Cass. civ., sez. II, sentenza 24/07/1980, n. 4814
CASS
Sentenza 24 luglio 1980

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Il giustificato fondamento della domanda di garanzia, che il compratore di un immobile proponga nei confronti del venditore, nel corso del giudizio instaurato dal comproprietario in rivendicazione pro quota del bene medesimo comporta il diritto del compratore stesso nei confronti del venditore al ristoro delle spese processuali, ancorche su detta domanda di garanzia il giudice non debba in concreto provvedere (nella specie, per essere intervenuta una divisione che assegnava per intero l'immobile al venditore), tenuto conto che la soccombenza, giustificativa dell'Onere delle spese, puo essere anche meramente virtuale.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 24/07/1980, n. 4814
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4814
    Data del deposito : 24 luglio 1980

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