Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 29/01/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA-SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da:
1) Dott. Nicolò Crascì Presidente
2) Dott.ssa Claudia Cottini Consigliera
3) Avv. Maria Angela Galioto Giudice ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado d'appello iscritto al n. 718/2023 R.g.a.c.
TRA
nato a [...] il [...],c.f: , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Danilo Biancolilla, per procura in atti
-appellante-
E
, nata a [...] il [...], c.f: ; nata Controparte_1 C.F._2 CP_2
a Siracusa il 13.1.1982, c.f.: , in proprio e nella qualità di eredi di C.F._3
nato a [...] il [...] e deceduto a Siracusa il 1.3.2022, rappresentate Persona_1
e difese dagli Avv. ti Francesco Chiappa e Giuseppe D'Agata, per procura in atti
-appellate-
Il sito in Siracusa nella via Alessandro Rizza n. 7, c.f: , Controparte_3 P.IVA_1 in persona del suo amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. Salvatore
Xibilia, per procura in atti
-appellato-
^^^^^
All'udienza di discussione dell'11.11.2024 la Corte ha posto la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa che precedono la decisione, così possono essere sanitizzati.
I coniugi e e la loro la figlia, tutti Persona_1 Controparte_1 CP_2 comproprietari dell'immobile sito in Siracusa, nella Via Alessandro Rizza n. 7 al piano
1
[...]
. Illustravano che nella giornata del 16.1.2016 avevano notato il gocciolamento di Parte_2 acqua dal soffitto del proprio appartamento, la presenza di acqua nell'ingresso della loro abitazione e nel pianerottolo e, dopo aver tentato invano di contattare il proprietario del sovrastante appartamento (che all'epoca dei fatti ritenevano fosse ancora padre Persona_2 dell'attuale proprietario in virtù di atto di donazione del 30.12.2015),avevano richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco, anche per scongiurare possibili pericoli per i terzi in quanto,
l'acqua si era pure riversata nel vano ascensore e nella scala condominiale. Intervenuti i
Vigili del Fuoco, questi ultimi, come da verbale che producevano, accertavano che l'acqua proveniva effettivamente dal 3° piano ovvero dall' appartamento (attico) di proprietà Pt_2
che al momento era disabitato ed erano in corso lavori di ristrutturazione. Illustravano che i
Vigili del Fuoco, dopo avere arrestato dal quadro generale condominiale la valvola di alimentazione idrica dell'appartamento avevano registrato la diminuzione del CP_4
gocciolamento e notato, attraverso i vetri di una finestra, la presenza di acqua sul pavimento della terrazza a livello, anch'essa di proprietà esclusiva che i Vigili del Fuoco nel loro CP_4
verbale avevano dato atto della presenza di macchie di umidità nei soffitti, nelle pareti dell'immobile dei ricorrenti oltre il danneggiamento di alcuni beni mobili e di un lampadario che, per motivi di sicurezza avevano scollegato dalla rete elettrica.
Spiegavano di avere inizialmente contattato prima con telegramma del 18.1.2016 Persona_2
e poi con lettera del 26.4.2016, senza ricevere risposta e, dopo aver appresso che detto immobile responsabile delle infiltrazioni era stato donato a , anche Parte_2 quest'ultimo, con lett racc del 19.7.2016 era stato diffidato ad eliminare la causa del danno e al risarcimento richiesto nell'importo complessivo di € 15.000,00. Nel procedimento per
ATP si costituiva che contestava la narrazione avversaria deducendo che Parte_2
il proprio dante causa ( , contrariamente a quanto riferito dai ricorrenti, era stato Persona_2
raggiunto telefonicamente lo stesso giorno del 16.1.2016 dal ricorrente al Persona_1
quale aveva dichiarato la propria disponibilità ad accertare le cause delle infiltrazioni;
che aveva incaricato una ditta di sua fiducia che qualche giorno dopo si era Persona_2 presentata nell'abitazione del , per verificare i danni, senza però riuscire ad accedere Per_1 all'interno, per il diniego dei proprietari. Il resistente deduceva altresì, incerta la causa delle infiltrazioni in quanto, alla data del 16.1.2016, il tetto a falde di copertura del proprio attico era
2 oggetto di interventi manutentivi e, pertanto, non era escluso che le porzioni responsabili delle infiltrazioni potessero essere le parti comuni condominiali. Disposta la nomina del CTU quest'ultimo veniva incaricato “di procedere alla verifica dello stato dei luoghi, all'accertamento delle cause e alla quantificazione dei danni riguardanti l'immobile ed i beni mobili di proprietà dei ricorrenti, indicati in ricorso”. L'ausiliario, nel corso del sopralluogo, accertato che l'attico disponeva di una terrazza a livello che, in parte, sovrastava Pt_2
l'immobile dei ricorrenti e fungeva anche da copertura all'edificio condominiale, prospettava opportuno coinvolgere il Condominio nelle operazioni peritali, che venivano interrotte. I ricorrenti venivano autorizzati all'integrazione del contraddittorio nei confronti del che si costituiva in giudizio, partecipava alle operazioni peritali, formulava Controparte_3
osservazioni critiche alla ctu, ed in particolare, dissentiva sulla natura condominiale della terrazza al livello,in quanto dagli atti di provenienza risultava che quest'ultima era di proprietà esclusiva ed anche il regolamento condominiale, approvato con delibera del 5.12.2011, Pt_2
che produceva, non annoverava la terrazza a livello tra i beni condominiali come anche confermato dalle tabelle di ripartizione delle spese.
Il ctu concludeva che i danni strutturali al solaio di copertura dell'immobile dei ricorrenti erano causati dalle infiltrazioni provenienti dall'attico di;
che i restanti Parte_2
danni interni erano dovuti, seppur in minor misura, anche alla non attenta manutenzione della terrazza sovrastante l'immobile; determinava in € 11.786,62 il costo degli CP_5 interventi di ripristino interno dell'appartamento; in € 1.917,31 gli interventi di riparazione e sostituzione dei beni mobili danneggiati per un totale complessivo di € 13.703,93, oltre oneri fiscali.
Conclusosi il procedimento per ATP i comproprietari con atto notificato in Parte_3
data 15-16.11.2017 hanno citato davanti al Tribunale di Siracusa e il Parte_2
per sentir accogliere le seguenti conclusioni: Piaccia al Tribunale adito, Controparte_3 reiectis adversis, 1) accertare le cause ed i danni relativi all'immobile ed ai beni mobili di proprietà degli attori, sito ih Siracusa nella Via Alessandro Rizza n. 7, secondo piano, a seguito delle infiltrazioni d'acqua provenienti dal sovrastante appartamento di proprietà di
[...]
, nonché dalla sovrastante terrazza condominiale, costituenti copertura dell'intero Parte_2 edificio, così come già accertati, verificati e quantificati nell'ATP sopra indicato;
2)ritenere e dichiarare che le cause lamentate dagli attori sono addebitabili all'illegittimo comportamento dei convenuti, con la conseguente condanna degli stessi, in solido, al risarcimento dei danni quantificati nella complessiva somma di € 22.648,20, oltre oneri di legge se dovuti, di cui €
13.703,93 a titolo di danni patrimoniali oltre oneri fiscali se dovuti, € 7.000,00 a titolo di danni
3 non patrimoniali per il mancato godimento dell'immobile, da liquidarsi questi ultimi anche in via equitativa, € 800,00 spese di CTP, ed € 1.144,27 spese di CTU, con ogni altra conseguenziale statuizione e con vittoria di spese e compensi.”
Gli attori nel loro atto di citazione oltre a domandare il risarcimento già determinato dal ctu in sede di ATP, hanno anche chiesto di essere ristorati del lucro cessante, per i mancati frutti civili che avrebbero potuto trarre dall'immobile se le sue condizioni non fossero state deteriorate dalle infiltrazioni;
oltre il rimborso delle spese sostenute nell'ambito del ricorso per ATP e quelle per la ctp, allegata al ricorso citato.
