Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 16/01/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 2924/2023 R.G. sul ricorso depositato il 15/06/2023 , proposto da (difeso dall'Avv. Carmine Pirrottina) Parte_1
nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore (difesa Controparte_1 dagli avv.ti Giovanni Travia e Giovanni Ronconi ) all'esito dell'udienza e della camera di consiglio , così definitivamente provvedendo disattesa ogni contraria istanza, difesa, eccezione:
“ Accoglie la domanda e, per l'effetto, disapplica le norme contrattuali impugnate per quanto in motivazione e dichiara il diritto della parte ricorrente al ricalcolo del compenso per i giorni di ferie goduti computando integralmente sia l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera sia l'indennità per assenza dalla residenza;
per l'effetto , ancora , condanna la resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle differenze retributive, per i titoli indicati, maturate dal mese di gennaio 2008 e fino al dicembre 2022 pari alla somma lorda di € 10.419,46, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo.
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 4000,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto, con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario ."
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1) accertare e dichiarare la nullità e/o, comunque, l'inopponibilità e/o disapplicare nei confronti del ricorrente degli artt. 72, punto 2.2.4 del
CCNL delle Attività Ferroviarie del 16.04.2003 e 77, punto 2.2.4 CCNL delle Attività Ferroviarie del
20.07.2012 e 16.12.2016, laddove escludono l'indennità per assenza dalla residenza, dal calcolo
1
Ferroviarie del 16.04.2003 e degli art. 31, punto 5 e punto 6, del CCNL delle Attività Ferroviarie del
20.07.2012 e 30, punto 5 e 6, del CCNL delle Attività Ferroviarie del 16.12.2016, laddove limitano il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi indicati negli stessi;
2) disapplicare le clausole contenute nell'artt. 34, punto 8.4 – 8.5 e 8.6, del Contratto Aziendale del
Gruppo FS e Accordo di Confluenza al CCNL delle Attività Ferroviarie del 16.04.2003 e degli art. 31, punto 5 e punto 6, del Contratto Aziendale del CCNL delle Attività Ferroviarie del 20.07.2012 e del 16.12.2016, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 12,80 e degli artt. artt. 72, punto
2.2.4 del CCNL delle Attività Ferroviarie del 16.04.2003 e 77 2.2.4 CCNL delle Attività Ferroviarie del 20.07.2012 e 16.12.2016 laddove escludono l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione per i giorni di ferie nonché degli artt. 25, punto 5 e 6, del CCNL delle Attività
Ferroviarie del 16.04.2003 e degli art. 31, punto 5 e punto 6, del CCNL delle Attività Ferroviarie del
20.07.2012 e 30, punto 5 e 6, del CCNL delle Attività Ferroviarie del 16.12.2016, laddove limitano il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi indicati negli stessi;
3) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al computo nella retribuzione spettante per i giorni di ferie dell'indennità di utilizzazione professionale e dell'indennità dell'assenza dalla residenza;
4) accertare e dichiarare che l'indennità di utilizzazione professionale e il compenso per l'assenza dalla residenza rientrano nella normale retribuzione percepita nelle giornate di presenza in servizio e sono intrinsecamente collegate all'esecuzione dei compiti incombenti agli stessi ricorrenti in base al contratto di lavoro.
5) condannare la resistente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive, per i titoli indicati, maturate dal mese di gennaio 2008 e fino alla data di presentazione del ricorso pari alle seguenti somme lorde: € 10.419,46, o della diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
in subordine
6) condannare la resistente, in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere al ricorrente le differenze retributive, per i titoli indicati, maturate dal mese di gennaio 2008 e fino alla data di presentazione del ricorso, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
, oltre al rimborso delle eventuali spese documentate.
2 Parte resistente si costituiva contestando la domanda . Controparte_1
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è fondato.
Va in primo luogo preso atto che diversamente dalle conclusioni del ricorso , la richiesta di pagamento
è stata fissata( v verbale di udienza ) entro dicembre 2022, peraltro tale termine corrispondendo ai conteggi eleborati dal ricorrente.
Va poi dato atto che la denominazione della resistente è (e non indicata in CP_1 CP_2 epigrafe nel ricorso ).
