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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 08/09/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
Il G.O.T di Cremona, Dott.ssa Tiziana Lucini Paioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 1094/2025 del Ruolo Gen. Affari Controv – locazioni promossa da:
nato a [...] il [...], residente in [...]
Adige, 19 cod. fisc. assistito e difeso dall'Avv. Marco Azzali del Foro di C.F._1
Cremona
INTIMANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], cod. fisc. Controparte_1 C.F._2
INTIMATO CONTUMACE
OGGETTO: RISOLUZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO
* * * * *
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 8 settembre 2025 sulle conclusioni formulate da parte istante nell'atto di intimazione di sfratto che si richiamano integralmente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 16.4.2025, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
per ottenere la convalida dello sfratto relativamente all'immobile sito in Cremona Corso
[...]
Vacchelli n.34 oggetto del contratto di locazione.
Alla prima udienza del 9 giugno 2025 parte intimata non compariva. Il Giudice verificato che la notifica della intimazione di sfratto nei confronti del conduttore non comparso Controparte_1 alla prima udienza, si era perfezionata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., denegava la richiesta di convalida, accertato che l'utilizzabilità del meccanismo di cui all'art. 143 c.p.c., ai soli fini della convalida, è comunemente esclusa dalla giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Padova, 26 novembre
2010, in Arch. locazioni 2011, 3, 332; Trib. Roma, 30-06-84, Pret. Roma, 20-03-97, nonché Corte
Cost., ord. 15 gennaio 2000, n. 15, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 660, ult. co., c.p.c., nella parte in cui non esclude la necessità dell'avviso di eseguita notifica nel caso in cui l'intimazione di sfratto sia stata notificata ai sensi dell'art. 143
c.p.c.), perché, in tale ipotesi, è in re ipsa che l'intimato non abbia conoscenza dell'atto introduttivo e per l'effetto disponeva il mutamento del rito ai sensi degli artt. 447 bis e 426 c.p.c. fissando alle parti il termine perentorio entro il quale provvedere all'eventuale integrazione della memoria difensiva mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria a norma dell'art. 416 c.p.c. e vista la sent. Corte Cost. n. 14/1977, disponeva a cura di parte intimante la notifica del suesposto provvedimento al convenuto contumace.
All'udienza fissata per il giorno 8 settembre 2025 parte conduttrice restava contumace. Il Giudice, verificata la regolarità della notifica del verbale di udienza del 9 giugno 2025 a , Controparte_1 ne dichiarava la contumacia ed udita la discussione, all'udienza odierna decideva la causa come da sentenza della quale dava pubblica lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione agli atti, risulta provato che in data 14.7.2023 tra Parte_1
(parte locatrice) e (parte conduttrice) interveniva un contratto di locazione ad uso Controparte_1 abitativo avente ad oggetto l'immobile sito in Cremona Corso Vacchelli n.34 per un canone di affitto annuo di € 2.400,00 da corrispondersi, da parte della conduttrice in rate mensili anticipate di
€ 200,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese..
Parte intimante lamentava il mancato versamento di canoni di locazione e spese condominiali a decorrere dal mese di maggio 2021.
Tale credito in mancanza di fatti estintivi e/o impeditivi addotti dalla parte resistente non può che essere riconosciuto. Infatti, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento della prestazione deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto nonché l'esigibilità della stessa (termine di scadenza), salvo che intervenga prova del fatto estintivo - costituito dall'adempimento - da parte del debitore (Cass., sez. un., 30 ottobre 2001,
n. 13533; Sez. 3, Sentenza n. 982 del 28/01/2002; Sez. 3, Sentenza n. 2647 del 21/02/2003; Sez. 3,
Sentenza n. 6395 del 01/04/2004; Sez. 3, Sentenza n. 8615 del 12/04/2006; Sez. 1, Sentenza n.
13674 del 13/06/2006; Sez. 1, Sentenza n. 1743 del 26/01/2007).