Si costituiva eccependo: preliminarmente, l'improcedibilità della domanda, Parte_2
in difetto di esperimento della procedura di negoziazione assistita;
la nullità della CTU espletata in sede di ATP per non aver l'ausiliario fornito risposta alle proprie osservazioni critiche e al tempo stesso tratto conclusioni contraddittorie rispetto agli accertamenti eseguiti che segnalavano un generale degrado delle parti comuni condominiali (terrazza a livello parapetti, pluviali, prospetti) ; contestava altresì il merito della ctu, oltre che il metodo di indagine e le conclusioni cui era pervenuto l'ausiliario, anche in ordine alla quantificazione dei danni che non teneva conto: 1) delle effettive condizioni di vetustà dell'edificio, la cui costruzione risaliva agli anni 50; 2) del contributo causale ricoperto dalle parti comuni condominiali nella produzione dei danni, che già da tempo necessitavano interventi manutentivi straordinari, che il proprio dante causa aveva in passato sollecitato al
Condominio, rimasto inerte . Deduceva in proposito che nel mese di dicembre Persona_2
2015 aveva diffidato il alla riparazione del tetto condominiale, deliberato CP_3 nell'assemblea del 13.11.2015 paventando il rischio di infiltrazione di acque meteoriche;
che il condomini, compresi gli attori, erano al corrente della necessità di ripristinare le parti comuni come emergeva dal verbale dell'assemblea condominiale del9.3.2015 che tra i punti all'ordine del giorno prevedeva la “Riparazione del tetto dello stabile condominiale. Esame dei danni e degli interventi manutentivi necessari: valutazione preventivi: delibere Conseguenti”.
Spiegava che, in occasione di detta ultima assemblea condominiale citata, era stato proprio l'odierno attore, a sollecitare l'impermeabilizzata della terrazza e dei suoi Persona_1
muri perimetrali e a richiedere dei preventivi anche per la riparazione dei pluviali. Per quanto esposto deduceva che i danni al solaio di copertura dell'abitazione degli attori, nella forma grave descritta dal ctu, non potevano essere stati provocati dal solo episodio infiltrativo accaduto il 16.1.2016, in ordine al quale comunque la propria responsabilità andava ridotta in considerazione della diligente condotta mostrata dal proprio dante, che già all'indomani (
17.01.2016) della fuoriuscita dell'acqua, si era adoperato per mitigare i danni. Per quanto
4 esposto concludeva che gli attori erano corresponsabili dei danni Parte_2
patrimoniali richiesti in quanto nella qualità di condomini non si erano attivati nel far eseguire i lavori di sistemazione del tetto di copertura del proprio attico che fungeva anche da copertura dell'edificio condominiale ed anche perché con il loro ostruzionismo, avevano reso possibile che i danni si aggravassero. Concludeva nel modo seguente: 1) IN VIA PRELIMINARE E DI
ECCEZIONE. Accertare e dichiarare che la controversia per cui è causa è soggetta alla procedura di negoziazione assistita ai sensi e per gli effetti dell'art. 2D.L. 12 Settembre 2014.
n. 13. convertito con modificazioni in Legge10.11.2014. n. 162: Conseguentemente dichiarare
l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta dagli attori fissando il termine di Legge per l'avvio del procedimento di negoziazione assistita: Accertare e dichiarare la nullità della relazione per ATP a firma dell'ing. , redatta nella qualità di CTU nella Controparte_6
procedura iscritta al n. 4113/2016 R.G. del Tribunale Civile di Siracusa;
2) NEL MERITO.
Rigettare le pretese avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto;
3) IN VIA
SUBORDINATA. Per mero scrupolo professionale, senza recesso alcuno dalle spiegate eccezioni, accertare e dichiarare che la responsabilità del Sig. . come sopra Parte_2
rappresentato, difeso e domiciliato è limitata ai danni derivanti all'immobile degli attori dalla sola infiltrazione del16.01.2016, quantificando conseguentemente detti danni e diminuendoli - proporzionalmente al concorso colposo degli attori nella causazione degli stessi. Con vittoria di spese e compensi”
Si costituiva il eccependo: preliminarmente, la propria estraneità alla Controparte_3
controversia, insorta tra i condomini e , che aveva Parte_4 Parte_2
esclusivamente ad oggetto il risarcimento di danni prodotti dalla fuoriuscita dell' acqua dell'appartamento di quest'ultimo avvenuta in data 16.1.2016 .Deduceva per oltre un anno dall'episodio verificatosi il 16.1.2016 gli attori non avevano segnalato alcun danno al non avevano avanzato alcuna richiesta di risarcimento nei propri confronti tant'è CP_3
che correttamente, nel ricorso per ATP, il inizialmente non era stato evocato CP_3
in giudizio, in quanto era pacifico che lo sversamento dell'acqua, come accertato dai Vigli del Fuoco, proveniva dalle tubature interne all'attico Aggiungeva che poiché le Pt_2
infiltrazioni del 16.1.2016, non erano neppure coincise con precipitazioni meteoriche che, in ogni caso, non avevano mai fatto registrare in passato infiltrazioni all'interno dell'edificio condominiale, in nessun modo le parti comuni condominiali potevano essere ritenute responsabili delle infiltrazioni dedotte in causa. Criticava l'affermazione del CTU che la terrazza a livello era condominiale, avendo documentato che la stessa in base agli atti di provenienza risultava di proprietà esclusiva ed anche l'iniziativa degli attori di citare in Pt_2
5 giudizio il a questo punto era divenuta pretestuosa, essendo noto a tutti i CP_3
condomini, comprese le parti in causa, che la terrazza a livello non rientrava tra i beni comuni;
reiterava gli argomenti già utilizzati nel procedimento per ATP per sostenere il proprio difetto di legittimazione passiva sul piano sostanziale e processuale, produceva a sostegno la delibera assembleare del 5.12.2011, Aggiungeva che in ogni caso nessuna responsabilità poteva essere imputata al per lo stato manutentivo della terrazza a livello, in CP_3 quanto dai sondaggi eseguiti dal CTU era risultato “ che la parte dell'intradosso interno del solaio corrispondente alla sovrastante terrazza si presenta integro, verificato CP_5 grazie a un secondo sondaggio effettuato nel sopralluogo del 25.01.2017” (p. 13 della ctu ).Per quanto esposto concludeva che il danno lamentato dagli attori erariconducibile esclusivamente, alla cattiva custodia e manutenzione dell'appartamento di conseguenza, nessun onere Pt_2
di spesa poteva addebitarsi al per il rifacimento della terrazza e del solaio di CP_3 copertura dell' immobile attoreo, dovendo le predette spese gravare, esclusivamente, sul proprietario della terrazza a livello e sul proprietario dell'immobile sottostante in CP_3 applicazione dell'art 1125 del cc. . Per tutte queste ragioni il instava per il rigetto CP_3
delle domande avanzate nei propri confronti e, per la condanna di parte attrice al pagamento in favore del condominio delle spese e dei compensi per il giudizio.
Le parti depositavano le memorie istruttorie ex art 183 comma VI cpc il convenuto
[...]
articolava richiesta di prove orali;
reiterava le ragioni già indicate per le quali la Parte_2
consulenza tecnica disposta in sede di ATP andava ritenuta nulla;
domandava la nomina di un nuovo ctu, al quale sottoporre i seguenti quesiti : 1) Se e quali danni ha subito l'immobile degli attori a seguito dell'infiltrazione del 16.01.2016; 2) In che misura i danni lamentati dagli attori sono stati cagionati dall'immobile di proprietà di;
3) In che misura i Parte_2
danni lamentati dagli attori sono stati causati dalle parti condominiali, prima tra tutte la terrazza a livello;
4) Accerti, infine, il CTU se il ritardo negli interventi manutentivi ha potuto aggravare il danno subito dall'immobile degli attori”
Il Condominio si opponeva alle predette richieste istruttore;
conveniva con la considerazione dello che il fenomeno ricontratto dal ctu di ”carbonatazione del solaio,” non poteva Pt_2 trovare origine soltanto nell'episodio denunciato dagli attori, ma poiché la domanda introduttiva aveva ad oggetto soltanto i danni prodotti dalle infiltrazioni del 16.1.2016 il era estraneo al contendere anche perché non era tenuto, in applicazione dell'art CP_3
1125 cc, al ripristino del solaio di copertura dell'immobile attoreo.
