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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 19/03/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Francesco Forcina ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2974/2024 promossa da:
(c.f. ) (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con il patrocinio dell'avv. GUIDO TORTI C.F._2
PARTE RICORRENTE contro cf. Controparte_1 C.F._3
cf. Controparte_1 C.F._3
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudicare NEL MERITO: - accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1158 e 1146 c.c., l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione, a favore degli odierni ricorrenti, dell'intera proprietà delle unità immobiliari site nel Comune di San Genesio ed Uniti (PV), Via Bergamasca n. 13/15
(catastalmente n. 38), censite presso il Catasto di detto Comune come segue: Catasto
Fabbricat i: - Sez. A, Foglio 3, particella 296, sub. 1, VIA BERGAMASCA n. 38, piano T-
1, cat. A/6, classe 2, vani 2, con sup. cat. di mq. 57, Rendita Euro 84,70 (v. doc. 1); - Sez. A, Foglio 3, particella 296, sub. 2, VIA BERGAMASCA n. 38, piano T-1, cat. A/6, classe
2, vani 2, con sup. cat. di mq. 59, Rendita Euro 84,70 (v. doc. 2); - Sez. A, Foglio 3,
pagina 1 di 5 particella 296, sub. 3, VIA BERGAMASCA n. 38, piano T-1, cat. A/6, classe 1, vani 4, con sup. cat. di mq. 80, Rendita Euro 162,68 (v. doc. 3); - Sez. A, Foglio 3, particella 1733,
VIA BERGAMASCA, piano T-1, cat. C/2, classe 2, mq. 105, con sup. cat. di mq. 105,
Rendita Euro 162,68 (v. doc. 4); Catasto Terreni: - Sez. cens. A, Foglio 1, particella 189, ettari 00.00.82, , cl. U, R.D. Euro 0,13, R.A. Euro 0,03 (v. doc. 5); - Sez. CP_2 cens. A, Foglio 3, particella 300, ettari 00.00.40, SEMINATIVO, cl. 2, R.D. Euro 0,35,
R.A. Euro 0,26 (v. doc. 6); - Conseguentemente ordinare al competente Ufficio della
Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione delle suddette unità immobiliari a favore dei medesimi. I ricorrenti rinunciano sin d'ora a richiedere ai convenuti spese e compensi del presente giudizio ed aggravamento dei medesimi a causa della loro mancata partecipazione alla fase di mediazione obbligatoria preventiva. IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi prova per interrogatorio formale dei convenuti sul seguente capitolo di prova: 1) Vero che il sig. a far Parte_3 tempo dal 1980 e sino al 30.05.2023, ha posseduto per intero, senza interruzione, in modo pubblico ed inequivoco, le unità immobiliari site nel Comune di San Genesio ed Uniti (PV), Via Bergamasca n. 13/15 (catastalmente n. 38), costituite da tre abitazioni, un locale di sgombero con annessi ripostigli e piccoli appezzamenti di terreno coltivandoli personalmente, censiti al Catasto di detto Comune come da visure che la S.V. mi rammostra quali docc. da 1 a 6 di parte ricorrente
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Oggetto della presente controversia è la domanda di e Parte_1 [...]
volta a far accertare e dichiarare l'acquisto per usucapione delle quote di unità Parte_2
immobiliari facenti capo ai resistenti come di seguito meglio descritte e catastalmente individuate.
I ricorrenti allegano e deducono:
- di essere divenuti proprietari, ciascuno per la quota del 50%, dei beni immobili di
[...]
deceduto a Pavia in data 30/05/2023. Parte_3
- di essere stati chiamati all'eredità per rappresentazione, in ragione della rinuncia all'eredità da parte della di loro madre, figlia della sorella del de cuius, CP_3 [...]
allo stesso premorta;
CP_4
- che il de cuius ha redatto testamento olografo, pubblicato il 10/07/2023 con atto rep.
10550 Notaio , con il quale ha disposto dei propri beni in loro favore;
Persona_1
- che era proprietario: Parte_3
pagina 2 di 5 - della quota di 11/140 dell'immobile censito a Catasto Fabbricati del Comune di
San Genesio ed Uniti (PV): - Sez. A, Foglio 3, particella 296, sub. 1, VIA BERGAMASCA
n. 38, piano T-1, cat. A/6, classe 2, vani 2, con sup. cat. di mq. 57, Rendita Euro 84,70;
- della quota di 11/140 dell'immobile censito a Catasto Fabbricati del Comune di
San Genesio ed Uniti (PV): Sez. A, Foglio 3, particella 296, sub. 2, VIA BERGAMASCA
n. 38, piano T-1, cat. A/6, classe 2, vani 2, con sup. cat. di mq. 59, Rendita Euro 84,70;
- della quota di 11/40 dell'immobile censito a Catasto Fabbricati del Comune di San
Genesio ed Uniti (PV): Sez. A, Foglio 3, particella 296, sub. 3, VIA BERGAMASCA n.