Provato il titolo della pretesa azionata, incombeva al resistente fornire la prova del pagamento, quale atto estintivo dell'obbligazione pecuniaria o della sussistenza di qualsiasi atto impeditivo o estintivo della pretesa azionata in giudizio ai sensi dell'art. 2697 c.c. Invero, parte intimata è rimasta contumace, disinteressandosi completamente del presente procedimento.
Ne consegue che deve ritenersi fondata la domanda svolta dall'intimante.
Il mancato versamento dei canoni integra un grave inadempimento contrattuale per l'inosservanza dell'obbligazione primaria posta a carico del conduttore e giustifica la risoluzione del contratto di locazione per fatto e colpa del conduttore.
“In tema di locazione, al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore. La sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti. (cassazione civile, sez. III, 29/01/2013, n. 2099)”.
Accertato il grave inadempimento contrattuale di il contratto di locazione de quo Controparte_1 deve intendersi risolto per fatto e colpa di parte conduttrice, con condanna della stessa all'immediato rilascio dell'immobile sito in Cremona Corso Vacchelli n.34, con relativi accessori e pertinenze fissando la data dell'esecuzione del rilascio per il giorno 30 settembre 2025 ore 17.
Data la soccombenza, va condannato al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 liquidate in complessive €. 1.591,00, oltre gli accessori di legge e spese Parte_1 forfettarie e spese vive pari ad euro 102,00.
P.Q.M
Il G.O.P definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra diversa istanza, eccezione, deduzione delle parti, così provvede:
accerta e dichiara la risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo stipulato tra le parti in data 14.7.2023 avente ad oggetto l'immobile sito in Cremona Corso Vacchelli n.34, per fatto e colpa del conduttore,
condanna all'immediato del rilascio dell'immobile sito in Cremona Corso Controparte_1
Vacchelli n.34, con relativi accessori e pertinenze fissando la data dell'esecuzione del rilascio per il giorno 30 settembre 2025 ore 17,
condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1 che si liquidano in complessive €. 1.591,00, oltre gli accessori di legge e spese
[...] forfettarie e spese vive pari ad euro 102,00.
Cremona, 8 settembre 2025
Il G.O.T
Tiziana Lucini Paioni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
Il G.O.T di Cremona, Dott.ssa Tiziana Lucini Paioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 1094/2025 del Ruolo Gen. Affari Controv – locazioni promossa da:
nato a [...] il [...], residente in [...]
Adige, 19 cod. fisc. assistito e difeso dall'Avv. Marco Azzali del Foro di C.F._1
Cremona
INTIMANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], cod. fisc. Controparte_1 C.F._2
INTIMATO CONTUMACE
OGGETTO: RISOLUZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO
* * * * *
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 8 settembre 2025 sulle conclusioni formulate da parte istante nell'atto di intimazione di sfratto che si richiamano integralmente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 16.4.2025, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
per ottenere la convalida dello sfratto relativamente all'immobile sito in Cremona Corso
[...]
Vacchelli n.34 oggetto del contratto di locazione.
Alla prima udienza del 9 giugno 2025 parte intimata non compariva. Il Giudice verificato che la notifica della intimazione di sfratto nei confronti del conduttore non comparso Controparte_1 alla prima udienza, si era perfezionata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., denegava la richiesta di convalida, accertato che l'utilizzabilità del meccanismo di cui all'art. 143 c.p.c., ai soli fini della convalida, è comunemente esclusa dalla giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Padova, 26 novembre
2010, in Arch. locazioni 2011, 3, 332; Trib. Roma, 30-06-84, Pret. Roma, 20-03-97, nonché Corte
Cost., ord. 15 gennaio 2000, n. 15, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 660, ult. co., c.p.c., nella parte in cui non esclude la necessità dell'avviso di eseguita notifica nel caso in cui l'intimazione di sfratto sia stata notificata ai sensi dell'art. 143
c.p.c.), perché, in tale ipotesi, è in re ipsa che l'intimato non abbia conoscenza dell'atto introduttivo e per l'effetto disponeva il mutamento del rito ai sensi degli artt. 447 bis e 426 c.p.c. fissando alle parti il termine perentorio entro il quale provvedere all'eventuale integrazione della memoria difensiva mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria a norma dell'art. 416 c.p.c. e vista la sent. Corte Cost. n. 14/1977, disponeva a cura di parte intimante la notifica del suesposto provvedimento al convenuto contumace.