Il thema decidendum ha ad oggetto il riconoscimento del diritto del ricorrente alla corresponsione della medesima retribuzione, con particolare riguardo all'indennità di assenza e all'indennità di utilizzazione professionale (c.d. IUP), sia nei giorni di lavoro sia nei giorni di ferie.
La questione giuridica alla base della controversia afferisce, in particolare, alla natura o valore dissuasivo dell'esercizio del diritto alle ferie in ragione del mancato riconoscimento dei predetti emolumenti nei giorni feriali rispetto agli ordinari di lavoro.
Il periodo di ricalcolo del trattamento ferie decorre dal gennaio 2008 fino al dicembre 2022.
Parte ricorrente ha sostenuto , in sintesi :
di essere dipendente della società resistente ( dopo cessione del rapporto da )con rapporto CP_3 di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, e inquadramento contrattuale nel Livello professionale B1
Tecnici Specializzati – Figura Professionale e mansioni di TA;
nei giorni in cui è stato assente per ferie, ha ricevuto una retribuzione inferiore e peggiorativa atteso che la resistente ha escluso dalla retribuzione delle giornate di ferie godute dal ricorrente parte della retribuzione variabile, normalmente percepita nelle giornate lavorative, sostituendola con una indennità giornaliera forfettizzata, , nel caso di specie i macchinisti, è pari ad € 12,80, e non considerando affatto l'indennità di assenza dalla residenza nella base di calcolo della retribuzione dei giorni di ferie goduti dalla parte ricorrente che, in tal modo, viene privata della retribuzione dovuta nella sua interezza nei periodi di godimento delle ferie;
invece la retribuzione in periodo di ferie doveva coincidere con quella ordinaria per le voci intrinsecamente collegate, anche al fine di non gravare sulla scelta del lavoratore di fruire o meno delle stesse , pertanto aveva diritto al pagamento delle differenze retributive a titolo di retribuzione variabile e di indennità per assenza dalla residenza come indicate nei conteggi;
3 la richiesta di pagamento era inoltre relativa alla differenza non pagata rispetto all'importo forfettizzato di € 12,80, che è stato pertanto detratto;
la retribuzione delle ferie doveva comprendere tutte le voci rientranti nella normale retribuzione alla luce del principio della tendenziale omogeneità tra la retribuzione delle ferie annuali e quella ordinaria Cont del lavoratore, dunque, anche la parte variabile della e l'indennità di assenza dalla residenza;
che ciascun giorno di ferie doveva essere retribuito con un importo pari alla retribuzione giornaliera complessiva e calcolata sulla media dei compensi percepiti dalla parte ricorrente nei dodici mesi precedenti l'anno di fruizione delle ferie, sia a titolo di retribuzione fissa sia delle sue componenti variabili e legate all'esecuzione della prestazione e del suo profilo professionale.;
come rilevato dalla CGUE, suggerimento questo fatto proprio anche dalla Corte di Appello di Milano,
l'importo retributivo spettante per il periodo di ferie goduto andava determinato attraverso la media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti l'anno di fruizione delle ferie, quale periodo di riferimento rappresentativo.
Parte resistente ha contestato la domanda eccependo, in sintesi :
la domanda doveva essere respinta considerata comunque l'irrisorietà della % di decurtazione (da un minimo di 0,18% ad un massimo di 1,12%);
nel determinare la retribuzione del giorno di ferie le parti hanno concordato l'inserimento della IUP giornaliera di € 12,80 e della originaria IUP fissa assorbita nel salario di produttività;
i macchinisti ed il Personale di bordo, dunque, durante le ferie (o nelle giornate di prestazione in impianto o in formazione), già ricevevano a titolo di IUP importi non indifferenti, secondo le modalità
e la misura che le parti sociali hanno ritenuto congrue affinché non si realizzasse alcun effetto dissuasivo rispetto al trattamento ordinario;
ai fini del calcolo delle differenze retributive a titolo di IUP Controparte considerava le seguenti voci:
- 0169 e 0170 (per la IUP PDM KM);
- 0100, 0101, 0965, 0966, 0967, 0968, 0987, 0988 (per la IUP PDM Condotta);
- 0964 (per la IUP PDM Lavoro);
- 0790 e 0791 (IUP Riserva, Traghettamento, Tradotta, etc…)
- 0792 IUP PDM/PDB Assenze
4 - 0948 e 0949 (Assenza residenza estero)
- 0991 e 0992 (Assenza residenza interna) ;
le suddette voci erano ricomprese nell'art. 31.4 del vigente Contratto Aziendale di Gruppo ad eccezione delle voci evidenziate 0790, 0791 e 0792 previste dall'art. 31.5 del citato Contratto e costituivano l'indennità di importo fisso (4,50 € per i Capi Treno;
12,80 € per i macchinisti), che nelle giornate di ferie erano state regolarmente liquidate.
