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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/06/2025, n. 4517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4517 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31468/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Marco Carbonaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. R.G. 31468/2023 avente ad oggetto: responsabilità da circolazione stradale promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VENTURINI Parte_1 C.F._1
FABIO, elettivamente domiciliato presso il difensore parte attrice contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._2
FORMICA ANDREA MATTEO, elettivamente domiciliati presso il difensore parte convenuta
CONCLUSIONI
Parte attrice
Come da foglio di p.c. depositato il 7 marzo 2025.
Parte convenuta
Come da foglio di p.c. depositato il 4 marzo 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Ai sensi dell'art. 121 c.p.c., la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U. 9936/2014; Cass. 17214/2016).
pagina 1 di 13 (classe 1981) esponeva che, in data 28.03.2019 in Assago, era alla guida del Parte_1 proprio motociclo Yamaha MT03 su uno svincolo di uscita dall'A7 allorquando si scontrava con l'autovettura Opel tg. ET615TH, che, procedendo nel suo medesimo senso di marcia, aveva repentinamente cambiato corsia e invaso la sua corsia di marcia con l'intenzione di effettuare una vietata inversione di marcia. A causa dell'urto, l'attore rovinava al suolo procurandosi gravi lesioni.
Egli conveniva pertanto in giudizio, avanti a questo Tribunale, e Controparte_2 Controparte_1
– rispettivamente proprietario/conducente e assicuratore del predetto veicolo Opel tg. ET615TH –
[...] chiedendone la solidale condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza del sinistro, previa deduzione della somma di 220.485 euro già corrisposta da CP_1
(100.000 euro il 16.09.2021 e 120.485 euro il 05.10.2022).
Si costituivano entrambi i convenuti, col ministero di unico difensore, eccependo concorso di responsabilità dell'attore e chiedendo dunque il rigetto delle domande attoree, per essere satisfattive le somme già versate.
La causa veniva istruita mediante escussione di testimoni ed espletamento di due CTU (una medico- CP_ legale con relazione dott. del 21.11.2024 e una cinematica con relazione ing. del Per_1
23.11.2024) e, infine, veniva trattenuta a decisione ai sensi del novellato art. 281-quinquies c.p.c. all'udienza del 7 maggio 2025.
La causa è matura per la decisione, con superfluità delle istanze istruttorie reiterate dalle parti, e la domanda di parte attrice è fondata, nei limiti di cui appresso.
1. Accertamento della responsabilità del sinistro
L'approfondita relazione di incidente stradale dei Carabinieri (doc. 2 att.), corredata da numerose fotografie e da rilievi planimetrici, e la valutazione che di tali dati ha effettuato il CTU, con approfondita e convincente relazione per vero non tecnicamente censurata dalle parti (se non in minima parte dall'attore e dal suo CTP in relazione all'incidenza causale dell'elevata velocità di costui su dinamica ed effetti lesivi del sinistro), consentono di ritenere adeguatamente dimostrata la dinamica del sinistro di cui è causa e di pervenire motivatamente all'attribuzione delle responsabilità.
Risulta infatti dimostrato che l'incidente si è verificato quando il , alla guida della sua CP_2 autovettura, ha repentinamente cambiato corsia, da destra verso sinistra, senza avvedersi del sopraggiungere da tergo, sulla corsia di sinistra, dell'attore a bordo del suo motoveicolo. Costui si è dunque scontrato con la fiancata anteriore sinistra dell'autovettura rovinando poi al suolo.
È dunque evidente – al di là del fatto che il volesse compiere una manovra vietata (cioè lo CP_2 spostamento verso corsia di specializzazione in vista di inversione di marcia, spostamento vietato per striscia continua), essendo la questione scarsamente rilevante perché l'urto è avvenuto ancora nella corsia di marcia ordinaria – che il convenuto ha gravemente violato l'art. 154 cod. strada là dove impone a chiunque intenda spostarsi di corsia di “assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi”.
pagina 2 di 13 Il , quindi, nello spostarsi di corsia non ha verificato che nessuno circolasse sulla corsia di CP_2 sinistra e che egli potesse compiere la manovra in sicurezza tenendo conto di posizione e distanza di altri utenti della strada.
L'attore era poi certamente visibile, essendo la strada rettilinea per un sufficiente precedente tratto
(pag. 4 CTU) e procedendo egli a velocità sì superiore ai limiti ma comunque non tale da impedire al convenuto di percepire adeguatamente il suo avvicinamento.
La responsabilità del , peraltro non contestata nemmeno dei convenuti, è dunque dimostrata. CP_2
Ravvisa, nondimeno, il Tribunale un coefficiente di responsabilità anche in capo all'attore, il quale, come dimostrato tecnicamente dal CTU (pag. 27 ss.), pur con inevitabili limiti di approssimazione, e per vero non contestato nemmeno dall'attore in punto di mero fatto, procedeva a velocità intorno ai 72 km/h (range tra 68 e 76 km/h) su tratto con limite di 50 km/h.
Anche se l'impatto si sarebbe verificato ugualmente (pag. 29 CTU), ritiene il Tribunale che, secondo criteri probabilistici e in base all'id quod plerumque accidit, se l'attore avesse marciato a velocità adeguata ed entro i limiti l'incidente sarebbe stato meno grave e gli effetti lesivi meno severi. È certamente vero, come rilevato dall'attore, che non vi è una legge scientifica di rigorosa proporzionalità tra velocità e gravità delle lesioni;
nondimeno appare sufficientemente verosimile, secondo la regola del “più probabile che non” che l'impatto sarebbe stato meno devastante e l'attore avrebbe patito lesioni minori in caso di velocità inferiore.
Anche la condotta di guida dell'attore si pone, dunque, in relazione causale con l'evento di danno e le lesioni da esso scaturite.
In relazione al riparto di responsabilità, ritiene il Tribunale che la condotta del convenuto sia nettamente più grave rispetto a quella dell'attore; egli, spostandosi di corsia, ha turbato la regolare circolazione del traffico sulla corsia dell'attore e inoltre lo spostamento è stato repentino e ha impedito una pronta reazione di emergenza dell'attore, come rilevato anche dal CTU (pag. 31 CTU).
Tenuto conto dunque della gravità delle rispettive colpe e delle conseguenze derivate dalle rispettive imprudenze, il Tribunale ritiene congruo, ai sensi dell'art 1227 c.c., attribuire all'attore il 20% di responsabilità, con il residuo 80% a carico del convenuto . CP_2
Entrambi i convenuti, dunque, devono essere condannati in solido tra loro, ai sensi dell'art. 2054 c.c. e
144 cod. ass., al risarcimento del danno a favore dell'attore, nei limiti dell'80% dei danni risarcibili.
2. Quantificazione dei danni risarcibili – Danno non patrimoniale
Quanto ai danni non patrimoniali, premette il Tribunale che la relazione del consulente medico-legale si fonda su un'approfondita attività di valutazione e osservazione della parte attrice e della documentazione medica agli atti sicché le sue conclusioni, esaustive nonché logicamente e congruamente motivate, sono condivise dal Tribunale, nessuna specifica censura tecnica peraltro essendo stata mossa dalle parti alla relazione del consulente, eccezion fatta per la censura attorea in punto spese odontoiatriche, di cui infra.
pagina 3 di 13 Deve pertanto ritenersi provata la derivazione causale della lesione alla salute lamentata da parte attrice e descritta nella relazione del CTU (grave trauma cranico polifratturativo, fratture costali, frattura perone sinistro e varie ferite agli arti) dal sinistro di cui è causa, alla luce della documentazione medica in atti.
Si condivide altresì la valutazione tecnica del CTU che ha quantificato nel 55% il grado di invalidità permanente della parte attrice in conseguenza delle lesioni occorse nel sinistro (considerati altresì i postumi psichici, neurologici, estetici, cfr. pag. 35 relazione CTU), e in 540 i giorni di inabilità temporanea, di cui 260 di inabilità assoluta e 280 di inabilità parziale al 75%. Possono aggiungersi 7 giorni di inabilità temporanea assoluta per il ricovero dal 23 al 29 gennaio 2025 (doc. 42-43 att.) per un intervento chirurgico per riapertura della ferita cranica.
Osserva, poi, il Tribunale che il danno non patrimoniale derivante da lesione della salute, ancorché costituisca categoria giuridicamente unitaria (cfr. Cass. S.U. 26972/2008; Cass. 7513/2018), comprenda
– alla luce delle recenti ma ormai consolidate specificazioni del Supremo Collegio (cfr. Cass.
11851/2015; Cass. 7513/2018; Cass. 25164/2020) – le due (fenomenologicamente) distinte voci di danno biologico, quale compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, e di danno morale, quale pregiudizio privo di fondamento medico-legale e rappresentato dalla sofferenza interiore.
Entrambe tali voci devono essere distintamente allegate e provate.
In particolare, questo Tribunale richiama il recente e condiviso arresto del Supremo Collegio (Cass.
25164/2020, § 4.1.), secondo il quale l'attore danneggiato ha il preciso onere di allegare puntualmente le sofferenze interiori di cui pretende il risarcimento;
se dunque per la prova del danno morale può farsi ampio ricorso alla prova presuntiva, nondimeno il danneggiato è onerato di una puntuale allegazione di quei “fatti” in cui si esplica e manifesta il danno morale lamentato (tristezza, patema d'animo, vergogna, disistima etc.).
Nel caso di specie, il danno biologico è stato compiutamente allegato e risulta dimostrato dalla documentazione medica in atti nonché dalle risultanze della CTU medico legale.
