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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 21/10/2025, n. 1015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1015 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R. G. N. 1632 /2025
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
Addì 21/10/2025, davanti al giudice onorario, in funzione di G.L., dott.ssa EU FI, viene chiamata la causa iscritta al n. 1632/2025 R.G.
Sono presenti l'avv. Giovanni Taccone, per delega dell'avv. Michele Pricoco, per parte ricorrente
, l'avv. Monica Minì, per delega dell'avv. Dario Adornato, per parte resistente Parte_1
. CP_1
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., invita le parti alla discussione orale della causa.
L'avv. Taccone impugna e contesta il dedotto delle parti resistenti ed eccepisce l'inutilizzabilità, ai fini del decidere, della documentazione depositata dall' , poiché priva di attestazione di CP_1
conformità, e rileva, inoltre, che la documentazione depositata dall'ente resistente è stata indirizzata presso una residenza diversa da quella del destinatario.
L'avv. Minì impugna e contesta quanto dedotto dalla parte ricorrente e, nel riportarsi alla documentazione già prodotta, evidenzia l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione considerati gli atti trasmessi da e depositati. CP_2
Le parti, dunque, precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa riportandosi a tutte le rispettive deduzioni, eccezioni, difese e richieste, anche istruttorie, contenute negli atti e verbali di causa e chiedono la decisione.
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, esaminati gli atti e documenti di causa, ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio, pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Pag. 1 di 5 Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa EU FI, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1632/2025 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Taurianova Via Orfanotrofio, 10, presso lo studio dell'avv. Michele
Pricoco, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di
C.F.: – P.I.: ), in Controparte_3 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del suo Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Palmi, Via Volta, 2, presso la sede dell'Agenzia , domicilio degli avv.ti Dario Cosimo Adornato e Angela Laganà, che lo CP_1
rappresentano e difendano, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Rep. 37875/7313 del 22.3.2024; Persona_1
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente chiede di dichiarare l'inesigibilità delle somme riportate nell'avviso di addebito n.
39420180000687289000 che si presume per notificato il 27/06/2018 relativo a contributi I.V.S., anno 2017, fissi/percentuale entro il minimale, di € 2.742,96, sotteso all'intimazione di pagamento;
di ordinare all' la cancellazione delle somme dal ruolo senza aggravio di spese per il CP_1
ricorrente; di condannare il resistente al pagamento delle competenze, spese ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore dell'avvocato costituito, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.
Parte resistente chiede di dichiarare l'interposta opposizione infondata in fatto ed in diritto;
CP_1
con vittoria di spese e competenze.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 094 2024 90168702 00/000, notificata in data 25 febbraio 2025, limitatamente ai carichi contributivi previdenziali portati dall'avviso di addebito n. 39420180000687289000, che si presume per notificato il 27 giugno 2018, relativo al mancato pagamento di contributi I.V.S., anno
2017, fissi/percentuale entro il minimale, € 2.742,96.
Pag. 2 di 5 A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale, estintiva, irrinunciabile del credito portato dal suddetto avviso di addebito, maturata dopo l'iscrizione a ruolo, qualificando l'azione proposta come opposizione ex art. 615 cpc..
Dopo la regolare integrazione del contraddittorio, si è costituito l' ed ha eccepito la carenza di CP_1
legittimazione passiva, la decadenza dall'opposizione essendo decorsi i termini di cui agli artt. 617 cpc e 24, comma 5, del D.Lgs n. 46/99, sostenendo, peraltro, che la prova dell'interruzione di termini spetti all'ente di riscossione e, pertanto, in via istruttoria ha chiesto l'acquisizione della prova della notifica degli atti interruttivi della prescrizione, depositando, comunque e fra l'altro,
l'intimazione di pagamento n. 094 2022 90054712 62/000, notificata a mani del destinatario il 23 settembre 2022, con raccomandata ar n. 69518430135-8, come indicato sia nell'intimazione di pagamento sia sull'avviso di ricevimento, firmato dallo stesso destinatario.
Alla prima udienza parte ricorrente ha contestato l'utilizzabilità, ai fini della decisione della causa, della documentazione prodotta dall' perché priva dell'attestazione di conformità e perché CP_1
indirizzata ad una residenza diversa rispetto a quella del destinatario.
