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Sentenza 25 dicembre 2025
Sentenza 25 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/12/2025, n. 5836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5836 |
| Data del deposito : | 25 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8660/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
Seconda sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice applicato DR IE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8660/2024 promossa da:
rappresentato dall'amministratore di sostegno (avv. Bortolotti Chiara) Parte_1 CP_1
Contro
(avv. Bissoli Sara, Belli Valentina) CP_2 CP_3
All'udienza del 18.12.2025svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
in qualità di amministratore di sostegno di , conveniva in giudizio CP_1 Parte_1 [...]
e al fine di ottenere la restituzione della somma di euro 175.000,00. CP_2 CP_3
Esponeva che:
- esaminando la documentazione bancaria del beneficiario, al fine di relazionare al Giudice
Tutelare, aveva constatato che l'importo di € 182.569,00 ricevuto da in eredità Parte_1
dalla sorella era stato integralmente trasferito a mezzo bonifico bancario, in Parte_2
favore di e con operazione eseguita allo sportello recante CP_2 CP_3
apparentemente la sottoscrizione del predetto Pt_1
- l'operazione sarebbe stata posta in essere sul presupposto di dar corso alla volontà testamentaria della sorella;
Parte_2
- in realtà, il testamento 16/12/2020 redatto da pubblicato a ministero Notaio Parte_2
CP_
disponeva che le sostanze della de cuius fossero trasferite alle ma solo per il caso in Per_1 cui il fratello fosse premorto o non volesse accettare l'eredità; Parte_1
- il aveva, invece, accettato l'eredità della sorella;
Pt_1
pagina 1 di 3 - l'operazione di trasferimento integrava gli estremi di una donazione che era nulla per difetto di forma ex art. 782 cc od in ogni caso quali operazioni eseguite dal Pt_1
Si costituivano e contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il CP_2 CP_3
rigetto.
Deducevano che il aveva accettato l'eredità della sorella ma non necessitando dei risparmi Pt_1
della sorella, avendo diversi immobili di proprietà locati, aveva deciso di destinare due importi
CP_ equivalenti, pari a € 87.500,00, alle sorelle per riconoscenza nei confronti della famiglia Avanzi-
Zuin per le cure prestate fino a quel momento e consentendo così alle odierne convenute di frequentare l'università.
L'operazione era stata suggerita dagli operatori dell'istituto.
Qualificava la fattispecie come obbligazione naturale di cui non è ammessa la ripetizione o in subordine come donazione indiretta.
Instava per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
La domanda è fondata.
Emerge dalla distinta dell'operazione, in data 5.10.2022, che il ha disposto, dal proprio conto Pt_1 corrente, il bonifico della somma complessiva di € 175.000,00 in favore di e CP_2 [...]
CP_3
La distinta dell'operazione reca la sottoscrizione del che non ha formato oggetto di alcuna Pt_1 contestazione e reca la causale “contributo studi”.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito che, in tema di atti di liberalità, il trasferimento, attraverso un ordine di bancogiro del disponente, di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario non rientra tra le donazioni indirette (art. 809 cod. civ.), ma configura una donazione tipica (art. 769 cod. civ.) ad esecuzione indiretta, soggetta alla forma dell'atto pubblico (art. 782, primo comma, cod. civ.), salvo che sia di modico valore (art. 783 cod. civ.), poiché realizzato non tramite un'operazione triangolare di intermediazione giuridica, ma mediante un'intermediazione gestoria dell'ente creditizio. Infatti, l'operazione bancaria tra il donante ed il donatario costituisce mero adempimento di un distinto accordo negoziale fra loro concluso e ad essa rimasto esterno, il quale solo realizza il passaggio immediato di valori da un patrimonio all'altro, e tale circostanza esclude la configurabilità di un contratto in favore di terzo (art. 1411 cod. civ.), considerato che il patrimonio della banca rappresenta una “zona di transito” tra l'ordinante ed il destinatario, non direttamente coinvolta nel processo attributivo, e che il beneficiario non acquista alcun diritto verso l'istituto di credito in seguito al contratto intercorso fra quest'ultimo e l'ordinante (in termini: Cass., Sez.
pagina 2 di 3 Un., 27 luglio 2017, n. 18725 – nello stesso senso: Cass., Sez. 2^, 19 agosto 2021, n. 23127; Cass Sez.
2^, 24 ottobre 2022, n. 31272; Cass., Sez. 2^, 10 gennaio 2024, n. 982).
