Art. 4. (Risarcimento del danno) 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30 del Trattato, quando agenti di una Parte contraente operano nel territorio nazionale, lo Stato italiano provvede al risarcimento dei danni causati dal personale straniero limitatamente a quelli derivanti dallo svolgimento delle attivita' svolte conformemente al medesimo Trattato.
Versione
14 luglio 2009
14 luglio 2009
Commentari • 0
Giurisprudenza • 1
- 1. Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 01/09/2015, n. 2473Provvedimento: N. 01286/2015 AFFARE Numero 02473/2015 e data 01/09/2015 REPUBBLICA ITALIANA Consiglio di Stato Sezione Consultiva per gli Atti Normativi Adunanza di Sezione del 27 agosto 2015 NUMERO AFFARE 01286/2015 OGGETTO: Ministero dell'interno ufficio affari legislativi. Schema di d.P.R. contenente il regolamento recante “Disposizioni di attuazione della l. 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della Banca dati nazionale del DNA e del Laboratorio centrale per la Banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 85 del 2009; LA SEZIONE Vista la relazione n. 46-6/A200900001201/V del 20 luglio 2015, pervenuta in Segreteria il 28 successivo, con la …Leggi di più...