Parte attrice ha altresì specificamente allegato (cfr. pag. 12 e 17ss. citazione) di aver patito significative sofferenze interiori derivanti dall'evento di danno di cui è causa.
Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che il danno morale possa ritenersi presuntivamente provato – secondo i principi da ultimo ribaditi da Cass. 25164/2020 – sulla base degli invasivi trattamenti sanitari e chirurgici subiti, della significativa durata dell'inabilità temporanea e dell'altrettanto significativa invalidità permanente che può presumersi ingeneri persistenti sentimenti di sofferenza.
Ritiene inoltre il Tribunale che il danno biologico temporaneo e permanente patito dall'attore debba essere aumentato per personalizzazione.
Quanto al periodo di inabilità temporanea, osserva il Tribunale che il periodo dal sinistro alla stabilizzazione dei postumi è stato per l'attore particolarmente gravoso con numerosi interventi chirurgici e una lunga ospedalizzazione ed è stato reso più gravoso rispetto alle conseguenze pagina 4 di 13 ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età anche in ragione della nascita del figlio durante il suo periodo di ricovero (18.04.2019, pochi giorni dopo il sinistro, doc. 31 att.), con conseguente impossibilità di instaurare ab origine una relazione genitoriale
(cfr. ex multis Cass. 28988/2019; Cass. 7513/2018).
Quanto al danno da invalidità permanente, ritiene il Tribunale che sia stato sufficientemente dimostrato che l'attore fosse una persona sportiva e praticasse calcio e snowboard, oltre a fare gite in motocicletta con gli amici. Le circostanze sono state confermate da due testimoni e il fatto che i testimoni si riferiscano a racconti dell'attore non rende la testimonianza inattendibile in quanto de relato poiché i racconti dell'attore non sono successivi all'illecito e i testimoni fanno generale riferimento a quanto nel tempo l'attore raccontava loro circa i propri passatempi, rendendo così verosimile la testimonianza, risultando del resto illogico che l'attore in epoca antecedente il sinistro raccontasse a terzi attività sportive e passatempi non veri.
Il CTU ha poi confermato la totale impossibilità per l'attore di praticare l'attività sportiva e il motociclismo (pag. 36 relazione).
Per queste ragioni il Tribunale ritiene congruo, in via equitativa, aumentare del 15% il danno biologico, sia temporaneo che permanente. L'aumento per personalizzazione è limitato al danno biologico dinamico-relazionale (con esclusione dunque della componente di danno morale), sufficiente sul punto richiamare la condivisa giurisprudenza di legittimità in relazione all'art. 138 cod. ass. (Cass.
7892/2024; Cass. 25164/2020).
In ordine alla quantificazione, il Tribunale fa applicazione delle Tabelle 2024 in uso presso il Tribunale di Milano, che costituiscono uniforme criterio orientativo per l'esercizio del potere di liquidazione del danno in via equitativa (Cass. 14402/2011; Cass. 4470/2014; Cass. 1553/2019), rilevando all'uopo che dette Tabelle prevedono per la liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica, un importo composto dal c.d. “punto” biologico (variabile in funzione di età e grado di invalidità) – relativo alla sola componente di danno biologico stricto sensu – aumentato di una percentuale ponderata (in base al grado di invalidità) per la componente “morale” del danno non patrimoniale, al netto ovviamente di eventuali operazioni di personalizzazione del danno.
Anche per il danno non patrimoniale da inabilità temporanea, l'importo base previsto dalla Tabella
(115 euro al giorno per inabilità assoluta) comprende in sé anche il distinto aspetto del danno da sofferenza interiore, con un importo di 84 euro al giorno per la componente biologica e di 31 euro per la componente morale. Con l'aumento per personalizzazione, l'importo per un giorno di inabilità temporanea ammonta a 132 euro.
Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che il danno non patrimoniale da invalidità permanente patito dalla parte attrice, sia nella componente di danno biologico sia nella componente di sofferenza interiore presuntivamente connessa, secondo l'id quod plerumque accidit, alla lesione fisica accertata, debba essere equitativamente liquidato nella somma complessiva di 587.313 euro, pari all'importo previsto dalle Tabelle per un'invalidità permanente del 55% in soggetto di 38 anni all'epoca del sinistro
(533.921 euro) più il 15% della componente biologica (53.392 euro, pari al 15% di 355.947).
pagina 5 di 13 Per l'invalidità temporanea deve essere applicato l'importo di 132 euro (115 + 15%) per ciascun giorno di inabilità temporanea totale con conseguente liquidazione di un danno di 62.964 euro (35.244 euro per 267 gg al 100%; 27.720 euro per 280 gg al 75%).
Il danno non patrimoniale complessivamente patito dall'attore ammonta dunque a 650.277 euro, di cui
520.221,60 euro (pari all'80%) a carico dei convenuti.
Tale importo è liquidato anche in via equitativa in moneta attuale e pertanto deve essere devalutato alla data del sinistro e poi maggiorato di rivalutazione anno per anno e interessi sulla somma mano a mano rivalutata, secondo gli usuali principi, dal sinistro sino alla presente sentenza (fatto salvo quanto si dirà infra in relazione agli acconti) sicché il risarcimento monetario è già sostanzialmente rivalutato all'attualità senza che sia necessario rivalutare gli importi tabellari (del giugno 2024, data delle ultime Tabelle milanesi) dal giugno 2024 ad oggi per poi devalutare l'importo ottenuto e rivalutarlo dal sinistro ad oggi, poiché così facendo il danno liquidato verrebbe di fatto rivalutato due volte.
Inoltre, la rivalutazione degli importi tabellari all'attualità sarebbe operazione semplicistica. Gli importi contenuti nelle Tabelle in uso presso questo Tribunale sono il frutto del complesso lavoro dell'Osservatorio, che periodicamente le modifica e aggiorna, secondo criteri e calcoli che non necessariamente devono ricalcare matematicamente l'aumento del costo della vita ma possono tenere conto di variegati fattori.
Pertanto, gli importi, alla stregua di quelli previsti da fonti normative o di soft law, sono tenuti fermi sino al successivo aggiornamento ufficiale, fermo restando che, come detto, gli importi sono comunque devalutati al sinistro e rivalutati poi fino ad oggi, sicché dell'aumento del costo della vita sino alla sentenza si tiene già conto nell'ambito di questa operazione di rivalutazione.
Dal danno liquidato devono sottrarsi le somme già percepite dall'attore a titolo di acconto (per complessivi 220.485 euro), secondo il seguente criterio.
In applicazione, infatti, di uno dei due criteri indicati da Cass. 9950/2017, al fine di rendere omogenee le somme (intero danno e acconto), dal danno non patrimoniale, liquidato in moneta attuale in euro
520.221,60, deve essere dedotta la somma pari all'importo dei due acconti rivalutati secondo indice
Istat FOI dalla data del rispettivo pagamento (settembre 2021 e ottobre 2022) all'attualità, cosicché le due somme sono omogenee e si ottiene, per differenza, l'importo residuo attualmente da pagare.
A tale importo residuo da pagare deve essere aggiunta, quale stima del danno da mora, una somma pari agli interessi al tasso legale (1284 comma 1 c.c.), stimato equo da questo Tribunale, calcolati:
i) sull'intero credito risarcitorio di 520.221,60 euro in moneta attuale – previamente devalutato alla data del sinistro (28.03.2019) e poi rivalutato anno per anno, secondo i principi di cui a Cass. S.U. 1712/1995 e Cass. 19987/2016 – dalla data del sinistro alla data di pagamento del primo acconto;
ii) sulla differenza tra l'intero credito rivalutato alla data di pagamento del primo acconto e l'acconto stesso, dal pagamento del primo acconto al pagamento del secondo acconto e così via;
pagina 6 di 13 Sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
3. Quantificazione dei danni risarcibili – Danno patrimoniale
3.1. Danno da lucro cessante lavorativo
L'attore domanda il risarcimento del danno patrimoniale da compromissione della capacità lavorativa, generica e specifica, e da chance di trovare un'occupazione remunerativa.
Osserva sul punto il Tribunale che un'eccessiva scomposizione delle voci di danno patrimoniale connesse alla compromissione della capacità lavorativa non risulta giustificata né sul piano normativo né su quello logico.
Ferma l'integralità del risarcimento, il bene della vita leso è unitario ed è la capacità dell'individuo di lavorare e di produrre reddito, sicché tale reddito mancante, presente e futuro, costituisce il danno- conseguenza da risarcire.