le voci previste dall'art. 31.4 erano alternative alle voci previste dall'art. 31.5, perché per una singola giornata di lavoro o vengono liquidate le une, oppure le altre.;
per questo motivo nel calcolo della media delle competenze, da applicare per la retribuzione delle giornate di ferie, le voci ex art. 31.5 non dovevano essere considerate e quanto corrisposto nelle giornate di ferie a titolo di 0792 IUP PDM/PDB Assenze, (euro 12,80 per i macchinisti ed euro 4,50 per i capo treno), doveva essere detratto dal totale da (eventualmente) liquidare;
l'art. 68 punto 6 del CCNL disponeva che per ottenere il valore giornaliero di una voce retributiva mensile si divideva convenzionalmente per 26 , ottenendo quindi valori inferiori a quelli usati da controparte;
inoltre, l'avversa richiesta non era stata limitata al periodo minimo di durata delle ferie annuali stabilito dall'art. 7 della Direttiva 88/2003 nonché dall'art. 10 D. Lgs. 66/2003. La Corte di Giustizia, con la sentenza 385/2018 ha precisato che: “l'art. 7 par. 1, della Direttiva 2003/88 non richiede che la retribuzione ordinaria … sia concessa per tutta la durata delle ferie annuali di cui il dipendente beneficia … il datore di lavoro è tenuto a concedere tale retribuzione … soltanto per la durata delle ferie annuali minime previste …”;
il risultato ottenuto (ossia la media giornaliera delle indennità) doveva poi essere moltiplicato non per il numero di giorni di ferie fruiti nell'anno dai lavoratori, bensì per quello minimo garantito (ossia
4 settimane, equivalenti a 20 giorni, essendo l'orario di lavoro del ricorrente, a norma dell'art. 28 punto 1.5 del CCNL, articolato su 5 giorni), ovvero per il numero di giorni di ferie effettivamente godute, se inferiore a quello minimo;
dai tabulati dei conteggi allegati al ricorso si poteva agevolmente rilevare come Controparte pretendesse, per alcuni anni, le indennità anche per i giorni eccedenti il minimo. Negli anni 2008,
2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 E 2020 erano conteggiati giorni di ferie per un numero superiore al minimo;
5 le pretese in subordine erano in parte prescritte , ossia per il periodo anteriore al quinquennio dall'avvenuta notifica del ricorso o di altro atto valido ad interrompere la prescrizione.
****
Tanto premesso , deve in primis rilevarsi come in argomento e sulla divergente interpretazione espressa dalla giurisprudenza di merito nazionale, è intervenuta la Corte di Cassazione , a seguito di ricorso per cassazione avverso una pronuncia della Corte di Appello di Milano , che per la puntuale ricostruzione dell'istituto qui in esame ( giusto importo del compenso durante il periodo di ferie ) e l'ampiezza dei riferimenti normativi , contrattuali e della giurisprudenza eurounitaria, appare opportuno integralmente riprodurre di seguito .
Si afferma <
1. La Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede che, in accoglimento del ricorso proposto dai lavoratori indicati in epigrafe, tutti dipendenti di con qualifica di Capo Treno o Capo Servizio Treno, aveva accertato il loro diritto a CP_3 percepire, durante il periodo di ferie, il trattamento economico commisurato a quello percepito per il lavoro ordinariamente svolto, e condannato la società al pagamento delle somme per ciascuno specificate.
2. La Corte territoriale, a fronte della domanda di computo nella retribuzione dovuta durante le ferie dell'indennità di assenza dalla residenza, dell'indennità di scorta vetture eccedenti, del premio scoperta irregolarità, dell'indennità di utilizzazione professionale (IUP) senza esclusione della parte variabile (ossia inferiore all'indennità di utilizzazione/condotta percepita nei periodi lavorati), ha confermato le statuizioni del Tribunale di accoglimento delle domande.