Il giudice istruttore, con provvedimento del 4.11.2020, disponeva il richiamo del ctu per fornire i chiarimenti richiesti e per la determinazione della quota del risarcimento a carico di ciascuno
6 dei convenuti;
il ctu all'udienza del 1.12.2020 dichiarava di rinunciare all'incarico, il giudice di riservava. A scioglimento della riserva, con ordinanza del 19.2.2021 il giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.6.2022 . La causa veniva decisa dal Tribunale di Siracusa con la sentenza n. 320/2023 pubblicata il 10.2.2023 che valorizzando l'accertamento compiuto dal ctu nominato in sede di ATP ossia che “l'intradosso interno del solaio corrispondente alla sovrastante terrazza condominiale si presentava integro, verificato grazie a un secondo sondaggio effettuato nel sopralluogo del 25.01.2017”, ha escluso la corresponsabilità del;
ha rigettato, perché non provata, la domanda attrice di CP_3
risarcimento del danno del lucro cessante;
ha condannato al risarcimento in Parte_5 favore di e liquidata in complessivi € Persona_1 Controparte_1 CP_2
13.703,93 oltre che al pagamento delle spese di lite: ha condannato anche Parte_2
al rimborso delle spese di ATP e di CTU, ed euro 264,00 per spese vive.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con atto di citazione Parte_2
notificato in data 26.5.2023 , affidato ai motivi di seguito esposti ed ha formulato istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza ed ha insistito per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti e non ammessi dal Tribunale.
Si sono costituiti e in proprio e in qualità di eredi di Controparte_1 CP_2 [...]
frattanto deceduto, le quali preliminarmente si sono opposte all'istanza di Per_1 sospensione della sentenza;
hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello per non essere conforme ai dettami di specificità previsti dall'art 342 cpc;
nel merito, hanno contestato la fondatezza dell'appello chiedendone il rigetto.
Si è costituito il che ha chiesto di rigettare l'appello perché infondato. CP_3
La Corte con ordinanza del 2.11.202 ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza rinviando per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza del giorno 11 novembre 2024 quando la causa stata posta in decisione
Conclusioni appellante: 1) Sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza appellata ai sensi
e per gli effetti dell'art. 283 c.p.c; 2) Accertare e dichiarare la nullità della Consulenza Tecnica
d'Ufficio redatta dall'ing. in seno al procedimento ex art. 696 c.p.c. Controparte_6
iscritto al n. 4113/2016 R.G. del Tribunale Civile di Siracusa, con conseguente vizio di motivazione della sentenza impugnata;
3) Conseguentemente nominare un C.T.U. affinchè accerti quali danni ha subito l'abitazione degli odierni appellati sita in Siracusa nella Via
AlessandroRizza n.7,a seguito dell'infiltrazione del 16.01.2016,proveniente dall'appartamento Co dell'appellante, , soprastante quello degli appellati, ed e Parte_2 CP_7
[...]
, quantificandoli in termini monetari, al netto del danno provocato dal CP_1
7 comportamento negligente dei GNi e 4) Accerti, altresì, il nominando Per_1 CP_1
CTU quali suppellettili ed arredi presenti nell'appartamento di proprietà degli appellati hanno subito danni a seguito dell'infiltrazione del 16.01.2016, quantificandoli in termini monetari;
5) Accerti il CTU quali, tra i danni lamentati dagli appellati, e non sono Per_1 CP_1
riconducibili all'infiltrazione del 16.01.2016, individuando le cause di detti ulteriori danni, quantificandoli, infine, in termini monetari;
6) dichiarare conseguentemente quali danni sono stati provocati dall'infiltrazione del 16.01.2016 e quali sono, invece, sono riconducibili ad altre cause come, a mero titolo esemplificativo, precaria manutenzione della terrazza a livello, delle facciate e del tetto, quantificando in termini monetari i danni che dovranno essere risarciti dal Sig. e quelli dovuti dal appellato. B) NEL Parte_2 CP_3
MERITO. Qualora l'Ecc.ma Corte di Appello di Catania ritenesse di non dichiarare la nullità della Consulenza Tecnica d'Ufficio redatta dall''ing. in seno alla Controparte_6
procedura per A.T.P. Iscritta al n. 4113/2016 R.G. del Tribunale Civile di Siracusa, disporre comunque una CTU affinchè il nominato consulente tecnico, previo svolgimento delle indagini di rito, accerti quali danni ha subito l'appartamento degli appellati, e Persona_1 CP_2
e , sito in Siracusa nella Via Alessandro Rizza n. 7, nonché quali suppellettili Controparte_1
ed arredi hanno subito danni a seguito dell'infiltrazione proveniente dall'appartamento dell'appellante, verificatasi in data 16.01.2016 e quali danni a carico del suddetto immobile e delle suppellettili sono riconducibili al oggi appellato;
individuando le Controparte_3
cause e redigendo apposito documento dal quale si evinca l'importo del danno a carico di
e quello a carico del , al netto del danno causato dai Parte_2 Controparte_3
GNi e che hanno impedito alle maestranze inviate dall'appellante di CP_1 Per_1
eseguire gli interventi di somma urgenza;
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio”. In via istruttoria ha insistito sull'espletamento delle prove orali ( interrogatorio formale amministratore del , prove testimoniali) sui seguenti articolati : 1) Vero CP_3
che nell'anno 2015 alcuni condomini facenti parte del , sito in Siracusa Controparte_9
nella Via Rizza 7, lamentavano delle infiltrazioni di acque meteoriche provenienti dalla terrazza a livello e dal tetto di proprietà 2) Vero che nell'anno 2015 il Sig. CP_5
in assemblea chiedeva che venisse impermeabilizzata la terrazza, i suoi muri Persona_1
perimetrali e che venisse fatto un preventivo per la riparazione dei pluviali del CP_9
? 3) Vero che la terrazza a livello del 7 ed i suoi muri perimetrali
[...] Controparte_3
non sono stati impermeabilizzati? 4) Vero che in data 16.01.2016 dopo l'infiltrazione lamentata dal Sig. asseritamente proveniente dall'immobile di Persona_1 [...]
, sito in Siracusa nella Via Rizza 7,l'allora proprietario dell'appartamento, Parte_2 Pt_2
8 inviò due operai per verificare quanto accaduto e per effettuare gli interventi urgenti? Per_2
5) Vero che il Sig. il 16.01.2016 non consentì ai muratori inviati dal Sig. Persona_1
di entrare nell'appartamento al fine di verificare cosa fosse accaduto e porre in Persona_2 essere gli interventi urgenti?”
Conclusioni appellate e : Rigettare in toto l'appello proposto Controparte_1 CP_2
dal Sig. , poiché destituito di qualsiasi fondamento in fatto ed in diritto, Parte_2
confermando integralmente le statuizioni di cui alla sentenza di primo grado n° 320/2023 pubblicata il 10/02/2023, emessa inter-partes dal Tribunale di Siracusa nel giudizio iscritto al
n. 6308/2017, per i motivi meglio esposti in narrativa, con ogni consequenziale statuizione.
Conclusioni rigettare l'appello proposto da nei Controparte_3 Parte_2 confronti del e, quindi, confermare integralmente la sentenza n. Controparte_3
320/2023 emessa dal Tribunale di Siracusa, con riferimento ad ogni statuizione nei confronti del predetto e, condannare l'appellante, , al pagamento in CP_3 Parte_2
favore del , in persona del suo amministratore pro tempore, delle spese e Controparte_3
dei compensi per il secondo grado del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dalle appellate , in relazione al testo dell'art. 342 c.p.c. Parte_3
Invero, gli artt. 342 e 434 c.p.c. nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis alla fattispecie, vanno interpretati, secondo costante giurisprudenza di legittimità (v. fra tante Cass. S.U. 16/11/2017,
n. 27199), nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
L'appello proposto da indica in modo chiaro e univoco le doglianze proposte Parte_2
e le ragioni delle stesse;
di conseguenza, l'appello deve ritenersi conforme ai requisiti minimi imposti dall'art. 342 c.p.c. e quindi ammissibile, donde l'infondatezza dell'eccezione che pertanto va rigettata.