La distinzione tra lesione della capacità lavorativa generica o specifica attiene piuttosto alla quantificazione del danno derivante dalla compromissione della capacità lavorativa, secondo le seguenti coordinate:
1) se l'individuo prima svolgeva uno specifico lavoro che ora non può più svolgere e, nondimeno, mantiene la possibilità di svolgimento di altre occupazioni, è evidente che sarà agevole liquidare il danno in termini di differenza tra il reddito derivante dall'occupazione specifica ora preclusa (calcolato ex art. 137 cod. ass.) e il potenziale reddito che egli potrà percepire sfruttando la residua capacità lavorativa generica e con l'impiego dell'ordinaria diligenza;
2) se egli perde totalmente la capacità di lavorare e prima svolgeva uno specifico lavoro, il danno consisterà nel venir meno del reddito che percepiva prima, che generalmente assorbe il danno da perdita della c.d. capacità lavorativa generica, nel senso che, senza la lesione, l'individuo avrebbe continuato a svolgere quel lavoro e a percepire quello specifico documentato reddito (e quello soltanto), sicché il lucro cessante è per così dire “certo” ed è ancorato ai redditi pregressi perduti, senza che egli possa dolersi di ulteriori poste reddituali perdute connesse alla compromissione anche di una generica capacità lavorativa;
3) se tuttavia, nei casi precedenti, il danneggiato dimostra che, a prescindere dal lavoro concretamente svolto all'epoca del sinistro, egli avrebbe ragionevolmente e concretamente potuto aspirare ad altre (e più remunerative) occupazioni confacenti alle sue attitudini, ora anch'esse precluse, in questo caso – e sul punto correttamente argomenta parte attrice, anche richiamando Cass. 32649/2021 (pag. 5-8) – può essere riconosciuta un'ulteriore somma a titolo di danno da compromissione della capacità lavorativa generica, in aggiunta allo specifico danno da lesione della capacità lavorativa specifica, da liquidarsi in via equitativa in termini di “danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di chance, ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica” (Cass. 32649/2021, pag. 8; cfr. anche Cass.
26641/2023);
pagina 7 di 13 4) infine, se l'individuo non dimostra lo svolgimento di una specifica attività lavorativa e, nondimeno, risulta provata una compromissione della capacità lavorativa generica, allora spetterà a costui ugualmente un danno patrimoniale da generale compromissione della capacità di produrre reddito, da liquidare in via equitativa, prendendo a base il triplo della pensione sociale ai sensi dell'art. 137 cod. ass.
Nel caso di specie, l'attore ha dimostrato che all'epoca del sinistro lavorava nel settore bar/ristorazione, tanto che poche settimane prima del sinistro egli aveva costituito una s.a.s. (con l'attore socio accomandatario) per gestione di bar e somministrazione di alimenti e bevande (cfr. certificazione notarile sub doc. 32) e stava per acquistare l'azienda relativa ad un bar a Milano, con atto notarile fissato il giorno dopo il sinistro e poi annullato (doc. 34). La società fu poi sciolta nel 2020 (doc. 36).
Dagli atti e dalla CTU (cfr. pag. 21-22 e 36 CTU nonché relazione neuropsicologica sub doc. 12) emerge che l'attore ha sviluppato, oltre a postumi concernenti la locomozione, anche deficit neurologici e mnesici che gli impediscono di svolgere la funzione di cameriere/barista che svolgeva prima del sinistro ma anche un'efficace eventuale attività imprenditoriale (gestione bar/ristoranti) in ragione dei disturbi neuropsichici che incidono anche su capacità decisionali e di problem solving (cfr. relazione neuropsicologica sub doc. 12, pag. 7).
Egli, tuttavia, che in ragione del grado di invalidità permanente (55%) mantiene comunque la capacità di deambulare e di gestire seppur in modo elementare la propria vita quotidiana e i propri interessi, conserva la capacità di svolgere attività lavorative più semplici ed esecutive, se del caso accedendo ai programmi di assunzione obbligatoria previsti dalla legge (cfr. anche pag. 36-37 CTU).
Il Tribunale ritiene pertanto che vi sia stata una compromissione pressoché totale della capacità lavorativa specifica sia per mansioni come cameriere e barista sia per attività imprenditoriale collegata al settore ristorativo;
ciononostante, l'attore ha conservato una parziale capacità lavorativa generica e dunque la capacità, con l'impiego dell'ordinaria diligenza, di produrre pur modesti redditi.
Tale presumibile reddito dovrà essere sottratto, con calcolo necessariamente in via equitativa, al presumibile reddito perduto derivante dall'attività lavorativa specifica svolta dall'attore all'epoca del sinistro e dall'attività che stava programmando di intraprendere.
Si rientra dunque nel caso dianzi classificato sub 1).
Non vi è prova, invece, che l'attore abbia altresì patito un danno patrimoniale connesso alla compromissione della capacità di svolgere altre attività lavorative confacenti alle sue abitudini, in quanto non è stato dimostrato che egli volesse dedicarsi ad altre carriere e ad altri settori, ora anch'essi preclusi.
Il danno derivante dalla perdita pressoché totale della capacità lavorativa specifica assorbe, pertanto, anche la compromissione parziale della capacità lavorativa generica, in quanto la chance evocata di trovare un'occupazione ed una carriera diversa (pag. 21 concl.) risulta meramente ipotetica ed astratta e non agganciata a elementi di fatto specifici e tali da rendere concretamente prevedibile tale possibilità.
È lo stesso attore, infatti, a dire di aver frequentato l'istituto alberghiero e di aver svolto per tutta la vita l'attività di cameriere/barista (pag. 19 concl.) sicché non vi sono elementi che inducono a ritenere pagina 8 di 13 concretamente prevedibile che l'attore potesse cambiare settore e intraprendere nuove carriere lavorative.
In ordine alla quantificazione del danno da lucro cessante lavorativo, il Tribunale osserva che l'attore ha dimostrato la propria capacità reddituale ante e post sinistro e la flessione reddituale in modo appena sufficiente ed adeguato.
Egli si è limitato a produrre il riepilogo dei redditi percepiti nel 2017 (doc. 30) da cui risulta un reddito complessivo di 28.628 euro senza, tuttavia, documentare le fonti di quel reddito. Nessun contratto di lavoro subordinato è stato ad esempio prodotto né sono stati prodotti documenti (partita iva, licenze etc.) attestanti lo svolgimento di attività lavorativa autonoma.
Peraltro, dalla dichiarazione dei redditi percepiti nel 2019 (anno del sinistro) (doc. 40) emerge la proprietà di numerosi immobili, locati con canone complessivo di 21.370 euro annui, spettanti all'attore nella misura del 20% e dunque per euro 4.274.
Deve dunque presumersi, in assenza di prova contraria documentale dell'attore – che avrebbe agevolmente potuto produrre ma non ha prodotto la dichiarazione analitica dei redditi percepiti ante sinistro – che tale reddito da locazione fosse presente anche prima del sinistro e, in particolare, nel
2017, anno cui si riferisce il riepilogo sub doc. 30.
L'attore non ha nemmeno dimostrato se il reddito del 2017 fosse un reddito da lavoro dipendente o autonomo e ciò rileva ai sensi dell'art. 137 cod. ass.
Pertanto, poiché è onere dell'attore danneggiato dimostrare il danno da lucro cessante e, quindi, la specifica flessione reddituale ante e post sinistro, è evidente che l'insufficiente documentazione delle poste reddituali rilevanti non può che andare a detrimento dell'attore onerato della prova.
Pertanto, in assenza di specifica prova, il Tribunale deve ritenere che il reddito del 2017 fosse un reddito da lavoro autonomo (con adozione del reddito netto come posta base di calcolo) e che dal reddito documentato debba sottrarsi il reddito locatizio, dovendosi adottare le soluzioni meno favorevoli al soggetto onerato di dimostrare il proprio lucro cessante.
L'attore, infine, ha prodotto il riepilogo dei soli redditi del 2017 non consentendo dunque di appurare se esso fosse il più elevato degli ultimi tre anni ma ciò non è rilevante, essendo norma a favore del danneggiato stesso (se il reddito prodotto era effettivamente il più elevato, esso costituisce la base corretta di calcolo;
se ve ne erano altri più elevati, l'omessa dimostrazione andrà a detrimento del danneggiato stesso).
In conclusione, dal reddito 2017 di 28.628 euro devono dedursi sia il reddito da locazione di 4.274 euro sia le imposte, per giungere al reddito lavorativo al netto delle imposte, ai sensi dell'art. 137 cod. ass.
(come recentemente interpretato anche da Cass. 11320/2025). Le imposte indicate (5.442 euro) comprendono però anche le imposte sul reddito locatizio sicché è impossibile operare calcoli precisi e soccorre dunque la valutazione equitativa.
Ritiene dunque il Tribunale di poter porre a base del calcolo, in via equitativa, ai sensi dell'art. 137 cod. ass., un reddito lavorativo annuo netto di 20.000 euro.
pagina 9 di 13 Se tale reddito deve ritenersi completamente azzerato come espressione della capacità lavorativa specifica dell'attore, nondimeno l'attore, come si è detto, conserva una parziale capacità lavorativa generica per l'espletamento di mansioni semplici ed esecutive, se del caso anche avvalendosi dei programmi di collocamento agevolato dei soggetti invalidi.
Ritiene il Tribunale, pertanto, che l'attore, con l'impiego dell'ordinanza diligenza, possa reperire un'attività lavorativa, se del caso anche part time, che gli consenta di percepire un pur modesto reddito che può quantificarsi, in via equitativa, in 8.000 euro netti annui (circa 660 euro al mese).
In conclusione, il danno da lucro cessante lavorativo deve essere quantificato in via equitativa considerando l'intero reddito perduto per i primi due anni dal sinistro (20.000 per due anni = 40.000 euro), non essendo esigibile, considerato anche il lungo decorso sanitario, una fattiva ricerca di una nuova occupazione in quel periodo, e per gli anni successivi considerando l'importo di 12.000 euro annui, da capitalizzare opportunamente sino al raggiungimento dell'età pensionabile.
All'uopo, è congruo applicare il coefficiente previsto dalle nuove Tabelle (ed. 2024) elaborate dall'Osservatorio di Milano per “Capitalizzazione anticipata di una rendita”, particolarmente adatte alla liquidazione anticipata di un danno futuro che non è vita natural durante ma soltanto per un periodo limitato, cioè fino all'età pensionabile.