3. Precisamente, il Tribunale aveva dichiarato la nullità per violazione dell'art. 7 della direttiva
2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia Europea, dell'art. 31 punto 5 dei Contratti
Aziendali 2012 e 2016 del , nella parte in cui limitano l'indennità di Controparte_5 utilizzazione professionale giornaliera, da corrispondere nelle giornate di ferie, al solo importo fisso di € 4,50, nonché l'inapplicabilità dell'art. 77, punto 2.4 del CCNL della Mobilità, Area Attività
Ferroviarie del 16.12.2016, nella parte in cui esclude l'indennità per assenza della residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
aveva accertato il diritto dei ricorrenti al pagamento di ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva dell'indennità di assenza dalla residenza, dell'indennità di utilizzazione/scorta di cui all'art. 31 tabella B, dell'indennità di scorte vetture eccedenti (art. 32 dei Contratti aziendali del 2012 e 2016), e del premio scoperta irregolarità (art. 36 dei Contratti aziendali del 2012 e 2016), calcolate sulla media dei compensi percepiti a tali titoli nei 12 mesi precedenti la fruizione delle ferie, detratto l'importo fisso
6 giornaliero di € 4,50 già riconosciuto, e per l'effetto condannato la società a corrispondere ai ricorrenti le differenze retributive maturate.
4. La Corte territoriale ha richiamato la giurisprudenza, propria e di questa Corte, che, con riguardo alla retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, ha ritenuto che sussiste una nozione europea di retribuzione che comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore;
ha ribadito che occorre verificare se la retribuzione corrisposta possa costituire una dissuasione dal godimento delle ferie, e in tale prospettiva ha accertato che una sensibile diminuzione è effettivamente idonea a dissuadere i lavoratori dal beneficiarne;
ha confermato l'accertamento della stretta connessione tra le indennità in questione e le mansioni e lo status dei lavoratori.
5. La società ha proposto ricorso per cassazione con nove motivi, cui hanno resistito con controricorso i lavoratori;
entrambe le parti hanno depositato memorie e discusso la causa all'odierna udienza.
6. il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente deduce, con il primo motivo, in tema di corretta interpretazione delle sentenze della CGUE, violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della Direttiva CE 88/2003 e degli artt. 1362 ss. c.c. in relazione agli artt. 31 Contratto Aziendale 2012 e 31 Contratto Aziendale 2016. Sostiene che la Corte di merito ha erroneamente applicato i principi sanciti dalla giurisprudenza comunitaria, Con in quanto non ha considerato che per le giornate di servizio la è quantificata in due diverse ed alternative misure del medesimo compenso in relazione alle diverse modalità di erogazione della prestazione, entrambe tipiche del , che per le giornate di ferie Parte_2
l'indennità è riconosciuta in una delle misure riconosciute al personale in servizio per attività svolte tipiche del Capo Treno/Capo , che tale riconoscimento è quindi conforme al principio Parte_2 di tendenziale corrispondenza tra retribuzione percepita in servizio e retribuzione percepita in ferie.
2. Con il secondo motivo, deduce, in tema di corretta interpretazione delle sentenze della CGUE, violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della Direttiva CE 88/2003 e degli artt. 1362 ss. c.c. in relazione agli artt. 31 Contratto Aziendale 2003 e 32 dei Contratti Aziendali 2012 e 2016. Sostiene erronea applicazione nella sentenza impugnata dei principi sanciti dalla giurisprudenza comunitaria, in quanto non ha considerato che l'indennità di scorta vetture eccedenti non viene attribuita per il
7 solo svolgimento delle mansioni di capotreno, ma dipende da un fatto oggettivo esterno alle mansioni e al ruolo professionale.
3. Con il terzo motivo, deduce, in tema di corretta interpretazione delle sentenze della CGUE, violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della Direttiva CE 88/2003 e degli artt. 1362 ss. c.c. in relazione agli artt. 41, punto 1.3, Contratto Aziendale 2003 e 36, punto 5, dei Contratti Aziendali
2012 e 2016. Contesta l'inclusione nella base di calcolo della retribuzione feriale del premio di controlleria, non essendo stato considerato che il premio scoperta irregolarità, giusta la sua natura premiale e aleatoria, non costituisce una voce retributiva intrinsecamente collegata alle mansioni in questione.