^^^^^
Con il primo motivo di appello la parte censura la seguente statuizione : “Non coglie nel segno l'eccepita nullità della perizia sollevata dal convenuto visto che il professionista ha
9 ritualmente inviato la bozza alle parti che hanno avuto modo di interloquire nel contraddittorio avanzando osservazioni valutate dal perito (cfr. perizia pag. 34); non ultimo non corrisponde al vero che non abbia quantificato il danno avendolo fatto alla pag. 30 della perizia dove dichiara che “i costi da sostenere per gli interventi da eseguirsi all'interno dell'appartamento dei ricorrenti sono stati stimati in euro 11786,62 oltre oneri fiscali e previdenziali ove previsti per legge” ed anzi correlati da dettaglio;
mentre per i danni ai beni mobili “i costi complessivi da sostenere per gli interventi di riparazione (divani e panca) e sostituzione (lampadario) dei beni mobili danneggiati ammontano ad € 1917,31 oltre oneri fiscali), corredato dal dettaglio
(cfr. perizia pag 30)”.
Osserva in contrario l'appellante, che, come già eccepito in sede di costituzione nel grado precedente, la ctu sarebbe affetta da nullità assoluta poiché: non contiene risposte alle proprie osservazioni critiche;
le indagini svolte sarebbero incomplete in quanto l'ausiliario avrebbe dovuto innanzitutto indagare quale era lo stato di conservazione/ manutenzione del solaio di copertura dell'immobile in epoca antecedente alla data del Parte_4
16.1.2016 prima di addebitare a tale ultimo episodio la causa della maggior parte dei danni riscontrati. Deduce l'appellante non esauriente la risposta fornita dal ctu al proprio interrogativo che metteva in evidenza come non era tecnicamente spiegabile il fenomeno descritto dall'ausiliario “di sfondellamento di parte del solaio di copertura degli attori” soltanto con le infiltrazioni avvenute il 16.1.2016, durate poche ore. Reputa pertanto l'appellante che il ctu, non avrebbe individuato la reale causa dei danni, compresa quella dello sfondellamento del solaio, anche se -osserva - che il ctu aveva comunque riconosciuto che il solaio di copertura dell'immobile rimasto danneggiato, già prima del 16.1.2016 era ammalorato, quando afferma “che l'infiltrazione del 16.01.2016 ha provocato l'acceleramento della corrosione dei ferri di armatura di alcune parti del solaio”.
Con il secondo motivo di appello la parte censura il ragionamento seguito dal primo decidente che muovendo dal presupposto che il rapporto redatto dai Vigili del Fuoco, non impugnato di falso, aveva valenza probatoria privilegiata, ha ricondotto alla fuoriuscita di acqua dalla tubature del proprio appartamento la causa di tutti i danni trascurando che dalla ctu, seppur criticabile, era comunque emersa la prova che parte dei danni erano dovuti alla poco attenta manutenzione della terrazza condominiale. Altra censura muove alla sentenza per aver riconosciuto agli attori danni diversi e ulteriori rispetto a quelli riscontrati dai Vigili del Fuoco, che nel loro rapporto erano limitati alla tinteggiatura delle pareti e dei soffitti e alla tappezzeria di un solo divano mentre, con la sentenza impugnata, gli originari attori hanno ottenuto il risarcimento per il rifacimento della tappezzeria di due divani, di una panchetta e
10 di un lampadario che stante al verbale dei Vigili del Fuoco era stato scollegato dalla rete elettrica per motivi di sicurezza, senza nulla rilevare circa il suo danneggiamento. Censura
l'appellante anche il metodo di stima utilizzato dal ctu, basato sul preventivo non firmato, prodotto dagli attori.
Per quanto esposto l'appellante censura la sentenza per aver posto a proprio carico l'intero ammontare dei danni quantificati dal CTU anche quelli cagionati dal , per la CP_3
carente manutenzione della terrazza a livello, del tetto, dai pluviali e delle facciate.
Altra censura attiene alla mancata applicazione da parte del primo decidente dell'art 1227 cc.
Deduce l'appellante che gli originari attori non avevano diritto al ristoro integrale dei danni in quanto, parte di loro, avrebbero potuto essere evitati e/o comunque limitati, se i medesimi danneggiati avessero tenuto una condotta diligente che imponeva loro: innanzitutto di arrestare immediatamente la fuoriuscita dell'acqua intervenendo direttamente sul contatore che era accessibile in quanto collocato nell'androne condominiale, senza attendere Pt_2
l'arrivo dei Vigili del Fuoco;
di permettere che il personale incaricato dallo eseguisse i Pt_2 lavori urgenti di ripristino e di riparazione onde evitare l'aggravamento dei danni.
Con il terzo motivo di appello la parte censura la statuizione del primo giudice che muovendo dal presupposto che era incontestata la proprietà esclusiva della terrazza a livello in capo all'odierno appellante lo ha condannato a risarcire tutti i danni anche quelli facenti capo al corresponsabile per la carenza manutentiva della terrazza a livello e delle CP_3 altre parti condominiali in applicazione dell'art 1126 e cita a sostegno, principi giuridici espressi in materia dalla S.C e un precedente di questa Corte territoriale.
Per quanto esposta domanda la riforma della sentenza anche in punto di ripartizione del risarcimento.
Con il quarto motivo di appello censura il capo della sentenza che ha rigettato la domanda nei confronti del in quanto il ctu aveva accertato “integro l'intradosso interno CP_3 del solaio corrispondente alla sovrastante terrazza” ma tale affermazioni del ctu- deduce l'impugnante- sarebbe stata male interpretata poiché estrapolata dal contesto e dai restanti accertamenti. Rileva l'appellante che il carente stato manutentivo della terrazza, in base ai grafici allegati alla ctu, era la causa del danneggiamento del maggior numero degli ambienti che componevano l'abitazione in quanto, fatta eccezione dell'ingresso, del Per_1 CP_1
bagno 2 e della lavanderia, tutti gli altri vani risultati danneggiati, si trovano al di sotto della terrazza e contigui ai prospetti, risultati pure carenti nella manutenzione e CP_5 interessati da fenomeni infiltrativi. Infine l'appellante lamenta l'omesso esame da parte del primo giudice dell'allegato n. 16 della ctu, che evidenziava con il coloro rosso gli ambienti
11 dell'appartamento ove l'intonaco era maggiormente ammalorato che Parte_3
coincidevano con quelli sottostanti alla terrazza a livello e ai prospetti.
Infine, l'appellante censura la gestione dell'istruttoria della causa da parte del primo giudice per non aver ammesso le prove orali richieste e sottovalutato le prove documentali offerte ed in particolare quelli allegati alla propria memoria di costituzione che comprovavano l'esistenza di fenomeni infiltrativi all'interno del già nel 2015 . CP_3
Con il quinto motivo di appello l'appellante censura la condanna ricevuta al pagamento delle spese processuali poiché gli appellati erano rimasti soccombenti sulla Parte_6
domanda di risarcimento del danno da lucro cessante, indi, stante la soccombenza reciproca le spese processuali andavano compensate quantomeno in parte.
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L'appello è parzialmente fondato nei limiti e per i motivi che seguono.
Precisazioni preliminari.