Tale lucro cessante futuro può equitativamente calcolarsi dal compimento dei 40 anni dell'attore (nel febbraio 2021, circa due anni dopo il sinistro) e sino all'età pensionabile di 67 anni, dunque per 27 anni.
In applicazione delle sopra richiamate Tabelle, il coefficiente da utilizzare è di 23,62, cioè il coefficiente previsto per la capitalizzazione di un reddito perduto per 27 anni da parte di un soggetto di genere maschile di 40 anni.
La somma ammonta pertanto a 283.440 euro (12.000 * 23,62).
In conclusione, il danno da lucro cessante lavorativo ammonta complessivamente a 323.440 euro
(40.000 + 283.440) e deve essere posto, in ragione del concorso del fatto del danneggiato, a carico dei convenuti nella misura dell'80%, per euro 258.752.
Trattandosi di danno pressoché integralmente futuro, l'importo viene aumentato in via equitativa a
320.000 euro, per considerare sia rivalutazione e interessi sui “ratei” dal sinistro all'attualità sia un prevedibile aumento del reddito lavorativo con il trascorrere del tempo e lo sviluppo delle progettate attività imprenditoriali sia il c.d. danno “pensionistico” e cioè il danno derivante dalla presumibile percezione di una pensione inferiore rispetto a quella che l'attore avrebbe percepito continuando a lavorare (cfr. Cass. 34108/2024).
Su tale somma decorreranno esclusivamente gli interessi al tasso legale ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla sentenza al pagamento.
3.2. Danno da spese sanitarie
Sono rimborsabili le spese per trattamenti sanitari dedotte dall'attore e ritenute congrue dal CTU per
601,09 euro.
pagina 10 di 13 L'attore domanda altresì il rimborso delle spese odontoiatriche sostenute per 21.690 euro (doc. 26 e
39), che il CTU non ha ritenuto di validare.
Osserva il Tribunale che l'attore non ha effettivamente dimostrato in dettaglio gli specifici danni patiti all'apparato dentale e le cure effettuate per ripristinarne la funzionalità, pur essendo alquanto agevole produrre almeno una relazione odontoiatrica che svolgesse una descrizione analitica delle condizioni dell'apparato dentale dopo il sinistro (quali denti mancassero etc.) e le operazioni e i trattamenti svolti.
In questo senso, è corretta la valutazione clinica del CTU che non si è potuto esprimere sulla necessità
e congruità, dal punto di vista strettamente tecnico, delle spese odontoiatriche, non potendo egli valutare con sufficiente precisione se i trattamenti eseguiti fossero effettivamente funzionali ad intervenire su lesioni patite nel sinistro.
Nondimeno, da un punto di vista giuridico ritiene il Tribunale che sia stata fornita sufficiente prova di un danno odontoiatrico e che debba, seppur in via equitativa, riconoscersi un danno per spese mediche di tal genere.
Dai documenti del pronto soccorso e dalla cartella clinica in atti (citati a pag. 23-24 concl. att.) emerge in modo chiaro che l'attore ha subito una ferita lacero contusa al labbro e delle avulsioni dentali.
È provato altresì che l'attore abbia fatto ricorso a trattamenti dentistici dopo il sinistro e, in particolare,
a trattamenti costosi (doc. 26 e fattura doc. 39 per 21.690 euro).
Seppur difetti la prova della precisa riferibilità di tutti i trattamenti elencati nella fattura sub doc. 39 ai danni derivanti dal sinistro e null'altro che a questi, ritiene il Tribunale che in via equitativa possano riconoscersi spese odontoiatriche connesse al sinistro per 15.000 euro, anche considerato che le voci di spesa più importanti attengono a impianti ossei e ricostruzioni di denti, trattamenti che sono quantomeno poco probabili, in tal numero, in soggetto di giovane età per cause non traumatiche. È possibile che le otturazioni, ad esempio, attenessero a patologie pregresse e sconnesse con il sinistro ma si tratta, per continuare l'esempio, di soli 360 euro.
Il danno per spese mediche ammonta dunque a complessivi 15.601,09 euro, di cui 12.480,87 euro
(80%) a carico dei convenuti.
3.3 Spese per assistenza stragiudiziale ante causam
Le spese per assistenza stragiudiziale ante causam (parcella sub doc. 38, euro 12.000) possono essere riconosciute in quanto deve ritenersi che il difensore abbia svolto un'attività dotata di autonoma rilevanza rispetto alla successiva fase giudiziale.
Sebbene, infatti, risultino prodotte (doc. 1) soltanto tre lettere alquanto simili contenenti diffida e invito alla negoziazione assistita, dunque attività strettamente connesse proprio all'avvio del procedimento giudiziale, nondimeno la complessità della vicenda e il fatto che nel 2021 e nel 2022, dunque ante causam, la compagnia abbia corrisposto consistenti acconti inducono a ritenere che sia stata prestata un'attività di assistenza legale ante causam articolata e dotata di autonoma rilevanza, sfociata poi in pagamenti parziali.
pagina 11 di 13 Tenuto conto, tuttavia, dell'attività documentata – che non ha incluso prestazioni stragiudiziali di elevata complessità come redazione di contratti o pareri – e del valore della causa, ritiene il Tribunale, in applicazione della tabella 25 del DM 55/2014, che tale voce di danno debba essere congruamente quantificata in
5.000 euro, di cui 4.000 (80%) a carico dei convenuti.
Il danno patrimoniale emergente risarcibile ammonta pertanto a 16.480,87 euro oltre rivalutazione dalla data dei singoli esborsi alla sentenza nonché interessi al tasso legale (1284 comma 1 c.c.), stimato equo da questo Tribunale, sulla somma originaria rivalutata anno per anno;
sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al medesimo tasso legale dalla sentenza al saldo.
4. Spese di lite e di CTU
In ragione del pur modesto concorso di colpa dell'attore e del fatto che, a fronte di un petitum complessivo emergente dalle memorie conclusive di circa 2 milioni di euro, è stato liquidato un danno di poco superiore a 800.000 euro (tralasciando gli acconti), sussistono gravi ragioni per compensare le spese di lite tra le parti per un terzo, con i residui due terzi a carico dei convenuti, soccombenti in via prevalente, e liquidati, in applicazione dei parametri generali e degli importi previsti dal D.M. 55/2014
(e succ. mod.) per le cause di valore compreso tra 520.000 e 1 milione di euro (in relazione al decisum), nella misura di cui al dispositivo, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Non vi sono i presupposti di resistenza temeraria (invocata dall'attore), attesa la fondatezza dell'eccezione di concorso di colpa e la liquidazione di un danno in misura significativamente inferiore al petitum.
A carico dei convenuti, per due terzi, anche la spesa per il CTP dell'attore, ing. (cfr. All. I Per_2 conclusionale), da ridursi congruamente all'importo complessivo di 1.800 euro, considerato che al
CTU è stato liquidato compenso di 2.600 euro oltre accessori ed egli ha svolto incarico certamente più gravoso del CTP. La quota di due terzi a carico dei convenuti ammonta dunque a 1.200 euro (da pagare direttamente alla parte, essendo all'attore intestata la fattura sub All. I).
I compensi dei CTU sono posti invece integralmente a carico dei convenuti, soccombenti in via prevalente, nei rapporti interni, ferma la solidarietà di tutte le parti nei confronti dei consulenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
DICHIARA e responsabili del sinistro di cui è causa, occorso Parte_1 Controparte_2 in Assago il 28.03.2019, in misura rispettivamente del 20% e dell'80% e per l'effetto, tenuto conto della somma di 220.485 euro già percepita dall'attore a titolo di acconto, visti gli articoli 2054 c.c. e 144 cod. ass.,
NA e , in solido tra loro, a pagare a Controparte_2 Controparte_1 Parte_1
[...]
pagina 12 di 13 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma residua pari alla differenza tra danno non patrimoniale complessivo di 520.221,60 euro, liquidato all'attualità, e acconto di 220.485 euro rivalutato dalla data dei due rispettivi pagamenti all'attualità, oltre rivalutazione e interessi come meglio indicato in motivazione sull'intero credito e poi via via sulle somme residue dopo il pagamento degli acconti e oltre, sull'intera somma, interessi al tasso legale ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla sentenza al saldo;
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale,
- la somma di 320.000 euro, per danno da lucro cessante lavorativo, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. dalla sentenza al saldo;
- la somma di 16.480,87 euro, per danno da spese sanitarie e per assistenza legale stragiudiziale, oltre rivalutazione secondo indice Istat dai singoli esborsi alla sentenza e interessi al tasso legale sulla somma rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 comma 1
c.c. su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
PONE le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico dei convenuti (in parti uguali tra loro) nei rapporti interni, ferma la solidarietà di tutte le parti nei confronti dei consulenti;
COMPENSA le spese di lite tra le parti per un terzo;
NA e , in solido tra loro, a rimborsare a Controparte_2 Controparte_1 [...]
i residui due terzi, che si liquidano in euro 19.500 per compensi (euro 3.300 per fase di Parte_1 studio;
euro 2.200 per fase introduttiva;
euro 8.000 per fase istruttoria ed euro 6.000 per fase decisionale) – oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge – ed euro 363 per esborsi (2/3 C.U. e marca), con distrazione a favore dell'avv. Fabio Venturini, dichiaratosi antistatario, oltre 1.200 euro per compenso CTP da corrispondere direttamente all'attore.
