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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 19/11/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA causa n. 2028/23 RG
Udienza del 19.11.25
Sono presenti, via teams, in sost. di e Pt_1 Parte_2 Pt_3
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Le parti concludono come da atti introduttivi, si riportano agli atti ed il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
EL Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 2028/23 RG, fra le seguenti parti:
- parte appellante (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
CP_1
- parte appellata (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
[...]
Controparte_2
Controparte_3
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da atti introduttivi.
Oggetto del processo
In primo grado, davanti al Giudice di Pace di Massa, gli hanno dedotto: di Parte_4 avere ricevuto, da per conto di la notifica due ingiunzioni di pagamento, una (la n. CP_3 CP_1
0997015A20170000832) indirizzata all' e relativa a due fatture del servizio idrico integrato, CP_2
l'altra (la n. 0997015A20170000789) indirizzata alla e relativa ad una fattura del medesimo CP_2 servizio;
che tali fatture, e pertanto le relative ingiunzioni si riferivano in realtà ad un'unica utenza, quella dell'abitazione degli attori, con riferimento alla quale il vecchio contatore, intestato all' nel 2015 era stato sostituito da uno nuovo intestato alla CP_2 CP_2
Gli attori, previa qualificazione della propria domanda quale opposizione ex art. 615 cpc e contestato sotto svariati profili il diritto di di far ricorso alla procedura di cui al r.d. CP_4
639/1910, nonché il diritto delle medesime alle somme in questione, hanno concluso come segue:
Dichiarare l'illegittimità e/o inammissibilità e comunque invalidità degli atti opposti […].
Nel merito: Annullare gli atti opposti perché infondati in fatto ed in diritto […].
Contumace precisato che la seconda intimazione non riguardava l'attrice, ma CP_3 CP_1 una persona con lo stesso nome, e pregiudizialmente eccepita l'incompetenza del Giudice di Pace di
Massa ex art. 322 d. lgs. 150/2011, ha sostenuto sia la legittimità sia la fondatezza della propria pretesa, chiedendo quindi: la declaratoria di incompetenza;
quella del difetto di legittimazione attiva della il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento al profilo circa l'annullamento CP_2 delle intimazioni per vizi/irregolarità formali (essendo la procedura gestita da;
il rigetto CP_3 dell'opposizione o, qualora la domanda fosse da intendere in chiave di accertamento negativo, la condanna dell' al pagamento della somma di cui alle fatture in questione;
la sua condanna CP_2 al pagamento di ulteriori € 447,00, di cui a due fatture successive a quelle di cui all'intimazione; in caso di soccombenza, la condanna di a tenerla indenne. CP_3
Con sentenza n. 180/23, il Giudice di Pace, dichiarata la legittimazione (passiva, ma evidentemente) attiva della ha annullato le ingiunzioni di pagamento opposte, respinto la CP_2 domanda riconvenzionale di e condannato la stessa alla refusione agli attori delle spese di lite. CP_1
ha proposto appello, pregiudizialmente lamentando da un lato che la motivazione della CP_1 sentenza impugnata consisteva in un copia e incolla dalla conclusionale degli attori, dall'altro che essa non aveva pronunciato sulla domanda di manleva nei confronti di e per il resto reiterando CP_3 le argomentazioni e le conclusioni del primo grado.
Gli hanno a propria volta reiterato le argomentazioni del primo grado, Parte_4 chiedendo il rigetto dell'appello.
qui costituitasi, ha sostenuto la legittimità del proprio operato, chiedendo pertanto la CP_3 riforma della sentenza.
Motivi della decisione
1. Sulla motivazione della sentenza di primo grado.
La motivazione della sentenza impugnata consiste in un copia e incolla dalla conclusionale degli attori.
Come tale, essa si risolve in una non motivazione, che rende la sentenza manifestamente nulla. Nondimeno, non trattandosi di un'ipotesi per la quale l'art. 354 cpc preveda la rimessione al giudice di primo grado, occorre pronunciare nel merito dell'impugnazione.
2. Sulla posizione della CP_2
Pacifico – e comunque documentale – che nessuna intimazione ha avuto quale destinataria la
è evidente che la domanda riferita all'intimazione n. 0997015A20170000789, in quanto CP_2 riferita non all'appellata, ma realtà ad un'omonima, non può che essere respinta (in questione non è una carenza di legittimazione, istituto che non ha niente a che vedere con ipotesi di questo tipo, bensì il non essere l'appellata parte del rapporto sostanziale in questione e il non avere dunque alcuna situazione sostanziale da spendere in relazione ad esso).