38, piano T-1, cat. A/6, classe 1, vani 4, con sup. cat. di mq. 80, Rendita Euro 162,68;
- della quota di 1/14 dell'immobile censito a Catasto Fabbricati del Comune di San
Genesio ed Uniti (PV): Sez. A, Foglio 3, particella 1733, VIA BERGAMASCA, piano T-1, cat. C/2, classe 2, mq. 105, con sup. cat. di mq. 105, Rendita Euro 162,68;
- della quota di 11/140 dell'immobile censito a Catasto Terreni del Comune di San
Genesio ed Uniti (PV): Sez. cens. A, Foglio 1, particella 189, ettari 00.00.82, CP_2
, cl. U, R.D. Euro 0,13, R.A. Euro 0,03 (doc. 5);
[...]
- della quota di 11/140 dell'immobile censito a Catasto Terreni del Comune di San
Genesio ed Uniti (PV): Sez. cens. A, Foglio 3, particella 300, ettari 00.00.40,
SEMINATIVO, cl. 2, R.D. Euro 0,35, R.A. Euro 0,26 (doc. 6);
- che il de cuius, dal 1980 e sino al decesso, ha posseduto per intero, in modo continuato, pacifico e non interrotto le predette unità immobiliari, coltivando personalmente i terreni.
1.1 I resistenti, ritualmente convenuti in giudizio, non si sono costituiti.
1.2 I ricorrenti hanno rassegnato le conclusioni dianzi riportate.
2. Si dà atto che la materia oggetto del presente giudizio rientra nei casi per i quali l'instaurazione del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità dell'azione, ai sensi dell'art. 5, D. Lgs. n. 28/2010; risulta dagli atti che il tentativo di mediazione sia stato ritualmente esperito e che i resistenti non abbiano preso parte all'incontro (cfr. doc. n. 24 fasc. ricorrenti).
3. Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato per i motivi che seguono.
pagina 3 di 5 3.1 Come è noto, ai sensi dell'art. 1158 c.c. “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”; grava sui ricorrenti l'onere della prova circa la sussistenza degli elementi costitutivi dell'intervenuto acquisto.
Oltre al dato temporale, requisito necessario per il dedotto acquisto a titolo originario è la manifestazione del dominio sulla res da parte dell'interessato, in via esclusiva, attraverso l'esercizio di un'attività incompatibile con il possesso altrui;
il possesso deve altresì essere esercitato pubblicamente in modo pacifico e non interrotto.
Chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del "corpus", ma anche dell'"animus"; quest'ultimo elemento, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà (in termini, tra le tante, cfr. Cass., sent. n. 14092 del 11/06/2010).
Nel caso di specie le circostanze dedotte da parte ricorrente in relazione ai poc'anzi elencati requisiti sono rimaste del tutto sfornite di prova.
3.2 I ricorrenti hanno richiesto, quale unica istanza istruttoria al fine di provare i fatti dedotti in giudizio, l'interrogatorio formale dei resistenti;
detto interrogatorio non ha avuto luogo per mancata comparizione di controparte.
Costituisce principio acquisito e più volte esplicitato in giurisprudenza che l'art. 232
c.p.c. non ricolleghi automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio formale, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma riconosca al giudice “la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con il mezzo istruttorio, purché concorrano altri elementi di prova. La mancata comparizione non comporta una automatica confessione ma ha valore di prova liberamente valutabile insieme agli altri elementi probatori” (cfr. Cass. sent. n. 17719 del 06/08/2014).
Nel caso di specie non è stato fornito alcun elemento ulteriore, idoneo a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo .
pagina 4 di 5 3.3 Per inciso, si ritiene opportuno evidenziare che nessun elemento integrativo è stato nemmeno allegato dai ricorrenti in ordine all'asserita usucapione delle abitazioni e del locale sgombero (cfr. docc n. da 1 a 4 fasc. ricorrenti).
Quanto ai terreni (cfr. docc. n. 5 e 6, fasc. ricorrenti), la dedotta circostanza della sola attività di coltivazione asseritamente svolta dal de cuius non risulta in ogni caso idonea ad integrare il possesso qualificato ai fini dell'usucapione, in quanto non può ritenersi in ogni caso espressione inequivocabile dell'intento del coltivatore di possedere il fondo uti dominus (cfr. Cass., sent. n.6123 del 05/03/2020).