All'udienza fissata per il giorno 8 settembre 2025 parte conduttrice restava contumace. Il Giudice, verificata la regolarità della notifica del verbale di udienza del 9 giugno 2025 a , Controparte_1 ne dichiarava la contumacia ed udita la discussione, all'udienza odierna decideva la causa come da sentenza della quale dava pubblica lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione agli atti, risulta provato che in data 14.7.2023 tra Parte_1
(parte locatrice) e (parte conduttrice) interveniva un contratto di locazione ad uso Controparte_1 abitativo avente ad oggetto l'immobile sito in Cremona Corso Vacchelli n.34 per un canone di affitto annuo di € 2.400,00 da corrispondersi, da parte della conduttrice in rate mensili anticipate di
€ 200,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese..
Parte intimante lamentava il mancato versamento di canoni di locazione e spese condominiali a decorrere dal mese di maggio 2021.
Tale credito in mancanza di fatti estintivi e/o impeditivi addotti dalla parte resistente non può che essere riconosciuto. Infatti, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento della prestazione deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto nonché l'esigibilità della stessa (termine di scadenza), salvo che intervenga prova del fatto estintivo - costituito dall'adempimento - da parte del debitore (Cass., sez. un., 30 ottobre 2001,
n. 13533; Sez. 3, Sentenza n. 982 del 28/01/2002; Sez. 3, Sentenza n. 2647 del 21/02/2003; Sez. 3,
Sentenza n. 6395 del 01/04/2004; Sez. 3, Sentenza n. 8615 del 12/04/2006; Sez. 1, Sentenza n.
13674 del 13/06/2006; Sez. 1, Sentenza n. 1743 del 26/01/2007).
Provato il titolo della pretesa azionata, incombeva al resistente fornire la prova del pagamento, quale atto estintivo dell'obbligazione pecuniaria o della sussistenza di qualsiasi atto impeditivo o estintivo della pretesa azionata in giudizio ai sensi dell'art. 2697 c.c. Invero, parte intimata è rimasta contumace, disinteressandosi completamente del presente procedimento.
Ne consegue che deve ritenersi fondata la domanda svolta dall'intimante.
Il mancato versamento dei canoni integra un grave inadempimento contrattuale per l'inosservanza dell'obbligazione primaria posta a carico del conduttore e giustifica la risoluzione del contratto di locazione per fatto e colpa del conduttore.
“In tema di locazione, al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore. La sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti. (cassazione civile, sez. III, 29/01/2013, n. 2099)”.
Accertato il grave inadempimento contrattuale di il contratto di locazione de quo Controparte_1 deve intendersi risolto per fatto e colpa di parte conduttrice, con condanna della stessa all'immediato rilascio dell'immobile sito in Cremona Corso Vacchelli n.34, con relativi accessori e pertinenze fissando la data dell'esecuzione del rilascio per il giorno 30 settembre 2025 ore 17.
Data la soccombenza, va condannato al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 liquidate in complessive €. 1.591,00, oltre gli accessori di legge e spese Parte_1 forfettarie e spese vive pari ad euro 102,00.
P.Q.M
Il G.O.P definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra diversa istanza, eccezione, deduzione delle parti, così provvede:
accerta e dichiara la risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo stipulato tra le parti in data 14.7.2023 avente ad oggetto l'immobile sito in Cremona Corso Vacchelli n.34, per fatto e colpa del conduttore,
condanna all'immediato del rilascio dell'immobile sito in Cremona Corso Controparte_1
Vacchelli n.34, con relativi accessori e pertinenze fissando la data dell'esecuzione del rilascio per il giorno 30 settembre 2025 ore 17,
condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1 che si liquidano in complessive €. 1.591,00, oltre gli accessori di legge e spese
[...] forfettarie e spese vive pari ad euro 102,00.
Cremona, 8 settembre 2025
Il G.O.T
Tiziana Lucini Paioni