In questione è semmai il profilo delle spese, che devono tuttavia essere compensate, essendo stato quello in questione unicamente un disguido, derivante dall'omonimia.
3. Sulla natura delle intimazioni opposte.
Quelle in questione sono qualificate quali “intimazion[i] di pagamento” ed in esse è contenuta la seguente avvertenza: “La invitiamo pertanto a pagare entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto la somma di Euro […] con l'avvertenza che, decorso inutilmente il termine suddetto, il presente atto costituirà il titolo esecutivo in forza del quale si provvederà al recupero dell'intera somma non versata mediante l'emissione dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. N. 639/1910 ed alla eventuale attivazione delle procedure coattive previste dal Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 […]”.
È dunque evidente che esse non sono ingiunzioni ex r.d. 639/1910, ma, in sostanza, meri solleciti di pagamento/messe in mora, solo successivamente ai quali è destinata ad essere emessa un'ingiunzione del tipo in questione.
4. Conseguenze.
Va intanto respinta l'eccezione di incompetenza.
Non essendo quelle in questioni ingiunzioni ex r.d. 639/1910, non si applica infatti l'art. 322
d. lgs. 150/2011.
Nel merito, essendo quelli in questione, come detto, meri solleciti di pagamento/messe in mora, in relazione ad essi è evidentemente mal posta non solo la problematica relativa al fatto che e/o possa o meno, in relazione alla pretesa per la quale è causa, ricorrere alla procedura CP_1 CP_3 di cui al r.d. 639/1910, ma più in radice quella circa la loro illegittimità/inammissibilità/invalidità e circa il loro annullamento.
Per altro verso poi, non essendo quelli in questione né atti esecutivi né atti prodromici all'esecuzione, risulta mal inquadrato l'atto introduttivo in termini di opposizione ex art. 615 cpc.
In realtà, in relazione ad atti di questo tipo l'unica questione che può porsi è l'esistenza o meno del diritto di Gaia e/o di al corrispettivo preteso. E, corrispondentemente, quella che può essere CP_3 proposta, in relazione a tale diritto, è unicamente un'azione di accertamento negativo da parte degli attori-appellati, o di accertamento/condanna da parte di CP_4
Chiarito questo, ne consegue che la domanda, in quanto proposta in termini di richiesta di declaratoria di illegittimità/inammissibilità/invalidità e di annullamento delle ingiunzioni in questione non può che essere respinta (questo vale ovviamente unicamente per l' come visto sopra, il CP_2 rigetto della domanda proposta dalla a respinta per l'assorbente profilo del non essere la stessa CP_2 destinataria dell'intimazione).
5. Sulla domanda di garanzia di nei confronti di CP_1 CP_3
Respinta la domanda principale, la domanda di garanzia non può che rimanere assorbita.
6. Sulla domanda riconvenzionale di nei confronti dell'attore. CP_1
Assorbita la domanda di condanna con riferimento alle fatture di cui all'intimazione, dato il rigetto della domanda dell'attore, per quanto concerne le ulteriori due fatture, relative al periodo successivo, la domanda va invece respinta per mancata prova del relativo diritto.
In proposito, si è infatti limitata a produrre neppure le fatture, ma unicamente un estratto, CP_1 dal quale risultano in sostanza solo la data di emissione e l'importo, senza alcuna indicazione, fra l'altro, se ed in che misura in questione siano oneri fissi oppure consumi e, con riferimento ai secondi, se essi siano stimati o frutto di una lettura.
7. Sulle spese.
Premesso quanto già detto per ciò che concerne la posizione della per il resto, CP_2 considerate le ragioni della decisione, e considerato che l'intera causa si fonda in sostanza su un'errata impostazione dei termini del problema, comune a tutte le parti, le spese di entrambi i gradi del giudizio vanno compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, in riforma dell'impugnata sentenza, respinge le domande proposte dagli attori;
dichiara assorbita la domanda di garanzia proposta da contro CP_1 CP_3 dichiara assorbita la domanda proposta da contro l'attore con riferimento alle fatture di cui CP_1 all'ingiunzione; respinge la domanda proposta da contro l'attore con riferimento alle fatture relative al periodo CP_1 successivo;
compensa le spese.
