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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/06/2025, n. 3794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3794 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
8° SEZIONE – 2° COLLEGIO
R.G. 4716/2022
La Corte, nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa GISELLA DEDATO Presidente
dott. GIUSEPPE STAGLIANO' Consigliere
dott.ssa BIANCAMARIA D'AGOSTINO Giudice Ausiliario rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4716 R.G.C. dell'anno 2022, rimessa in decisione all'udienza collegiale del 6 febbraio 2025, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, alla Piazza Irnerio n. 67, Parte_1 presso lo Studio Legale dell' Avv. Furio Quadrani, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
- Appellante -
E Roma, in persona Controparte_1 dell'Amministratore pro tempore, elett.te domiciliato in Roma, Via Tibullo n.
10 presso lo Studio Legale dell'Avv Guido Fiorentino, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
-Appellato -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 11049/2022
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Parte_1
Roma n. 11049/2022 che – a definizione del giudizio RG n. 57398/2020, promosso dallo stesso nei confronti del Controparte_1
, in Roma ed avente ad oggetto l'impugnazione della delibera
[...] dell'assemblea condominiale del 26.06.2020 – aveva dichiarato l'inammissibilità della domanda attore, compensato per la metà le spese di lite,
e condannato il al pagamento del residuo 50% in favore del Parte_1
CP_1
L' appellante censurava la sentenza impugnata nei motivi di gravame e così concludeva: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, per i motivi di cui in premessa, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del presente appello accogliere integralmente le conclusioni trascritte in primo grado, da intendersi qui riportate e trascritte, e che di seguito si riproducono e per
l'effetto ed in ogni caso, a) accertare i fatti esposti in premessa e per tutti i motivi in narrativa dichiarare nulla e/o annullabile parte della delibera pag. 2/7 dell'assemblea del 26 giugno 2019 adottata dal Controparte_2
, relativamente al punto 2) dell'ordine del giorno dove
[...] veniva approvato il consuntivo condominiale dal 1.1.2019 al 31.12.2019; b) annullare e/o dichiarare l'invalidità della delibera di approvazione dei predetti lavori, meglio descritti in premessa, in quanto adottata in violazione dell'art. 1105 c.c. e 66 disp. Att. c.c.; -con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali IVA e CAP come per legge, da distrarsi”.
Si costituiva l'appellato così concludendo: “Voglia l'Ecc.ma Corte CP_1 di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e ragione, in accoglimento delle spiegate difese dichiarare inammissibile ed in ogni caso rigettare (anche per le ulteriori eccezioni svolte tempestivamente in primo grado e qui riproposte) l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale Ordinario di Roma Sezione Quinta Civile n. 11049/2022 dell'11/7-12/7/2022. Con vittoria delle spese e compensi di giudizio”.
All'udienza collegiale del 6 febbraio 2025, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con termine per memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda trae origine dall'impugnazione della delibera dell'assemblea condominiale del 26.06.2020, con la quale il Controparte_1 in Roma aveva approvato il bilancio consuntivo 2019 e ripartito gli
[...] oneri. Rilevava l'opponente profili di invalidità della delibera contestando l'erroneità nel riparto in concreto degli oneri condominiali , il deliberato anche su argomenti non inseriti all'o.d.g. ma nelle varie ed eventuali e, in relazione all'amministratore confermato, che lo stesso non aveva frequentato corsi di formazione e non aveva consegnato la ricevuta fiscale del suo compenso di euro
3.000,00.
pag. 3/7 Il convenuto eccepiva l'inammissibilità della domanda per CP_1 violazione del termine ex art. 1137, secondo comma. Il Tribunale di Roma dichiarava l'inammissibilità della domanda attorea poichè il verbale della delibera condominiale, datata 26 giugno 2020, veniva trasmesso all'attore con e-mail in data 8 luglio 2020 (all'indirizzo indicato dall'attore stesso nelle comunicazioni a sua firma con raccomandate A/R in data 18 ottobre 2019 e 4 novembre 2019) mentre la domanda di mediazione in riferimento alla delibera oggetto del presente giudizio, veniva consegnata a parte convenuta, come da produzioni in atti, in data 8 settembre 2020, oltre il termine di trenta giorni previsto ex lege per l'impugnativa della decisione assembleare.
Avverso detta decisione l'appellante nel proporre gravame chiedendo la riforma della sentenza impugnata e la declaratoria di nullità della delibera de qua;
assume l'appellante di aver ricevuto la e-mail del Condominio - spedita in data
8 luglio 2020 – solo in data 11 luglio 2020, allorquando provvedeva a dare risposta al e che in ogni caso l'impugnata delibera sarebbe affetta CP_1 da nullità per “contrarietà a norme imperative, nella parte in cui si calcolavano i riparti delle spese ascensore.
Le doglianze sono infondate e vanno disattese.
Secondo pacifico orientamento della giurisprudenza di merito, il messaggio di posta elettronica (cd. e -mail) o lo "short message service" ("SMS") costituiscono documenti elettronici che contengono la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privi di firma, rientrano tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712
c.c. e, pertanto, formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale vengono prodotti non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime.