4. A fronte della soccombenza di parte ricorrente e della contumacia dei resistenti, le spese del giudizio debbono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Pavia, 19 marzo 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Francesco Forcina ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2974/2024 promossa da:
(c.f. ) (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con il patrocinio dell'avv. GUIDO TORTI C.F._2
PARTE RICORRENTE contro cf. Controparte_1 C.F._3
cf. Controparte_1 C.F._3
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudicare NEL MERITO: - accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1158 e 1146 c.c., l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione, a favore degli odierni ricorrenti, dell'intera proprietà delle unità immobiliari site nel Comune di San Genesio ed Uniti (PV), Via Bergamasca n. 13/15
(catastalmente n. 38), censite presso il Catasto di detto Comune come segue: Catasto
Fabbricat i: - Sez. A, Foglio 3, particella 296, sub. 1, VIA BERGAMASCA n. 38, piano T-
1, cat. A/6, classe 2, vani 2, con sup. cat. di mq. 57, Rendita Euro 84,70 (v. doc. 1); - Sez. A, Foglio 3, particella 296, sub. 2, VIA BERGAMASCA n. 38, piano T-1, cat. A/6, classe
2, vani 2, con sup. cat. di mq. 59, Rendita Euro 84,70 (v. doc. 2); - Sez. A, Foglio 3,
pagina 1 di 5 particella 296, sub. 3, VIA BERGAMASCA n. 38, piano T-1, cat. A/6, classe 1, vani 4, con sup. cat. di mq. 80, Rendita Euro 162,68 (v. doc. 3); - Sez. A, Foglio 3, particella 1733,
VIA BERGAMASCA, piano T-1, cat. C/2, classe 2, mq. 105, con sup. cat. di mq. 105,
Rendita Euro 162,68 (v. doc. 4); Catasto Terreni: - Sez. cens. A, Foglio 1, particella 189, ettari 00.00.82, , cl. U, R.D. Euro 0,13, R.A. Euro 0,03 (v. doc. 5); - Sez. CP_2 cens. A, Foglio 3, particella 300, ettari 00.00.40, SEMINATIVO, cl. 2, R.D. Euro 0,35,
R.A. Euro 0,26 (v. doc. 6); - Conseguentemente ordinare al competente Ufficio della
Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione delle suddette unità immobiliari a favore dei medesimi. I ricorrenti rinunciano sin d'ora a richiedere ai convenuti spese e compensi del presente giudizio ed aggravamento dei medesimi a causa della loro mancata partecipazione alla fase di mediazione obbligatoria preventiva. IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi prova per interrogatorio formale dei convenuti sul seguente capitolo di prova: 1) Vero che il sig. a far Parte_3 tempo dal 1980 e sino al 30.05.2023, ha posseduto per intero, senza interruzione, in modo pubblico ed inequivoco, le unità immobiliari site nel Comune di San Genesio ed Uniti (PV), Via Bergamasca n. 13/15 (catastalmente n. 38), costituite da tre abitazioni, un locale di sgombero con annessi ripostigli e piccoli appezzamenti di terreno coltivandoli personalmente, censiti al Catasto di detto Comune come da visure che la S.V. mi rammostra quali docc. da 1 a 6 di parte ricorrente
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Oggetto della presente controversia è la domanda di e Parte_1 [...]
volta a far accertare e dichiarare l'acquisto per usucapione delle quote di unità Parte_2
immobiliari facenti capo ai resistenti come di seguito meglio descritte e catastalmente individuate.
I ricorrenti allegano e deducono:
- di essere divenuti proprietari, ciascuno per la quota del 50%, dei beni immobili di
[...]
deceduto a Pavia in data 30/05/2023. Parte_3
- di essere stati chiamati all'eredità per rappresentazione, in ragione della rinuncia all'eredità da parte della di loro madre, figlia della sorella del de cuius, CP_3 [...]
allo stesso premorta;
CP_4
- che il de cuius ha redatto testamento olografo, pubblicato il 10/07/2023 con atto rep.
10550 Notaio , con il quale ha disposto dei propri beni in loro favore;
Persona_1
- che era proprietario: Parte_3
pagina 2 di 5 - della quota di 11/140 dell'immobile censito a Catasto Fabbricati del Comune di
San Genesio ed Uniti (PV): - Sez. A, Foglio 3, particella 296, sub. 1, VIA BERGAMASCA
n. 38, piano T-1, cat. A/6, classe 2, vani 2, con sup. cat. di mq. 57, Rendita Euro 84,70;
- della quota di 11/140 dell'immobile censito a Catasto Fabbricati del Comune di
San Genesio ed Uniti (PV): Sez. A, Foglio 3, particella 296, sub. 2, VIA BERGAMASCA
n. 38, piano T-1, cat. A/6, classe 2, vani 2, con sup. cat. di mq. 59, Rendita Euro 84,70;
- della quota di 11/40 dell'immobile censito a Catasto Fabbricati del Comune di San
Genesio ed Uniti (PV): Sez. A, Foglio 3, particella 296, sub. 3, VIA BERGAMASCA n.