Questo indirizzo della giurisprudenza di legittimità non risulta modificato da successive pronunce atteso che, come statuito da Cassazione n. 735/2022 in tema di imposta sulle successioni e donazioni, reintrodotta dall'art. 2, comma 47, del d.l. n. 262 del 2006, conv. dalla l. n. 286 del 2006, l'art. 56 bis, comma 1, del d.lgs. n. 346 del 1990 va interpretato nel senso che le liberalità atipiche, cioè risultanti da atti di disposizione con i quali è realizzato un arricchimento del donatario correlato ad un impoverimento del donante, senza l'adozione della forma solenne di cui all'art. 769 c.c. (tra le quali rientra il bonifico sul conto corrente, da qualificare come donazione diretta), in quanto costituiscono manifestazione di capacità contributiva, sono accertate e sottoposte ad imposta in presenza di una dichiarazione della loro esistenza, resa dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi, e allorché sia superata la soglia di rilevanza fiscale (Sez. 5 - ,
Ordinanza n. 735 del 12/01/2022 conforme Cass. n. 7442/2024).
Trattasi di pronunce che affrontano il tema della qualificazione giuridica di fattispecie come quella de qua da un punto di vista tributario riscontrando la natura di donazioni dirette delle dazioni di somme tramite bonifico bancario.
Tale natura risulta ulteriormente confermata dalla distinta di versamento che riporta espressamente come causale “contributo studi” laddove la finalità di riconoscenza verso la madre delle beneficiarie rimane priva di qualsivoglia supporto probatorio.
Una volta qualificata l'operazione come donazione, la stessa deve essere dichiarata nulla per difetto di forma scritta ad substantiam prescritta dagli artt. 782 c.c. e dagli artt 47 e 48 della legge notarile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa (€
175.000) ai sensi del DM n. 55/2014 (parametri minimi attesa la semplicità delle questioni affrontate).
PQM
Accoglie la domanda e per l'effetto condanna e alla restituzione in favore CP_2 CP_3 di dell'importo di €87.500,00 ciascuna oltre interessi legali come per legge. Parte_1
Condanna le convenute, in solido, al pagamento delle spese di lite che liquida in € 7.052,00 oltre rsf
15%, IVA e CPA come per legge.
Brescia, 25.12.2025
Il giudice
DR IE
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
Seconda sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice applicato DR IE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8660/2024 promossa da:
rappresentato dall'amministratore di sostegno (avv. Bortolotti Chiara) Parte_1 CP_1
Contro
(avv. Bissoli Sara, Belli Valentina) CP_2 CP_3
All'udienza del 18.12.2025svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
in qualità di amministratore di sostegno di , conveniva in giudizio CP_1 Parte_1 [...]
e al fine di ottenere la restituzione della somma di euro 175.000,00. CP_2 CP_3
Esponeva che:
- esaminando la documentazione bancaria del beneficiario, al fine di relazionare al Giudice
Tutelare, aveva constatato che l'importo di € 182.569,00 ricevuto da in eredità Parte_1
dalla sorella era stato integralmente trasferito a mezzo bonifico bancario, in Parte_2
favore di e con operazione eseguita allo sportello recante CP_2 CP_3
apparentemente la sottoscrizione del predetto Pt_1
- l'operazione sarebbe stata posta in essere sul presupposto di dar corso alla volontà testamentaria della sorella;
Parte_2
- in realtà, il testamento 16/12/2020 redatto da pubblicato a ministero Notaio Parte_2
CP_
disponeva che le sostanze della de cuius fossero trasferite alle ma solo per il caso in Per_1 cui il fratello fosse premorto o non volesse accettare l'eredità; Parte_1
- il aveva, invece, accettato l'eredità della sorella;
Pt_1
pagina 1 di 3 - l'operazione di trasferimento integrava gli estremi di una donazione che era nulla per difetto di forma ex art. 782 cc od in ogni caso quali operazioni eseguite dal Pt_1
Si costituivano e contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il CP_2 CP_3
rigetto.
Deducevano che il aveva accettato l'eredità della sorella ma non necessitando dei risparmi Pt_1
della sorella, avendo diversi immobili di proprietà locati, aveva deciso di destinare due importi
CP_ equivalenti, pari a € 87.500,00, alle sorelle per riconoscenza nei confronti della famiglia Avanzi-
Zuin per le cure prestate fino a quel momento e consentendo così alle odierne convenute di frequentare l'università.
