TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 23/12/2025, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del Giudice dott.
Carlo AR AL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 90 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. e P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Trapani,
n.q. di mandataria con rappresentanza di Parte_2
(c.f.: ) nato ad [...] il [...], con C.F._1
l'Avv. Salvatore D'Angelo (pec domiciliazione:
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
, (p.iva ), in persona del legale CP_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., con sede legale in Dublino (Irlanda), con gli avv.ti Claire Kelly e Enrico Brancato, (pec domiciliazione:
Email_2
APPELLATA
PER LA RIFORMA della sentenza inter partes del Giudice di Pace di Trapani n. 516/2024 del 12.12.2024, resa nel procedimento R.G. n.
3609/2023
OGGETTO: Contratto di Trasporto;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note ex art. 127 ter c.p.c. da ultimo depositate alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La società in epigrafe indicata, con ricorso ex artt. 316 e
281decies c.p.c. ha adito il Giudice di Pace di Trapani per ottenere la
Tribunale di Trapani Sezione Civile
condanna di al pagamento di euro 250,00 a titolo di CP_1
compensazione pecuniaria ex artt. 6 e 7 Reg. Com. 261/2004, a seguito del ritardo del volo FR9859, con tratta Aeroporto di
Trapani-Birgi "V LO (TPS) - Aeroporto di Francoforte-
HN (HHN) del giorno 28/08/2023 (ore 09:30), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere del credito fino all'effettivo soddisfo.
si è costituita nel giudizio di prime cure deducendo, CP_1
preliminarmente, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione in violazione dell'art. 37 L. 22.12.2011 n. 214/2011, ovvero per mancata presentazione del reclamo previsto dagli artt. 6 e 7 dell'allegato A
della delibera n. 236/2022, nonché, nel merito, l'infondatezza delle domande attoree, con condanna alle spese, anche per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Il Giudice di Pace, con la sentenza appellata ha respinto le domande attoree in accoglimento dell'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda, non avendo la ricorrente dato prova della rituale proposizione del reclamo preliminare previsto ex lege.
ora impugna la suddetta sentenza per Controparte_2
violazione di legge, ritenendo insussistente la ragione di improcedibilità della domanda fatta propria dal giudice di primo grado e chiede il riconoscimento del diritto alla compensazione pecuniaria.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Si è costituita nella presente fase di appello CP_1
evidenziando l'incompetenza per materia dell'organismo A.D.R.
adito da controparte nonché l'inammissibilità dell'A.D.R., in assenza di previo reclamo al vettore, la violazione dell'art. 15.2 dei termini e condizioni generali di trasporto e la non CP_1
vessatorietà della clausola contrattuale di cui al punto 15.2 già
menzionato.
*.*.*
Così riassunti i termini della controversia, si ritiene che l'appello sia fondato per le ragioni che seguono.
In attuazione di quanto disposto dall'art. 10 della legge n. 118
del 2022 e a conclusione del procedimento avviato con la delibera n.
236/2022, è stata approvata la disciplina che regola le modalità di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto ed i consumatori.
Tale disciplina prevede all'art. 3, quale condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria, l'esperimento obbligatorio di un tentativo di conciliazione.
Le disposizioni regolamentari (artt. 6 e 7 regolamento ART.
21/2023), che impongono all'utente, a pena di irricevibilità (art. 6,
commi 1 e 2) e/o di inammissibilità (art. 7, comma 1, lett.a)
dell'istanza i mediazione obbligatoria, il preventivo invio al vettore aereo di un reclamo ovvero di una richiesta di rimborso, trovano applicazione nella sola ipotesi di instaurazione del tentativo di
Tribunale di Trapani Sezione Civile
conciliazione dinanzi al “servizio conciliazioni ART”, la cui procedura è disciplinata dalla parte II del regolamento (artt. da 5 a
11); mentre nessun obbligo è previsto a carico dell'utente per l'instaurazione del tentativo di conciliazione dinanzi agli altri organismi previsti dal regolamento in parola.
Invero l'art. 4 stabilisce che il procedimento di conciliazione possa essere esperito dinanzi: a) al Servizio conciliazioni ART;
b)
alle Camere di conciliazione istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previa stipula di protocollo di intesa tra l'Autorità e Unioncamere;
c) agli organismi
ADR, inclusi gli organismi di negoziazione paritetica, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 141-decies, comma 1, del Codice del consumo.
