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Sentenza 23 febbraio 2025
Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/02/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 20.02.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5836 del ruolo gen. dell'anno 2023
TRA
in persona del legale rappresentante p.t. Pt_1
rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti dagli avv.ti Itala De Benedictis, Luca
Cuzzupoli e Ida Verrengia ricorrente
E
Controparte_1
rappresentato e difeso come da procura in atti dagli avv.ti Marisa Mastroianni e Giuseppe
D'Angelo resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.09.2023 l ha convenuto in giudizio il resistente in Pt_1 epigrafe, chiedendo dichiararsi l'insussistenza a suo carico delle condizioni sanitarie legittimanti l'attribuzione della pensione ordinaria di inabilità ex l. n. 222/1984, riconosciute dal CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
Si è costituito il convenuto, chiedendo il rigetto del ricorso.
1 Ciò posto, va preliminarmente evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e
6 c.p.c. (considerato che l'atto di dissenso dell' è stato depositato il 12.09.2023 e che Pt_1
l'odierno ricorso è stato depositato il 21.09.2023, ossia nel rispetto del “termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso”, come previsto dal c. 6 dell'art. 445-bis c.p.c.).
Nel merito, deve rilevarsi che dalla lettura della nuova consulenza tecnica disposta nella presente fase di opposizione – a firma del dott. – emerge che “… La Persona_1
Cardiopatia … fu trattata con impianto bicamerale di pace maker, evidentemente con ottimi risultati. Il soggetto infatti versa in buone condizioni di equilibrio emodinamico …
La BPCO è di entità moderata … ma si accompagna ad una sindrome delle apnee notturne … Per tali motivi gli è stato prescritto e fornito un ventilatore polmonare notturno, anche questo evidentemente con ottimi risultati …
L'obesità presentata è certamente di entità rilevante (circa 40 di BMI), comunque non tale da limitare la deambulazione, i passaggi posturali o altre manovre …
Obesità, comunque medio-grave, si è ridotta di circa 30 Kg rispetto a quella riscontrata all'epoca dell'accertamento da parte dell' … Pt_1 la sua capacità lavorativa ne risulta certamente ridotta … Da ciò però non si può desumere che egli possa essere considerato anche Inabile. Visto che l'art. 2 della Legge
222/84 prescrive che per poter essere considerato tale il soggetto deve essere permanentemente impossibilitato a svolgere qualsiasi attività lavorativa, non ritengo ne ricorrano gli estremi.
Il soggetto infatti può tranquillamente svolgere altre attività con mansioni che non risultino pregiudicate dalle affezioni presentate…” (cfr. conclusioni ctu).
Sulla base delle sopra esposte considerazioni medico-legali, sulla cui correttezza scientifica e metodologica questo giudice non ha rilievi, può dunque dirsi accertato che il convenuto non è in possesso dei requisiti sanitari per ottenere il riconoscimento del trattamento pensionistico richiesto.
Pertanto, il ricorso dell' va accolto, dovendosi affermare che in capo a Pt_1 CP_1
non ricorre il requisito sanitario previsto dall'art. 2 l. n. 222/'84.
[...]
2 Riscontrandosi in atti la declaratoria prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese del giudizio vanno compensate tra le parti, mentre restano definitivamente a carico dell' le Pt_1
spese di consulenza tecnica, già liquidate.
P.Q.M.
a) In accoglimento del ricorso proposto dall' , dichiara che non Pt_1 Controparte_1
è in possesso del requisito sanitario di cui all'art. 2 della l. 222/'84;
a) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
b) Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza. Pt_1
S.M.C.V., 22.02.2025
Il giudice del lavoro dr.ssa A. Cozzolino
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