Art. 103. Novita' 1. La varieta' si reputa nuova quando, alla data di deposito della domanda di costitutore, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa o un prodotto di raccolta della varieta' non e' stato venduto, ne' altrimenti ceduto a terzi, dal costitutore o con il suo consenso, ai fini dello sfruttamento della varieta':
a) sul territorio italiano da oltre un anno dalla data di deposito della domanda;
b) in qualsiasi altro Stato da oltre quattro anni o, nel caso di alberi e viti, da oltre sei anni.
a) sul territorio italiano da oltre un anno dalla data di deposito della domanda;
b) in qualsiasi altro Stato da oltre quattro anni o, nel caso di alberi e viti, da oltre sei anni.