Articolo 4 della Legge 29 febbraio 1980, n. 33
Articolo 3
Versione
1 marzo 1980
Art. 4.
I provvedimenti, adottati in attuazione del decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624 , conservano integralmente la loro efficacia.
Le istanze presentate ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge di cui al comma precedente possono essere accolte ove ne ricorrano i presupposti necessari
Entrata in vigore il 1 marzo 1980
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