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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 13/11/2025, n. 1840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1840 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3315 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SIRACUSA Prima Sezione Civile Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3315/2024 R.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione con decreto reso in data 31.10.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
26/04/1966 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. SCHEPIS ANTONELLA, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
11/01/1969 ed ivi residente in [...];
- resistente non costituita con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto del 5.12.2024);
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso ex art. 473 bis 51, c.p.c. depositato in data 04/10/2024 chiedeva Parte_1
a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius: lo scioglimento del matrimonio) celebrato il giorno 18.12.1998 con . Controparte_1
Esponeva in particolare il ricorrente: pagina 1 di 3 - di aver contratto matrimonio con in data 18.12.1998 nel Comune di Controparte_1
FF Am AR (Germania);
- che dall'unione nascevano le figlie il 19.12.1991, il 25.12.1994 e Per_1 Per_2 Per_3
l'8.9.2000, tutte maggiorenni ed economicamente indipendenti;
- di essersi separato dalla moglie con sentenza n. 5/2024 del Tribunale di Siracusa, depositata in data
24.1.2024 (v. documenti allegati), e di non essersi più riconciliato con lei.
All'udienza del 10.4.2025 il Giudice delegato, preso atto che il resistente, benché ritualmente citato, non si costituiva, né compariva personalmente, impossibilitato ad esperire il tentativo di conciliazione, sentiva la ricorrente che confermava la volontà di addivenire al divorzio e, ritenuto di non dover assumere i provvedimenti provvisori di sua competenza, rinviava la causa per la decisione.
All'esito dell'udienza del 30.10.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., il Giudice poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio (visto del 5.12.2024).
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L.
1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza di separazione personale dei coniugi, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, stante la mancata costituzione di controparte ed il carattere necessario della pronuncia.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
il giorno 18.12.1998 nel Comune di FF Am AR (Germania), trascritto nei
[...] registri dello stato civile del Comune di Francofonte (Anno 2010, n. 10, Parte II, Serie C, Ufficio 1); ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di OF di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il pagina 2 di 3 6.11.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SIRACUSA Prima Sezione Civile Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3315/2024 R.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione con decreto reso in data 31.10.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
26/04/1966 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. SCHEPIS ANTONELLA, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
11/01/1969 ed ivi residente in [...];
- resistente non costituita con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto del 5.12.2024);
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso ex art. 473 bis 51, c.p.c. depositato in data 04/10/2024 chiedeva Parte_1
a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius: lo scioglimento del matrimonio) celebrato il giorno 18.12.1998 con . Controparte_1
Esponeva in particolare il ricorrente: pagina 1 di 3 - di aver contratto matrimonio con in data 18.12.1998 nel Comune di Controparte_1
FF Am AR (Germania);
- che dall'unione nascevano le figlie il 19.12.1991, il 25.12.1994 e Per_1 Per_2 Per_3
l'8.9.2000, tutte maggiorenni ed economicamente indipendenti;
- di essersi separato dalla moglie con sentenza n. 5/2024 del Tribunale di Siracusa, depositata in data
24.1.2024 (v. documenti allegati), e di non essersi più riconciliato con lei.
All'udienza del 10.4.2025 il Giudice delegato, preso atto che il resistente, benché ritualmente citato, non si costituiva, né compariva personalmente, impossibilitato ad esperire il tentativo di conciliazione, sentiva la ricorrente che confermava la volontà di addivenire al divorzio e, ritenuto di non dover assumere i provvedimenti provvisori di sua competenza, rinviava la causa per la decisione.
All'esito dell'udienza del 30.10.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., il Giudice poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio (visto del 5.12.2024).
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L.
1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza di separazione personale dei coniugi, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, stante la mancata costituzione di controparte ed il carattere necessario della pronuncia.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
il giorno 18.12.1998 nel Comune di FF Am AR (Germania), trascritto nei
[...] registri dello stato civile del Comune di Francofonte (Anno 2010, n. 10, Parte II, Serie C, Ufficio 1); ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di OF di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il pagina 2 di 3 6.11.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
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