Nella specie, l'appellante non contesta il contenuto della e-mail, ma assume di averla ricevuta ben tre giorni dopo l'invio, ciò al fine di giustificare il ritardo con pag. 4/7 il quale aveva poi comunicato l'avvio del procedimento di mediazione per l'impugnazione della delibera.
Detto assunto rimane allo stato sfornito di riscontro probatorio, dovendo l'odierno appellante vincere – con onus probandi a suo carico – la presunzione di istantanea ricezione della posta elettronica, seppur non certificata, dimostrando ad esempio un impedimento a detta ricezione immediata per causa a lui non imputabile: in mancanza, la e-mail risulta dalla documentazione in atti inviata in data 8 luglio 2020 e quindi in tale data ricevuto, mentre la risposta alla detta e-mail avvenuta solo tre giorni dopo non dimostra di per sé il ritardo nella ricezione.
La Corte rileva altresì che i profili di invalidità dell'impugnata delibera, come assunti dal condomino determinerebbero, se sussistenti, Parte_1
l'annullabilità e non la nullità della delibera approvativa del bilancio del 26 giugno 2019, in applicazione del principio sancito della Suprema Corte a
Sezioni Unite, secondo cui “In tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume".
Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte
pag. 5/7 nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c.” (Cassazione civile sez. un., 14/04/2021, n.9839).
L'odierna parte appellante avrebbe dovuto pertanto tempestivamente impugnare la delibera de qua, consegnando a parte convenuta la domanda di mediazione entro 30 giorni dalla comunicazione del relativo verbale, come correttamente statuito dal giudicante di prime cure.
Per i suesposti motivi, l'appello viene integralmente respinto, restando assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con conseguente condanna di parte appellante al pagamento delle stesse in favore dell' appellato CP_1 come liquidate in dispositivo, secondo le tariffe professionali vigenti(aggiornate sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022) con gli importi medi delle voci dello scaglione di riferimento (fino ad € 26.000), esclusa la fase istruttoria.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 L.228/12 per il versamento, da parte dell' appellante dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da nei confronti del Parte_1
, in Roma avverso la Controparte_1 sentenza resa dal Tribunale di Roma n. 11049/2022;
2. condanna l'appellante al pagamento, in favore dell' appellato
, in Roma delle spese di Controparte_1 lite liquidate in complessivi € 3.966,00, oltre accessori di legge.
pag. 6/7 3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 comma 17
L.228/12 per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 giugno 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Biancamaria D'Agostino dott. Gisella Dedato
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
8° SEZIONE – 2° COLLEGIO
R.G. 4716/2022
La Corte, nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa GISELLA DEDATO Presidente
dott. GIUSEPPE STAGLIANO' Consigliere
dott.ssa BIANCAMARIA D'AGOSTINO Giudice Ausiliario rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4716 R.G.C. dell'anno 2022, rimessa in decisione all'udienza collegiale del 6 febbraio 2025, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, alla Piazza Irnerio n. 67, Parte_1 presso lo Studio Legale dell' Avv. Furio Quadrani, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
- Appellante -
E Roma, in persona Controparte_1 dell'Amministratore pro tempore, elett.te domiciliato in Roma, Via Tibullo n.
10 presso lo Studio Legale dell'Avv Guido Fiorentino, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
-Appellato -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 11049/2022
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Parte_1
Roma n. 11049/2022 che – a definizione del giudizio RG n. 57398/2020, promosso dallo stesso nei confronti del Controparte_1
, in Roma ed avente ad oggetto l'impugnazione della delibera
[...] dell'assemblea condominiale del 26.06.2020 – aveva dichiarato l'inammissibilità della domanda attore, compensato per la metà le spese di lite,
e condannato il al pagamento del residuo 50% in favore del Parte_1
CP_1
L' appellante censurava la sentenza impugnata nei motivi di gravame e così concludeva: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, per i motivi di cui in premessa, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del presente appello accogliere integralmente le conclusioni trascritte in primo grado, da intendersi qui riportate e trascritte, e che di seguito si riproducono e per
l'effetto ed in ogni caso, a) accertare i fatti esposti in premessa e per tutti i motivi in narrativa dichiarare nulla e/o annullabile parte della delibera pag. 2/7 dell'assemblea del 26 giugno 2019 adottata dal Controparte_2
, relativamente al punto 2) dell'ordine del giorno dove
[...] veniva approvato il consuntivo condominiale dal 1.1.2019 al 31.12.2019; b) annullare e/o dichiarare l'invalidità della delibera di approvazione dei predetti lavori, meglio descritti in premessa, in quanto adottata in violazione dell'art. 1105 c.c. e 66 disp. Att. c.c.; -con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali IVA e CAP come per legge, da distrarsi”.
Si costituiva l'appellato così concludendo: “Voglia l'Ecc.ma Corte CP_1 di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e ragione, in accoglimento delle spiegate difese dichiarare inammissibile ed in ogni caso rigettare (anche per le ulteriori eccezioni svolte tempestivamente in primo grado e qui riproposte) l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale Ordinario di Roma Sezione Quinta Civile n. 11049/2022 dell'11/7-12/7/2022. Con vittoria delle spese e compensi di giudizio”.