Nel giudizio in esame è rimasta incontestata e, non smentita da prove contrarie, l'allegazione degli originari attori che l'unico episodio infiltrativo che avevano registrato all'interno del proprio appartamento era quello dedotto in causa, avvenuto in data 16.1.2016; non è stata contestata la deduzione dell'odierno appellante che nell'edificio condominiale dall'epoca della sua costruzione, risalente al 1950, non era stati eseguiti interventi manutentivi straordinari di rifacimento/ripristino delle parti comuni che potevano avere avuto incidenza causale sui danni oggetto di causa;
l'odierno appellante ha dedotto ed è rimasto incontestato, che alla data della fuoriuscita dell'acqua dal proprio immobile ( 16.1.2016) erano in corso i lavori di rifacimento del tetto di copertura del proprio attico che fungeva anche in parte da copertura condominiale, ed ha anche dedotto per escludere o comunque ridurre la propria responsabilità che la riparazione del tetto era stata già sollecitata in precedenza (9.3.2015) dal proprio dante causa ( donante ) . Persona_2
Infine va dichiarata la regolarità del contraddittorio che si è instaurato nel presente giudizio,poiché l'odierno appellante non ha eccepito il proprio difetto di titolarità sostanziale a rispondere dei danni che egli stesso deduceva trovassero origine nelle condizioni dell' attico e della terrazza a livello in epoca precedente alla data del suo acquisto, con l'effetto che si è formato il giudicato interno sulla sua legittimazione a rispondere dei danni . Ed infatti nel grado precedente ha dedotto che i danni chiesti in risarcimento Parte_2
trovavano origine in cause preesistenti e già presenti al 2015, non per eccepire il proprio difetto di legittimazione a rispondere dei danni ma al solo di ottenere: 1) in via principale, il rigetto della domanda, sul presupposto che la domanda aveva ad oggetto esclusivo il ristoro
12 dei danni prodotti dalle infiltrazioni del 16.1.2016 e poiché queste ultime non potevano essere la causa dei molteplici e gravi danni riscontrati in sede di ATP, di conseguenza, poiché non era stata individuata la vera causa dei danni dedotti in causa, la domanda andava rigettata;
2) in subordine, per ridurre la quota dell'indennizzo richiesto e tal fine ha indicato come corresponsabili;
a) il , per aver omesso gli interventi di ripristino delle parti CP_3
comuni, già sollecitati dal suo dante causa;
b) i comproprietari danneggiati in quanto, seppur consapevoli delle gravi carenze manutentive dell'edificio condominiale, non si erano in concreto prodigati per favorire l'esecuzione dei lavori necessari atti a scongiurare i danni che poi in seguito avrebbero chiesto gli venissero indennizzati.
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Passando al merito dell'appello, è infondata la censura mossa dall'appellante alla ctu, laddove si duole di non aver ricevuto riscontro alle proprie osservazioni critiche, poiché risulta dalla consulenza, in atti, che l'ausiliario ha replicato alle sue osservazioni ed motivato le ragioni che gli impedivano di accogliere la sua richiesta, salvo eccedere i limiti del mandato ricevuto, di ricostruire la storia manutentiva dell'edificio condominiale e di indagare sul pregresso stato di conservazione delle parti comuni condominiali, stante che l'oggetto dell'incarico affidatogli dal Tribunale, in sede di ATP, era circoscritto all'accertamento della causa dei danni derivati dall'episodio infiltrativo denunciato dai ricorrenti (del 16.1.2016) e alla quantificazione degli stessi.
In ogni caso, il ctu, pur attenendosi al mandato ricevuto, ha comunque fornito tutti gli elementi necessari per la completa rappresentazione dello stato dei luoghi dal quale, tanto le parti, che l'eventuale futuro giudicante, chiamato a pronunciare anche sulla ripartizione dell'onere del risarcimento, avrebbero potuto trarre le dovute conseguenze giuridiche, previa corretta analisi delle risultanze complessive della consulenza che non risulta siano state correttamente interpretate.
Ed infatti, in questo grado, anche gli appellati e, soprattutto, il Parte_4 CP_3
che già nel grado precedente ha sostenuto la propria estraneità ai fatti di causa, enfatizzano l'espressione utilizzata dal ctu e riportata a pag. 13 della consulenza, traendone conclusioni errate, volte a far ricadere sull'odierno appellante ogni responsabilità risarcitoria per le infiltrazioni dedotte in causa, quando invece la consulenza tecnica d'ufficio se letta nella sua interezza, ad avviso di questo Collegio, consegna un risultato diverso.
Difatti l'espressione utilizzata dal ctu a pag 13 , del seguente tenore testuale “La porzione dell'intradosso interno del solaio, corrispondente al sovrastante appartamento del Sig.
[...]
, presenta l'intonaco ammalorato. Tale area si è individuata grazie alle verifiche Parte_2
13 meccaniche, avvenute nel sopralluogo dell'11.01.2017; in seguito, grazie al sondaggio effettuato nel sopralluogo del 25.01.2017, si è avuta conferma di quanto supposto. Infatti, si è rilevato che le pignatte, che compongono il solaio insieme ai travetti, si presentano lesionate
e il calcestruzzo che copre i ferri d'armatura dei travetti è mancante, di conseguenza, tale area
è prossima al distacco. (Foto n.10 e n.11, Allegato 15). La superficie interessata è di circa mq
25,00. Invece, la parte dell'intradosso interno del solaio corrispondente alla sovrastante terrazza condominiale si presenta integro, verificato grazie a un secondo sondaggio effettuato nel sopralluogo del 25.01.2017 (Foto n.13, Allegato 15)”, va esaminata congiuntamente agli esiti degli altri accertamenti, che non hanno affatto escluso la corresponsabilità del in quanto anche la superficie di copertura rappresentata dalla terrazza a livello CP_3
compresi i parapetti, i pluviali di scolo, sono stati indicati dal ctu come causa dei danni il cui onere di ripristino è stato erroneamente disposto soltanto a carico dell'odierno appellante.
D'altronde se l'acqua fuoriuscita giorno 16.1.2016 dall'attico poi riversata sulla Pt_2
terrazza a livello, ha potuto nella stessa giornata penetrare nella sottostante superficie e produrre sui soffitti e sulle pareti sottostanti gli effetti accertati dal ctu, ciò costituisce segnale inequivoco che la terrazza a livello aveva comunque perduto capacità impermeabilizzante, a prescindere dalla non compromissione del corrispondente intradosso interno del solaio sottostante.
Ed infatti dall'esame della ctu e dall'allegato computo metrico risulta che l'ausiliario ha previsto due tipologie di interventi per il ripristino del solaio di copertura dell'immobile degli originari attori: Intervento di risanamento dell'intra-dosso di solaio di tipo misto, laterocementizio, sui soffitti del Ripostiglio, della Camera C1, del Salone/Camera C2 e della
Cucina (art. 21.4.7) ; Intervento di picchettatura di intonaco sui soffitti della Camera C3, del
Bagno1 e sulle porzioni di soffitti che non riguardano l'intervento di risanamento (art.
21.1.10); Intervento di rifacimento d'intonaco civile per interni su quelle zo-ne che hanno subito un intervento di risanamento (art. 9.1.1); Intervento di preparazione alla tinteggiatura sui soffitti interessate ai precedenti interventi (art. 21.2.20); Tinteggiatura per interni su tutto
l'intradosso del solaio interno e su tutte le pareti interne dell'immobile(art. 11.1.1)” ( CTU pag. 29).
Il ctu riferisce altresì che “ il Corridoio in prossimità dell'ingresso, la Camera C1, parte del
Salone/Camera C2, la camera C3 aventi orientamento sia est che sud, al di sopra del quale vi
è parte dell'appartamento del Sig. e la terrazza condominiale, presentano Parte_2
macchie di umidità di colore giallastro e di colore chiaro lungo le superfici interessate. Si precisa che il degrado riscontrato sulla parte di soffitto del Corridoio e del Salone/Camera C2
14 è anche presente in corrispondenza dei travetti, e, che sul soffitto della camera C1 in prossimità della trave, che attraversa longitudinalmente la camera, sono presenti delle lesioni
e l'intonaco è ammalorato;
il Corridoio in prossimità del Bagno1 e della Cucina, il Ripostiglio, la restante parte del salone/Camera C2, la Cucina, la Camera C3, il Bagno1 e la Lavanderia aventi orientamento nord e ovest, al di sopra del quale vi è l'appartamento del GN
[...]
