Sentenza 24 luglio 1980
Massime • 1
Il giustificato fondamento della domanda di garanzia, che il compratore di un immobile proponga nei confronti del venditore, nel corso del giudizio instaurato dal comproprietario in rivendicazione pro quota del bene medesimo comporta il diritto del compratore stesso nei confronti del venditore al ristoro delle spese processuali, ancorche su detta domanda di garanzia il giudice non debba in concreto provvedere (nella specie, per essere intervenuta una divisione che assegnava per intero l'immobile al venditore), tenuto conto che la soccombenza, giustificativa dell'Onere delle spese, puo essere anche meramente virtuale.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 24/07/1980, n. 4814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4814 |
| Data del deposito : | 24 luglio 1980 |
Testo completo
Il giustificato fondamento della domanda di garanzia, che il compratore di un immobile proponga nei confronti del venditore, nel corso del giudizio instaurato dal comproprietario in rivendicazione pro quota del bene medesimo comporta il diritto del compratore stesso nei confronti del venditore al ristoro delle spese processuali, ancorche su detta domanda di garanzia il giudice non debba in concreto provvedere (nella specie, per essere intervenuta una divisione che assegnava per intero l'immobile al venditore), tenuto conto che la soccombenza, giustificativa dell'Onere delle spese, puo essere anche meramente virtuale.*