TRIB
Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/09/2025, n. 6366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6366 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO Il Giudice dott. M.Rosaria Lombardi, in funzione di giudice del lavoro, ha emesso a seguito di udienza svolta con le modalità di cui all'art 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 28096 del 2024 del ruolo generale Previdenza, avente ad OGGETTO: ripetizione indebito, vertente T R A
in proprio e quale erede di procuratore di sé stessa Parte_1 Persona_1 RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante p.t., rap.to e Controparte_1 difeso dall'Avv. Roberto Maisto RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso del 18 dicembre 2024 parte ricorrente, adiva il Tribunale di Napoli affinché fossero accolte le conclusioni di seguito riportate nei confronti dell' : CP_1
“Si chiede previa sospensione pertanto fissarsi udienza di discussione al fine di accertare che non CP_ sussisteva indebito a carico di de cuius o in subordine che la eventuale somma Persona_1 dovuta sia di molto inferiore a quanto richiesto al fine di - annullare,siccome illegittimo, l'impugnata cartella di pagamento;
subordine ridurre l'eventuale importo dovuto;
- condannare l'Ente impositore a rifondere le spese diritti ed onorari del presente giudizio”. Deduceva l'illegittimità dell'avviso in quanto carente di alcuni requisiti e privo di motivazione e, nel merito, l'infondatezza della richiesta anche per la irripetibilità delle somme richieste per la buona fede dell'accipiens. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' resistente contestando il fondamento della CP_1 domanda della quale chiedeva il rigetto. A seguito del deposito delle note di trattazione ex art 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa. Deve rilevarsi che la ricorrente riceveva il 20.09.2024, quale erede del sig. , la richiesta Persona_1 di restituzione, da parte dell' , di somme percepite indebitamente da quest'ultimo negli anni 2022- CP_1 2024. Nell'atto si legge che avrebbe percepito indebitamente la maggiorazione dell'Assegno Unico Universale (prevista dal decreto legislativo 230/2021). Trattasi non già di provvedimento amministrativo, e come tale disciplinato da specifiche disposizioni che lo regolamentano anche al livello formale, ma di richiesta di restituzione di somme indebitamente percepite e, nella fattispecie, della maggiorazione per figlio disabile. Deve, pertanto, qualificarsi la domanda proposta quale accertamento negativo del credito asseritamente vantato dall' . CP_1 Ritiene il Tribunale che la decisione della controversia presuppone la individuazione della disciplina dell'indebito assistenziale riconnesso a carenza del cd. requisito reddituale, tenuto conto che la pretesa CP_ restitutoria dell' consegue al fatto che il ricorrente, già titolare di prestazione assistenziale, pensione inabili civili, ha conseguito redditi superiori al limite reddituale per fruire della maggiorazione. Innanzitutto, va premesso che con la presente pronuncia la scrivente ritiene di doversi uniformare all'orientamento giurisprudenziale di legittimità più recente – per il quale si richiama Cass. 9 novembre 2018 n. 28871; Cass. 15 ottobre 2019 n. 26036; Cass. 30 giugno 2020 n. 13223; Cass. 20 maggio 2021 n. 13915; Cass 2 luglio 2021 n. 18820 -, condividendone le argomentazioni e superando il proprio precedente orientamento di segno parzialmente differente espresso in precedenti decisioni su analoghe questioni. Alla stregua delle motivazione delle predette decisioni della Suprema Corte, che vengono qui richiamate per completezza anche ai sensi dell'art. 118 disp att c.p.c., va evidenziato che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì ritenersi dato acquisito quello per cui «non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione» (Corte Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448). Ciò premesso, va osservato che si è andato affermando, in ambito assistenziale, un quadro di fondo tale per cui «in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale» (Cass.1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il dl. 850/1976, art.
3-ter, convertito in L. 29/1977 (secondo cui «gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento») ed il d.l. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291/1988 (secondo cui «con decreto del Ministro del Te. sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte» (risultando invece abrogata la L. 537/1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, co. 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, l'art. 5, co. 5, d.p.r. 698/1994: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.). La regola generale che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens. Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art. 37, co. 8, L. 448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre non può dirsi che sussistano rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici. Deve, del resto, ritenersi che all'indebito assistenziale non può essere applicata la disciplina speciale dettata per l'indebito previdenziale e in particolare dall'art. 13 della legge n. 412 del 1992, di interpretazione autentica dell'art. 52, comma 1, della legge 88 del 1989, che pone regole limitative per la ripetibilità dell'indebito da parte dell'ente erogatore. In tal senso va richiamata la distinzione tra i due diversi tipi di indebito, fondata sulla diversa natura delle prestazioni erogate, nonché la mancata copertura costituzionale della necessità di apprestare una tutela comune a entrambi, nonché la natura eccezionale della disposizione in esame, che disciplina la ripetibilità di ratei indebitamente corrisposti dei trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle altre gestioni obbligatorie e non è pertanto estendibile alle prestazioni assistenziali, che non sono connesse a requisiti di contribuzione – si veda sul punto le già citate Cass. 30 giugno 2020 n. 13223; Cass. 20 maggio 2021 n. 13915; Cass 2 luglio 2021 n. 18820. L'individuazione delle fattispecie in cui deve essere tutelato l'affidamento del percipiente, in costanza di ratei indebiti di prestazioni assistenziali, va, pertanto, compiuta alla stregua di quanto risultante dall'elaborazione giurisprudenziale predetta, costituzionalmente orientata, e trova il proprio limite nella sussistenza di un dolo comprovato, quale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente. In ordine alla rilevanza della omessa comunicazione dei dati reddituali rilevanti va evidenziato che la sentenza della Corte di Cassazione 2 dicembre 2019 n. 31372 ha affermato che il dolo dell'accipiens non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza, mentre Cass. 9 novembre 2018, n. 28771 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere "ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme". In riferimento all'ipotesi in cui l'accipiens ha dichiarato i propri redditi alla PA ed essi fossero perciò conoscibili dall' deve, inoltre, ritenersi esclusa la sussistenza di dolo e del conseguente obbligo di CP_1 restituzione dell'indebito, dovendosi richiamare quanto statuito da Cass. n. 13223/2020 circa la esistenza CP_ di norme di legge che consentono all' di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali - l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003; art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102; art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' CP_1 del "Casellario ". Parte_2 Va, del resto, osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi l' già conosce. In CP_1 CP_1 questa ipotesi, infatti, l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso Istituto (informato della situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse di cui sopra, sicchè giammai potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' CP_1 conosce o ha l'onere di conoscere. In casi simili allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Pi.). Nella specie l' afferma non sia dovuta la maggiorazione per il figlio disabile in quanto di età CP_1 superiore ai 21 anni. La disciplina dell'Assegno unico e universale (AUU) per i figli a carico, è disciplinata dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230. Nel periodo oggetto della controversia l'art 4 del dlgs cit prevedeva la corresponsione di una maggiorazione per i figli disabili in misura diversa a seconda se maggiori o minori di anni 21. La sussistenza del diritto di una maggiorazione, a prescindere dell'età del figlio disabile e la conoscenza da parte dell'istituto della età dello stesso, di certo determina in capo al percettore l'affidamento circa la debenza degli importi ricevuti e, quindi, la buona fede dello stesso. Tanto premesso, nella fattispecie in esame la domanda va, pertanto, accolta. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede: a) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non dovuto all' l'importo di € 5615,60 CP_1
b) Condanna parte resistente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 2700,00 Si comunichi Napoli, 17 settembre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Maria Rosaria Lombardi