e una porzione di terrazza condominiale, presentano macchie di umidità di colore Parte_2
giallastro e scure lungo le superfici interessate. Si precisa che sul soffitto del Corridoio considerato, in corrispondenza dei travetti, vi sono macchie di umidità che si manifestano con piccoli puntini neri che a mano a mano che ci si allontana da tale zona verso l'ingresso le macchie diventano giallastre;
che sui soffitti del Ripostiglio, della Lavanderia e del Bagno1 la pittura manifesta un inizio di sfaldamento;
che il soffitto della Cucina presenta l'intonaco ammalorato, diversamente da quello del Salone/Camera C2 che è prossimo al distacco;
che il muro perimetrale esterno sud di quest'ultima presenta delle lesioni e che il muro perimetrale interno ovest della Cucina e le pareti della Camera C3 presentano macchie di scoloritura della tinteggiatura del soffitto. I maggiori degradi presenti sui prospetti dell'appartamento sono: la mancanza d'intonaco in prossimità della portafinestra del Salone/camera C2 sul prospetto sud;
la presenza di patina biologica sulla totalità del bordo esterno dei parapetti dell'unità immobiliare e la presenza di crosta nera sul prospetto est .Per quanto riguarda la terrazza condominiale si rileva che i parapetti al bordo interno manifestano macchie di umidità di colore giallo scuro sui lati aventi orientamento nord, est e sud;
il battiscopa dei parapetti della terrazza e dei prospetti dell'appartamento del GN è mancante;
la Parte_2 grondaia posta sui prospetti dell'appartamento del GN , che inizialmente Parte_2
era mancante, in seguito è stata installata;
le fughe della pavimentazione della terrazza, costituita da piastrelle in calcestruzzo, sono mancanti;
i punti di immissione delle acque meteoriche per il drenaggio delle stesse, sono ostruiti e non presentano un adeguato sbocco nei pluviali presenti sui prospetti” ( ctu pagg. 25-27) .
Il ctu nell'allegato n. 16 nell'indicare gli interventi di ripristino dei soffitti e delle pareti interne danneggiate ha distinto le zone in cui l'intonaco presentava una semplice “alterazione dello strato superficiale” (ingresso, bagno 2, lavanderia); zone in cui “l'intonaco si presentava ammalorato” ( parte del ripostiglio, bagno 1, camera C3, parte minoritaria della cucina, parte minoritaria della camera C2/salone, maggior parte della camera C1) ; zone in cui “ l'intonaco era prossimo al distacco” (restante parte del ripostiglio, parte prevalente della cucina, parte prevalente della camera C2/salone , parte mediana della camera C1)
15 Da quanto sopra emerge che se la porzione del solaio di copertura maggiormente degradato
è quello sottostante all'attico al tempo stesso, detto solaio ricopre solo in parte gli Pt_2 ambienti dell'appartamento ( ripostiglio, cucina, camera C1 e camera C2) Parte_4
il cui solaio di copertura richiede di essere risanato, mentre, la restante porzione è sovrastata dalla terrazza a livello. Inoltre dagli allegati grafici alla ctu emerge che non tutti gli ambienti sottostanti all'attico sono stati colpiti da fenomeni infiltrativi aventi la stessa gravità, Pt_2 poiché in alcuni vani dell'appartamento come l'ingresso, il bagno 2 e la Parte_3 lavanderia, l'intonaco delle pareti e dei soffitti ha subito soltanto un'alterazione dello strato superficiale. Indi si può affermare che le infiltrazioni provenienti dall'immobile dell' appellante hanno interessato quella parte del solaio che è contiguo alla terrazza a livello, che circonda l'attico posto in posizione arretrata rispetto alla terrazza a livello e ai parapetti Pt_2
in muratura, rinvenuti danneggiati da infiltrazioni.
Inoltre, analizzata la ctu e le fotografie allegate, è possibile rilevare che le macchie di umidità più persistenti presenti nei soffitti e nelle pareti dell'immobile , sono Parte_3
localizzate in concomitanza con le pareti esterne che costituiscono il prospetto dell'edificio condominiale e che sono posizionate sotto la verticale dei parapetti in muratura che circondano la terrazza a livello. Dall'insieme di tutti questi elementi, evincibili dalla ctu è possibile giungere alla conclusione che se per il danno strutturale di una parte del solaio di copertura dell'appartamento di proprietà la causa risiede nelle infiltrazioni Parte_3 provenienti dall'attico per gli altri danni riscontrati nei soffitti e nelle pareti la causa Pt_2
va ricondotta: nella perdita di impermeabilizzazione della terrazza a livello;
alle infiltrazioni provenienti dai parapetti che si sono diffuse nei prospetti esterni anche per via dell'inadeguatezza dei pluviali condominiali di scarico delle acque.
Segue, che il ctu nominato in sede di ATP, diversamente a quanto deduce l'appellante, non ha affatto omesso di fornire le informazioni necessarie per individuare le cause delle infiltrazioni e distinguere gli interventi che il primo giudice avrebbe potuto porre a carico del e del proprietario esclusivo. Difatti il ctu ha predisposto un computo metrico CP_3
dettagliato, che consente a questo Collegio di poter entrare nel merito dei motivi di appello, senza dover ricorrere all'espletamento di nuova ctu.
Innanzitutto sono infondate le ragioni addotte dal nel giudizio per sostenere la CP_3
propria estraneità alla domanda risarcitoria avanzata nei suoi confronti dai proprietari dell'immobile risultato danneggiato.
Costituisce infatti principio consolidato confermato anche dall'ultima sentenza resa a sez un dalla Corte di Cassazione in materia, n. 9449/2016, che al ripristino/ rifacimento del lastrico
16 solare cui è equiparata la terrazza a livello quant'anche in proprietà o in uso esclusivo, concorrono ex art 1126 del cc tanto il proprietario o usuario esclusivo nella misura di 1/3 e per la restante quota di 2/ 3 il , qualora dette superfici fungono anche solo in CP_3 parte da copertura dell'edificio condominiale, e che analogo criterio di riparto vige in caso di rifacimento del tetto di copertura dell'immobile in proprietà esclusiva se copre anch'esso in parte, come nel caso in esame, l'edificio Condominiale. Inoltre la Corte di Cassazione, per quel che maggiormente rileva, ha pure affermato nella citata sentenza che l'analogo criterio di riparto previsto dall'art. 1126 cc per le spese di ripristino vige per il risarcimento del danno procurato al terzo dalle infiltrazioni provenienti dalla terrazza a livello e/o dal tetto CP_3
che fungono da copertura condominiale e ciò qualora non sia possibile graduare una diversa percentuale di responsabilità tra il e il proprietario o usuario esclusivo in difetto CP_3
di emergenze probatorie che rilevano la responsabilità esclusiva a carico di uno di loro.
Pertanto nel caso in esame non è pertinente il richiamo fatto dal all'art 1125 del CP_3
cc che non trova applicazione nel caso in cui le infiltrazioni provengono dalla superficie di copertura dell'edificio condominiale, sicche in accoglimento delle censure mosse dall'appellante, anche il è tenuto ex art 1126 cc al risarcimento di una parte dei CP_3
danni . Ed infatti dalla ctu è emerso che il non ha provveduto alla manutenzione CP_3
delle parti comuni come, i pluviali, la terrazza a livello che funge anche da copertura dell'edificio compresi i parapetti, che poiché privi di battiscopa hanno subito CP_5
infiltrazioni anche per via del ristagno delle acque meteoriche, non adeguatamente smaltite dalla fatiscenza dei pluviali di scolo e dall'ostruzione dei fori di deflusso posti proprio alla base degli stessi. Tale stato di cose, che esprime la disattenzione del nella CP_3
conservazione delle parti comuni, ha permesso che le infiltrazioni dai parapetti in muratura si propagassero alle superfici adiacenti compresi i prospetti esterni e hanno dato origine alla numerose macchie di umidità presenti nelle corrispondenti pareti interne dell' immobile
[...]
