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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/12/2025, n. 5617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5617 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12137/2025
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice NC AR, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12137 del Ruolo Generale per l'anno 2025
TRA
, con l'avv. Salvatore Arcadipane. Parte_1
PARTE ATTRICE
E
in persona del l.r.p.t., con l'avv. Giulio Peco CP_1
PARTE CONVENUTA
E
Controparte_2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, la parte attrice ha evocato in giudizio le convenuta in epigrafe chiedendo al Tribunale:
“A. In accoglimento del ricorso ex art. 414 c.p.c., dichiarare l'illegittimità, la nullità o comunque annullare l'impugnato licenziamento ed ordinare, alla resistente in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro-tempore, di reintegrare immediatamente il ricorrente nel posto di lavoro occupato precedentemente all'illegittimo licenziamento con le medesime mansioni e qualifica;
B. Condannare, per l'effetto e sempre ai sensi dell'art. 414 c.p.c., la n persona Controparte_2 del legale rappresentante p.t., al pagamento immediato in favore del ricorrente di tutti gli oneri accessori e delle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, dichiarando la non interruzione del rapporto di lavoro;
1 C. Condannare ed ordinare alla resistente in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore del ricorrente Pt_1
dalla data del licenziamento sino a quella di effettiva reintegrazione nel posto di lavoro.
[...]
D. In via subordinata, in caso di applicabilità del regime della tutela obbligatoria, condannare ai sensi dell'art. 8 L. n. 604/1966, così come novellato dall'art. 2 L. n. 108/1990, la CP_2 in persona del legale rappresentante p.t., alla riassunzione del sig. nel
[...] Parte_1 proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica entro il termine di tre giorni, o in alternativa al risarcimento del danno da quantificarsi nella misura tra un minimo di 3 ad un massimo di 6 dell'ultima retribuzione globale di fatto, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
E. Con condanna al rimborso delle spese legali, a favore dello scrivente che si dichiara procuratore antistatario”.
L' si è costituito in giudizio così concludendo: “giudicare sulle domande ed eccezioni proposte dalle parti e, CP_1 per il caso che ne sussistano i presupposti, dichiarare con sentenza l'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro;
accertare comunque, in caso di accoglimento, la retribuzione imponibile nonché l'effettivo periodo interessato al fine dell'addebito contributivo in quella maggiore o minor somma che risulterà dovuta;
con espressa riserva di ulteriore quantificazione al seguito ovvero con riserva di chiedere CTU contabile”.
La non si è costituita in giudizio rimanendo contumace. Controparte_2
***
1. Con il presente ricorso la parte attrice ha lamentato l'illegittimità del licenziamento intimato per insussistenza del fatto contestato.
2. Il ricorso deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito precisate.
3. È noto che, nel quadro della normativa limitativa dei licenziamenti (leggi nn. 604 del 1966, 300 del
1970 e 108 del 1990) la prova gravante sul lavoratore che domandi la reintegrazione nel rapporto di lavoro è esclusivamente quella della sua estromissione dal rapporto.
Tale circostanza risulta documentalmente dimostrata dalla parte ricorrente (cfr. lettera di licenziamento in atti).
4. Ai sensi dell'art. 5 l. 15.7.1966, n. 604, spetta invece al datore di lavoro l'onere della prova della giusta causa ovvero del giustificato motivo di licenziamento.
Da tale disposizione deriva quindi che, in mancanza della suddetta prova, il datore di lavoro, convenuto in sede di impugnativa di licenziamento, rimane soccombente (cfr. Cass. n. 3961/1996).
5. Ciò premesso, nella fattispecie si versa in ipotesi di licenziamento individuale per giusta causa, avendo la parte convenuta contestato alla lavoratrice condotte di aggressioni verbali e fisiche.
Era dunque onere della datrice di lavoro dare dimostrazione dei fatti che hanno portato al recesso qui impugnato.
2 6. Tuttavia, la parte convenuta, non costituendosi in giudizio, non ha offerto alcun elemento probatorio idoneo a corroborare le circostanze asseritamente fondanti il licenziamento di causa.
7. Nel caso di specie, dunque, si viene ad integrare l'insussistenza del fatto materiale contestato, con conseguente applicazione dell'art. 3, co. 2, d.lgs. n. 23/2015, ai sensi del quale “Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio
l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma
1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Al lavoratore è attribuita la facoltà di cui all'articolo 2, comma 3”.
8. La parte attrice deve quindi essere reintegrata nel proprio posto di lavoro e la convenuta va condannata al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
9. Quanto all'aliunde perceptum, nessun importo deve detrarsi, non essendo emerso che la parte attrice abbia nel frattempo svolto altra attività.
10. La convenuta, infine, deve essere condannata al versamento, in favore della parte attrice, dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- ANNULLA il licenziamento intimato alla parte attrice;
- DA la convenuta all'immediata reintegrazione della parte attrice nel posto di Controparte_2 lavoro e al pagamento, in favore della parte attrice, di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima
3 retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- DA la convenuta al versamento, in favore della parte attrice, dei contributi Controparte_2 previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva;
- DA la convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese Controparte_2 processuali, che determina in complessivi euro 43,00 per esborsi ed ed euro 3.000,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014, da distrarsi in favore del difensore antistatario;
- DA la convenuta al pagamento, in favore dell' delle spese processuali, Controparte_2 CP_1 che determina in complessivi euro 2.000,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014.
