Ordinanza cautelare 20 giugno 2024
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 27/04/2026, n. 7619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7619 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07619/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05068/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5068 del 2024, proposto da
“ Super Elite ” S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difeso dall'avvocato Alessandro Pace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale dei Parioli n. 44;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Garozzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione
- della determinazione dirigenziale Rep. CD/3071/2023 – Prot. CD/169062/2023 del 07/12/2023, notificata in data 12.12.2023, adottata dal Municipio Roma III – Direzione Tecnica, E.Q. Edilizia Privata: Ispettorato, Insegne, Idoneità, Alloggiative – Ufficio Disciplina Edilizia Privata e Urbanistica, con la quale è stata disposta “ la rimozione ai fini della rimessa in pristino, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento dell''opera abusivamente realizzata, come descritta in premessa e delle eventuali opere abusive nel frattempo eseguite sull''immobile sito a Roma in Via Ugo Ojetti n. 514 ”; nonché,
- ove occorra, della nota prot. CD/13949 del 31/01/2023 dell''Ufficio Disciplina Edilizia Privata di Roma Capitale;
- ove occorra, della nota prot. n. 17986 del 07/02/2023;
- ove occorra, della Delibera C.C. n. 18 del 12/02/2008;
- ove occorra, dell''accertamento tecnico (Mod. B) CD/95730 del 06/07/2023;
- ove occorra, della nota VD/89528 registrata al protocollo del Municipio con CD/31 del 02/01/2023;
- nonché, di ogni altro atto precedente, coevo e/o successivo, comunque connesso o collegato al precedente, allo stato non conosciuto
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2026 il dott. PP HE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IR
Con atto tempestivamente proposto ai sensi dell’art. 48 c.p.a, la società ricorrente riassumeva dinanzi a questo Tribunale il gravame straordinario proposto avverso la determinazione dirigenziale rep. n. CD/3071 del 7 dicembre 2023 con cui il Municipio III di Roma Capitale le aveva ingiunto, in qualità di proprietaria non responsabile, la rimozione, entro 60 giorni, dell’opera abusiva ivi meglio descritta e consistente, sommariamente, in una pergotenda installata sul terrazzo pertinenziale del locale commerciale sito in Roma alla via Ugo Ojetti n. 514, di ampiezza pari a 130 mq. circa e tamponata lateralmente “ con teli retrattili verticali in pvc scorrevoli su guide ”.
In punto di fatto, la ricorrente esponeva di essere titolare dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande insediata sul luogo e di aver concesso in affitto il relativo ramo d’azienda dapprima ad una società – che la esercitava sino al 31 luglio 2023 – e, di poi, ad altra impresa.
Ancora, con DIA prot. n. 29851/2012, veniva installata la pergotenda di cui in questione alla quale, al solo fine di fornire riparo dagli agenti atmosferici, veniva apposto, lungo il perimetro della struttura che sorregge la tenda, un telo in pvc completamente retrattile e scorrevole su guide, senza perfetta coibentazione termica né isolamento da umidità o condensa.
Solamente nel mese di gennaio 2023, dopo undici anni dalla presentazione della richiamata DIA, la Polizia Locale di Roma Capitale svolgeva un sopralluogo sull’immobile in questione, i cui esiti venivano comunicati allo sportello municipale per le attività produttive il successivo 31 gennaio 2023, dando luogo a due procedimenti – uno di disciplina edilizia ed un altro avente ad oggetto l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande – che sfociavano, quest’ultimo, in un divieto di prosecuzione dell’attività avversato dalla società conduttrice del ramo d’azienda con ricorso R.G. n. 13781/2023, mentre il primo si concludeva con l’adozione della gravata d.d., contro la quale la ricorrente muoveva le seguenti censure.
Con il primo motivo, veniva lamentata la violazione degli artt. 3, 6 e 10 del d.P.R. n. 380/2001, del d.P.R. n. 31/2017, allegato “A”, del decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 2 marzo 2018 e della circolare del Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica di Roma Capitale (DPAU) del 9 marzo 2012, nonché l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, carenza di motivazione e sviamento di potere.
In sostanza, a parere della ricorrente, la realizzazione di una semplice pergotenda priva di opere murarie e di pareti chiuse di qualsiasi genere, costituita da elementi leggeri ed amovibili e, in particolare, da una tenda mobile di copertura ad impacchettamento su guide di scorrimento e da teli laterali in tessuto sintetico in pvc costituirebbe un’opera finalizzata solamente ad assicurare, agli avventori del locale di somministrazione di cibi e bevande, una migliore fruizione dello spazio esterno, senza la creazione di alcun nuovo organismo edilizio comportante nuova volumetria fuori terra.