. Lo stato di degrado per vetustà e per carenza manutentiva di dette parti Parte_3
condominiali, invero esteso anche alle altre parti comuni, come evidenziato dal ctu che ha relazionato di aver “ riscontrato , anche, che lo stato generale delle facciate, dell'androne e del vano scala del si presenta degradato” ( pag 23 ctu) oltre a trovare riscontro CP_3
nella ctu e nelle fotografie allegate, trova altra conferma documentale nel contenuto della delibera dell'assemblea condominiale del 5.12.2011 in atti, prodotta dal al CP_3
momento della sua costituzione in giudizio, dalla quale risulta che in detta seduta, ove erano presenti, oltre che il dante causa dell'odierno appellante anche l'odierno appellato
[...]
l'assemblea è stata chiamata a deliberare sull'argomento posto al settimo punto Per_1
17 all'ordine del giorno avente ad oggetto “'approvazione del Computo Metrico redatto dall'Arch. nella qualità di progettista e direttore dei lavori inerente ai Controparte_10
lavori urgenti da eseguire nel tetto e nelle terrazze di proprietà esclusiva, per le recenti infiltrazioni di acque piovane, segnalate tempestivamente all'amministratore dai condomini”.
Nel verbale assembleare citato del 5.12.2011 , testualmente si legge: “ L'assemblea delibera di approvare il computo metrico per l'importo di € 32.040,66 oltre IVA e imprevisti allegato alla convocazione dell'assemblea e le relative spese tecniche specificate in calce al computo stabilite in € 7.000,00 di cui 2.000,00 per progettazione oltre IVA e oneri di Legge. Il Sig.
fa presente che la struttura della falda inclinata su cui poggiano le tegole si può Pt_2 ispezionare dal sottotetto e che è in legno. L'assemblea decide di verificare lo stato di conservazione della struttura lignea in modo da preservare i solai in latero cemento di copertura degli attici , già fatiscenti da tempo. L'assemblea decide all'unanimità di dare mandato all' amministratore di verificare in via preventiva con una ispezione sommaria del sottotetto, lo stato di conservazione della struttura in legno e di fare sistemare le eventuali tegole sollevate dal vento da una ditta edile di fiducia del condominio e di conseguenza adeguare, eventualmente, le lavorazioni attualmente previste nel computo metrico approvato con te risultanze della ispezione. Si stabilisce inoltre di verificare l'opportunità della rimozione
e rifacimento del lastrico solare costituiti dalla terrazza e dalle verande di pertinenza delle unità immobiliari sub. 12 e sub. 13 a vantaggio di una adeguato rivestimento impermeabilizzante”. Il contenuto della delibera citata smentisce la veridicità della narrazione del che ha fondato la propria difesa sostenendo che l'edificio condominiale, prima CP_3
del 16.1.2016, era rimasto immune da episodi infiltrativi provenienti da parti condominiali stante la loro perfetta efficienza. Va aggiunto che sebbene agli atti del presente grado non si rinvengono i documenti che l'appellante cita, prodotti nel grado precedente in allegato alla propria memoria di costituzione e risposta, i fatti che detti documenti acclaravano, in difetto di specifica contestazione tempestiva, possono ritenersi provati e dimostrano, che nel il problema del rifacimento del tetto di copertura dell'attico ,della Controparte_3 Pt_2
terrazza a livello e dei parapetti, sollecitati dal medesimo danneggiato, CP_3 [...]
ancora nel 2015 non erano stati risolti . Per_1
Per quanto esposto in riforma della sentenza appellata la responsabilità per i danni accertati, valorizzando i dati emergenti dalla CTU, va ripartita tra il e l'odierno appellante CP_3
a seconda del contributo causale esclusivo o concorrente che ciascuno di loro ha ricoperto per la loro insorgenza.
18 A parere di questo Collegio, l'odierno appellante, in qualità di proprietario e custode dell'attico
è il responsabile esclusivo del danno strutturale al solaio sottostante per aver permesso che dalle tubature del proprio appartamento, in particolare del bagno, come prospetta l'ausiliario a pag 28 della ctu, l'acqua potesse fuoriuscire e penetrare nel sottostante solaio fino ad intaccarne l'intradosso interno. Per tale danno non può accogliersi la tesi dell'appellante che il sarebbe corresponsabile ex art 1126 cc per non avere ripristinato il tetto di CP_3
copertura del proprio attico. Contro tale tesi, si evidenzia innanzitutto, che l'odierno appellante nel corso del presente giudizio non ha dedotto o illustrato quali danni avrebbe riportato il proprio appartamento dal mancato ripristino del tetto di copertura;
non ha chiarito se per tali danni genericamente dedotti ha richiesto e/o ottenuto ristoro dal se è pendente CP_3
o meno giudizio contro il non ha dedotto o spiegato la correlazione causale tra CP_3
il degrado del tetto di copertura del proprio attico e il danneggiamento del solaio di copertura dell'immobile sottostante. Inoltre l'odierno appellante nel presente giudizio non ha proposto domanda trasversale contro il per essere risarcito dei danni riportati al solaio di CP_3
calpestio interno al proprio attico e non ha neppure proposto domanda di regresso nei confronti del per essere rimborsato in caso di propria condanna al risarcimento CP_3 del danno per il ripristino del solaio dell'appartamento sottostante al proprio.
In ogni caso, l'appellante in quanto proprietario e custode aveva l'obbligo di controllare e manutenzionare gli scarichi e le tubature interne del proprio appartamento ed era anche obbligato ad eliminare le situazioni di pericolo che potevano essere fonte di danno per i terzi.
Difatti la responsabilità per le cose in custodia, ex art 2051 cc, è una responsabilità di tipo oggettivo e pertanto una volta provato, a cura del danneggiato, il nesso di causalità tra il danno e la cosa in custodia e la signoria custodiale, il danneggiante, per essere esonerato anche solo in parte della responsabilità, deve fornire la prova dell'esimente del caso fortuito.
Nella fattispecie, non integra il caso fortuito il dedotto mancato ripristino da parte del del tetto di copertura del proprio attico perché anche ad ipotizzare che le acque CP_3 meteoriche penetrate all'interno del suo appartamento avessero intaccato il proprio solaio, la causa diretta del danno al solaio sottostante sarebbe comunque dipesa non dalla vulnerabilità del tetto ma dal ristagno dell'acqua sul suo pavimento, sicchè l'appellante quale custode e proprietario dell' immobile aveva in ogni caso il dovere di evitare che l'acqua potesse ristagnare e penetrare nel solaio sottostante.
Ed infatti La S. C. ha chiarito che “il fatto integrante il caso fortuito è un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che quest'ultimo possa reputarsi cagionato dalla res. Si tratta di un fatto,
19 attinente all'elemento oggettivo dell'illecito, che si pone in relazione causale diretta ed immediata con l'evento di danno ed opera in guisa di causa sopravvenuta alla preesistente situazione della res, sovrapponendosi ad essa e degradandola a mera occasione di danno: per effetto del caso fortuito la res viene deprivata della sua efficienza di causalità materiale senza che ne sia cancellata l'efficienza causale sul piano strettamente naturalistico. Sul piano strutturale, il "caso fortuito" può essere costituito da un fatto naturale ad effetti giuridici, che si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure da un atto giuridico (cioè dal fatto del danneggiato o dal fatto di un terzo), la cui incidenza causale nella determinazione dell'evento può essere esclusiva o concorrente e che assume giuridica rilevanza, in quanto comportamento umano, sol in caso di colpa del soggetto agente Il nesso causale tra l'evento dannoso e la res può dunque essere escluso anche dal fatto del danneggiato Rilievo centrale riveste in tal caso la regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell'art.1227, primo comma, cod. civ.: essa, estrinsecazione del principio di causalità materiale, impone di non far carico al danneggiante della parte di danno che non è a lui causalmente imputabile e, più precisamente, di escludere il risarcimento in relazione alla porzione di evento dannoso causalmente ascrivibile alla condotta del danneggiato. Requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza” ( Cass n.
12943/2024).
