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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 12/05/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 48/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 48/2025 promosso da: ata ad IA (AN) il 9.01.1975 e ato ad IA (AN) Controparte_1 CP_2
il 13.12.1973, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. BOMPREZZI ALBERTO;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI [dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni]:
“1) La casa coniugale sita ad IA (AN) in Corso Mazzini n. 25, censita al catasto fabbricati del
Comune di IA al Foglio 93, Particella 140, Sub. 10, di proprietà del sig. rimarrà CP_2
allo stesso assegnata e vi continuerà a vivere con il figlio , nato a [...] il Persona_1
14/09/2004 (C.F. ) maggiorenne ed economicamente indipendente. C.F._1
2) I coniugi a regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali, ai sensi dell'art. 19 della Legge
06/03/1987 n. 74 (Corte Costituzionale Sentenza 2-15 aprile 1992 n. 176 e Sentenza 29 aprile – 10 maggio 1999 n. 154), stabiliscono che le somme ricavate dalla vendita dei titoli cointestati saranno di competenza esclusiva della sig.ra , mentre il garage in comproprietà sito ad Controparte_1
IA diverrà di proprietà esclusiva del sig. Infatti i coniugi erano comproprietari al CP_2
50% ciascuno di due dossier titoli cointestati i n. 001/40915761/02 certificate Exop 21/9 BNP 12/27
XS2317583305 (sottoscritto il 29/12/2021) e certificate CP 20 IMI 3/26 XS2115185295 (sottoscritto il 30/03/2020) e in data 01/10/2024 sono stati venduti, le somme sono confluite sul conto corrente
1 cointestato accesso presso la BA ME (IBAN: [...]) e diverranno di proprietà esclusiva della sig.ra . In merito al garage i coniugi sono Controparte_1
comproprietari al 50% ciascuno di un garage, sito ad IA (AN) in Via delle Mura s.n.c., meglio contraddistinto al Catasto fabbricati del Comune di IA al Foglio 93, particella 72, subalterno
8, piano S1, categoria C6, classe 3, mq. 27, superficie catastale mq. 31, Rendita Catastale Euro
25,10. Quest'ultimo diverrà di proprietà esclusiva del sig. e la sig.ra CP_2 Controparte_1
si obbliga a presentarsi avanti al notaio scelto dal per il trasferimento dell'immobile. CP_2
3) I coniugi rinunciano reciprocamente ad eventuali assegni di mantenimento.
4) I coniugi con il presente atto hanno definito tutti i rapporti economici di qualsiasi titolo e natura
e con l'esatto adempimento non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 08.01.2025, e Controparte_1 CP_2
hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad IA (AN) il
14.07.2002.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del
1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza n. 1898 del 20.12.2023 il Tribunale di
Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano in precedenza comparsi davanti al giudice relatore nell'apposita udienza, sostituita dal deposito di note scritte.
Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge. Inoltre, non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
2 Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in IA (AN) il 14.07.2002 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di IA (AN) al n. 8, parte II, serie A Ufficio 1 dell'anno 2002.
Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti.
Nulla con riferimento al figlio della coppia, maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
Nulla sulle spese di lite, in ragione della proposizione congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Controparte_1 CP_2
ad IA (AN) il 14/07/2002 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di IA
(AN) al n. 8, parte II, serie A Ufficio 1 dell'anno 2002; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IA (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 07.05.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 48/2025 promosso da: ata ad IA (AN) il 9.01.1975 e ato ad IA (AN) Controparte_1 CP_2
il 13.12.1973, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. BOMPREZZI ALBERTO;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI [dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni]:
“1) La casa coniugale sita ad IA (AN) in Corso Mazzini n. 25, censita al catasto fabbricati del
Comune di IA al Foglio 93, Particella 140, Sub. 10, di proprietà del sig. rimarrà CP_2
allo stesso assegnata e vi continuerà a vivere con il figlio , nato a [...] il Persona_1
14/09/2004 (C.F. ) maggiorenne ed economicamente indipendente. C.F._1
2) I coniugi a regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali, ai sensi dell'art. 19 della Legge
06/03/1987 n. 74 (Corte Costituzionale Sentenza 2-15 aprile 1992 n. 176 e Sentenza 29 aprile – 10 maggio 1999 n. 154), stabiliscono che le somme ricavate dalla vendita dei titoli cointestati saranno di competenza esclusiva della sig.ra , mentre il garage in comproprietà sito ad Controparte_1
IA diverrà di proprietà esclusiva del sig. Infatti i coniugi erano comproprietari al CP_2
50% ciascuno di due dossier titoli cointestati i n. 001/40915761/02 certificate Exop 21/9 BNP 12/27
XS2317583305 (sottoscritto il 29/12/2021) e certificate CP 20 IMI 3/26 XS2115185295 (sottoscritto il 30/03/2020) e in data 01/10/2024 sono stati venduti, le somme sono confluite sul conto corrente
1 cointestato accesso presso la BA ME (IBAN: [...]) e diverranno di proprietà esclusiva della sig.ra . In merito al garage i coniugi sono Controparte_1
comproprietari al 50% ciascuno di un garage, sito ad IA (AN) in Via delle Mura s.n.c., meglio contraddistinto al Catasto fabbricati del Comune di IA al Foglio 93, particella 72, subalterno
8, piano S1, categoria C6, classe 3, mq. 27, superficie catastale mq. 31, Rendita Catastale Euro
25,10. Quest'ultimo diverrà di proprietà esclusiva del sig. e la sig.ra CP_2 Controparte_1
si obbliga a presentarsi avanti al notaio scelto dal per il trasferimento dell'immobile. CP_2
3) I coniugi rinunciano reciprocamente ad eventuali assegni di mantenimento.
4) I coniugi con il presente atto hanno definito tutti i rapporti economici di qualsiasi titolo e natura
e con l'esatto adempimento non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 08.01.2025, e Controparte_1 CP_2
hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad IA (AN) il
14.07.2002.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del
1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza n. 1898 del 20.12.2023 il Tribunale di
Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano in precedenza comparsi davanti al giudice relatore nell'apposita udienza, sostituita dal deposito di note scritte.
Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge. Inoltre, non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
2 Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in IA (AN) il 14.07.2002 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di IA (AN) al n. 8, parte II, serie A Ufficio 1 dell'anno 2002.
Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti.
Nulla con riferimento al figlio della coppia, maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
Nulla sulle spese di lite, in ragione della proposizione congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Controparte_1 CP_2
ad IA (AN) il 14/07/2002 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di IA
(AN) al n. 8, parte II, serie A Ufficio 1 dell'anno 2002; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IA (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 07.05.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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