38, piano T-1, cat. A/6, classe 1, vani 4, con sup. cat. di mq. 80, Rendita Euro 162,68;
- della quota di 1/14 dell'immobile censito a Catasto Fabbricati del Comune di San
Genesio ed Uniti (PV): Sez. A, Foglio 3, particella 1733, VIA BERGAMASCA, piano T-1, cat. C/2, classe 2, mq. 105, con sup. cat. di mq. 105, Rendita Euro 162,68;
- della quota di 11/140 dell'immobile censito a Catasto Terreni del Comune di San
Genesio ed Uniti (PV): Sez. cens. A, Foglio 1, particella 189, ettari 00.00.82, CP_2
, cl. U, R.D. Euro 0,13, R.A. Euro 0,03 (doc. 5);
[...]
- della quota di 11/140 dell'immobile censito a Catasto Terreni del Comune di San
Genesio ed Uniti (PV): Sez. cens. A, Foglio 3, particella 300, ettari 00.00.40,
SEMINATIVO, cl. 2, R.D. Euro 0,35, R.A. Euro 0,26 (doc. 6);
- che il de cuius, dal 1980 e sino al decesso, ha posseduto per intero, in modo continuato, pacifico e non interrotto le predette unità immobiliari, coltivando personalmente i terreni.
1.1 I resistenti, ritualmente convenuti in giudizio, non si sono costituiti.
1.2 I ricorrenti hanno rassegnato le conclusioni dianzi riportate.
2. Si dà atto che la materia oggetto del presente giudizio rientra nei casi per i quali l'instaurazione del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità dell'azione, ai sensi dell'art. 5, D. Lgs. n. 28/2010; risulta dagli atti che il tentativo di mediazione sia stato ritualmente esperito e che i resistenti non abbiano preso parte all'incontro (cfr. doc. n. 24 fasc. ricorrenti).
3. Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato per i motivi che seguono.
pagina 3 di 5 3.1 Come è noto, ai sensi dell'art. 1158 c.c. “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”; grava sui ricorrenti l'onere della prova circa la sussistenza degli elementi costitutivi dell'intervenuto acquisto.
Oltre al dato temporale, requisito necessario per il dedotto acquisto a titolo originario è la manifestazione del dominio sulla res da parte dell'interessato, in via esclusiva, attraverso l'esercizio di un'attività incompatibile con il possesso altrui;
il possesso deve altresì essere esercitato pubblicamente in modo pacifico e non interrotto.
Chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del "corpus", ma anche dell'"animus"; quest'ultimo elemento, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà (in termini, tra le tante, cfr. Cass., sent. n. 14092 del 11/06/2010).
Nel caso di specie le circostanze dedotte da parte ricorrente in relazione ai poc'anzi elencati requisiti sono rimaste del tutto sfornite di prova.
3.2 I ricorrenti hanno richiesto, quale unica istanza istruttoria al fine di provare i fatti dedotti in giudizio, l'interrogatorio formale dei resistenti;
detto interrogatorio non ha avuto luogo per mancata comparizione di controparte.
Costituisce principio acquisito e più volte esplicitato in giurisprudenza che l'art. 232
c.p.c. non ricolleghi automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio formale, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma riconosca al giudice “la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con il mezzo istruttorio, purché concorrano altri elementi di prova. La mancata comparizione non comporta una automatica confessione ma ha valore di prova liberamente valutabile insieme agli altri elementi probatori” (cfr. Cass. sent. n. 17719 del 06/08/2014).
Nel caso di specie non è stato fornito alcun elemento ulteriore, idoneo a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo .
pagina 4 di 5 3.3 Per inciso, si ritiene opportuno evidenziare che nessun elemento integrativo è stato nemmeno allegato dai ricorrenti in ordine all'asserita usucapione delle abitazioni e del locale sgombero (cfr. docc n. da 1 a 4 fasc. ricorrenti).
Quanto ai terreni (cfr. docc. n. 5 e 6, fasc. ricorrenti), la dedotta circostanza della sola attività di coltivazione asseritamente svolta dal de cuius non risulta in ogni caso idonea ad integrare il possesso qualificato ai fini dell'usucapione, in quanto non può ritenersi in ogni caso espressione inequivocabile dell'intento del coltivatore di possedere il fondo uti dominus (cfr. Cass., sent. n.6123 del 05/03/2020).
4. A fronte della soccombenza di parte ricorrente e della contumacia dei resistenti, le spese del giudizio debbono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Pavia, 19 marzo 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
pagina 5 di 5