Inoltre, “il tentativo obbligatorio di conciliazione può essere esperito
dinanzi al Servizio conciliazioni ART esclusivamente qualora, per la
medesima controversia, non sia disponibile una procedura non onerosa per
l'utente dinanzi ad organismi ADR, inclusi gli organismi di negoziazione
paritetica, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 141-decies, comma 1, del
Codice del consumo”
Nel caso di specie, il tentativo di conciliazione deve ritenersi regolarmente esperito dinanzi l'Organismo adito dalla parte appellante, in quanto iscritto all'elenco di cui all'art. 141 decies,
comma 1 del Codice del Consumo;
a nulla rilevando che il detto
Organismo non fosse ancora iscritto anche nell'apposito Elenco
ART, atteso che la norma richiamata consente lo svolgimento del
Tribunale di Trapani Sezione Civile
procedimento anche dinanzi un organismo iscritto nell'elenco di cui all'art. 141decies, comma 1, come nella specie.
Consegue che ha errato il Giudice di Pace nel ritenere non integrata la condizione di procedibilità.
Si osserva ulteriormente che il TAR Piemonte, con la pronuncia n. 1093/2024, ha annullato la delibera dell'Autorità di
Regolazione dei Trasporti dell'8 febbraio 2023, n 21, nella parte in cui ha previsto che anche per le controversie riguardanti gli indennizzi forfettari riconosciuti dal Regolamento CE n. 261/2004 in caso di negato imbarco sul volo, cancellazione dello stesso o di ritardo prolungato non sia possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione.
Pur non avendo efficacia erga omnes, il ragionamento logico sotteso alla predetta pronuncia è ivi perfettamente condiviso.
L'art. 7 del Regolamento (CE) n. 261/2004, prevedendo una compensazione pecuniaria forfettaria in caso di ritardi, cancellazioni o negato imbarco, assolve già ad una funzione deflattiva del contenzioso. Pertanto, imporre un ulteriore meccanismo obbligatorio di composizione stragiudiziale- quale il tentativo di conciliazione previsto dalla delibera ART n. 21/2023- comporta un aggravio procedurale ingiustificato, in contrasto con i principi di proporzionalità, ragionevolezza e tutela effettiva dei diritti del passeggero.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Ne consegue che l'obbligo di esperire preventivamente il tentativo di conciliazione, laddove applicato anche alle domande di compensazione pecuniaria ex art. 7 Reg. 261/2004, si rivela incompatibile con il sistema di tutela effettiva delineato dal diritto dell'Unione, giacché si tradurrebbe in un ostacolo non necessario —
e dunque sproporzionato — all'esercizio dei diritti attribuiti al passeggero.
Analogamente, non può attribuirsi valenza preclusiva alla clausola contrattuale di cui all'art. 15.2.2 delle condizioni generali di trasporto della compagnia, secondo cui il passeggero “è tenuto” a inoltrare personalmente un reclamo a prima di conferire CP_1
mandato a terzi.
La disposizione in esame, infatti, non contiene alcuna previsione sanzionatoria, né testualmente né implicitamente, che subordini la proponibilità della domanda giudiziale al previo espletamento del suddetto reclamo personale. L'espressione utilizzata (“sono tenuti”) deve piuttosto essere intesa in termini di mera raccomandazione, funzionale alla riduzione dei costi connessi al ricorso ad assistenza professionale esterna, senza che da ciò possa derivare una restrizione alla tutela giurisdizionale.
Una diversa interpretazione di tale clausola contrattuale determinerebbe un'inammissibile compressione del diritto di agire in giudizio, in violazione dell'art. 24 Cost., nonché potenzialmente in contrasto con gli artt. 33, 34 e 36 del Codice del Consumo, con conseguente rischio di abusività della clausola medesima.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Di conseguenza, neppure può essere considerato abusivo il comportamento processuale di chi agisce in giudizio senza aver prima presentato il preventivo reclamo personale.
Nel merito, va accolta la domanda di condanna di al CP_1
pagamento dell'importo di euro 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria ex art. 7 Reg. CE n. 261/2004, per il ritardo superiore alle
3 ore del volo (FR) Ryanair 9858 in partenza da Trapani per
Frankfurt – HN Airport il 28.08.2023.
Il ritardo suindicato è stato provato documentalmente dalla parte appellante e non è stato oggetto di contestazione.
Non ricorrendo, nella fattispecie de qua, neppure un'ipotesi di esclusione del diritto alla compensazione ai sensi dell'art. 5, comma
3, del Regolamento n. 261/04, deve riconoscersi alla parte appellante la compensazione pecuniaria prevista dall'art. 7 reg. cit. che, in relazione alla tratta in esame, è pari a € 250,00.
