Art. 7.
L'art. 15 del libro II, parte I, titolo II, del testo unico di leggi riguardanti la Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 , e l'articolo unico del decreto luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 328 , sono sostituiti dal seguente:
"Il titolo legale a possedere necessario a giustificare le successioni riguardanti i depositi di qualsiasi specie iscritti presso la Cassa dei depositi e prestiti, consiste in un decreto pronunciato, in camera di consiglio, dal tribunale civile del luogo in cui la successione si e' aperta.
Per le successioni aperte all'estero, tale decreto sara' pronunciato, parimenti in camera di consiglio, dalla Corte di appello nella cui giurisdizione ha sede l'ufficio presso cui trovasi iscritto il deposito.
Quando pero' si tratta, di somma non superiore a lire centomila, o di effetti pubblici il cui valore nominale non superi detta somma, la successione si prova nei modi stabiliti dagli articoli 298 e 299 del regolamento di contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 .
I limiti della somma e del capitale nominale degli effetti pubblici, per la applicazione delle norme stabilite nel primo, nel secondo e nel terzo comma dell'art. 299 del citato regolamento 23 maggio 1924, n. 827 , sono rispettivamente elevati a lire ventimila, a lire diecimila, a lire quattromila.
Ove pero' sorga qualche dubbio in ordine alla successione od ai rapporti da essa dipendenti, dovra' il richiedente fornire la prova della successione nel modo indicato nel primo e secondo comma, del presente articolo".
L'art. 15 del libro II, parte I, titolo II, del testo unico di leggi riguardanti la Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 , e l'articolo unico del decreto luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 328 , sono sostituiti dal seguente:
"Il titolo legale a possedere necessario a giustificare le successioni riguardanti i depositi di qualsiasi specie iscritti presso la Cassa dei depositi e prestiti, consiste in un decreto pronunciato, in camera di consiglio, dal tribunale civile del luogo in cui la successione si e' aperta.
Per le successioni aperte all'estero, tale decreto sara' pronunciato, parimenti in camera di consiglio, dalla Corte di appello nella cui giurisdizione ha sede l'ufficio presso cui trovasi iscritto il deposito.
Quando pero' si tratta, di somma non superiore a lire centomila, o di effetti pubblici il cui valore nominale non superi detta somma, la successione si prova nei modi stabiliti dagli articoli 298 e 299 del regolamento di contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 .
I limiti della somma e del capitale nominale degli effetti pubblici, per la applicazione delle norme stabilite nel primo, nel secondo e nel terzo comma dell'art. 299 del citato regolamento 23 maggio 1924, n. 827 , sono rispettivamente elevati a lire ventimila, a lire diecimila, a lire quattromila.
Ove pero' sorga qualche dubbio in ordine alla successione od ai rapporti da essa dipendenti, dovra' il richiedente fornire la prova della successione nel modo indicato nel primo e secondo comma, del presente articolo".