Applicando i superiori principi al caso in esame, va dichiarata infondata anche l'altra censura con la quale l'appellante vorrebbe attribuire una parte del danno al concorso colposo dei danneggiati e sono pure infondate le argomentazione contenute nel quarto motivo di appello volte a ridurre il risarcimento per i cosiddetti “ danni evitabili” ai sensi dell'art 1227, coma II del cc, difettando la prova, a carico dell'appellante, che i Vigili del Fuoco siano giunti in ritardo rispetto alla richiesta d'intervento degli appellati Inoltre, Parte_3
l'esecuzione dei lavori di ripristino interni, che lo assume sarebbero stati offerti dal Pt_2
proprio dante causa, non avrebbero potuto in ogni caso contenere o addirittura ridurre i danni già prodotti dalle infiltrazioni in quanto, di norma le conseguenze delle infiltrazioni si aggravano se continua a persistere la causa che le provoca, che nella fattispecie non risiede all'interno dell'immobile danneggiato ma nella soprastante superficie di proprietà esclusiva dell'appellante. Per quanto esposto sono irrilevanti le prove orali richieste e, ciò, motiva la loro mancata ammissione.
Quantificazione degli oneri a carico per i danni all'immobile Parte_4
20 A parere di questo Collegio delle opere di ripristino indicate dal ctu per un importo complessivo di € 11.786,62, oltre iva, quelle che devono rimanere a carico esclusivo dell'odierno appellante attengono al risanamento del solaio, dalla superficie di m 51,35 e che ammontano ad € 5.592,02 oltre quelle per l' intonacatura di detta superficie quantificate in €
1.032,14, per un totale di € 6.624,16 oltre iva . La restante somma di € 5.162,46 , preventivata per il ripristino degli altri danni interni va posta a carico dell'appellante e del CP_3 con l'applicazione del criterio di riparto indicato dall'art 1126 del cc per le considerazione, già indicate, che i danni ai soffitti e alle pareti dell'appartamento degli appellati Parte_3
, sono più seri ed evidenti in corrispondenza della terrazza a livello dei parapetti e dei
[...]
prospetti condominiali.
Risarcimento danni Beni Mobili.
Sono fondate le censure mosse dall'appellante in ordine al quantum liquidato dal Tribunale per il risarcimento dei danni ai beni mobili , difettando la prova che tutti i beni risarcitati siano rimasti effettivamente danneggiati dalle infiltrazioni registrate in data 16.1.2016. Ed infatti l'unico riscontro obiettivo per i danni ai beni mobili è rappresentato dal verbale redatto dai
Vigili del Fuoco che dei beni mobili colpiti dalle infiltrazioni indica soltanto “ un divano del salotto”, mentre il Tribunale ha risarcito il costo per il rifacimento della tappezzeria di due divani, di una panchetta e del lampadario. Il lampadario a sette bracci è stato risarcito perché gli attori hanno dedotto che in occasione delle infiltrazioni si era rotto un vetro di uno dei paralumi, ma di ciò non vi è alcuna evidenza nel verbale dei Vigili del Fuoco e difronte alle contestazioni mosse dallo spettava agli attori fornire la prova, neppure offerta, che Pt_2
prima del 16.1.2016 il lampadario era integro.Analoghe considerazioni valgono per la panchetta e per l'altro divano. Si aggiunga che nelle lettere contenti le richieste di indennizzo, trasmesse dai nell'imminenza dei fatti allo non si fa cenno ai beni Parte_4 Pt_2
mobili rimasti danneggiati e neppure il consulente di parte, che ha redatto la perizia allegata al ricorso per ATP, ha rilevato il danneggiamento di beni mobili oltre il divano citato dai
Vigili del Fuoco nel loro rapporto. Per quanto esposto dell'importo indicato complessivamente dal ctu in € 1.917,31 oltre iva per il rifacimento della tappezzeria di due divani e della panchetta, si reputa congruo riconoscere il risarcimento limitatamente all'importo di € 900,00 oltre iva che viene posto a carico solidale dell'appellante e del ai sensi dall'art 1126 del cc trattandosi di divano collocato nel salotto ( camera CP_3
C2) il cui soffitto ricade in parte sotto la superficie della terrazza a livello e le pareti esterne si trovano tutte al di sotto della terrazza a livello e dei parapetti in muratura, al cui rifacimento in caso di infiltrazioni è tenuto il ( Cass. n. 11449/1992). CP_3
21 In definitiva l'importo complessivo al cui pagamento sono tenuti in solido, ai sensi dell'art
1126 cc, il appellato e l'appellante ammonta ad € 6.062,46 oltre iva, di cui € CP_3
5.162,46, oltre iva, per il ripristino di parte dei danni interni all'appartamento; € 900,00, oltre iva, per il rifacimento della tappezzeria del divano.
L'ultimo motivo di appello è assorbito dalla decisione.
Ed infatti l'accoglimento sia pur parziale dell'appello impone una nuova regolamentazione delle spese processuali in considerazione dell'esito complessivo della lite.
Nella fattispecie, nei rapporti tra l'odierno appellante ed il le spese Controparte_3
processuali dei due gradi di giudizio vanno compensate per metà, ponendo la restante frazione a carico del appellato, risultato soccombente nel presente grado;
nei rapporti tra CP_3
l'odierno appellante, il da un lato, e gli appellati , Controparte_3 Parte_3 dall'altro, poiché solo parte delle domande formulate da questi ultimi nei confronti dei primi sono state accolte dal Tribunale ( sull'infondatezza della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante, è intervenuto il giudicato), le spese processuali due gradi di giudizio vanno compensate per 1/3 ponendo la restante quota di 2/3 a carico solidale dell'appellante e del
Poi, ma soltanto ai fini della ripartizione interna tra i corresponsabili CP_3 [...]
e il le spese processali al cui pagamento solidale costoro sono Parte_2 Controparte_3
tenuti in virtù della presente decisione nei confronti di e Controparte_1 CP_2 vengono suddivise per la quota del 60% a carico dell'appellante e del 40% a carico del
CP_3
Le spese si liquidano come in dispositivo, in applicazione del D.M, n. 147/2022 in considerazione del valore della causa (scaglione da € 5.200,00 ad € 26.000,00), delle fasi effettivamente svoltesi in applicazione dei valori medi tariffari
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n. 718/2023 RGAC, in riforma della sentenza del
Tribunale di Siracusa n. 320/2023 pubblicata il 10.2.2023, così provvede: accoglie, per le ragioni indicate in parte motiva, l'appello proposto e, per Parte_2
l'effetto ridetermina in € 6.624.16, oltre oneri fiscali, l'importo che è tenuto a corrispondere in favore delle appellate e per il ripristino interno del loro Controparte_1 CP_2
immobile; condanna in solido, a titolo di risarcimento dei danni ex art. 1126 cc, e il Parte_2 al pagamento in favore di e dell'importo Controparte_3 Controparte_1 CP_2 complessivo di € 6.062, 46 oltre oneri fiscali;
22 condanna il in persona del proprio rappresentante legale, al pagamento del Controparte_3
50% delle spese processuali dei due gradi di giudizio in favore di , Parte_2
compensata la restante frazione, che liquida per il primo grado in complessivi € 2.540,00 (€
460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 640,00 per la fase di istruzione,
€ 861,00 per la fase decisionale) e per il presente grado in complessivi € 2.906,00 ( € 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione , €
956,00 per la fase decisionale) oltre spese generali, c.p.a. e iva come per legge;
condanna in solido e il in persona del proprio CP_11 Controparte_3
rappresentante legale, al pagamento dei 2/3 delle spese processuali dei due gradi di giudizio in favore di e , compensando il rimante 1/3, che liquida per il Controparte_1 CP_2 primo grado in complessivi € 3.384,67 (€ 612,67 per la fase di studio, € 518,00 per la fase introduttiva, € 1.120,00 per la fase di istruzione, € 1.134,00 per la fase decisionale) e per il presente grado in complessivi € 3.874,67 ( €756,00 per la fase di studio, € 616,00 per la fase introduttiva, € 1.228,67 per la fase di trattazione , € 1.274,00 per la fase decisionale) oltre spese generali, c.p.a. e iva come per legge;
Pone definitivamente a carico di il 60% delle spese del procedimento di ATP Parte_2
e di CTU, come già liquidate, e la restante quota del 40% a carico del Controparte_3
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio dell'8 gennaio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Avv. Maria Angela Galioto Dott. Nicolò Crascì
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