4. Con il quarto motivo, deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della Direttiva CE 88/2003, dell'art. 10 d. lgs. n. 66/2003, dell'art. 2109 c.c., con riferimento agli artt. 36 e 39 Cost. e all'art. 77 punto 2.4 dei CCNL Mobilità – Attività Ferroviarie del 20.7.2012 e 16.12.2016. Sostiene che la Corte
d'Appello ha errato nell'applicare i principi sanciti dalla giurisprudenza comunitaria, in quanto non ha considerato che l'indennità di assenza dalla residenza ha natura e funzione risarcitoria e non rientra nell'imponibile fiscale, e che quindi l'esclusione dell'indennità è conforme all'orientamento comunitario che ha escluso proprio le voci risarcitorie non imponibili fiscalmente.
5. Con il quinto motivo, deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della Direttiva CE 88/2003, dell'art. 10 d. lgs. n. 66/2003, dell'art. 2109 c.c.; sostiene che la sentenza gravata non ha considerato che vi è l'espressa previsione legislativa dell'obbligo di far godere delle ferie in forma specifica, obbligo sorretto da sanzioni amministrative, con espresso divieto di monetizzazione, così essendo superato alla radice ogni possibile spazio per un effetto dissuasivo del trattamento economico, e che la qualificazione delle ferie è sempre operata su base annua.
6. Con il sesto motivo, deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della Direttiva CE 88/2003, nonché applicazione in via generale e astratta di principi generali espressi dalla CGUE con violazione degli artt. 36 e 39 Cost., per mancata adeguata valutazione del ruolo della contrattazione collettiva nel nostro ordinamento, dato che il diritto vivente demanda proprio alla contrattazione collettiva la determinazione della retribuzione.
7. Con il settimo motivo, deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 267 TFUE e del principio di diritto vivente sull'efficacia ultra partes delle sentenze CGUE e dell'art. 7 della Direttiva CE
88/2003, dell'art. 10 d. lgs. n. 66/2003, dell'art. 2109 c.c. con riferimento agli artt. 36 e 39 Cost.; sostiene che la Corte territoriale ha erroneamente applicato i principi sanciti dalla giurisprudenza comunitaria, poiché non ha considerato la diversità fattuale delle fattispecie e strutturale dei
8 compensi analizzati dalla CGUE (sentenza del 16.3.2006; sentenza SchultzHoff del Persona_1
20.1.2009; sentenza Williams del 16.9.2011, sentenza Lock del 22.5.2014, sentenza del Persona_2
13.12.2018) rispetto alla fattispecie e ai compensi oggetto di causa, diversità che impediva di applicare tali precedenti al diverso caso qui in esame.
8. Con l'ottavo motivo, deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della Direttiva CE 88/2003, dell'art. 267 TFUE e del derivato principio di diritto vivente sull'efficacia ultra partes delle sentenze
CGUE per omesso esame sul fatto decisivo della diversità fattuale e strutturale delle fattispecie concrete analizzate dalla CGUE nelle sentenze invocate a fondamento della domanda rispetto alla fattispecie oggetto di causa.
9. Con il nono motivo, subordinato, deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2948, n. 4 c.c. in combinato disposto con l'art. 18, commi 1 e 2, legge n. 300/1970 come modificato dalla legge n.
92/2012.
Sostiene la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi rivendicati dai dipendenti per i titoli dedotti in giudizio, con riferimento alla data delle rispettive richieste con pec o con la notifica del ricorso introduttivo.
10. I primi otto motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, in quanto tutti concernenti, sotto diversi profili e angolazioni, l'interpretazione dell'art. 7 della
Direttiva CE 88/2003, operata dai giudici di merito alla luce della giurisprudenza inmateria della
Corte di Giustizia dell'Unione europea.
11. Essi non sono fondati.
12. Questa Corte ha in più occasioni affermato che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (cfr. Cass. n. 18160/2023, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C-350/06 e C520/06, Schultz-
Hoff, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n.
20216/2022).
13. I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione può essere idonea a dissuadere
9 il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10, CGUE 13.12.2018, C385/17, ). Per_3 Persona_2
14. In questo senso, si è precisato, nelle pronunce indicate, che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE
13.1.2022, C-514/20, DS c. . Per_4
15. Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di
Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore
(Cass. n. 13425/2019, n. 37589/2021).