EL Fornaciari
Udienza del 19.11.25
Sono presenti, via teams, in sost. di e Pt_1 Parte_2 Pt_3
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Le parti concludono come da atti introduttivi, si riportano agli atti ed il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
EL Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 2028/23 RG, fra le seguenti parti:
- parte appellante (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
CP_1
- parte appellata (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
[...]
Controparte_2
Controparte_3
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da atti introduttivi.
Oggetto del processo
In primo grado, davanti al Giudice di Pace di Massa, gli hanno dedotto: di Parte_4 avere ricevuto, da per conto di la notifica due ingiunzioni di pagamento, una (la n. CP_3 CP_1
0997015A20170000832) indirizzata all' e relativa a due fatture del servizio idrico integrato, CP_2
l'altra (la n. 0997015A20170000789) indirizzata alla e relativa ad una fattura del medesimo CP_2 servizio;
che tali fatture, e pertanto le relative ingiunzioni si riferivano in realtà ad un'unica utenza, quella dell'abitazione degli attori, con riferimento alla quale il vecchio contatore, intestato all' nel 2015 era stato sostituito da uno nuovo intestato alla CP_2 CP_2
Gli attori, previa qualificazione della propria domanda quale opposizione ex art. 615 cpc e contestato sotto svariati profili il diritto di di far ricorso alla procedura di cui al r.d. CP_4
639/1910, nonché il diritto delle medesime alle somme in questione, hanno concluso come segue:
Dichiarare l'illegittimità e/o inammissibilità e comunque invalidità degli atti opposti […].
Nel merito: Annullare gli atti opposti perché infondati in fatto ed in diritto […].
Contumace precisato che la seconda intimazione non riguardava l'attrice, ma CP_3 CP_1 una persona con lo stesso nome, e pregiudizialmente eccepita l'incompetenza del Giudice di Pace di
Massa ex art. 322 d. lgs. 150/2011, ha sostenuto sia la legittimità sia la fondatezza della propria pretesa, chiedendo quindi: la declaratoria di incompetenza;
quella del difetto di legittimazione attiva della il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento al profilo circa l'annullamento CP_2 delle intimazioni per vizi/irregolarità formali (essendo la procedura gestita da;
il rigetto CP_3 dell'opposizione o, qualora la domanda fosse da intendere in chiave di accertamento negativo, la condanna dell' al pagamento della somma di cui alle fatture in questione;
la sua condanna CP_2 al pagamento di ulteriori € 447,00, di cui a due fatture successive a quelle di cui all'intimazione; in caso di soccombenza, la condanna di a tenerla indenne. CP_3
Con sentenza n. 180/23, il Giudice di Pace, dichiarata la legittimazione (passiva, ma evidentemente) attiva della ha annullato le ingiunzioni di pagamento opposte, respinto la CP_2 domanda riconvenzionale di e condannato la stessa alla refusione agli attori delle spese di lite. CP_1
ha proposto appello, pregiudizialmente lamentando da un lato che la motivazione della CP_1 sentenza impugnata consisteva in un copia e incolla dalla conclusionale degli attori, dall'altro che essa non aveva pronunciato sulla domanda di manleva nei confronti di e per il resto reiterando CP_3 le argomentazioni e le conclusioni del primo grado.
Gli hanno a propria volta reiterato le argomentazioni del primo grado, Parte_4 chiedendo il rigetto dell'appello.
qui costituitasi, ha sostenuto la legittimità del proprio operato, chiedendo pertanto la CP_3 riforma della sentenza.
Motivi della decisione
1. Sulla motivazione della sentenza di primo grado.
La motivazione della sentenza impugnata consiste in un copia e incolla dalla conclusionale degli attori.
Come tale, essa si risolve in una non motivazione, che rende la sentenza manifestamente nulla. Nondimeno, non trattandosi di un'ipotesi per la quale l'art. 354 cpc preveda la rimessione al giudice di primo grado, occorre pronunciare nel merito dell'impugnazione.
2. Sulla posizione della CP_2
Pacifico – e comunque documentale – che nessuna intimazione ha avuto quale destinataria la
è evidente che la domanda riferita all'intimazione n. 0997015A20170000789, in quanto CP_2 riferita non all'appellata, ma realtà ad un'omonima, non può che essere respinta (in questione non è una carenza di legittimazione, istituto che non ha niente a che vedere con ipotesi di questo tipo, bensì il non essere l'appellata parte del rapporto sostanziale in questione e il non avere dunque alcuna situazione sostanziale da spendere in relazione ad esso).