Così deciso in Milano, il 3 giugno 2025
Il Giudice
Marco Carbonaro
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Marco Carbonaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. R.G. 31468/2023 avente ad oggetto: responsabilità da circolazione stradale promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VENTURINI Parte_1 C.F._1
FABIO, elettivamente domiciliato presso il difensore parte attrice contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._2
FORMICA ANDREA MATTEO, elettivamente domiciliati presso il difensore parte convenuta
CONCLUSIONI
Parte attrice
Come da foglio di p.c. depositato il 7 marzo 2025.
Parte convenuta
Come da foglio di p.c. depositato il 4 marzo 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Ai sensi dell'art. 121 c.p.c., la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U. 9936/2014; Cass. 17214/2016).
pagina 1 di 13 (classe 1981) esponeva che, in data 28.03.2019 in Assago, era alla guida del Parte_1 proprio motociclo Yamaha MT03 su uno svincolo di uscita dall'A7 allorquando si scontrava con l'autovettura Opel tg. ET615TH, che, procedendo nel suo medesimo senso di marcia, aveva repentinamente cambiato corsia e invaso la sua corsia di marcia con l'intenzione di effettuare una vietata inversione di marcia. A causa dell'urto, l'attore rovinava al suolo procurandosi gravi lesioni.
Egli conveniva pertanto in giudizio, avanti a questo Tribunale, e Controparte_2 Controparte_1
– rispettivamente proprietario/conducente e assicuratore del predetto veicolo Opel tg. ET615TH –
[...] chiedendone la solidale condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza del sinistro, previa deduzione della somma di 220.485 euro già corrisposta da CP_1
(100.000 euro il 16.09.2021 e 120.485 euro il 05.10.2022).
Si costituivano entrambi i convenuti, col ministero di unico difensore, eccependo concorso di responsabilità dell'attore e chiedendo dunque il rigetto delle domande attoree, per essere satisfattive le somme già versate.
La causa veniva istruita mediante escussione di testimoni ed espletamento di due CTU (una medico- CP_ legale con relazione dott. del 21.11.2024 e una cinematica con relazione ing. del Per_1
23.11.2024) e, infine, veniva trattenuta a decisione ai sensi del novellato art. 281-quinquies c.p.c. all'udienza del 7 maggio 2025.
La causa è matura per la decisione, con superfluità delle istanze istruttorie reiterate dalle parti, e la domanda di parte attrice è fondata, nei limiti di cui appresso.
1. Accertamento della responsabilità del sinistro
L'approfondita relazione di incidente stradale dei Carabinieri (doc. 2 att.), corredata da numerose fotografie e da rilievi planimetrici, e la valutazione che di tali dati ha effettuato il CTU, con approfondita e convincente relazione per vero non tecnicamente censurata dalle parti (se non in minima parte dall'attore e dal suo CTP in relazione all'incidenza causale dell'elevata velocità di costui su dinamica ed effetti lesivi del sinistro), consentono di ritenere adeguatamente dimostrata la dinamica del sinistro di cui è causa e di pervenire motivatamente all'attribuzione delle responsabilità.
Risulta infatti dimostrato che l'incidente si è verificato quando il , alla guida della sua CP_2 autovettura, ha repentinamente cambiato corsia, da destra verso sinistra, senza avvedersi del sopraggiungere da tergo, sulla corsia di sinistra, dell'attore a bordo del suo motoveicolo. Costui si è dunque scontrato con la fiancata anteriore sinistra dell'autovettura rovinando poi al suolo.
È dunque evidente – al di là del fatto che il volesse compiere una manovra vietata (cioè lo CP_2 spostamento verso corsia di specializzazione in vista di inversione di marcia, spostamento vietato per striscia continua), essendo la questione scarsamente rilevante perché l'urto è avvenuto ancora nella corsia di marcia ordinaria – che il convenuto ha gravemente violato l'art. 154 cod. strada là dove impone a chiunque intenda spostarsi di corsia di “assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi”.
pagina 2 di 13 Il , quindi, nello spostarsi di corsia non ha verificato che nessuno circolasse sulla corsia di CP_2 sinistra e che egli potesse compiere la manovra in sicurezza tenendo conto di posizione e distanza di altri utenti della strada.
L'attore era poi certamente visibile, essendo la strada rettilinea per un sufficiente precedente tratto
(pag. 4 CTU) e procedendo egli a velocità sì superiore ai limiti ma comunque non tale da impedire al convenuto di percepire adeguatamente il suo avvicinamento.
La responsabilità del , peraltro non contestata nemmeno dei convenuti, è dunque dimostrata. CP_2
Ravvisa, nondimeno, il Tribunale un coefficiente di responsabilità anche in capo all'attore, il quale, come dimostrato tecnicamente dal CTU (pag. 27 ss.), pur con inevitabili limiti di approssimazione, e per vero non contestato nemmeno dall'attore in punto di mero fatto, procedeva a velocità intorno ai 72 km/h (range tra 68 e 76 km/h) su tratto con limite di 50 km/h.
Anche se l'impatto si sarebbe verificato ugualmente (pag. 29 CTU), ritiene il Tribunale che, secondo criteri probabilistici e in base all'id quod plerumque accidit, se l'attore avesse marciato a velocità adeguata ed entro i limiti l'incidente sarebbe stato meno grave e gli effetti lesivi meno severi. È certamente vero, come rilevato dall'attore, che non vi è una legge scientifica di rigorosa proporzionalità tra velocità e gravità delle lesioni;
nondimeno appare sufficientemente verosimile, secondo la regola del “più probabile che non” che l'impatto sarebbe stato meno devastante e l'attore avrebbe patito lesioni minori in caso di velocità inferiore.
Anche la condotta di guida dell'attore si pone, dunque, in relazione causale con l'evento di danno e le lesioni da esso scaturite.
In relazione al riparto di responsabilità, ritiene il Tribunale che la condotta del convenuto sia nettamente più grave rispetto a quella dell'attore; egli, spostandosi di corsia, ha turbato la regolare circolazione del traffico sulla corsia dell'attore e inoltre lo spostamento è stato repentino e ha impedito una pronta reazione di emergenza dell'attore, come rilevato anche dal CTU (pag. 31 CTU).
Tenuto conto dunque della gravità delle rispettive colpe e delle conseguenze derivate dalle rispettive imprudenze, il Tribunale ritiene congruo, ai sensi dell'art 1227 c.c., attribuire all'attore il 20% di responsabilità, con il residuo 80% a carico del convenuto . CP_2
Entrambi i convenuti, dunque, devono essere condannati in solido tra loro, ai sensi dell'art. 2054 c.c. e
144 cod. ass., al risarcimento del danno a favore dell'attore, nei limiti dell'80% dei danni risarcibili.
2. Quantificazione dei danni risarcibili – Danno non patrimoniale
Quanto ai danni non patrimoniali, premette il Tribunale che la relazione del consulente medico-legale si fonda su un'approfondita attività di valutazione e osservazione della parte attrice e della documentazione medica agli atti sicché le sue conclusioni, esaustive nonché logicamente e congruamente motivate, sono condivise dal Tribunale, nessuna specifica censura tecnica peraltro essendo stata mossa dalle parti alla relazione del consulente, eccezion fatta per la censura attorea in punto spese odontoiatriche, di cui infra.
pagina 3 di 13 Deve pertanto ritenersi provata la derivazione causale della lesione alla salute lamentata da parte attrice e descritta nella relazione del CTU (grave trauma cranico polifratturativo, fratture costali, frattura perone sinistro e varie ferite agli arti) dal sinistro di cui è causa, alla luce della documentazione medica in atti.
Si condivide altresì la valutazione tecnica del CTU che ha quantificato nel 55% il grado di invalidità permanente della parte attrice in conseguenza delle lesioni occorse nel sinistro (considerati altresì i postumi psichici, neurologici, estetici, cfr. pag. 35 relazione CTU), e in 540 i giorni di inabilità temporanea, di cui 260 di inabilità assoluta e 280 di inabilità parziale al 75%. Possono aggiungersi 7 giorni di inabilità temporanea assoluta per il ricovero dal 23 al 29 gennaio 2025 (doc. 42-43 att.) per un intervento chirurgico per riapertura della ferita cranica.
Osserva, poi, il Tribunale che il danno non patrimoniale derivante da lesione della salute, ancorché costituisca categoria giuridicamente unitaria (cfr. Cass. S.U. 26972/2008; Cass. 7513/2018), comprenda
– alla luce delle recenti ma ormai consolidate specificazioni del Supremo Collegio (cfr. Cass.
11851/2015; Cass. 7513/2018; Cass. 25164/2020) – le due (fenomenologicamente) distinte voci di danno biologico, quale compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, e di danno morale, quale pregiudizio privo di fondamento medico-legale e rappresentato dalla sofferenza interiore.
Entrambe tali voci devono essere distintamente allegate e provate.
In particolare, questo Tribunale richiama il recente e condiviso arresto del Supremo Collegio (Cass.
25164/2020, § 4.1.), secondo il quale l'attore danneggiato ha il preciso onere di allegare puntualmente le sofferenze interiori di cui pretende il risarcimento;
se dunque per la prova del danno morale può farsi ampio ricorso alla prova presuntiva, nondimeno il danneggiato è onerato di una puntuale allegazione di quei “fatti” in cui si esplica e manifesta il danno morale lamentato (tristezza, patema d'animo, vergogna, disistima etc.).
Nel caso di specie, il danno biologico è stato compiutamente allegato e risulta dimostrato dalla documentazione medica in atti nonché dalle risultanze della CTU medico legale.