16. In applicazione di tali orientamenti e in applicazione di siffatta nozione europea di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, è stato ritenuto rientrante nella retribuzione dovuta l'importo erogato a titolo di indennità di volo integrativa, ritenendo nel contempo la nullità della relativa disposizione del contratto collettivo nazionale (in quel caso l'art. 10 del
CCNL Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui escludeva nel periodo di ferie la voce stipendiale, in quel caso in violazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 185/2005 (che attuava la direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile - Cass. n. 20216/2022).
17. Atteso che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, le sentenze della Corte di Giustizia
UE hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass.
n. 13425/2019, n. 22577/2012).
18. Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n.
13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021).
10 19. Nella controversia in esame, vengono in discussione la cd. indennità di utilizzazione professionale
(IUP), l'indennità per assenza dalla residenza, l'indennità di scorta vetture eccedenti, il premio scoperta irregolarità.
20. L'indennità di assenza dalla residenza, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società RD (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682,
2680, 2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023).
21. La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti con mansioni di Capo Treno o Capo Servizio Treno, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro.
22. In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile.
23. Sono ugualmente fondate le rivendicazioni relative all'indennità di scorta vetture eccedenti e al premio scoperta irregolarità, in quanto voci retributive di fatto continuative per tale personale mobile, correlate al disagio intrinseco della mansione.
24. Nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate.
25. La giurisprudenza UE ha, invero, chiarito che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio
11 particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva.
26. È stato affermato che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” (sent. CGUE
Williams cit., § 21); che “l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto”,
e che “quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 (…) è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione” (sent. CGUE Per_2
cit., § 44); che il giudice nazionale è tenuto a interpretare la normativa nazionale in modo
[...] conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, con la precisazione che “una siffatta interpretazione dovrebbe comportare che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo” (sent. CGUE Torsten Hein cit., § 52); che “occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (…) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro”
(sent. CGUE Williams cit., § 23), sicché “qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite” (sent. CGUE Koch cit., § 41).
27. In tale prospettiva, osserva il Collegio che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita.
28. Deve perciò essere ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di
12 Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore
(cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 37589/2021).
29. A questi principi si è attenuta la Corte di merito che ha proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse, senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita;
ha, poi, verificato che durante il periodo di godimento delle ferie al lavoratore non erano erogati dalla società compensi (indennità di scorte vetture eccedenti - art. 32 dei Contratti aziendali del 2012 e 2016; premio scoperta irregolarità - art. 36 dei Contratti aziendali del 2012 e 2016; indennità di assenza dalla residenza - art. 77, punto 1, CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 20.0.2012 e del 16.12.2016; cd. IUP in misura intera -art. 31 tabella A e B dei rispettivi Contratti aziendali 2012 e 2016), calcolati sulla media dei compensi percepiti a tali titoli nei 12 mesi precedenti la fruizione delle ferie (detratto l'importo fisso giornaliero di € 4,50 già riconosciuto) connessi ad attività ordinariamente previste dai contratti collettivi nazionali e aziendali;
ha accertato la continuatività della loro erogazione e l'incidenza non residuale sul trattamento economico mensile.
30. In conclusione, in concordanza all'interpretazione conforme alla citata giurisprudenza dell'Unione europea e di legittimità delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale, i motivi in esame devono essere rigettati, perché la pronuncia impugnata si pone in linea con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare nel periodo feriale un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale.
31. Il nono motivo non è fondato.
32. Questa Corte ha affermato, in ordine alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, che, per effetto delle modifiche apportate dalla legge n.
92/2012 e poi dal d.lgs. n. 23/2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass.
n. 26246/2022).
13 33. Il Collegio intende dare continuità ai principi espressi con la sentenza n. 26246/2022, confermati in numerosi provvedimenti successivi (v., tra le molte, Cass. n. 4321/2023, n. 4186/2023, n.
29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022).
34. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012
e del d. lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è più, di regola, assistito da un regime di stabilità reale, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4,
e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
35. Il principio è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con l'entrata in vigore della legge n. 92/2012 e del d. lgs n. 23/2015 e del rilievo che, in ragione delle predette riforme, l'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all'esito di un accertamento in giudizio, ex post.
