Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/04/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 11/04/2025 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro
Dott.ssa Giovanna Bologna è chiamata la causa iscritta al n. 1386 2024 R.G.
Per parte ricorrente è comparso l'Avv. CRO GIUSEPPE che insiste in ricorso e prende atto che l' ha depositato annullamento in autotutela dell'atto impugnato e Controparte_1
CP_ chiede dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna dell' alle spese di lite
Per l' è presente l'Avv. Amato E. in sostituzione dell'Avv. Marcedone che si associa alla CP_2
chiesta declaratoria ma con compensazione delle spese di lite
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio
Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa
Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 11/04/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 1386/2024 R.G. promossa da rappresentata e difesa dall' Avv. Giuseppe Cro giusta procura in atti;
Parte_1
opponente contro persona del legale rappresentante p.tempore Controparte_3 rappresentato e difeso dall'Avv. Ivano Marcedone giusta procure in atti
Opposta
Con ricorso depositato il 3.04.2024 l'istante opponeva l'avviso di addebito n.
CP_ 5982024000004800000 emesso nei confronti dell'opponente dall con cui chiedeva il
CP_ pagamento della somma di €. 9.202,42 relativamente a contributi per l'anno 2021, ultimo trimestre e 2022 (primo semestre); eccepiva l'illegittimità della pretesa contributiva e della relativa iscrizione alla gestione commercianti atteso che il sig. era amministratore Pt_1
Pa delegato delle società Saced spa, , e e la Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
per come risultava dalla visura camerale ed assumeva che per l'attività Parte_6
di amministratore esso aveva percepito compensi ed era iscritto alla gestione separata
Con dell' . Pertanto insisteva nell'accoglimento dell'opposizione con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' che esponeva che “L'impresa in CP_2
riferimento alla quale appare essere stata effettuata l'iscrizione di cui sopra
[...]
recante – v. all.1), risulta avere nove dipendenti tra Parte_6 PartitaIVA_1
impiegati e operai (v. all. 1 bis). Inoltre, la quota societaria riferibile al predetto appare di non particolare entità (un ottavo del capitale sociale) e deriva da successione alla quale hanno partecipato altri soggetti (v. all.2). In più, con riferimento al requisito della prevalenza,
l'interessato risulta svolgere la funzione di amministratore presso altre imprese
[...]
; S.A.C.E.D. S.P.A.), oltre la stessa Parte_2 Controparte_5 [...]
. I relativi compensi risultano dall'estratto contributivo delle Gestione Parte_6
CP_ Separata (v. all. 3). Alla luce di quanto sopra spiegato l' è addivenuto alla decisione di valutare la possibile cancellazione ab origine del sig. dalla Gestione Parte_1
Commercianti”, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.
All'udienza odierna, l'istituto convenuto ha documentato l'avvenuto annullamento dell'avviso di addebito impugnato” il procuratore di parte ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere ma con condanna dell' convenuto al pagamento alle spese CP_1
di lite.
Motivi della Decisone
Alla luce dell'avvenuto annullamento dell'avviso di addebito assorbita ogni ulteriore questione, va dichiarata cessata la materia del contendere.
La Suprema Corte, con sentenza n. 23618/2017 premette che, in base ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice con la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, deve, comunque, pronunciarsi sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, “laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della "normale" probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito”, o anche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge.
Nella fattispecie che ci occupa, l'istante ha documentato di aver svolto attività di amministratore delegato di varie società per cui aveva percepito compensi ed era regolarmente iscritto alla gestione commercianti, come da certificazione camerale in atti e tenuto che tali società hanno dichiarato la presenza di dipendenti non sussistono i presupposti per l'iscrizione dell'istante alla gestione commercianti e pertanto il ricorso merita accoglimento.
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Le spese, tenuto conto del comportamento processuale dell'opposto, vanno compensate per ½ ponendo la restante metà a carico dell' , e si liquidano come d dispositivo in ragione del CP_2
valore della causa, delle questioni giuridiche trattate e dalle difese svolte dalle parti (fase studio e fase introduttiva) atteso che l'annullamento è avvenuto successivamente al deposito del ricorso.
P.Q.M.
Il Giudice onorario, in funzione di giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
Compensa per ½ le spese processuali ponendo la restante metà a carico dell' -in persona CP_2 del legale rappresentante p.tempore- che liquida in €. 853,00 (importo già dimidiato) per compensi professionali oltre esborsi, oltre accessori di legge.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa 11.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Bologna