La causa è stata, dunque, istruita con prove documentali.
L'opposizione proposta dalla parte ricorrente va qualificata come opposizione ex art. 615 cpc, poiché è stata proposta avverso l'intimazione di pagamento, equiparata, dalla Giurisprudenza, all'atto di precetto per far valere la prescrizione quinquennale del credito e, quindi, l'estinzione dell'obbligo di pagamento, verificatasi dopo la notifica dell'avviso di addebito, che impedisce al creditore di agire esecutivamente.
Tale opposizione non è soggetta a termini di decadenza.
Con riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall' si richiama la CP_1 norma di cui all'art. 29 del D.L.gs n. 46/1999, come modificato dalla legge n. 203/2024, entrata in vigore il 12 gennaio 2025, che ha stabilito che il ricorso è notificato all'ente impositore, identificando la legittimazione passiva in capo all'ente impositore anche nelle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi.
Parte ricorrente si è limitata ad eccepire la mancanza di attestazione di conformità della documentazione depositata a quella dalla quale è stata estratta, senza nessuna contestazione sulla sua conformità al documento dal quale è stata estratta.
L'eccezione sollevata dalla parte ricorrente non può essere accolta in quanto si pone in contrasto con il principio del giusto processo e la mancata attestazione di conformità non lede il diritto di difesa e del contraddittorio.
La mancata attestazione di conformità non è, peraltro, accompagnata dalla sanzione dell'inutilizzabilità della documentazione depositata in giudizio.
Pag. 3 di 5 Parte ricorrente non ha, peraltro, disconosciuto la conformità della copia depositata al suo originale e, pertanto, la documentazione depositata dall' viene acquisita agli atti del giudizio ed CP_1
utilizzata ai fini della decisione.
Parte ricorrente sostiene che l'indirizzo al quale sono state inviate le intimazioni di pagamento e l'avviso di addebito non corrisponde alla residenza del destinatario.
Tale eccezione è infondata.
Il ricorso indica quale residenza della parte ricorrente: MA (RC), Via Roma, 35. A questo indirizzo è stato notificato l'avviso di addebito n. 39420180000687289000, ricevuto dalla stessa parte ricorrente il 27 giugno 2018, l'intimazione di pagamento n. 094 2019 90121150 56/000, contenente il prefato avviso di addebito, e l'intimazione di pagamento n. 094 2022 90054712
62/000, notificata a mani dello stesso ricorrente in data 23 settembre 2022, contenente anch'essa il prefato avviso di addebito.
Verificato che l'avviso di addebito è stato notificato, a mani dello stesso ricorrente, il 27 giugno
2018, come risulta dall'avviso di ricevimento che indica la raccomandata n. 66548047387-1, riportata anche sull'avviso di addebito;
che, a mani dello stesso ricorrente, è stata notificata, in data
23 settembre 2022, l'intimazione di pagamento n. 094 2022 90054712 62/000, come risulta dall'avviso di ricevimento che reca lo stesso numero di raccomandata indicato sulla predetta intimazione di pagamento;
che l'intimazione di pagamento opposta è stata notificata il 25 febbraio
2025, il termine quinquennale previsto dalla legge n. 335/1995 non è maturato né dalla data di notifica dell'avviso di addebito a quella di notifica dell'intimazione di pagamento n. 094 2022
90054712 62/000, e neppure dalla data del 23 settembre 2022 a quella di notifica dell'intimazione di pagamento opposta.
Il ricorso va, dunque, rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi €. 886,00, considerando,
l'importo oggetto di causa, le attuali tariffe ministeriali, l'importo minimo dello scaglione da €.
1.101 ad €. 5.200, con esclusione della fase istruttoria, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali di studio e si pongono a carico della parte ricorrente, , ed a favore della parte Parte_1
resistente , in persona del suo legale rappresentante pro tempore. CP_1
PQM
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
EU FI, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
1. Rigetta il ricorso;
Pag. 4 di 5
2. condanna parte ricorrente, , al pagamento degli onorari, che liquida in Parte_1 complessivi €. 886,00, oltre IVA, se dovuta, cpa e spese generali di studio, a favore dell' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore. CP_1
Palmi, 21 ottobre 2025
Il G.O.P., in funzione di G.L.
