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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/10/2025, n. 14789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14789 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34006/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice FR RE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nella causa civile promossa da nato a [...] in data [...] e residente in San Lazzaro Parte_1 di Savena (BO), alla via San Lazzaro n. 21 (C.F.: rappresentato e difeso C.F._1 dall'avv. Anna Maria Crucitti (C.F.: ; P.E.C.: C.F._2
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Email_1
Bologna (BO) alla via Fausto Coppi n. 5, giusta procura alle liti allegata in atti
- ricorrente -
nei confronti del
Controparte_1 in persona del Ministro pro
[...] tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12
- resistente costituito -
OGGETTO: ricongiungimento familiare.
***
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. il sig. , premesso di aver ottenuto i nulla osta per Parte_1 il ricongiungimento fra lui, la coniuge e due figlie minori residenti in [...] non sono ancora riusciti a ricevere l'appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto e la legalizzazione dei documenti, ha chiesto di ordinare all'amministrazione il rilascio. Con la comparsa di costituzione l'amministrazione ha rappresento e documentato che l' CP_1 ha nel frattempo stabilito l'appuntamento in questione, concludendo per la dichiarazione di cessata materia del contendere e la compensazione delle spese processuali.
Inoltre, l'Amministrazione stessa con note in sostituzione dell'udienza ha rappresentato e allegato che i visti richiesti sono stati rilasciati.
Con proprie note in sostituzione dell'udienza parte ricorrente ha aderito alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con vittoria di spese processuali.
2. Quanto alle spese processuali, ne appare ragionevole la compensazione, dovendosi tener conto dell'oggettiva difficoltà dell'ambasciata in a gestire un numero di pratiche di CP_1 ricongiungimento straordinariamente elevato, riconosciuta implicitamente anche da recenti interventi legislativi (artt. 3 e 4 D.L. n. 145/2025, conv. in L. n. 187/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- spese compensate.
Roma, 21 ottobre 2025
Il Giudice
FR RE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice FR RE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nella causa civile promossa da nato a [...] in data [...] e residente in San Lazzaro Parte_1 di Savena (BO), alla via San Lazzaro n. 21 (C.F.: rappresentato e difeso C.F._1 dall'avv. Anna Maria Crucitti (C.F.: ; P.E.C.: C.F._2
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Email_1
Bologna (BO) alla via Fausto Coppi n. 5, giusta procura alle liti allegata in atti
- ricorrente -
nei confronti del
Controparte_1 in persona del Ministro pro
[...] tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12
- resistente costituito -
OGGETTO: ricongiungimento familiare.
***
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. il sig. , premesso di aver ottenuto i nulla osta per Parte_1 il ricongiungimento fra lui, la coniuge e due figlie minori residenti in [...] non sono ancora riusciti a ricevere l'appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto e la legalizzazione dei documenti, ha chiesto di ordinare all'amministrazione il rilascio. Con la comparsa di costituzione l'amministrazione ha rappresento e documentato che l' CP_1 ha nel frattempo stabilito l'appuntamento in questione, concludendo per la dichiarazione di cessata materia del contendere e la compensazione delle spese processuali.
Inoltre, l'Amministrazione stessa con note in sostituzione dell'udienza ha rappresentato e allegato che i visti richiesti sono stati rilasciati.
Con proprie note in sostituzione dell'udienza parte ricorrente ha aderito alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con vittoria di spese processuali.
2. Quanto alle spese processuali, ne appare ragionevole la compensazione, dovendosi tener conto dell'oggettiva difficoltà dell'ambasciata in a gestire un numero di pratiche di CP_1 ricongiungimento straordinariamente elevato, riconosciuta implicitamente anche da recenti interventi legislativi (artt. 3 e 4 D.L. n. 145/2025, conv. in L. n. 187/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- spese compensate.
Roma, 21 ottobre 2025
Il Giudice
FR RE