All'udienza collegiale del 6 febbraio 2025, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con termine per memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda trae origine dall'impugnazione della delibera dell'assemblea condominiale del 26.06.2020, con la quale il Controparte_1 in Roma aveva approvato il bilancio consuntivo 2019 e ripartito gli
[...] oneri. Rilevava l'opponente profili di invalidità della delibera contestando l'erroneità nel riparto in concreto degli oneri condominiali , il deliberato anche su argomenti non inseriti all'o.d.g. ma nelle varie ed eventuali e, in relazione all'amministratore confermato, che lo stesso non aveva frequentato corsi di formazione e non aveva consegnato la ricevuta fiscale del suo compenso di euro
3.000,00.
pag. 3/7 Il convenuto eccepiva l'inammissibilità della domanda per CP_1 violazione del termine ex art. 1137, secondo comma. Il Tribunale di Roma dichiarava l'inammissibilità della domanda attorea poichè il verbale della delibera condominiale, datata 26 giugno 2020, veniva trasmesso all'attore con e-mail in data 8 luglio 2020 (all'indirizzo indicato dall'attore stesso nelle comunicazioni a sua firma con raccomandate A/R in data 18 ottobre 2019 e 4 novembre 2019) mentre la domanda di mediazione in riferimento alla delibera oggetto del presente giudizio, veniva consegnata a parte convenuta, come da produzioni in atti, in data 8 settembre 2020, oltre il termine di trenta giorni previsto ex lege per l'impugnativa della decisione assembleare.
Avverso detta decisione l'appellante nel proporre gravame chiedendo la riforma della sentenza impugnata e la declaratoria di nullità della delibera de qua;
assume l'appellante di aver ricevuto la e-mail del Condominio - spedita in data
8 luglio 2020 – solo in data 11 luglio 2020, allorquando provvedeva a dare risposta al e che in ogni caso l'impugnata delibera sarebbe affetta CP_1 da nullità per “contrarietà a norme imperative, nella parte in cui si calcolavano i riparti delle spese ascensore.
Le doglianze sono infondate e vanno disattese.
Secondo pacifico orientamento della giurisprudenza di merito, il messaggio di posta elettronica (cd. e -mail) o lo "short message service" ("SMS") costituiscono documenti elettronici che contengono la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privi di firma, rientrano tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712
c.c. e, pertanto, formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale vengono prodotti non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime.
Nella specie, l'appellante non contesta il contenuto della e-mail, ma assume di averla ricevuta ben tre giorni dopo l'invio, ciò al fine di giustificare il ritardo con pag. 4/7 il quale aveva poi comunicato l'avvio del procedimento di mediazione per l'impugnazione della delibera.
Detto assunto rimane allo stato sfornito di riscontro probatorio, dovendo l'odierno appellante vincere – con onus probandi a suo carico – la presunzione di istantanea ricezione della posta elettronica, seppur non certificata, dimostrando ad esempio un impedimento a detta ricezione immediata per causa a lui non imputabile: in mancanza, la e-mail risulta dalla documentazione in atti inviata in data 8 luglio 2020 e quindi in tale data ricevuto, mentre la risposta alla detta e-mail avvenuta solo tre giorni dopo non dimostra di per sé il ritardo nella ricezione.
La Corte rileva altresì che i profili di invalidità dell'impugnata delibera, come assunti dal condomino determinerebbero, se sussistenti, Parte_1
l'annullabilità e non la nullità della delibera approvativa del bilancio del 26 giugno 2019, in applicazione del principio sancito della Suprema Corte a
Sezioni Unite, secondo cui “In tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume".
Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte
pag. 5/7 nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c.” (Cassazione civile sez. un., 14/04/2021, n.9839).
L'odierna parte appellante avrebbe dovuto pertanto tempestivamente impugnare la delibera de qua, consegnando a parte convenuta la domanda di mediazione entro 30 giorni dalla comunicazione del relativo verbale, come correttamente statuito dal giudicante di prime cure.
Per i suesposti motivi, l'appello viene integralmente respinto, restando assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con conseguente condanna di parte appellante al pagamento delle stesse in favore dell' appellato CP_1 come liquidate in dispositivo, secondo le tariffe professionali vigenti(aggiornate sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022) con gli importi medi delle voci dello scaglione di riferimento (fino ad € 26.000), esclusa la fase istruttoria.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 L.228/12 per il versamento, da parte dell' appellante dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da nei confronti del Parte_1
, in Roma avverso la Controparte_1 sentenza resa dal Tribunale di Roma n. 11049/2022;
2. condanna l'appellante al pagamento, in favore dell' appellato
, in Roma delle spese di Controparte_1 lite liquidate in complessivi € 3.966,00, oltre accessori di legge.
pag. 6/7 3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 comma 17
L.228/12 per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 giugno 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Biancamaria D'Agostino dott. Gisella Dedato
pag. 7/7