36. Invero, la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n. 300/1970 e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto di lavoro in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità; a tale evidente rinnovata situazione deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso. 37. In conclusione, il ricorso va rigettato. 38. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall'art. 91 c.p.c. …> così Cass., Sez. L, Sentenza n. 13932 del 2024.
La giurisprudenza di legittimità ha dato continuità anche con la successiva pronuncia, resa avverso una decisione della Corte di Appello di Torino, secondo cui : < 12. Nella controversia in esame, vengono in discussione la cd. indennità di utilizzazione professionale (IUP) e l'indennità per assenza dalla residenza.
13.Quanto a quest'ultima, essa, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società RD (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682,
2680, 2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023). 14.La
14 corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti macchinisti, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro.
15.In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile. 16.Nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate. 17.La giurisprudenza
UE ha, invero, chiarito che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva. 18.È stato affermato che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” (sent. CGUE
Williams cit., § 21); che “l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto”,
e che “quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 (…) è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione” (sent. CGUE Per_2
cit., § 44); che il giudice nazionale è tenuto a interpretare la normativa nazionale in modo
[...] conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, con la precisazione che “una siffatta interpretazione dovrebbe comportare che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo
15 delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo” (sent. CGUE Torsten Hein cit., § 52); che “occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (…) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro”
(sent. CGUE Williams cit., § 23), sicché “qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite” (sent. CGUE Koch cit., § 41), 19. In tale prospettiva, osserva il Collegio che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita. 20.In conclusione, in concordanza all'interpretazione conforme alla citata giurisprudenza dell'Unione europea e di legittimità delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale, il ricorso va accolto, in linea con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare nel periodo feriale un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale .> così Cass. , sent. n. 14089 /24.
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Orbene per come è evidente i principi esposti dalle sentenze appena menzionate assumono portata nomofilattica e dagli stessi non vi è ragione per discostarsi .
Essi sono pienamente condivisibili e applicabili al caso di specie , per cui va rilevata l'invalidità delle norme contrattuali collettive impugnate nella parte in cui ledono i diritti al giusto trattamento retributivo dei periodi di ferie goduti dalla parte ricorrente e per l'effetto va dichiarato il diritto della parte ricorrente al computo, nel trattamento economico erogato per i periodi di ferie degli anni richiesti, sia della indennità di utilizzazione professionale e sia della indennità di assenza dalla residenza , in tal modo disapplicando le contrarie disposizioni contrattuali collettive .
Parte resistente eccepisce pure che se le parti avessero conosciuto l'invalidità delle norme collettive che disciplinano o limitano la inclusione nella retribuzione feriale , non avrebbero introdotto le indennità o lo avrebbero fatto in una diversa misura. , e chiedeva dichiararsi la nullità delle indennità
e con rigetto della domanda. 16 Orbene ad avviso del decidente l'eccezione della società è infondata .
La scelta contrattuale di introdurre le indennità non si presta ad alcun motivo di nullità.
Il (ri)calcolo del compenso per le ferie è semplicemente l'effetto del principio di diritto di mantenere la corrispondenza tra la retribuzione dei giorni lavorati con quelli non lavorati per ferie e a nulla rileva l'applicazione anche ai giorni eccedenti il minimo restando pur sempre un trattamento per ferie .
Nessuna funzione inscindibile è dato rilevare tra importo delle indennità in esame e trattamento ferie regolato dalle disposizioni collettive .
La dissuasività non è esclusa da percentuali di scostamento degli importi aventi valore di modesta entità , e l'interprete non è autorizzato ad escludere il diritto all'omogeneo trattamento retributivo tra giornate lavorate e giorni di ferie goduti solo perchè sarebbe modesto il valore ( ma dai calcoli della resistente neppure può ritenersi che alcune centinaia di euro possano essere irrilevanti ai fino della determinazione del lavoratore di assentarsi dal lavoro ).
PRESCRIZIONE
In merito alla eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente , anche qui va richiamato il CP_6 principio di cui alla giurisprudenza di legittimità sopra riportata .
In applicazione di esso e nel caso di specie non risulta cessato il rapporto di lavoro con la resistente , mentre le richieste decorrono dal gennaio 2008 per cui alla data di entrata in vigore della legge n.
92/2012 ossia 18 luglio 2012 , non erano decorsi i cinque anni e non erano prescritti i crediti rivendicati e il tempo della prescrizione non ha continuato a correre durante il rapporto di lavoro.
