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15 maggio 2005
15 maggio 2005
Art. 103. Novita' 1. La varieta' si reputa nuova quando, alla data di deposito della domanda di costitutore, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa o un prodotto di raccolta della varieta' non e' stato venduto, ne' altrimenti ceduto a terzi, dal costitutore o con il suo consenso, ai fini dello sfruttamento della varieta':
a) sul territorio italiano da oltre un anno dalla data di deposito della domanda;
b) in qualsiasi altro Stato da oltre quattro anni o, nel caso di alberi e viti, da oltre sei anni.
a) sul territorio italiano da oltre un anno dalla data di deposito della domanda;
b) in qualsiasi altro Stato da oltre quattro anni o, nel caso di alberi e viti, da oltre sei anni.
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Giurisprudenza • 4
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- contraffazione marchio·
- marchio di fatto·
- termine di grazia·
- concorrenza sleale·
- nullità brevetto·
- art. 103 c.p.i.·
- chiamata in causa·
- art. 2598 c.c.·
- abuso posizione dominante·
- proprietà industriale