In definitiva, in riforma della sentenza impugnata, CP_1
deve essere condannata a corrispondere alla parte appellante la somma complessiva di € 250,00, oltre interessi dal momento della domanda, e dev'essere altresì condannata a rimborsare le spese di lite per entrambi i gradi, liquidate come in dispositivo (in applicazione dei valori previsti dalle tabelle nn. 1 e 2 allegate al
D.M. 55/14 per le cause di valore fino a € 1.100, con esclusione della fase istruttoria).
A nulla rileva quanto eccepito dalla parte appellata in ordine alla circostanza secondo cui “è evidente che se il passeggero avesse
Tribunale di Trapani Sezione Civile
correttamente applicato la procedura deflattiva prevista dall'art. 15.2
avrebbe potuto evitare l'esborso di costi ultronei legati all'intervento di un
procuratore legale”.
Invero, la parte appellata, a prescindere della proposizione del reclamo da parte del cliente, ha avuto conoscenza della pretesa dell'appellante già al momento della convocazione per il procedimento di conciliazione adito prima dell'introduzione del giudizio di primo grado.
Detta procedura di conciliazione ha infatti avuto esito negativo per la mancata adesione da parte della compagnia aerea,
oggi appellata.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
accoglie l'appello proposto da n.q. Parte_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Trapani n. 516/2024 del
12.12.2024. resa nel procedimento R.G. n. 3609/2023, e per l'effetto,
condanna al pagamento in favore di CP_1 [...]
dell'importo di € 250,00, oltre interessi legali Parte_3
dalla data della domanda al soddisfo;
Condanna al pagamento in favore CP_1 [...]
delle spese di lite, che liquida, per entrambi i Parte_3
gradi di giudizio, in complessivi euro 372,00 (di cui 140,00 per il primo grado e 232,00) per il presente grado di giudizio, oltre spese
Tribunale di Trapani Sezione Civile
generali e accessori nella misura legalmente dovuta ed oltre esborsi documentati.
Così deciso in Trapani, in data 23/12/2025.
Il Giudice
dott. Carlo AR AL
Tribunale di Trapani Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del Giudice dott.
Carlo AR AL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 90 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. e P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Trapani,
n.q. di mandataria con rappresentanza di Parte_2
(c.f.: ) nato ad [...] il [...], con C.F._1
l'Avv. Salvatore D'Angelo (pec domiciliazione:
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
, (p.iva ), in persona del legale CP_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., con sede legale in Dublino (Irlanda), con gli avv.ti Claire Kelly e Enrico Brancato, (pec domiciliazione:
Email_2
APPELLATA
PER LA RIFORMA della sentenza inter partes del Giudice di Pace di Trapani n. 516/2024 del 12.12.2024, resa nel procedimento R.G. n.
3609/2023
OGGETTO: Contratto di Trasporto;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note ex art. 127 ter c.p.c. da ultimo depositate alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La società in epigrafe indicata, con ricorso ex artt. 316 e
281decies c.p.c. ha adito il Giudice di Pace di Trapani per ottenere la
Tribunale di Trapani Sezione Civile
condanna di al pagamento di euro 250,00 a titolo di CP_1
compensazione pecuniaria ex artt. 6 e 7 Reg. Com. 261/2004, a seguito del ritardo del volo FR9859, con tratta Aeroporto di
Trapani-Birgi "V LO (TPS) - Aeroporto di Francoforte-
HN (HHN) del giorno 28/08/2023 (ore 09:30), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere del credito fino all'effettivo soddisfo.
si è costituita nel giudizio di prime cure deducendo, CP_1
preliminarmente, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione in violazione dell'art. 37 L. 22.12.2011 n. 214/2011, ovvero per mancata presentazione del reclamo previsto dagli artt. 6 e 7 dell'allegato A
della delibera n. 236/2022, nonché, nel merito, l'infondatezza delle domande attoree, con condanna alle spese, anche per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Il Giudice di Pace, con la sentenza appellata ha respinto le domande attoree in accoglimento dell'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda, non avendo la ricorrente dato prova della rituale proposizione del reclamo preliminare previsto ex lege.
ora impugna la suddetta sentenza per Controparte_2
violazione di legge, ritenendo insussistente la ragione di improcedibilità della domanda fatta propria dal giudice di primo grado e chiede il riconoscimento del diritto alla compensazione pecuniaria.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Si è costituita nella presente fase di appello CP_1
evidenziando l'incompetenza per materia dell'organismo A.D.R.
adito da controparte nonché l'inammissibilità dell'A.D.R., in assenza di previo reclamo al vettore, la violazione dell'art. 15.2 dei termini e condizioni generali di trasporto e la non CP_1
vessatorietà della clausola contrattuale di cui al punto 15.2 già
menzionato.
