Trib. Trapani, sentenza 23/12/2025, n. 871
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Accolto
    Esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione

    Il Tribunale ha ritenuto che la condizione di procedibilità fosse integrata dall'esperimento del tentativo di conciliazione dinanzi a un organismo ADR iscritto nell'elenco di cui all'art. 141 decies, comma 1 del Codice del Consumo, come previsto dalla normativa.

  • Accolto
    Incompatibilità dell'obbligo di conciliazione con il diritto UE

    Il Tribunale ha condiviso il ragionamento del TAR Piemonte (sentenza n. 1093/2024) ritenendo che l'obbligo di conciliazione, per le domande di compensazione pecuniaria ex art. 7 Reg. 261/2004, sia incompatibile con il sistema di tutela effettiva delineato dal diritto dell'Unione, in quanto si tradurrebbe in un ostacolo non necessario all'esercizio dei diritti del passeggero.

  • Accolto
    Inapplicabilità della clausola contrattuale sul reclamo preventivo

    Il Tribunale ha ritenuto che la clausola contrattuale non contenga alcuna previsione sanzionatoria che subordini la proponibilità della domanda giudiziale al previo espletamento del reclamo personale, interpretandola come mera raccomandazione. Una diversa interpretazione comporterebbe un'inammissibile compressione del diritto di agire in giudizio.

  • Accolto
    Fondo della pretesa risarcitoria

    Il Tribunale ha accolto la domanda di condanna al pagamento dell'importo di € 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria per il ritardo superiore alle 3 ore del volo, ritenendo il ritardo provato documentalmente e non contestato, e non ricorrendo alcuna ipotesi di esclusione del diritto alla compensazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Trapani, sentenza 23/12/2025, n. 871
    Giurisdizione : Trib. Trapani
    Numero : 871
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

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