Articolo 2 della Legge 27 maggio 1985, n. 236
Articolo 1Articolo 3
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22 giugno 1985
Art. 2.
All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte con i proventi della vendita ad enti, associazioni e privati, italiani e stranieri, ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 309 , di monete d'argento da lire cinquecento, celebrative o commemorative del Collegio del Mondo Unito, che saranno emesse, secondo programma, nell'anno 1985, al netto delle spese di produzione e di quelle conseguenti all'accensione del relativo debito patrimoniale. Alla erogazione del contributo si provvede comunque nei limiti dei proventi effettivamente realizzati nell'ambito del citato programma.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
NOTE

Nota all' art. 2:
La legge 18 marzo 1968, n. 309 , concerne norme per l'adeguamento dei servizi della Zecca alle esigenze della monetazione.
Entrata in vigore il 22 giugno 1985