*.*.*
Così riassunti i termini della controversia, si ritiene che l'appello sia fondato per le ragioni che seguono.
In attuazione di quanto disposto dall'art. 10 della legge n. 118
del 2022 e a conclusione del procedimento avviato con la delibera n.
236/2022, è stata approvata la disciplina che regola le modalità di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto ed i consumatori.
Tale disciplina prevede all'art. 3, quale condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria, l'esperimento obbligatorio di un tentativo di conciliazione.
Le disposizioni regolamentari (artt. 6 e 7 regolamento ART.
21/2023), che impongono all'utente, a pena di irricevibilità (art. 6,
commi 1 e 2) e/o di inammissibilità (art. 7, comma 1, lett.a)
dell'istanza i mediazione obbligatoria, il preventivo invio al vettore aereo di un reclamo ovvero di una richiesta di rimborso, trovano applicazione nella sola ipotesi di instaurazione del tentativo di
Tribunale di Trapani Sezione Civile
conciliazione dinanzi al “servizio conciliazioni ART”, la cui procedura è disciplinata dalla parte II del regolamento (artt. da 5 a
11); mentre nessun obbligo è previsto a carico dell'utente per l'instaurazione del tentativo di conciliazione dinanzi agli altri organismi previsti dal regolamento in parola.
Invero l'art. 4 stabilisce che il procedimento di conciliazione possa essere esperito dinanzi: a) al Servizio conciliazioni ART;
b)
alle Camere di conciliazione istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previa stipula di protocollo di intesa tra l'Autorità e Unioncamere;
c) agli organismi
ADR, inclusi gli organismi di negoziazione paritetica, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 141-decies, comma 1, del Codice del consumo.
Inoltre, “il tentativo obbligatorio di conciliazione può essere esperito
dinanzi al Servizio conciliazioni ART esclusivamente qualora, per la
medesima controversia, non sia disponibile una procedura non onerosa per
l'utente dinanzi ad organismi ADR, inclusi gli organismi di negoziazione
paritetica, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 141-decies, comma 1, del
Codice del consumo”
Nel caso di specie, il tentativo di conciliazione deve ritenersi regolarmente esperito dinanzi l'Organismo adito dalla parte appellante, in quanto iscritto all'elenco di cui all'art. 141 decies,
comma 1 del Codice del Consumo;
a nulla rilevando che il detto
Organismo non fosse ancora iscritto anche nell'apposito Elenco
ART, atteso che la norma richiamata consente lo svolgimento del
Tribunale di Trapani Sezione Civile
procedimento anche dinanzi un organismo iscritto nell'elenco di cui all'art. 141decies, comma 1, come nella specie.
Consegue che ha errato il Giudice di Pace nel ritenere non integrata la condizione di procedibilità.
Si osserva ulteriormente che il TAR Piemonte, con la pronuncia n. 1093/2024, ha annullato la delibera dell'Autorità di
Regolazione dei Trasporti dell'8 febbraio 2023, n 21, nella parte in cui ha previsto che anche per le controversie riguardanti gli indennizzi forfettari riconosciuti dal Regolamento CE n. 261/2004 in caso di negato imbarco sul volo, cancellazione dello stesso o di ritardo prolungato non sia possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione.
Pur non avendo efficacia erga omnes, il ragionamento logico sotteso alla predetta pronuncia è ivi perfettamente condiviso.
L'art. 7 del Regolamento (CE) n. 261/2004, prevedendo una compensazione pecuniaria forfettaria in caso di ritardi, cancellazioni o negato imbarco, assolve già ad una funzione deflattiva del contenzioso. Pertanto, imporre un ulteriore meccanismo obbligatorio di composizione stragiudiziale- quale il tentativo di conciliazione previsto dalla delibera ART n. 21/2023- comporta un aggravio procedurale ingiustificato, in contrasto con i principi di proporzionalità, ragionevolezza e tutela effettiva dei diritti del passeggero.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Ne consegue che l'obbligo di esperire preventivamente il tentativo di conciliazione, laddove applicato anche alle domande di compensazione pecuniaria ex art. 7 Reg. 261/2004, si rivela incompatibile con il sistema di tutela effettiva delineato dal diritto dell'Unione, giacché si tradurrebbe in un ostacolo non necessario —
e dunque sproporzionato — all'esercizio dei diritti attribuiti al passeggero.