EU FI
Pag. 5 di 5
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
Addì 21/10/2025, davanti al giudice onorario, in funzione di G.L., dott.ssa EU FI, viene chiamata la causa iscritta al n. 1632/2025 R.G.
Sono presenti l'avv. Giovanni Taccone, per delega dell'avv. Michele Pricoco, per parte ricorrente
, l'avv. Monica Minì, per delega dell'avv. Dario Adornato, per parte resistente Parte_1
. CP_1
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., invita le parti alla discussione orale della causa.
L'avv. Taccone impugna e contesta il dedotto delle parti resistenti ed eccepisce l'inutilizzabilità, ai fini del decidere, della documentazione depositata dall' , poiché priva di attestazione di CP_1
conformità, e rileva, inoltre, che la documentazione depositata dall'ente resistente è stata indirizzata presso una residenza diversa da quella del destinatario.
L'avv. Minì impugna e contesta quanto dedotto dalla parte ricorrente e, nel riportarsi alla documentazione già prodotta, evidenzia l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione considerati gli atti trasmessi da e depositati. CP_2
Le parti, dunque, precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa riportandosi a tutte le rispettive deduzioni, eccezioni, difese e richieste, anche istruttorie, contenute negli atti e verbali di causa e chiedono la decisione.
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, esaminati gli atti e documenti di causa, ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio, pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Pag. 1 di 5 Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa EU FI, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1632/2025 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Taurianova Via Orfanotrofio, 10, presso lo studio dell'avv. Michele
Pricoco, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di
C.F.: – P.I.: ), in Controparte_3 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del suo Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Palmi, Via Volta, 2, presso la sede dell'Agenzia , domicilio degli avv.ti Dario Cosimo Adornato e Angela Laganà, che lo CP_1
rappresentano e difendano, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Rep. 37875/7313 del 22.3.2024; Persona_1
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente chiede di dichiarare l'inesigibilità delle somme riportate nell'avviso di addebito n.
39420180000687289000 che si presume per notificato il 27/06/2018 relativo a contributi I.V.S., anno 2017, fissi/percentuale entro il minimale, di € 2.742,96, sotteso all'intimazione di pagamento;
di ordinare all' la cancellazione delle somme dal ruolo senza aggravio di spese per il CP_1
ricorrente; di condannare il resistente al pagamento delle competenze, spese ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore dell'avvocato costituito, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.
Parte resistente chiede di dichiarare l'interposta opposizione infondata in fatto ed in diritto;
CP_1
con vittoria di spese e competenze.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 094 2024 90168702 00/000, notificata in data 25 febbraio 2025, limitatamente ai carichi contributivi previdenziali portati dall'avviso di addebito n. 39420180000687289000, che si presume per notificato il 27 giugno 2018, relativo al mancato pagamento di contributi I.V.S., anno
2017, fissi/percentuale entro il minimale, € 2.742,96.
Pag. 2 di 5 A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale, estintiva, irrinunciabile del credito portato dal suddetto avviso di addebito, maturata dopo l'iscrizione a ruolo, qualificando l'azione proposta come opposizione ex art. 615 cpc..
Dopo la regolare integrazione del contraddittorio, si è costituito l' ed ha eccepito la carenza di CP_1
legittimazione passiva, la decadenza dall'opposizione essendo decorsi i termini di cui agli artt. 617 cpc e 24, comma 5, del D.Lgs n. 46/99, sostenendo, peraltro, che la prova dell'interruzione di termini spetti all'ente di riscossione e, pertanto, in via istruttoria ha chiesto l'acquisizione della prova della notifica degli atti interruttivi della prescrizione, depositando, comunque e fra l'altro,
l'intimazione di pagamento n. 094 2022 90054712 62/000, notificata a mani del destinatario il 23 settembre 2022, con raccomandata ar n. 69518430135-8, come indicato sia nell'intimazione di pagamento sia sull'avviso di ricevimento, firmato dallo stesso destinatario.
Alla prima udienza parte ricorrente ha contestato l'utilizzabilità, ai fini della decisione della causa, della documentazione prodotta dall' perché priva dell'attestazione di conformità e perché CP_1
indirizzata ad una residenza diversa rispetto a quella del destinatario.