Milano, 16.12.2025
Il giudice
NC AR
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TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice NC AR, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12137 del Ruolo Generale per l'anno 2025
TRA
, con l'avv. Salvatore Arcadipane. Parte_1
PARTE ATTRICE
E
in persona del l.r.p.t., con l'avv. Giulio Peco CP_1
PARTE CONVENUTA
E
Controparte_2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, la parte attrice ha evocato in giudizio le convenuta in epigrafe chiedendo al Tribunale:
“A. In accoglimento del ricorso ex art. 414 c.p.c., dichiarare l'illegittimità, la nullità o comunque annullare l'impugnato licenziamento ed ordinare, alla resistente in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro-tempore, di reintegrare immediatamente il ricorrente nel posto di lavoro occupato precedentemente all'illegittimo licenziamento con le medesime mansioni e qualifica;
B. Condannare, per l'effetto e sempre ai sensi dell'art. 414 c.p.c., la n persona Controparte_2 del legale rappresentante p.t., al pagamento immediato in favore del ricorrente di tutti gli oneri accessori e delle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, dichiarando la non interruzione del rapporto di lavoro;
1 C. Condannare ed ordinare alla resistente in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore del ricorrente Pt_1
dalla data del licenziamento sino a quella di effettiva reintegrazione nel posto di lavoro.
[...]
D. In via subordinata, in caso di applicabilità del regime della tutela obbligatoria, condannare ai sensi dell'art. 8 L. n. 604/1966, così come novellato dall'art. 2 L. n. 108/1990, la CP_2 in persona del legale rappresentante p.t., alla riassunzione del sig. nel
[...] Parte_1 proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica entro il termine di tre giorni, o in alternativa al risarcimento del danno da quantificarsi nella misura tra un minimo di 3 ad un massimo di 6 dell'ultima retribuzione globale di fatto, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
E. Con condanna al rimborso delle spese legali, a favore dello scrivente che si dichiara procuratore antistatario”.
L' si è costituito in giudizio così concludendo: “giudicare sulle domande ed eccezioni proposte dalle parti e, CP_1 per il caso che ne sussistano i presupposti, dichiarare con sentenza l'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro;
accertare comunque, in caso di accoglimento, la retribuzione imponibile nonché l'effettivo periodo interessato al fine dell'addebito contributivo in quella maggiore o minor somma che risulterà dovuta;
con espressa riserva di ulteriore quantificazione al seguito ovvero con riserva di chiedere CTU contabile”.
La non si è costituita in giudizio rimanendo contumace. Controparte_2
***
1. Con il presente ricorso la parte attrice ha lamentato l'illegittimità del licenziamento intimato per insussistenza del fatto contestato.
2. Il ricorso deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito precisate.
3. È noto che, nel quadro della normativa limitativa dei licenziamenti (leggi nn. 604 del 1966, 300 del
1970 e 108 del 1990) la prova gravante sul lavoratore che domandi la reintegrazione nel rapporto di lavoro è esclusivamente quella della sua estromissione dal rapporto.
Tale circostanza risulta documentalmente dimostrata dalla parte ricorrente (cfr. lettera di licenziamento in atti).
4. Ai sensi dell'art. 5 l. 15.7.1966, n. 604, spetta invece al datore di lavoro l'onere della prova della giusta causa ovvero del giustificato motivo di licenziamento.
Da tale disposizione deriva quindi che, in mancanza della suddetta prova, il datore di lavoro, convenuto in sede di impugnativa di licenziamento, rimane soccombente (cfr. Cass. n. 3961/1996).
5. Ciò premesso, nella fattispecie si versa in ipotesi di licenziamento individuale per giusta causa, avendo la parte convenuta contestato alla lavoratrice condotte di aggressioni verbali e fisiche.
Era dunque onere della datrice di lavoro dare dimostrazione dei fatti che hanno portato al recesso qui impugnato.
2 6. Tuttavia, la parte convenuta, non costituendosi in giudizio, non ha offerto alcun elemento probatorio idoneo a corroborare le circostanze asseritamente fondanti il licenziamento di causa.
7. Nel caso di specie, dunque, si viene ad integrare l'insussistenza del fatto materiale contestato, con conseguente applicazione dell'art. 3, co. 2, d.lgs. n. 23/2015, ai sensi del quale “Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio
l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma
1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Al lavoratore è attribuita la facoltà di cui all'articolo 2, comma 3”.
8. La parte attrice deve quindi essere reintegrata nel proprio posto di lavoro e la convenuta va condannata al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
9. Quanto all'aliunde perceptum, nessun importo deve detrarsi, non essendo emerso che la parte attrice abbia nel frattempo svolto altra attività.
10. La convenuta, infine, deve essere condannata al versamento, in favore della parte attrice, dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- ANNULLA il licenziamento intimato alla parte attrice;
- DA la convenuta all'immediata reintegrazione della parte attrice nel posto di Controparte_2 lavoro e al pagamento, in favore della parte attrice, di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima
3 retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- DA la convenuta al versamento, in favore della parte attrice, dei contributi Controparte_2 previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva;
- DA la convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese Controparte_2 processuali, che determina in complessivi euro 43,00 per esborsi ed ed euro 3.000,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014, da distrarsi in favore del difensore antistatario;
- DA la convenuta al pagamento, in favore dell' delle spese processuali, Controparte_2 CP_1 che determina in complessivi euro 2.000,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014.
Milano, 16.12.2025
Il giudice
NC AR
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