L'operazione era stata suggerita dagli operatori dell'istituto.
Qualificava la fattispecie come obbligazione naturale di cui non è ammessa la ripetizione o in subordine come donazione indiretta.
Instava per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
La domanda è fondata.
Emerge dalla distinta dell'operazione, in data 5.10.2022, che il ha disposto, dal proprio conto Pt_1 corrente, il bonifico della somma complessiva di € 175.000,00 in favore di e CP_2 [...]
CP_3
La distinta dell'operazione reca la sottoscrizione del che non ha formato oggetto di alcuna Pt_1 contestazione e reca la causale “contributo studi”.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito che, in tema di atti di liberalità, il trasferimento, attraverso un ordine di bancogiro del disponente, di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario non rientra tra le donazioni indirette (art. 809 cod. civ.), ma configura una donazione tipica (art. 769 cod. civ.) ad esecuzione indiretta, soggetta alla forma dell'atto pubblico (art. 782, primo comma, cod. civ.), salvo che sia di modico valore (art. 783 cod. civ.), poiché realizzato non tramite un'operazione triangolare di intermediazione giuridica, ma mediante un'intermediazione gestoria dell'ente creditizio. Infatti, l'operazione bancaria tra il donante ed il donatario costituisce mero adempimento di un distinto accordo negoziale fra loro concluso e ad essa rimasto esterno, il quale solo realizza il passaggio immediato di valori da un patrimonio all'altro, e tale circostanza esclude la configurabilità di un contratto in favore di terzo (art. 1411 cod. civ.), considerato che il patrimonio della banca rappresenta una “zona di transito” tra l'ordinante ed il destinatario, non direttamente coinvolta nel processo attributivo, e che il beneficiario non acquista alcun diritto verso l'istituto di credito in seguito al contratto intercorso fra quest'ultimo e l'ordinante (in termini: Cass., Sez.
pagina 2 di 3 Un., 27 luglio 2017, n. 18725 – nello stesso senso: Cass., Sez. 2^, 19 agosto 2021, n. 23127; Cass Sez.
2^, 24 ottobre 2022, n. 31272; Cass., Sez. 2^, 10 gennaio 2024, n. 982).
Questo indirizzo della giurisprudenza di legittimità non risulta modificato da successive pronunce atteso che, come statuito da Cassazione n. 735/2022 in tema di imposta sulle successioni e donazioni, reintrodotta dall'art. 2, comma 47, del d.l. n. 262 del 2006, conv. dalla l. n. 286 del 2006, l'art. 56 bis, comma 1, del d.lgs. n. 346 del 1990 va interpretato nel senso che le liberalità atipiche, cioè risultanti da atti di disposizione con i quali è realizzato un arricchimento del donatario correlato ad un impoverimento del donante, senza l'adozione della forma solenne di cui all'art. 769 c.c. (tra le quali rientra il bonifico sul conto corrente, da qualificare come donazione diretta), in quanto costituiscono manifestazione di capacità contributiva, sono accertate e sottoposte ad imposta in presenza di una dichiarazione della loro esistenza, resa dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi, e allorché sia superata la soglia di rilevanza fiscale (Sez. 5 - ,
Ordinanza n. 735 del 12/01/2022 conforme Cass. n. 7442/2024).
Trattasi di pronunce che affrontano il tema della qualificazione giuridica di fattispecie come quella de qua da un punto di vista tributario riscontrando la natura di donazioni dirette delle dazioni di somme tramite bonifico bancario.
Tale natura risulta ulteriormente confermata dalla distinta di versamento che riporta espressamente come causale “contributo studi” laddove la finalità di riconoscenza verso la madre delle beneficiarie rimane priva di qualsivoglia supporto probatorio.
Una volta qualificata l'operazione come donazione, la stessa deve essere dichiarata nulla per difetto di forma scritta ad substantiam prescritta dagli artt. 782 c.c. e dagli artt 47 e 48 della legge notarile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa (€
175.000) ai sensi del DM n. 55/2014 (parametri minimi attesa la semplicità delle questioni affrontate).
PQM
Accoglie la domanda e per l'effetto condanna e alla restituzione in favore CP_2 CP_3 di dell'importo di €87.500,00 ciascuna oltre interessi legali come per legge. Parte_1
Condanna le convenute, in solido, al pagamento delle spese di lite che liquida in € 7.052,00 oltre rsf
15%, IVA e CPA come per legge.
Brescia, 25.12.2025
Il giudice
DR IE
pagina 3 di 3