In tal senso deporrebbero, sempre secondo la ricorrente, il combinato disposto degli artt. 3, 6 e 10 del d.P.R n. 380/2001 per come interpretati da numerosi precedenti della giurisprudenza amministrativa tanto di primo grado quanto di appello, oltre alle indicazioni operative fornite dalla stessa amministrazione resistente con la circolare sopra citata, dalla quale si evincerebbe che le pergotende come quelle in questione – prive di strutture murarie fisse e delimitate solamente da teli in plastica – non costituirebbero interventi assoggettati ad obblighi comunicativi e, men che meno, a titoli abilitativi di alcun genere.
Con un secondo mezzo di censura, parte ricorrente lamentava la violazione della normativa sul procedimento amministrativo ed il vizio della motivazione del provvedimento avversato, la quale sarebbe stata carente sotto il profilo, innanzitutto, dell’individuazione delle ragioni specifiche che avrebbero sorretto, nel caso di specie, l’operato dell’amministrazione.
Si concludeva il gravame con l’articolazione della domanda di sospensione cautelare degli effetti del provvedimento impugnato.
Si costituiva in giudizio Roma Capitale riportandosi agli scritti difensivi già depositati nel giudizio avente R.G. n. 4937/2024 (promosso, avverso il medesimo atto impugnato in questa sede, dall’impresa poi subentrata nell’affitto del ramo di azienda) ed eccependo, comunque, l’improcedibilità del ricorso per intervenuta, spontanea, rimozione dell’opera contestata con la determinazione gravata.
Alla camera di consiglio del 19 giugno 2024, parte ricorrente comunicava di aver perduto interesse alla decisione sull’istanza cautelare (avendo preferito ottemperare all’ordine di ripristino al solo fine di evitare la paventata cessazione dell’attività commerciale svolta sui locali de quibus ), e di tanto il Collegio dava atto con ordinanza n. 2675/2024.
In prossimità della discussione nel merito dell’affare, entrambe le parti depositavano memorie e documenti entro i termini di cui all’art. 73 c.p.a.
Parte ricorrente ribadiva la sussistenza del proprio interesse alla definizione nel merito del gravame (in quanto l’effetto conformativo conseguente alla caducazione del provvedimento avversato le consentirebbe di reinstallare legittimamente la struttura nel frattempo rimossa onde evitare conseguenze più gravose) ed insisteva nei motivi di ricorso già mossi, mentre parte resistente ne eccepiva l’infondatezza.
Infine, all’udienza pubblica del 14 aprile 2026, la causa passava in decisione.
Ritiene il Collegio che il gravame vada respinto, dovendosi dare continuità all’indirizzo assolutamente prevalente nella giurisprudenza amministrativa – più volte espresso da questa Sezione – secondo cui non può considerarsi una pergotenda (caratterizzata da precarietà e strumentalità rispetto all’edificio principale) quella struttura “ realizzata in alluminio e stabilmente infissa al suolo (…), [che non sia] né leggera, né accessoria rispetto alla tenda; inoltre, essa può essere chiusa sia in copertura, sia lateralmente, così da creare uno spazio chiuso e stabilmente configurato – di fatto utilizzato quale superficie dedicata all’attività di ristorazione in continuazione di quella dell’edificio principale – tale da alterare la sagoma e il prospetto del fabbricato preesistente ” (Cons. St., sez. II, n. 2503/2024).
Nello stesso senso, più di recente, nella giurisprudenza di questa Sezione, si veda la decisione n. 13032/2025, a tenore della quale “ la chiusura della pergotenda con teli verticali, ancorché retraibili, determina la stabile chiusura di uno spazio e la creazione di un nuovo volume e di nuova superficie utile, così sfuggendo alla nozione che di tale manufatto è stata data in giurisprudenza e, soprattutto, alle condizioni a cui essa deve soggiacere per venire considerata un’opera rientrante nell’attività edilizia libera (cfr., a titolo esemplificativo, T.A.R. Sicilia – Catania, sez. IV, n. 224/2025: “ La tenda munita di una struttura di supporto, nota come pergotenda, rientra nell'ambito dell'edilizia libera solo se l'opera principale è costituita dalla tenda stessa, destinata alla protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, con la struttura che rappresenti un mero elemento accessorio necessario al sostegno. La presenza di elementi di chiusura che determinano la creazione di un volume chiuso obbliga a considerare tali strutture come interventi di nuova costruzione, soggetti al rilascio di permesso di costruire ”).