Parte attrice ha altresì specificamente allegato (cfr. pag. 12 e 17ss. citazione) di aver patito significative sofferenze interiori derivanti dall'evento di danno di cui è causa.
Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che il danno morale possa ritenersi presuntivamente provato – secondo i principi da ultimo ribaditi da Cass. 25164/2020 – sulla base degli invasivi trattamenti sanitari e chirurgici subiti, della significativa durata dell'inabilità temporanea e dell'altrettanto significativa invalidità permanente che può presumersi ingeneri persistenti sentimenti di sofferenza.
Ritiene inoltre il Tribunale che il danno biologico temporaneo e permanente patito dall'attore debba essere aumentato per personalizzazione.
Quanto al periodo di inabilità temporanea, osserva il Tribunale che il periodo dal sinistro alla stabilizzazione dei postumi è stato per l'attore particolarmente gravoso con numerosi interventi chirurgici e una lunga ospedalizzazione ed è stato reso più gravoso rispetto alle conseguenze pagina 4 di 13 ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età anche in ragione della nascita del figlio durante il suo periodo di ricovero (18.04.2019, pochi giorni dopo il sinistro, doc. 31 att.), con conseguente impossibilità di instaurare ab origine una relazione genitoriale
(cfr. ex multis Cass. 28988/2019; Cass. 7513/2018).
Quanto al danno da invalidità permanente, ritiene il Tribunale che sia stato sufficientemente dimostrato che l'attore fosse una persona sportiva e praticasse calcio e snowboard, oltre a fare gite in motocicletta con gli amici. Le circostanze sono state confermate da due testimoni e il fatto che i testimoni si riferiscano a racconti dell'attore non rende la testimonianza inattendibile in quanto de relato poiché i racconti dell'attore non sono successivi all'illecito e i testimoni fanno generale riferimento a quanto nel tempo l'attore raccontava loro circa i propri passatempi, rendendo così verosimile la testimonianza, risultando del resto illogico che l'attore in epoca antecedente il sinistro raccontasse a terzi attività sportive e passatempi non veri.
Il CTU ha poi confermato la totale impossibilità per l'attore di praticare l'attività sportiva e il motociclismo (pag. 36 relazione).
Per queste ragioni il Tribunale ritiene congruo, in via equitativa, aumentare del 15% il danno biologico, sia temporaneo che permanente. L'aumento per personalizzazione è limitato al danno biologico dinamico-relazionale (con esclusione dunque della componente di danno morale), sufficiente sul punto richiamare la condivisa giurisprudenza di legittimità in relazione all'art. 138 cod. ass. (Cass.
7892/2024; Cass. 25164/2020).
In ordine alla quantificazione, il Tribunale fa applicazione delle Tabelle 2024 in uso presso il Tribunale di Milano, che costituiscono uniforme criterio orientativo per l'esercizio del potere di liquidazione del danno in via equitativa (Cass. 14402/2011; Cass. 4470/2014; Cass. 1553/2019), rilevando all'uopo che dette Tabelle prevedono per la liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica, un importo composto dal c.d. “punto” biologico (variabile in funzione di età e grado di invalidità) – relativo alla sola componente di danno biologico stricto sensu – aumentato di una percentuale ponderata (in base al grado di invalidità) per la componente “morale” del danno non patrimoniale, al netto ovviamente di eventuali operazioni di personalizzazione del danno.
Anche per il danno non patrimoniale da inabilità temporanea, l'importo base previsto dalla Tabella
(115 euro al giorno per inabilità assoluta) comprende in sé anche il distinto aspetto del danno da sofferenza interiore, con un importo di 84 euro al giorno per la componente biologica e di 31 euro per la componente morale. Con l'aumento per personalizzazione, l'importo per un giorno di inabilità temporanea ammonta a 132 euro.
Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che il danno non patrimoniale da invalidità permanente patito dalla parte attrice, sia nella componente di danno biologico sia nella componente di sofferenza interiore presuntivamente connessa, secondo l'id quod plerumque accidit, alla lesione fisica accertata, debba essere equitativamente liquidato nella somma complessiva di 587.313 euro, pari all'importo previsto dalle Tabelle per un'invalidità permanente del 55% in soggetto di 38 anni all'epoca del sinistro
(533.921 euro) più il 15% della componente biologica (53.392 euro, pari al 15% di 355.947).
pagina 5 di 13 Per l'invalidità temporanea deve essere applicato l'importo di 132 euro (115 + 15%) per ciascun giorno di inabilità temporanea totale con conseguente liquidazione di un danno di 62.964 euro (35.244 euro per 267 gg al 100%; 27.720 euro per 280 gg al 75%).
Il danno non patrimoniale complessivamente patito dall'attore ammonta dunque a 650.277 euro, di cui
520.221,60 euro (pari all'80%) a carico dei convenuti.
Tale importo è liquidato anche in via equitativa in moneta attuale e pertanto deve essere devalutato alla data del sinistro e poi maggiorato di rivalutazione anno per anno e interessi sulla somma mano a mano rivalutata, secondo gli usuali principi, dal sinistro sino alla presente sentenza (fatto salvo quanto si dirà infra in relazione agli acconti) sicché il risarcimento monetario è già sostanzialmente rivalutato all'attualità senza che sia necessario rivalutare gli importi tabellari (del giugno 2024, data delle ultime Tabelle milanesi) dal giugno 2024 ad oggi per poi devalutare l'importo ottenuto e rivalutarlo dal sinistro ad oggi, poiché così facendo il danno liquidato verrebbe di fatto rivalutato due volte.
Inoltre, la rivalutazione degli importi tabellari all'attualità sarebbe operazione semplicistica. Gli importi contenuti nelle Tabelle in uso presso questo Tribunale sono il frutto del complesso lavoro dell'Osservatorio, che periodicamente le modifica e aggiorna, secondo criteri e calcoli che non necessariamente devono ricalcare matematicamente l'aumento del costo della vita ma possono tenere conto di variegati fattori.
Pertanto, gli importi, alla stregua di quelli previsti da fonti normative o di soft law, sono tenuti fermi sino al successivo aggiornamento ufficiale, fermo restando che, come detto, gli importi sono comunque devalutati al sinistro e rivalutati poi fino ad oggi, sicché dell'aumento del costo della vita sino alla sentenza si tiene già conto nell'ambito di questa operazione di rivalutazione.
Dal danno liquidato devono sottrarsi le somme già percepite dall'attore a titolo di acconto (per complessivi 220.485 euro), secondo il seguente criterio.
In applicazione, infatti, di uno dei due criteri indicati da Cass. 9950/2017, al fine di rendere omogenee le somme (intero danno e acconto), dal danno non patrimoniale, liquidato in moneta attuale in euro
520.221,60, deve essere dedotta la somma pari all'importo dei due acconti rivalutati secondo indice
Istat FOI dalla data del rispettivo pagamento (settembre 2021 e ottobre 2022) all'attualità, cosicché le due somme sono omogenee e si ottiene, per differenza, l'importo residuo attualmente da pagare.
A tale importo residuo da pagare deve essere aggiunta, quale stima del danno da mora, una somma pari agli interessi al tasso legale (1284 comma 1 c.c.), stimato equo da questo Tribunale, calcolati:
i) sull'intero credito risarcitorio di 520.221,60 euro in moneta attuale – previamente devalutato alla data del sinistro (28.03.2019) e poi rivalutato anno per anno, secondo i principi di cui a Cass. S.U. 1712/1995 e Cass. 19987/2016 – dalla data del sinistro alla data di pagamento del primo acconto;
ii) sulla differenza tra l'intero credito rivalutato alla data di pagamento del primo acconto e l'acconto stesso, dal pagamento del primo acconto al pagamento del secondo acconto e così via;
pagina 6 di 13 Sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
3. Quantificazione dei danni risarcibili – Danno patrimoniale
3.1. Danno da lucro cessante lavorativo
L'attore domanda il risarcimento del danno patrimoniale da compromissione della capacità lavorativa, generica e specifica, e da chance di trovare un'occupazione remunerativa.
Osserva sul punto il Tribunale che un'eccessiva scomposizione delle voci di danno patrimoniale connesse alla compromissione della capacità lavorativa non risulta giustificata né sul piano normativo né su quello logico.
Ferma l'integralità del risarcimento, il bene della vita leso è unitario ed è la capacità dell'individuo di lavorare e di produrre reddito, sicché tale reddito mancante, presente e futuro, costituisce il danno- conseguenza da risarcire.