In questione è semmai il profilo delle spese, che devono tuttavia essere compensate, essendo stato quello in questione unicamente un disguido, derivante dall'omonimia.
3. Sulla natura delle intimazioni opposte.
Quelle in questione sono qualificate quali “intimazion[i] di pagamento” ed in esse è contenuta la seguente avvertenza: “La invitiamo pertanto a pagare entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto la somma di Euro […] con l'avvertenza che, decorso inutilmente il termine suddetto, il presente atto costituirà il titolo esecutivo in forza del quale si provvederà al recupero dell'intera somma non versata mediante l'emissione dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. N. 639/1910 ed alla eventuale attivazione delle procedure coattive previste dal Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 […]”.
È dunque evidente che esse non sono ingiunzioni ex r.d. 639/1910, ma, in sostanza, meri solleciti di pagamento/messe in mora, solo successivamente ai quali è destinata ad essere emessa un'ingiunzione del tipo in questione.
4. Conseguenze.
Va intanto respinta l'eccezione di incompetenza.
Non essendo quelle in questioni ingiunzioni ex r.d. 639/1910, non si applica infatti l'art. 322
d. lgs. 150/2011.
Nel merito, essendo quelli in questione, come detto, meri solleciti di pagamento/messe in mora, in relazione ad essi è evidentemente mal posta non solo la problematica relativa al fatto che e/o possa o meno, in relazione alla pretesa per la quale è causa, ricorrere alla procedura CP_1 CP_3 di cui al r.d. 639/1910, ma più in radice quella circa la loro illegittimità/inammissibilità/invalidità e circa il loro annullamento.
Per altro verso poi, non essendo quelli in questione né atti esecutivi né atti prodromici all'esecuzione, risulta mal inquadrato l'atto introduttivo in termini di opposizione ex art. 615 cpc.
In realtà, in relazione ad atti di questo tipo l'unica questione che può porsi è l'esistenza o meno del diritto di Gaia e/o di al corrispettivo preteso. E, corrispondentemente, quella che può essere CP_3 proposta, in relazione a tale diritto, è unicamente un'azione di accertamento negativo da parte degli attori-appellati, o di accertamento/condanna da parte di CP_4
Chiarito questo, ne consegue che la domanda, in quanto proposta in termini di richiesta di declaratoria di illegittimità/inammissibilità/invalidità e di annullamento delle ingiunzioni in questione non può che essere respinta (questo vale ovviamente unicamente per l' come visto sopra, il CP_2 rigetto della domanda proposta dalla a respinta per l'assorbente profilo del non essere la stessa CP_2 destinataria dell'intimazione).
5. Sulla domanda di garanzia di nei confronti di CP_1 CP_3
Respinta la domanda principale, la domanda di garanzia non può che rimanere assorbita.
6. Sulla domanda riconvenzionale di nei confronti dell'attore. CP_1
Assorbita la domanda di condanna con riferimento alle fatture di cui all'intimazione, dato il rigetto della domanda dell'attore, per quanto concerne le ulteriori due fatture, relative al periodo successivo, la domanda va invece respinta per mancata prova del relativo diritto.
In proposito, si è infatti limitata a produrre neppure le fatture, ma unicamente un estratto, CP_1 dal quale risultano in sostanza solo la data di emissione e l'importo, senza alcuna indicazione, fra l'altro, se ed in che misura in questione siano oneri fissi oppure consumi e, con riferimento ai secondi, se essi siano stimati o frutto di una lettura.
7. Sulle spese.
Premesso quanto già detto per ciò che concerne la posizione della per il resto, CP_2 considerate le ragioni della decisione, e considerato che l'intera causa si fonda in sostanza su un'errata impostazione dei termini del problema, comune a tutte le parti, le spese di entrambi i gradi del giudizio vanno compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, in riforma dell'impugnata sentenza, respinge le domande proposte dagli attori;
dichiara assorbita la domanda di garanzia proposta da contro CP_1 CP_3 dichiara assorbita la domanda proposta da contro l'attore con riferimento alle fatture di cui CP_1 all'ingiunzione; respinge la domanda proposta da contro l'attore con riferimento alle fatture relative al periodo CP_1 successivo;
compensa le spese.
EL Fornaciari