Quanto, invece, agli indirizzi espressi del Giudice d’appello cui parte ricorrente fa riferimento, questo Tribunale, con recente pronuncia, ha rilevato quanto segue:
- la sent. n. 507/2025 del Consiglio di Stato “ aveva ad oggetto una fattispecie in cui la struttura era “con copertura retrattile, addossata al prospetto e chiusa sugli altri tre lati da vetrate trasparenti scorrevoli a pacchetto, di dimensioni di 5,10 m. di lunghezza e 2,60 m di larghezza, con altezza dai 2,20 ai 2,45 m” e quindi di dimensioni di gran lunga inferiori a quella oggetto di causa, elemento espressamente valorizzato dal giudice di appello allorché ha fatto riferimento alle “contenute dimensioni” del manufatto; (…);
- Cons. Stato n. 5828/25, poi, pur ponendosi formalmente nel solco di Cons. Stato n. 607/25, ivi espressamente richiamata, non ne applica coerentemente i principi dal momento che non prende in alcuna considerazione l’accertata installazione di impianti termici, valorizzata dal giudice di primo grado ai fini della ritenuta abusività del manufatto, che, secondo Cons. Stato n. 607/25, costituisce uno degli indici da cui desumere il mutamento di destinazione d’uso dell’area incompatibile con la qualificazione del manufatto in termini di edilizia libera ” (T.A.R. Lazio – Roma, sez. II- bis , n. 6285/2026).
Non va poi sottaciuto, come pure rilevato nella pronuncia da ultimo citata, che “ ai fini dell’esclusione della possibilità di qualificare il manufatto in termini di attività edilizia libera, depone anche la natura dell’attività ivi esercitata risolvendosi la struttura in uno strumento idoneo ad ampliare surrettiziamente la superficie dell’attività di somministrazione ”.
E che, attraverso l’installazione della struttura in questione, si sia pervenuti indebitamente alla realizzazione di un organismo edilizio nuovo rispetto al preesistente adibito a destinazione commerciale – con conseguente ampliamento della superficie destinata alla somministrazione è circostanza confermata dalla stessa parte ricorrente tanto nel ricorso introduttivo (laddove, a sostegno della sospensione cautelare dell’atto, veniva invocato il pregiudizio consistente nel fatto che “ l’area in questione non potrebbe più essere adibita a ristorazione, ove fosse completamente all’aperto ed esposta alle intemperie ”), quanto nella memoria conclusionale (ove ci si duole dell’impossibilità di utilizzare tale superficie “ non solo in estate ma anche con il freddo ed il brutto tempo ”.
In definitiva, quindi, deve trovare conferma l’asserzione, già sviluppata nei precedenti di cui sopra ed in altri di analogo tenore, secondo cui l’ampliamento di superfici adibite ad attività di somministrazione o, comunque, a carattere commerciale, attuato mediante l’installazione di strutture assimilabili a pergotende, ma che da queste differiscono per la presenza di chiusure con teli verticali di qualunque materiale, retrattili o meno, e per l’ampiezza della superficie interessata (nel caso di specie pari a circa 130 mq.) costituisce stabile delimitazione di uno spazio chiuso integrante un intervento di ristrutturazione edilizia necessitante dell’appropriato titolo abilitativo.
Privo di pregio è, infine, il dedotto vizio motivazionale del provvedimento impugnato, sol che si consideri come, in accordo con l’insegnamento pretorio costante, che “ L'ordine di demolizione di un abuso edilizio costituisce un atto dovuto e vincolato, pertanto il mancato avviso di avvio del procedimento ex art. 7 della L. n. 241 del 1990 non assume rilievo qualora sia palese che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento non richiede una motivazione specifica sull'interesse pubblico concreto, poiché tale interesse è già definito dal legislatore nel dovere di ripristinare la legalità urbanistico-edilizia violata ” (Cons. St., sez. III, n. 1268/2026).
Conclusivamente, l’intero ricorso è destituito di fondamento e va, pertanto, respinto.
La spontanea ottemperanza all’ordine di demolizione costituisce, tuttavia, circostanza di fatto che il Collegio ritiene di dover valorizzare al fine di disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo RA, Presidente
PP HE, Primo Referendario, Estensore
Vincenza Caldarola, Referendario
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| PP HE | Michelangelo RA |
IL SEGRETARIO