L'eccezione va disattesa .
QUANTIFICAZIONE delle SOMME DOVUTE
Parte ricorrente ha svolto specifici conteggi che si caratterizzano per un calcolo che tiene conto delle giornate lavorate nell'anno precedente e il valore giornaliero maturato alla luce delle indennità dovute.
La resistente ha svolto controconteggi, asserendo invece che le voci indicate dalla parte ricorrente non possono essere cumulate .
17 Inoltre la delimitazione fatta dalla società al numero massimo di 20 giorni annui, ovvero 4 settimane lavorative , considerate dal lunedì al venerdì, non trova riscontro normativo e introdurrebbe una ingiustificata discriminazione sul trattamento di ferie.
Invero l'art. 7 della direttiva 88/2003/CE , rubricato “Ferie annuali”, prescrive che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno
4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali " (comma 1).
Ciò induce a ritenere che le 4 settimane sono il minimo ma non esclude l'estensione del medesimo trattamento al periodo di durata maggiore .
D'altra parte l'effetto di evitare il rischio della rinuncia del lavoratore a fruire effettivamente è parimente rilevante anche per i giorni di ferie oltre i 20 giorni , trattandosi pur sempre di giorni di ferie maturati dal lavoratore, per cui non è giustificabile un differenziazione , nel senso voluto dalla resistente , tra i giorni di ferie goduti.
In merito alle voci indicate dalla parte ricorrente la resistente asserisce che le voci di cui all'art
31..4 contratto aziendale vigente sono alternative alle voci di cui all'art 31.5 contratto aziendale vigente, per cui andrebbero escluse dal computo e andava detratta la somma di 12,80 per i macchinisti( come il ricorrente ) e 4,50 per i capi treno.
Orbene ad avviso del decidente in realtà i conteggi del ricorrente prendono i considerazione la somma di 12,80 e la detraggono dunque sotto tale profilo appaiono corretti.
In merito al valore giornaliero nell'arco del mese la perviene ad applicare un Controparte_1 divisore mensile pari a 26 giornate . Poi lo moltiplica per i giorni di ferie goduti laddove parte ricorrente opera invece con un divisore pari ai giorni effettivamente lavorati nell'anno precedente .
Il criterio invocato dalla società non appare persuasivo .
Sul punto a conforto invece della tesi della parte ricorrente può richiamarsi quanto già questo
Tribunale ( sent n. 41 del 2025 giud. ) ha ritenuto di argomentare affermando < (...) Venendo Pt_3 al quantum del trattamento retributivo appare corretto il calcolo, realizzato dall'attore, del valore medio dei compensi percepiti a tali titoli nei 12 mesi precedenti la fruizione delle ferie, attraverso la divisione per i giorni di lavoro espletati con successiva moltiplicazione per i giorni di ferie consumati e detrazione dell'importo fisso giornaliero già riconosciuto di € 12,80 per i macchinisti.
Sotto quest'ultimo profilo, afferente al conseguente e distinto aspetto del quantum del diritto rivendicato, non risulta fondato il rilievo di secondo cui il conteggio dovrebbe tener conto, CP_3
18 in primo luogo, del divisore 26, ovvero delle giornate in astratto minime di lavoro (26 giorni al mese,
312 all'anno) e della successiva moltiplicazione del risultato per i giorni di ferie minimi previsti dal
CCNL, ovvero 20 giorni (4 settimane lavorative).
In disparte la quantificazione del numero effettivo di giorni di ferie spettanti ad un lavoratore del comparto attività ferroviarie, va osservato che, una volta chiarito, sotto il profilo dell'an, per le ragioni ampiamente esposte, la dissuasività alla fruizione delle ferie della negazione della IUP variabile e dell'indennità di assenza, non può prescindersi – ai fini del quantum – dai giorni concretamente fruiti dal lavoratore, secondo un calcolo basato sulla retribuzione ordinaria percepita nell'anno pregresso, da considerarsi quale anno lavorativo definitivamente concluso ovvero quale unica fonte di riferimento in termini monetari. >.
In definitiva, sussistendo il diritto della parte ricorrente, l'assenza di vizi di quantificazione nel calcolo effettuato determina la condanna di parte resistente alla corresponsione della somma richiesta da parte ricorrente .
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del
D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria 16.1.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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