Ordinanza cautelare 29 maggio 2021
Sentenza 27 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 29/05/2021, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2021
N. 00328/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 328 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
EP BE, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessia Falco, Giovanni Sala e Marta Bassanese, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Marta Bassanese in Vicenza, Via Enrico Fermi n. 265, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bassano del Grappa, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Zampieri, con domicilio eletto presso il suo studio in Schio, Piazza Alvise Conte n 7°, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti presentati dal ricorrente in data 7 maggio 2021:
- dell’Avviso per Manifestazione di Pubblico Interesse rivolto ai giovani imprenditori agricoli, di età compresa tra i 18 e i 40 anni, a partecipare alla procedura per la concessione della Malga Comunale “ Vallerana ”, prot. n. 6647 del 27 gennaio 2021 pubblicato pari in data;
- nonché di ogni altro atto presupposto, dipendente, conseguente, anche non conosciuto, compresa la determina a contrarre n. 148 del 27 gennaio 2021 e la deliberazione di Giunta prot. 373 del 15 dicembre 2020 (quest’ultima non conosciuta, in quanto non pubblicata sul sito comunale)
e per la condanna al risarcimento dei danni.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bassano del Grappa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2021, tenutasi da remoto, il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori, in modalità videoconferenza, come specificato nel verbale;
Considerato, alla luce del sommario esame proprio della presente fase di giudizio:
- che il ricorrente pare agire esclusivamente quale concessionario uscente;
- che le censure proposte con i primi tre motivi non paiono consentire di superare l’orientamento già espresso da questo Tribunale con sentenza n. 1367 del 21 dicembre 2015, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 6929 del 22 ottobre 2018;
- che, in relazione al quarto motivo, la fattispecie in esame non rientra nell’ambito di applicazione oggettivo delle c.d. direttive appalti e del d.lgs. n. 540 del 2016 e che sia il legislatore comunitario sia il legislatore nazionale hanno espresso un chiaro favor per l’avvio di nuove attività da parte di giovani imprenditori agricoli;
- che, in relazione al quinto motivo, la procedura in esame non appare in contrasto con la disciplina speciale applicabile;
- che pertanto non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare;
- che per la peculiarità e novità delle questioni proposte sussistono le condizioni per compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) respinge la domanda cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2021, tenutasi da remoto in modalità videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO