoscimento della responsabilità precontrattuale, dall'altra parte non si può sottacere che l'appellante, diversamente da quanto sostiene con l'atto d'appello, aveva già chiesto in quella sede il risarcimento del danno e che il suo ricorso era stato rigettato.
Di fatto, la decisione arbitrale contiene una raccomandazione rivolta alla di rispettare CP_2
l'obbligo di riscontrare tempestivamente le richieste formulate dalla clientela nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza, ma non contiene alcun accertamento della sussistenza di responsabilità in capo alla CP_2
Per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale, come costantemente precisato dalla giurisprudenza di legittimità: “[…] occorre che tra le parti siano in corso trattative;
che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l'altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto;
che esse siano state interrotte, senza un giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur
pagina 8 di 12 nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto. La verifica della ricorrenza di tutti tali elementi si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, ove non inficiato da omesso esame circa un fato decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.” (Cass. civ., sez. VI – 2, n.
34510/2021)
Orbene, nel caso di specie, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, la parte che ha invocato l'altrui responsabilità precontrattuale (cioè l'odierna appellante), ha sì dato prova della sussistenza di trattative con la ma non ha dato prova degli ulteriori presupposti e, CP_2
in particolare, non ha provato che le trattative fossero giunte ad uno stadio tale da aver ingenerato il ragionevole convincimento che la domanda di accollo del mutuo sarebbe stata accolta.
L'appellante insiste nel ritenere che la abbia tardato nel comunicare il diniego alla CP_2
richiesta di accollo, affermando che la pratica è stata in istruttoria da febbraio a giugno del 2017
e che a settembre 2017 la nonostante disponesse di tutta la documentazione da luglio CP_2
2017 e fosse stata sollecitata, non aveva ancora formalizzato la sua posizione.
Con tali affermazioni l'appellante ha, sostanzialmente, riproposto, senza nulla aggiungere, la ricostruzione dei fatti così come era stata da lei prospettata nel primo grado di giudizio;
tuttavia, il Giudice di prime cure ha già smentito detta ricostruzione sulla scorta delle risultanze documentali e/o testimoniali.
In particolare, il Tribunale - sulla scorta di quanto emergeva dai documenti prodotti in giudizio - ha accertato che, sebbene i primi contatti tra l'odierna appellante e la vi siano stati a far CP_2
data dal febbraio 2017, alla fine del mese di marzo 2017 non era stata ancora presentata né la domanda di accollo né la documentazione necessaria per istruire la pratica;
inoltre, il Tribunale ha posto in evidenza che l'odierna appellante già nel mese di luglio 2017 era a conoscenza del diniego della richiesta di accollo (sia sulla scorta della mail prodotta come doc. n. 4 del fascicolo di primo grado di parte appellante, che sulla scorta delle risultanze testimoniali) e avrebbe potuto e dovuto attivarsi per trovare soluzioni alternative che le avrebbero consentito di addivenire alla stipula del contratto definitivo.
La Corte non può che ribadire e confermare le conclusioni cui il primo Giudice è pervenuto, con ampiezza di argomentazioni, nell'appellata sentenza.
Giova precisare che, in ogni caso, il mero ritardo nel fornire riscontro alle richieste della clientela (fermo restando che non è stato provato che l'istruttoria abbia avuto la durata allegata pagina 9 di 12 dall'appellante) non è per sé solo idoneo ad ingenerare il ragionevole affidamento sul buon esito delle trattative.
Il mero decorso del tempo, non accompagnato da ulteriori elementi, non può avere implicato l'insorgenza di alcun affidamento circa l'accoglimento della domanda di accollo.
Infine, l'appellante, richiamando il contenuto del documento n. 30 del suo fascicolo di primo grado, ha argomentato che la segnalazione di rifiuto della appellata abbia determinato il CP_2
rigetto della richiesta di accollo formulata presso altro istituto bancario. L'argomentazione è indimostrata oltre che priva di pregio.
Diversamente da quanto l'appellante sostiene, dal documento n. 30 del suo fascicolo di primo grado (cfr. pag. 3 di 3 di tale documento), che contiene le informazioni creditizie presenti sul
S.I.C. di CRIF, emerge il rifiuto della richiesta formulata presso altro istituto bancario (Banco
BPM) ma non le motivazioni che lo hanno determinato. Ad ogni buon conto, gli istituti di credito compiono le valutazioni sul merito creditizio in completa autonomia decisionale e non sono vincolati dall'esito delle precedenti delibere.
Deve, dunque, confermarsi il mancato assolvimento dell'onere di provare i presupposti per ritenere la imputabile a titolo di responsabilità precontrattuale. CP_2
2. Anche il secondo motivo d'appello non merita accoglimento.
L'appellante, in primo luogo, si è riportata genericamente alle osservazioni del proprio consulente di parte e, in secondo luogo, ha allegato che alla dichiarazione del CTU di essersi attenuto alle linee guida dei protocolli ENFSI, non è seguita la loro concreta applicazione, poiché non sono stati dichiarati gli esiti.
La Corte, per ciò che concerne il primo argomento speso dall'appellante, rileva che in assenza di specifiche contestazioni alle risposte che il CTU ha fornito alle osservazioni del consulente di parte, non può che essere confermata la valutazione compiuta dal Giudice di prime cure circa l'adeguatezza del riscontro fornito dal CTU e la congruità delle conclusioni raggiunte.
Del pari deve essere rigettata anche la seconda argomentazione in quanto, oltre ad essere generica, non è stata accompagnata da alcuna richiesta di integrazione o rinnovo della CTU in sede d'appello.
Non occorre poi dimenticare che la decisione con cui il primo Giudice ha rigettato la domanda volta ad ottenere l'accertamento della falsità delle firme non si fonda esclusivamente sulle conclusioni della consulenza tecnica, bensì su tutta una serie di risultanze documentali e pagina 10 di 12 testimoniali che, tuttavia, non sono state oggetto di contestazione alcuna. Ciò determina il passaggio in giudicato del terzo capo della sentenza appellata da pagina 5 a pagina 6, secondo capoverso, e corrobora il rigetto del secondo motivo d'appello.
3. Parimenti da rigettare è il terzo motivo d'appello.
Come già chiarito esaminando il primo motivo, la decisione dell'Arbitro Bancario Finanziario, contrariamente a quanto allegato da parte appellante, non poteva da sola fondare la sussistenza di responsabilità precontrattuale in capo alla Banca. Il fatto che l'Arbitro abbia censurato la mancata tempestiva risposta non implica alcuna affermazione o accertamento circa la sussistenza dell'affidamento precontrattuale e la debenza del relativo danno;
tant'è vero che il ricorso presentato dinnanzi all'Arbitro – che era volto ad ottenere anche la condanna al risarcimento del danno - è stato rigettato.
Nel caso di specie, il Giudice di prime cure, ai fini dell'applicazione dell'art. 96, 3° comma,
c.p.c. ha attribuito rilevanza a due circostanze e cioè: che gran parte dei fatti allegati nell'atto di citazione risultavano smentiti da documentazione prodotta in giudizio e che la domanda di accertamento della falsità delle sottoscrizioni aveva imposto alla un onere di difesa CP_2
gravoso. Sussistevano, dunque, i presupposti per poter affermare la sussistenza di un abuso dello strumento processuale.
La Corte ritiene che ricorrano anche in questo grado i presupposti per disporre un'ulteriore condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c..
l'esame complessivo delle difese dell'appellante ne evidenzia la grossolana infondatezza, soprattutto laddove si considera che parte delle doglianze si fondano sulle medesime circostanze di fatto già smentite dalle risultanze documentali del primo grado di giudizio. L'appellante ha, pertanto, nuovamente abusato dello strumento processuale, cosicché deve essere disposta la sua condanna al pagamento in favore dell'appellata di una somma che può essere equitativamente determinata in € 1.500,00.
4. Alla luce di tutto quanto precede l'appello deve essere rigettato e la sentenza integralmente confermata.
5. Ogni altra questione deve intendersi assorbita.
6. Le spese di lite del grado d'appello, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
7. Va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater,
DPR n. 115/2002 e successive modificazioni.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- respinge l'appello proposto avverso la sentenza n. 5209/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata il 20/05/2024, che conferma integralmente;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado d'appello Parte_1 in favore dell'appellata ex DM n. 147 del 13/08/2022, in complessivi Controparte_1
€ 9.991,00 oltre accessori tariffari, previdenziali e fiscali di legge;
- condanna l'appellante a corrispondere all'appellata Parte_1 Controparte_1 ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c. la somma pari a € 1.500,00, equitativamente
[...]
determinata;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante a norma del comma 1 Parte_1
quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n.
228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte, oggi 09/04/2025.
Il Presidente est.
Alberto Massimo Vigorelli
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