La causa è stata, dunque, istruita con prove documentali.
L'opposizione proposta dalla parte ricorrente va qualificata come opposizione ex art. 615 cpc, poiché è stata proposta avverso l'intimazione di pagamento, equiparata, dalla Giurisprudenza, all'atto di precetto per far valere la prescrizione quinquennale del credito e, quindi, l'estinzione dell'obbligo di pagamento, verificatasi dopo la notifica dell'avviso di addebito, che impedisce al creditore di agire esecutivamente.
Tale opposizione non è soggetta a termini di decadenza.
Con riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall' si richiama la CP_1 norma di cui all'art. 29 del D.L.gs n. 46/1999, come modificato dalla legge n. 203/2024, entrata in vigore il 12 gennaio 2025, che ha stabilito che il ricorso è notificato all'ente impositore, identificando la legittimazione passiva in capo all'ente impositore anche nelle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi.
Parte ricorrente si è limitata ad eccepire la mancanza di attestazione di conformità della documentazione depositata a quella dalla quale è stata estratta, senza nessuna contestazione sulla sua conformità al documento dal quale è stata estratta.
L'eccezione sollevata dalla parte ricorrente non può essere accolta in quanto si pone in contrasto con il principio del giusto processo e la mancata attestazione di conformità non lede il diritto di difesa e del contraddittorio.
La mancata attestazione di conformità non è, peraltro, accompagnata dalla sanzione dell'inutilizzabilità della documentazione depositata in giudizio.
Pag. 3 di 5 Parte ricorrente non ha, peraltro, disconosciuto la conformità della copia depositata al suo originale e, pertanto, la documentazione depositata dall' viene acquisita agli atti del giudizio ed CP_1
utilizzata ai fini della decisione.
Parte ricorrente sostiene che l'indirizzo al quale sono state inviate le intimazioni di pagamento e l'avviso di addebito non corrisponde alla residenza del destinatario.
Tale eccezione è infondata.
Il ricorso indica quale residenza della parte ricorrente: MA (RC), Via Roma, 35. A questo indirizzo è stato notificato l'avviso di addebito n. 39420180000687289000, ricevuto dalla stessa parte ricorrente il 27 giugno 2018, l'intimazione di pagamento n. 094 2019 90121150 56/000, contenente il prefato avviso di addebito, e l'intimazione di pagamento n. 094 2022 90054712
62/000, notificata a mani dello stesso ricorrente in data 23 settembre 2022, contenente anch'essa il prefato avviso di addebito.
Verificato che l'avviso di addebito è stato notificato, a mani dello stesso ricorrente, il 27 giugno
2018, come risulta dall'avviso di ricevimento che indica la raccomandata n. 66548047387-1, riportata anche sull'avviso di addebito;
che, a mani dello stesso ricorrente, è stata notificata, in data
23 settembre 2022, l'intimazione di pagamento n. 094 2022 90054712 62/000, come risulta dall'avviso di ricevimento che reca lo stesso numero di raccomandata indicato sulla predetta intimazione di pagamento;
che l'intimazione di pagamento opposta è stata notificata il 25 febbraio
2025, il termine quinquennale previsto dalla legge n. 335/1995 non è maturato né dalla data di notifica dell'avviso di addebito a quella di notifica dell'intimazione di pagamento n. 094 2022
90054712 62/000, e neppure dalla data del 23 settembre 2022 a quella di notifica dell'intimazione di pagamento opposta.
Il ricorso va, dunque, rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi €. 886,00, considerando,
l'importo oggetto di causa, le attuali tariffe ministeriali, l'importo minimo dello scaglione da €.
1.101 ad €. 5.200, con esclusione della fase istruttoria, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali di studio e si pongono a carico della parte ricorrente, , ed a favore della parte Parte_1
resistente , in persona del suo legale rappresentante pro tempore. CP_1
PQM
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
EU FI, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
1. Rigetta il ricorso;
Pag. 4 di 5
2. condanna parte ricorrente, , al pagamento degli onorari, che liquida in Parte_1 complessivi €. 886,00, oltre IVA, se dovuta, cpa e spese generali di studio, a favore dell' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore. CP_1
Palmi, 21 ottobre 2025
Il G.O.P., in funzione di G.L.
EU FI
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