La distinzione tra lesione della capacità lavorativa generica o specifica attiene piuttosto alla quantificazione del danno derivante dalla compromissione della capacità lavorativa, secondo le seguenti coordinate:
1) se l'individuo prima svolgeva uno specifico lavoro che ora non può più svolgere e, nondimeno, mantiene la possibilità di svolgimento di altre occupazioni, è evidente che sarà agevole liquidare il danno in termini di differenza tra il reddito derivante dall'occupazione specifica ora preclusa (calcolato ex art. 137 cod. ass.) e il potenziale reddito che egli potrà percepire sfruttando la residua capacità lavorativa generica e con l'impiego dell'ordinaria diligenza;
2) se egli perde totalmente la capacità di lavorare e prima svolgeva uno specifico lavoro, il danno consisterà nel venir meno del reddito che percepiva prima, che generalmente assorbe il danno da perdita della c.d. capacità lavorativa generica, nel senso che, senza la lesione, l'individuo avrebbe continuato a svolgere quel lavoro e a percepire quello specifico documentato reddito (e quello soltanto), sicché il lucro cessante è per così dire “certo” ed è ancorato ai redditi pregressi perduti, senza che egli possa dolersi di ulteriori poste reddituali perdute connesse alla compromissione anche di una generica capacità lavorativa;
3) se tuttavia, nei casi precedenti, il danneggiato dimostra che, a prescindere dal lavoro concretamente svolto all'epoca del sinistro, egli avrebbe ragionevolmente e concretamente potuto aspirare ad altre (e più remunerative) occupazioni confacenti alle sue attitudini, ora anch'esse precluse, in questo caso – e sul punto correttamente argomenta parte attrice, anche richiamando Cass. 32649/2021 (pag. 5-8) – può essere riconosciuta un'ulteriore somma a titolo di danno da compromissione della capacità lavorativa generica, in aggiunta allo specifico danno da lesione della capacità lavorativa specifica, da liquidarsi in via equitativa in termini di “danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di chance, ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica” (Cass. 32649/2021, pag. 8; cfr. anche Cass.
26641/2023);
pagina 7 di 13 4) infine, se l'individuo non dimostra lo svolgimento di una specifica attività lavorativa e, nondimeno, risulta provata una compromissione della capacità lavorativa generica, allora spetterà a costui ugualmente un danno patrimoniale da generale compromissione della capacità di produrre reddito, da liquidare in via equitativa, prendendo a base il triplo della pensione sociale ai sensi dell'art. 137 cod. ass.
Nel caso di specie, l'attore ha dimostrato che all'epoca del sinistro lavorava nel settore bar/ristorazione, tanto che poche settimane prima del sinistro egli aveva costituito una s.a.s. (con l'attore socio accomandatario) per gestione di bar e somministrazione di alimenti e bevande (cfr. certificazione notarile sub doc. 32) e stava per acquistare l'azienda relativa ad un bar a Milano, con atto notarile fissato il giorno dopo il sinistro e poi annullato (doc. 34). La società fu poi sciolta nel 2020 (doc. 36).
Dagli atti e dalla CTU (cfr. pag. 21-22 e 36 CTU nonché relazione neuropsicologica sub doc. 12) emerge che l'attore ha sviluppato, oltre a postumi concernenti la locomozione, anche deficit neurologici e mnesici che gli impediscono di svolgere la funzione di cameriere/barista che svolgeva prima del sinistro ma anche un'efficace eventuale attività imprenditoriale (gestione bar/ristoranti) in ragione dei disturbi neuropsichici che incidono anche su capacità decisionali e di problem solving (cfr. relazione neuropsicologica sub doc. 12, pag. 7).
Egli, tuttavia, che in ragione del grado di invalidità permanente (55%) mantiene comunque la capacità di deambulare e di gestire seppur in modo elementare la propria vita quotidiana e i propri interessi, conserva la capacità di svolgere attività lavorative più semplici ed esecutive, se del caso accedendo ai programmi di assunzione obbligatoria previsti dalla legge (cfr. anche pag. 36-37 CTU).
Il Tribunale ritiene pertanto che vi sia stata una compromissione pressoché totale della capacità lavorativa specifica sia per mansioni come cameriere e barista sia per attività imprenditoriale collegata al settore ristorativo;
ciononostante, l'attore ha conservato una parziale capacità lavorativa generica e dunque la capacità, con l'impiego dell'ordinaria diligenza, di produrre pur modesti redditi.
Tale presumibile reddito dovrà essere sottratto, con calcolo necessariamente in via equitativa, al presumibile reddito perduto derivante dall'attività lavorativa specifica svolta dall'attore all'epoca del sinistro e dall'attività che stava programmando di intraprendere.
Si rientra dunque nel caso dianzi classificato sub 1).
Non vi è prova, invece, che l'attore abbia altresì patito un danno patrimoniale connesso alla compromissione della capacità di svolgere altre attività lavorative confacenti alle sue abitudini, in quanto non è stato dimostrato che egli volesse dedicarsi ad altre carriere e ad altri settori, ora anch'essi preclusi.
Il danno derivante dalla perdita pressoché totale della capacità lavorativa specifica assorbe, pertanto, anche la compromissione parziale della capacità lavorativa generica, in quanto la chance evocata di trovare un'occupazione ed una carriera diversa (pag. 21 concl.) risulta meramente ipotetica ed astratta e non agganciata a elementi di fatto specifici e tali da rendere concretamente prevedibile tale possibilità.
È lo stesso attore, infatti, a dire di aver frequentato l'istituto alberghiero e di aver svolto per tutta la vita l'attività di cameriere/barista (pag. 19 concl.) sicché non vi sono elementi che inducono a ritenere pagina 8 di 13 concretamente prevedibile che l'attore potesse cambiare settore e intraprendere nuove carriere lavorative.
In ordine alla quantificazione del danno da lucro cessante lavorativo, il Tribunale osserva che l'attore ha dimostrato la propria capacità reddituale ante e post sinistro e la flessione reddituale in modo appena sufficiente ed adeguato.
Egli si è limitato a produrre il riepilogo dei redditi percepiti nel 2017 (doc. 30) da cui risulta un reddito complessivo di 28.628 euro senza, tuttavia, documentare le fonti di quel reddito. Nessun contratto di lavoro subordinato è stato ad esempio prodotto né sono stati prodotti documenti (partita iva, licenze etc.) attestanti lo svolgimento di attività lavorativa autonoma.
Peraltro, dalla dichiarazione dei redditi percepiti nel 2019 (anno del sinistro) (doc. 40) emerge la proprietà di numerosi immobili, locati con canone complessivo di 21.370 euro annui, spettanti all'attore nella misura del 20% e dunque per euro 4.274.
Deve dunque presumersi, in assenza di prova contraria documentale dell'attore – che avrebbe agevolmente potuto produrre ma non ha prodotto la dichiarazione analitica dei redditi percepiti ante sinistro – che tale reddito da locazione fosse presente anche prima del sinistro e, in particolare, nel
2017, anno cui si riferisce il riepilogo sub doc. 30.
L'attore non ha nemmeno dimostrato se il reddito del 2017 fosse un reddito da lavoro dipendente o autonomo e ciò rileva ai sensi dell'art. 137 cod. ass.
Pertanto, poiché è onere dell'attore danneggiato dimostrare il danno da lucro cessante e, quindi, la specifica flessione reddituale ante e post sinistro, è evidente che l'insufficiente documentazione delle poste reddituali rilevanti non può che andare a detrimento dell'attore onerato della prova.
Pertanto, in assenza di specifica prova, il Tribunale deve ritenere che il reddito del 2017 fosse un reddito da lavoro autonomo (con adozione del reddito netto come posta base di calcolo) e che dal reddito documentato debba sottrarsi il reddito locatizio, dovendosi adottare le soluzioni meno favorevoli al soggetto onerato di dimostrare il proprio lucro cessante.
L'attore, infine, ha prodotto il riepilogo dei soli redditi del 2017 non consentendo dunque di appurare se esso fosse il più elevato degli ultimi tre anni ma ciò non è rilevante, essendo norma a favore del danneggiato stesso (se il reddito prodotto era effettivamente il più elevato, esso costituisce la base corretta di calcolo;
se ve ne erano altri più elevati, l'omessa dimostrazione andrà a detrimento del danneggiato stesso).
In conclusione, dal reddito 2017 di 28.628 euro devono dedursi sia il reddito da locazione di 4.274 euro sia le imposte, per giungere al reddito lavorativo al netto delle imposte, ai sensi dell'art. 137 cod. ass.
(come recentemente interpretato anche da Cass. 11320/2025). Le imposte indicate (5.442 euro) comprendono però anche le imposte sul reddito locatizio sicché è impossibile operare calcoli precisi e soccorre dunque la valutazione equitativa.
Ritiene dunque il Tribunale di poter porre a base del calcolo, in via equitativa, ai sensi dell'art. 137 cod. ass., un reddito lavorativo annuo netto di 20.000 euro.
pagina 9 di 13 Se tale reddito deve ritenersi completamente azzerato come espressione della capacità lavorativa specifica dell'attore, nondimeno l'attore, come si è detto, conserva una parziale capacità lavorativa generica per l'espletamento di mansioni semplici ed esecutive, se del caso anche avvalendosi dei programmi di collocamento agevolato dei soggetti invalidi.
Ritiene il Tribunale, pertanto, che l'attore, con l'impiego dell'ordinanza diligenza, possa reperire un'attività lavorativa, se del caso anche part time, che gli consenta di percepire un pur modesto reddito che può quantificarsi, in via equitativa, in 8.000 euro netti annui (circa 660 euro al mese).
In conclusione, il danno da lucro cessante lavorativo deve essere quantificato in via equitativa considerando l'intero reddito perduto per i primi due anni dal sinistro (20.000 per due anni = 40.000 euro), non essendo esigibile, considerato anche il lungo decorso sanitario, una fattiva ricerca di una nuova occupazione in quel periodo, e per gli anni successivi considerando l'importo di 12.000 euro annui, da capitalizzare opportunamente sino al raggiungimento dell'età pensionabile.
All'uopo, è congruo applicare il coefficiente previsto dalle nuove Tabelle (ed. 2024) elaborate dall'Osservatorio di Milano per “Capitalizzazione anticipata di una rendita”, particolarmente adatte alla liquidazione anticipata di un danno futuro che non è vita natural durante ma soltanto per un periodo limitato, cioè fino all'età pensionabile.