Analogamente, non può attribuirsi valenza preclusiva alla clausola contrattuale di cui all'art. 15.2.2 delle condizioni generali di trasporto della compagnia, secondo cui il passeggero “è tenuto” a inoltrare personalmente un reclamo a prima di conferire CP_1
mandato a terzi.
La disposizione in esame, infatti, non contiene alcuna previsione sanzionatoria, né testualmente né implicitamente, che subordini la proponibilità della domanda giudiziale al previo espletamento del suddetto reclamo personale. L'espressione utilizzata (“sono tenuti”) deve piuttosto essere intesa in termini di mera raccomandazione, funzionale alla riduzione dei costi connessi al ricorso ad assistenza professionale esterna, senza che da ciò possa derivare una restrizione alla tutela giurisdizionale.
Una diversa interpretazione di tale clausola contrattuale determinerebbe un'inammissibile compressione del diritto di agire in giudizio, in violazione dell'art. 24 Cost., nonché potenzialmente in contrasto con gli artt. 33, 34 e 36 del Codice del Consumo, con conseguente rischio di abusività della clausola medesima.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Di conseguenza, neppure può essere considerato abusivo il comportamento processuale di chi agisce in giudizio senza aver prima presentato il preventivo reclamo personale.
Nel merito, va accolta la domanda di condanna di al CP_1
pagamento dell'importo di euro 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria ex art. 7 Reg. CE n. 261/2004, per il ritardo superiore alle
3 ore del volo (FR) Ryanair 9858 in partenza da Trapani per
Frankfurt – HN Airport il 28.08.2023.
Il ritardo suindicato è stato provato documentalmente dalla parte appellante e non è stato oggetto di contestazione.
Non ricorrendo, nella fattispecie de qua, neppure un'ipotesi di esclusione del diritto alla compensazione ai sensi dell'art. 5, comma
3, del Regolamento n. 261/04, deve riconoscersi alla parte appellante la compensazione pecuniaria prevista dall'art. 7 reg. cit. che, in relazione alla tratta in esame, è pari a € 250,00.
In definitiva, in riforma della sentenza impugnata, CP_1
deve essere condannata a corrispondere alla parte appellante la somma complessiva di € 250,00, oltre interessi dal momento della domanda, e dev'essere altresì condannata a rimborsare le spese di lite per entrambi i gradi, liquidate come in dispositivo (in applicazione dei valori previsti dalle tabelle nn. 1 e 2 allegate al
D.M. 55/14 per le cause di valore fino a € 1.100, con esclusione della fase istruttoria).
A nulla rileva quanto eccepito dalla parte appellata in ordine alla circostanza secondo cui “è evidente che se il passeggero avesse
Tribunale di Trapani Sezione Civile
correttamente applicato la procedura deflattiva prevista dall'art. 15.2
avrebbe potuto evitare l'esborso di costi ultronei legati all'intervento di un
procuratore legale”.
Invero, la parte appellata, a prescindere della proposizione del reclamo da parte del cliente, ha avuto conoscenza della pretesa dell'appellante già al momento della convocazione per il procedimento di conciliazione adito prima dell'introduzione del giudizio di primo grado.
Detta procedura di conciliazione ha infatti avuto esito negativo per la mancata adesione da parte della compagnia aerea,
oggi appellata.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
accoglie l'appello proposto da n.q. Parte_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Trapani n. 516/2024 del
12.12.2024. resa nel procedimento R.G. n. 3609/2023, e per l'effetto,
condanna al pagamento in favore di CP_1 [...]
dell'importo di € 250,00, oltre interessi legali Parte_3
dalla data della domanda al soddisfo;
Condanna al pagamento in favore CP_1 [...]
delle spese di lite, che liquida, per entrambi i Parte_3
gradi di giudizio, in complessivi euro 372,00 (di cui 140,00 per il primo grado e 232,00) per il presente grado di giudizio, oltre spese
Tribunale di Trapani Sezione Civile
generali e accessori nella misura legalmente dovuta ed oltre esborsi documentati.
Così deciso in Trapani, in data 23/12/2025.
Il Giudice
dott. Carlo AR AL
Tribunale di Trapani Sezione Civile