Articolo 4 della Legge 12 aprile 2019, n. 31
Articolo 3Articolo 5
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19 aprile 2020
Art. 4. Clausola di invarianza finanziaria 1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Entrata in vigore il 19 aprile 2020
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