Tale lucro cessante futuro può equitativamente calcolarsi dal compimento dei 40 anni dell'attore (nel febbraio 2021, circa due anni dopo il sinistro) e sino all'età pensionabile di 67 anni, dunque per 27 anni.
In applicazione delle sopra richiamate Tabelle, il coefficiente da utilizzare è di 23,62, cioè il coefficiente previsto per la capitalizzazione di un reddito perduto per 27 anni da parte di un soggetto di genere maschile di 40 anni.
La somma ammonta pertanto a 283.440 euro (12.000 * 23,62).
In conclusione, il danno da lucro cessante lavorativo ammonta complessivamente a 323.440 euro
(40.000 + 283.440) e deve essere posto, in ragione del concorso del fatto del danneggiato, a carico dei convenuti nella misura dell'80%, per euro 258.752.
Trattandosi di danno pressoché integralmente futuro, l'importo viene aumentato in via equitativa a
320.000 euro, per considerare sia rivalutazione e interessi sui “ratei” dal sinistro all'attualità sia un prevedibile aumento del reddito lavorativo con il trascorrere del tempo e lo sviluppo delle progettate attività imprenditoriali sia il c.d. danno “pensionistico” e cioè il danno derivante dalla presumibile percezione di una pensione inferiore rispetto a quella che l'attore avrebbe percepito continuando a lavorare (cfr. Cass. 34108/2024).
Su tale somma decorreranno esclusivamente gli interessi al tasso legale ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla sentenza al pagamento.
3.2. Danno da spese sanitarie
Sono rimborsabili le spese per trattamenti sanitari dedotte dall'attore e ritenute congrue dal CTU per
601,09 euro.
pagina 10 di 13 L'attore domanda altresì il rimborso delle spese odontoiatriche sostenute per 21.690 euro (doc. 26 e
39), che il CTU non ha ritenuto di validare.
Osserva il Tribunale che l'attore non ha effettivamente dimostrato in dettaglio gli specifici danni patiti all'apparato dentale e le cure effettuate per ripristinarne la funzionalità, pur essendo alquanto agevole produrre almeno una relazione odontoiatrica che svolgesse una descrizione analitica delle condizioni dell'apparato dentale dopo il sinistro (quali denti mancassero etc.) e le operazioni e i trattamenti svolti.
In questo senso, è corretta la valutazione clinica del CTU che non si è potuto esprimere sulla necessità
e congruità, dal punto di vista strettamente tecnico, delle spese odontoiatriche, non potendo egli valutare con sufficiente precisione se i trattamenti eseguiti fossero effettivamente funzionali ad intervenire su lesioni patite nel sinistro.
Nondimeno, da un punto di vista giuridico ritiene il Tribunale che sia stata fornita sufficiente prova di un danno odontoiatrico e che debba, seppur in via equitativa, riconoscersi un danno per spese mediche di tal genere.
Dai documenti del pronto soccorso e dalla cartella clinica in atti (citati a pag. 23-24 concl. att.) emerge in modo chiaro che l'attore ha subito una ferita lacero contusa al labbro e delle avulsioni dentali.
È provato altresì che l'attore abbia fatto ricorso a trattamenti dentistici dopo il sinistro e, in particolare,
a trattamenti costosi (doc. 26 e fattura doc. 39 per 21.690 euro).
Seppur difetti la prova della precisa riferibilità di tutti i trattamenti elencati nella fattura sub doc. 39 ai danni derivanti dal sinistro e null'altro che a questi, ritiene il Tribunale che in via equitativa possano riconoscersi spese odontoiatriche connesse al sinistro per 15.000 euro, anche considerato che le voci di spesa più importanti attengono a impianti ossei e ricostruzioni di denti, trattamenti che sono quantomeno poco probabili, in tal numero, in soggetto di giovane età per cause non traumatiche. È possibile che le otturazioni, ad esempio, attenessero a patologie pregresse e sconnesse con il sinistro ma si tratta, per continuare l'esempio, di soli 360 euro.
Il danno per spese mediche ammonta dunque a complessivi 15.601,09 euro, di cui 12.480,87 euro
(80%) a carico dei convenuti.
3.3 Spese per assistenza stragiudiziale ante causam
Le spese per assistenza stragiudiziale ante causam (parcella sub doc. 38, euro 12.000) possono essere riconosciute in quanto deve ritenersi che il difensore abbia svolto un'attività dotata di autonoma rilevanza rispetto alla successiva fase giudiziale.
Sebbene, infatti, risultino prodotte (doc. 1) soltanto tre lettere alquanto simili contenenti diffida e invito alla negoziazione assistita, dunque attività strettamente connesse proprio all'avvio del procedimento giudiziale, nondimeno la complessità della vicenda e il fatto che nel 2021 e nel 2022, dunque ante causam, la compagnia abbia corrisposto consistenti acconti inducono a ritenere che sia stata prestata un'attività di assistenza legale ante causam articolata e dotata di autonoma rilevanza, sfociata poi in pagamenti parziali.
pagina 11 di 13 Tenuto conto, tuttavia, dell'attività documentata – che non ha incluso prestazioni stragiudiziali di elevata complessità come redazione di contratti o pareri – e del valore della causa, ritiene il Tribunale, in applicazione della tabella 25 del DM 55/2014, che tale voce di danno debba essere congruamente quantificata in
5.000 euro, di cui 4.000 (80%) a carico dei convenuti.
Il danno patrimoniale emergente risarcibile ammonta pertanto a 16.480,87 euro oltre rivalutazione dalla data dei singoli esborsi alla sentenza nonché interessi al tasso legale (1284 comma 1 c.c.), stimato equo da questo Tribunale, sulla somma originaria rivalutata anno per anno;
sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al medesimo tasso legale dalla sentenza al saldo.
4. Spese di lite e di CTU
In ragione del pur modesto concorso di colpa dell'attore e del fatto che, a fronte di un petitum complessivo emergente dalle memorie conclusive di circa 2 milioni di euro, è stato liquidato un danno di poco superiore a 800.000 euro (tralasciando gli acconti), sussistono gravi ragioni per compensare le spese di lite tra le parti per un terzo, con i residui due terzi a carico dei convenuti, soccombenti in via prevalente, e liquidati, in applicazione dei parametri generali e degli importi previsti dal D.M. 55/2014
(e succ. mod.) per le cause di valore compreso tra 520.000 e 1 milione di euro (in relazione al decisum), nella misura di cui al dispositivo, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Non vi sono i presupposti di resistenza temeraria (invocata dall'attore), attesa la fondatezza dell'eccezione di concorso di colpa e la liquidazione di un danno in misura significativamente inferiore al petitum.
A carico dei convenuti, per due terzi, anche la spesa per il CTP dell'attore, ing. (cfr. All. I Per_2 conclusionale), da ridursi congruamente all'importo complessivo di 1.800 euro, considerato che al
CTU è stato liquidato compenso di 2.600 euro oltre accessori ed egli ha svolto incarico certamente più gravoso del CTP. La quota di due terzi a carico dei convenuti ammonta dunque a 1.200 euro (da pagare direttamente alla parte, essendo all'attore intestata la fattura sub All. I).
I compensi dei CTU sono posti invece integralmente a carico dei convenuti, soccombenti in via prevalente, nei rapporti interni, ferma la solidarietà di tutte le parti nei confronti dei consulenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
DICHIARA e responsabili del sinistro di cui è causa, occorso Parte_1 Controparte_2 in Assago il 28.03.2019, in misura rispettivamente del 20% e dell'80% e per l'effetto, tenuto conto della somma di 220.485 euro già percepita dall'attore a titolo di acconto, visti gli articoli 2054 c.c. e 144 cod. ass.,
NA e , in solido tra loro, a pagare a Controparte_2 Controparte_1 Parte_1
[...]
pagina 12 di 13 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma residua pari alla differenza tra danno non patrimoniale complessivo di 520.221,60 euro, liquidato all'attualità, e acconto di 220.485 euro rivalutato dalla data dei due rispettivi pagamenti all'attualità, oltre rivalutazione e interessi come meglio indicato in motivazione sull'intero credito e poi via via sulle somme residue dopo il pagamento degli acconti e oltre, sull'intera somma, interessi al tasso legale ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla sentenza al saldo;
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale,
- la somma di 320.000 euro, per danno da lucro cessante lavorativo, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. dalla sentenza al saldo;
- la somma di 16.480,87 euro, per danno da spese sanitarie e per assistenza legale stragiudiziale, oltre rivalutazione secondo indice Istat dai singoli esborsi alla sentenza e interessi al tasso legale sulla somma rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 comma 1
c.c. su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
PONE le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico dei convenuti (in parti uguali tra loro) nei rapporti interni, ferma la solidarietà di tutte le parti nei confronti dei consulenti;
COMPENSA le spese di lite tra le parti per un terzo;
NA e , in solido tra loro, a rimborsare a Controparte_2 Controparte_1 [...]
i residui due terzi, che si liquidano in euro 19.500 per compensi (euro 3.300 per fase di Parte_1 studio;
euro 2.200 per fase introduttiva;
euro 8.000 per fase istruttoria ed euro 6.000 per fase decisionale) – oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge – ed euro 363 per esborsi (2/3 C.U. e marca), con distrazione a favore dell'avv. Fabio Venturini, dichiaratosi antistatario, oltre 1.200 euro per compenso CTP da corrispondere direttamente all'attore.
Così deciso in Milano, il 3 giugno 2025
Il Giudice
Marco Carbonaro
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